Sentenza breve 5 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 05/05/2021, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/05/2021
N. 00602/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00333/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 333 del 2021, proposto da
EN LT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Bonatti, Lorella Fumarola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Sardos Albertini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
WA Spa, in proprio e quale mandataria del R.T.I. con MS ST & CA MB, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Agnoletto, Massimo Occhiena, Fabrizio Fracchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
- della deliberazione n. 254 del 26.2.2021 del Commissario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, recante affidamento al RTI WA/MS della gara a procedura aperta telematica indetta dalla medesima Azienda per l'affidamento della fornitura triennale, eventualmente rinnovabile ulteriori 24 mesi, di Sistemi diagnostici per la determinazione di ciclosporina, tacrolimus, sirolimus, acido micofenolico con strumentazione a noleggio per l'U.O.C. Laboratorio Analisi BTR per la sede di Borgo Trento.
- della nota di comunicazione in data 2 marzo 2021;
- di tutti gli atti presupposti ivi richiamati, conosciuti e non, ivi compresi, ove occorrer possa, di tutti i verbali della commissione giudicatrice, di tutti gli atti della procedura (bando, disciplinare, capitolato speciale) e della delibera di indizione della gara stessa;
- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale ancorché non conosciuti.
PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA
del contratto nelle more eventualmente stipulato dalla stazione appaltante
E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA
al risarcimento del danno subito in forma specifica o, in subordine, per equivalente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona e di WA Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con deliberazione del Commissario n. 924 del 14.9.2020, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) Verona ha indetto una procedura aperta telematica a rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 58 e 60, d.lgs. n. 50 del 2016, di durata triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi, per l’affidamento della fornitura di Sistemi diagnostici per la determinazione di ciclosporina, tacrolimus, sirolimus, acido micofenolico con strumentazione a noleggio, da collocarsi per l’U.O.C. Laboratorio Analisi BTR, sede di Borgo Trento (CIG. n. 84213963D3).
Il corrispettivo triennale della fornitura a base d’asta è stato stimato in complessivi Euro 665.000, con possibilità di esercizio di un’opzione di acquisto di ulteriori beni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a) ed e), d.lgs. n. 50 del 2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, fino al raggiungimento di Euro 997.500,00.
Criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante assegnazione di un punteggio massimo di 70 punti alla componente tecnica delle offerte e di 30 punti alla parte economica delle stesse.
Hanno partecipato alla gara le società HE AG s.p.a. (d’ora in poi HE), EN LT SR (d’ora in poi EN), e l’RTI composto da WA SP e MS ST & CA MB (d’ora in poi WA).
Vittorioso e aggiudicatario è risultato l’RTI citato avendo conseguito il punteggio di 10,32 per il prezzo e 70 per l’offerta tecnica, per un totale di 80,32, a fronte del punteggio complessivo di 79,73 conseguito da EN, quale seconda in graduatoria, di cui 14,66 per il prezzo e 65,07 per l’offerta tecnica.
Pertanto avverso gli atti di gara indicati in epigrafe EN ha proposto ricorso, depositato in data 12 aprile 2021, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:
1. premesso che il criterio n. 13 di valutazione delle offerte tecniche, di cui all’art. 5 del disciplinare di gara, prevedeva l’assegnazione di un massimo di 10 punti in considerazione della possibilità di implementare sulla strumentazione altre metodiche, sia proprie che di altri fornitori, in particolare i test di metotrexato, everolimus, etosuccimide e primidone, secondo parte ricorrente la Commissione avrebbe, senza giustificazione, assegnato 10 punti a WA, in quanto quest’ultima non avrebbe comprovato tutte le caratteristiche indispensabili relativamente all’analita del metotrexato; in particolare, WA non avrebbe presentato la certificazione comprovante la marcatura CE, in attuazione della direttiva 93/42/CEE, per tutti i prodotti offerti; pur avendo WA dichiarato nell’offerta di poter fornire tutti e quattro i test opzionali richiesti, secondo parte ricorrente per l’analisi del metotrexato la controinteressata ha proposto il kit universale “Mass Tox series A” <<senza tuttavia allegare, e produrre nella busta tecnica, le doverose dichiarazioni di conformità CE/IVD relative ai prodotti necessari per l’esecuzione delle analisi in abbinamento al kit universale Mass Tox series A (codice 92111)>>; i calibratori metrotrexato puro e deuterato, essendo dispositivi diagnostici in vitro, secondo parte ricorrente, vanno ricompresi nel novero soggettivo di applicazione della direttiva 98/79; pertanto, in primo luogo, l’offerta della controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa; in ogni caso, non potendo essere valutata favorevolmente l’offerta anche relativa all’analita metotrexato, la Commissione non avrebbe potuto riconoscere 10 punti all’offerta di WA per il criterio in questione, tanto più che all’offerta della ricorrente erano stati riconosciuti solo 6 punti in quanto la stessa non contemplava l’analita everolimus; inoltre, sempre con riferimento ai prodotti relativi al metotrexato, la scheda di sicurezza prevederebbe che <<i medesimi possano essere utilizzati solo per uso ricerca “it is for R&D use only”, dove R&D sta per “Research and Development” ovvero solo per ricerca e sviluppo>>, sicchè non recherebbe la certificazione CE non essendo garantito il corretto funzionamento ai fini della refertazione in ambito diagnostico, in difformità all’art. 1, lett. b), dirt. 98/79; da ciò ne sarebbe dovuta derivare l’esclusione della controinteressata, ovvero l’attribuzione di un punteggio inferiore ai 10 punti assegnati dalla Commissione;
2. sempre con riguardo all’analita metotrexato, secondo parte ricorrente, WA non avrebbe prodotto alcun documento tecnico (scheda tecnica, metodica, referenza) eccezion fatta per le schede di sicurezza, e ciò in asserito contrasto con le previsioni del CSA; in particolare non sarebbe stata fornita alcuna scheda tecnica che possa specificare la sensibilità, linearità, precisione, accuratezza, interferenze, stabilità del reattivo e della calibrazione, tracciabilità di calibratori e metodi per quanto riguarda lo standard metotrexato puro e internal standard deuterato prodotti rispettivamente dalla ditta SigmaAldrich – ER KGga e dalla ditta TLC Pharmaceutical Standards Ltd; da ciò ne deriverebbe l’esclusione della controinteressata o comunque la riduzione del relativo punteggio tecnico;
3. ancora con riferimento al metotrexato, l’offerta della controinteressata risulterebbe meritevole di esclusione o riduzione del punteggio in quanto nell’offerta non sarebbe stato indicato il codice “CDN”/RDM dello standard per Metotrexato e deuterato per Metrotrexato, in asserita violazione del disciplinare di gara;
4. sotto altro profilo, l’offerta della controinteressata risulterebbe meritevole di esclusione in quanto comprendente strumentazione non duplicata ai fini del back-up, come invece asseritamente richiesto dal CSA; ciò in quanto WA avrebbe offerto la fornitura di due strumenti analizzatori (gli spettrometri di massa mod. WA XEVO TQD, IVD“), necessari all’esecuzione delle analisi, ma un solo strumento preparatore (mod. Hamilton Microlab ® MassSTAR IVD di Chromsystem), per la preparazione manuale dai campioni, non integrato, ma separato dalla strumentazione principale; in subordine, secondo parte ricorrente, non avrebbe potuto essere assegnato un punteggio correlato al criterio “Minima esposizione dell’operatore a reagenti tossici, minima necessità di operare sotto cappa”, perché questo presupporrebbe che il pretrattamento automatizzato sia conforme ai requisiti previsti per gli strumenti, tra cui la presenza di uno strumento preparatore di backup alla presenza del preparatore;
5. infine, sempre con riferimento al back up, i provvedimenti e gli atti impugnati sarebbero illegittimi risultando asseritamente illogica l’attribuzione del medesimo punteggio all’offerta di EN e a quella di WA (5 punti), con la medesima motivazione, con riferimento al criterio “Minima esposizione dell’operatore a reagenti tossici, minima necessità di operare sotto cappa”, in quanto l’offerta di EN in realtà non prevederebbe alcuna esposizione a reagenti tossici grazie alla preparazione integrata, laddove nel caso del prodotto della controinteressata, essendovi un solo strumento preparatore, in caso di suo guasto la preparazione del campione andrebbe effettuata in modo manuale, con conseguente necessità di operare “sotto cappa”; sicché la completa equiparazione tra le due offerte non potrebbe dirsi giustificata, e il punteggio attribuito a WA avrebbe dovuto essere inferiore.
Parte ricorrente ha altresì chiesto la condanna della parte resistente al risarcimento del danno in forma specifica con conseguente aggiudicazione in suo favore, dichiarando, comunque, la disponibilità al subentro nel rapporto contrattuale, se le prestazioni fossero già state avviate; in subordine, qualora non fosse possibile quello in forma specifica, ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente economico, per tutto o parte del periodo contrattuale, per gli importi da quantificare in corso di causa, pari comunque al 10% dell’importo della commessa, per la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile, consistente nella aggiudicazione della stessa.
Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione resistente e la società controinteressata contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 28 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa con sentenza in forma semplificata sussistendone i presupposti.
DIRITTO
1. Premessa.
Ai sensi dell’art. 1 del Capitolato Speciale (d’ora in poi CSA), l’oggetto dell’appalto consisteva nella fornitura di <<sistemi diagnostici per la determinazione di ciclosporina, tacrolimus, sirolimus, acido micofenolico con strumentazione a noleggio>>.
Per “Sistema Diagnostico”, secondo il capitolato, <<deve intendersi la fornitura completa di un insieme di beni e servizi “chiavi in mano”, con la garanzia della sicurezza operativa nei riguardi dell’analista e dell’ambiente di lavoro che deve comprendere: A) strumentazione; B) reagenti (comprensivi di calibratori, controlli, ripetizioni e diluizioni); C) materiali di consumo e accessori>>.
Si tratta, dunque, pacificamente, di una fornitura di strumentazioni e reagenti per la determinazione dei farmaci immunosoppressori con strumentazione a noleggio: inoltre il capitolato precisava, fin dall’origine, che l’oggetto principale, o per meglio dire essenziale, a pena di assoluta inidoneità dell’offerta a garantire le esigenze sottese all’appalto era costituito dagli specifici “analiti” sopra indicati, ovvero <<ciclosporina, tacrolimus, sirolimus, acido micofenolico>>.
Non a caso il CSA li definisce “Analiti principali” e per essi richiede un numero minimo di determinazioni refertate/anno e di test necessari per produrre i risultati refertati.
Il CSA, invece, contempla e disciplina in modo differente i c.d. Analiti opzionali, in relazione ai quali, l’art. 1 stabilisce che <<si richiede altresì la possibilità di implementare sul sistema, nel corso del contratto, dei test opzionali per la determinazione di metotrexato, everolimus, etosuccimide e primidone, come riportato in Tabella 2 - ANALITI OPZIONALI - Fabbisogni annui, non ricompresi nella fornitura principale, in base alla reale necessità, di cui sarà richiesta documentazione relativa al metodo e alla modalità di integrazione della metodica nel sistema integrato, secondo il fabbisogno di seguito indicato, quotati a parte rispetto all’offerta economica e il cui importo non costituirà elemento di valutazione economica>>.
Al riguardo, il CSA espressamente chiarisce che l’Azienda Ospedaliera <<si riserva, quale opzione, la possibilità di acquisire gli analiti opzionali (di cui alla Tabella 2 - ANALITI OPZIONALI dell’art.1 del CSA), a sua insindacabile discrezionalità, previa verifica di congruità dell’offerta, di cui viene richiesta quotazione a parte, esclusa dalla base d’asta>>.
Infine, per quanto in questa sede interessa, l’art. 1 del CSA precisa che <<le caratteristiche indispensabili, devono essere completamente soddisfatte, pena l’esclusione dalla valutazione qualitativa>>.
Sotto altro profilo, in forza dell’art. 1 CSA erano richieste, <<per l’esecuzione delle determinazioni>> <<n. 2 strumentazioni per assicurare il back-up in caso di malfunzionamento e rendere possibile in ogni caso la refertazione giornaliera>>.
Al riguardo, viene specificato che <<la strumentazione principale fornita in noleggio dovrà essere nuova di fabbrica, nella versione più aggiornata, corredata di tutti gli accessori e software necessari al buon funzionamento, anche se non descritti e quotati nell’offerta complessiva, tale da garantire l’operatività da lunedì a sabato; dovrà altresì essere fornita una strumentazione di back-up che dovrà utilizzare le stesse metodiche e gli stessi reagenti utilizzati dalla strumentazione principale, che potrà essere ricondizionata a nuovo purché garantisca le medesime prestazioni e utilizzi i medesimi reattivi>>.
2. Sui motivi 4 e 5 di ricorso.
Iniziando dalle contestazioni relative alla strumentazione di back-up offerta dalla controinteressata, occorre rilevare che, alla luce di quanto emerge dall’art. 1.1 CSA, tra le caratteristiche tecniche minime indispensabili della strumentazione e delle metodiche a pena di esclusione, è specificamente previsto che <<la strumentazione offerta deve essere tale da garantire l’operatività da lunedì a sabato e deve essere fornita una strumentazione di back-up che dovrà utilizzare le stesse metodiche e gli stessi reagenti utilizzati dalla strumentazione principale>>.
D’altronde, il CSA non specifica che per strumentazione di “back up” debba intendersi una doppia “identica” strumentazione, nel senso che anche quella di “riserva” debba essere integralmente sovrapponibile a quella “principale”.
Nel caso di specie, di specie, quindi, non vi sono elementi per ritenere che, ferma la fornitura da parte di WA di due analizzatori/ spettrometri di massa, la strumentazione di back up dovesse ritenersi comprendere anche un doppio “preparatore”, a pena di esclusione.
Del resto, tale interpretazione non solo è compatibile, ma trova giustificazione con la stessa espressione utilizzata dalla Stazione Appaltante nella disposizione di CSA citata, in forza della quale era necessario esclusivamente che la strumentazione di back-up garantisse l’utilizzo delle << le stesse metodiche e gli stessi reagenti utilizzati dalla strumentazione principale>> e non che fosse identicamente sovrapponibile con l’intera strumentazione principale, purché, evidentemente fosse garantita la concreta funzionalità del complessivo sistema diagnostico, come più sopra definito.
In tal senso, quindi, incontestato che, con riguardo alla strumentazione di analisi vera e propria ovvero lo spettrometro di massa, in considerazione delle relative caratteristiche tecnico-operative e dell’oggetto dell’appalto, fosse certamente necessaria la “doppia” fornitura (principale e di back-up), in mancanza di una espressa previsione a pena di esclusione anche per la strumentazione non di analisi (quale il preparatore), non è possibile ricollegare alla fornitura di un solo preparatore un motivo di esclusione dell’offerta tecnica della società controinteressata.
Diversamente, parte ricorrente, se avesse voluto contestare la congruità della soluzione così approntata dalla lex specialis avrebbe dovuto impugnare specificamente la stessa sotto il profilo in questione, doglianza non puntualmente dedotta da EN.
Tali conclusioni sono avvalorate dalla necessità del rispetto dai due principi di massima partecipazione alle gare e di tassatività delle clausole di esclusione.
Il primo impone che, anche nella determinazione del medesimo settore imprenditoriale delle prestazioni, venga privilegiata l'interpretazione che soddisfi l'esigenza della massima partecipazione alla procedura di gara, qualora questa sia compatibile, come nel caso di specie, con quella di selezionare un imprenditore qualificato.
Il secondo principio impone di non escludere il concorrente se non per una causa espressamente individuata nella lex specilis di gara e, in particolare, impone alla stazione appaltante di non escludere un concorrente per difformità da un presunto requisito minimo non espressamente stabilito dalla specifica legge di gara (Cons. Stato, Sez. V, sent. 2 dicembre 2019, n. 8255; T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 17/02/2020, n. 257). Né l'esclusione può essere disposta in base a una disposizione di non univoca interpretazione. Nelle gare pubbliche, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis (una avente quale effetto l'esclusione dalla gara e una tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi all'opzione che, ove condivisa, comporterebbe l'esclusione dalla gara (T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 12/09/2019, n. 1461).
Con riguardo, poi, alle censure relative all’erronea attribuzione del medesimo punteggio (5 punti) all’offerta di WA e a quella di EN, con riferimento al criterio di cui all’art. 5 del disciplinare di gara così determinato <<minima esposizione dell’operatore a reagenti tossici, minima necessità di operare sotto cappa>>, va, in primo luogo, richiamato l’insegnamento secondo il quale <<la valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione valutatrice esprime una valutazione discrezionale: per cui, salva l'abnormità della scelta tecnica, non sono ammissibili censure in giustizia che impingano nel merito di valutazioni di loro opinabili, e domandino al giudice amministrativo un sindacato sostitutorio al di fuori dei casi dell'art. 134 Cod. proc. amm.>> (di recente, C. Stato, sez. V, 05 gennaio 2021, n.14).
Nel caso di specie, un maggior rischio di esposizione “sotto cappa” con riferimento all’offerta di WA, come emerge sia dalle stesse deduzioni di parte ricorrente, sia dalle difese delle parti resistente e controinteressata, è configurabile nel caso di guasto della strumentazione, non con riferimento all’operatività “ordinaria” del sistema.
Al riguardo, il criterio indicato della lex specialis di gara sopra richiamato non fa specifico riferimento alla fase di “back-up” e prende in considerazione, se non esclusivamente, quantomeno in via prioritaria e prevalente, il funzionamento “ordinario” del sistema, laddove l’ipotesi di operatività in caso di guasto viene a configurarsi come eventualità possibile, ma tendenzialmente rara.
In questo senso, quindi, e senza che tale soluzione sia censurabile di abnormità o manifesta illogicità, la Commissione risulta evidentemente aver valutato nel complesso l’operatività dei due sistemi offerti da EN e WA valorizzando, ai fini del criterio in esame, una sostanziale similarità nel caso di operatività “ordinaria”, non ritenendo elemento idoneo a giustificare una sia pur minima riduzione del punteggio, la possibilità di lavoro sotto cappa in caso di guasto, peraltro al solo preparatore.
Entrambi i motivi di ricorso, pertanto, devono essere respinti.
3. Sui motivi da 1 a 3 del ricorso.
Per quanto concerne, invece, la questione relativa alla asserita non conformità alle previsioni del CSA dell’offerta tecnica della controinteressata relativamente all’analita metotrexato, va, in primo luogo, rilevato come le censure sollevate da parte ricorrente, quand’anche fondate sotto il profilo fattuale e tecnico, non potrebbero comunque condurre all’esclusione della controinteressata.
Richiamati, infatti, i sopra ricordati principi di “massima partecipazione” e di tassatività delle clausole di esclusione, nonché quanto esposto al par. 1 che precede, in ordine alle disposizioni del CSA rilevanti ai fini della presente decisione, emerge con evidenza che l’offerta relativa agli analiti c.d. opzionali, non integrando l’oggetto specifico dell’appalto e, quindi, della gara, non costituiva un elemento essenziale ai fini della partecipazione.
Non costituendo l’offerta di tali analiti un elemento minimo imprescindibile ed essenziale ai fini della partecipazione alla gara, le eventuali omissioni o non conformità, sotto il profilo documentale e tecnico dell’offerta di WA non incidono in alcun modo sull’ammissibilità della parte controinteressata alla gara, sicché comunque quest’ultima non avrebbe potuto essere esclusa per le ragioni indicate da EN.
Ferma l’inconfigurabilità di una clausola di esclusione in relazione all’analita metotrexato, occorre valutare, d’altronde, le ulteriori contestazioni relative al punteggio attribuito alla controinteressata (10 punti) in riferimento al criterio del disciplinare di gara recante <<possibilità di implementare sulla strumentazione altre metodiche, sia proprie che di altri fornitori, in particolare i test metotrexato, everolimus, etosuccimide e primidone>>.
Al riguardo, ai 10 punti assegnati all’offerta della controinteressata è stata associata la seguente motivazione tecnica: <<l’offerta prevede la possibilità di implementare sul sistema il dosaggio metotrexato, everolimus, etosuccimide e primidone. Inoltre, sulla stessa piattaforma analitica si può implementare il monitoraggio di molti altri farmaci (ad es., neurolettici, antidepressivi, antiaritmici, antiretrovirali, antimicotici>>, mentre ai 6 punti assegnati all’offerta della ricorrente è stato associato il seguente giudizio: <<l’offerta prevede la possibilità di implementare sul sistema il dosaggio di metotrexato, etosuccimide e pirimidone, ma non di everolimus>>.
Come si evince chiaramente dalla comparazione tra le due posizioni, il diverso punteggio non discende , sic et simpliciter , come deduce parte ricorrente, dalla sussistenza ovvero d mera mancanza di uno dei 4 analiti opzionali più sopra ricordati.
In particolare, i 10 punti assegnati all’offerta della società controinteressata trovano giustificazione nella capacità generale del sistema diagnostico offerto ad essere implementato per il monitoraggio di una pluralità di altri farmaci, tra i quali, alla luce delle stesse censure di parte ricorrente, solo il metotrexato – peraltro, laddove le contestazioni di parte ricorrente fossero fondate – non sarebbe implementabile.
Diversamente, l’offerta di parte ricorrente non consente un’implementazione “ampia”, ma limitata a tre dei quattro analiti “opzionali”.
In tal senso, quindi, anche nel caso in cui le contestazioni di parte ricorrente fossero fondate con riferimento alle asserite contrarietà alle condizioni di gara dell’offerta tecnica della controinteressata in merito al metotrexato, non vi sarebbero elementi sufficienti ed idonei per ritenere l’abnormità della valutazione operata dalla Commissione, non potendosi affermare che vi sia stata una chiara diSPrità di trattamento tra la valutazione operata per l’offerta della ricorrente e quella di WA.
Non solo, ma tenuto conto della specificità del giudizio dato all’offerta della controinteressata, quand’anche si ritenesse che il voto massimo pari a 10 non fosse corretto, non sono stati offerti da parte ricorrente elementi atti a superare la c.d. prova di resistenza, ovvero che la riduzione del punteggio avrebbe certamente colmato il sia pur esiguo margine di punteggio (0,59) che separa la ricorrente dalla controinteressata.
Va rammentato, al riguardo, che il gravame dell'aggiudicazione di un appalto pubblico che non sia finalizzato ad ottenere la rinnovazione della gara o l'esclusione dell'impresa aggiudicataria (che implicherebbero un immediato vantaggio per il ricorrente), ma che risulti fondato sulla sola contestazione della correttezza dei punteggi assegnati alle concorrenti, dev'essere sorretto, per essere ritenuto ammissibile, dalla c.d. prova di resistenza e, cioè, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza aggiudicataria (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, 9 marzo 2020, n. 1710; id., sez. V, 26 aprile 2018, n. 2534; id., sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5717 e 8 settembre 2015, n. 4209). Infatti, la giurisdizione amministrativa non è una giurisdizione di diritto oggettivo, sicché l'accesso alla stessa non è dato per tutelare la astratta legalità dell'azione amministrativa, o, in modo parimenti non correlato a specifiche posizioni giuridiche soggettive, i principi di efficacia e buon andamento della P.A.: ma al contrario è dato soltanto per la tutela di specifiche posizioni giuridiche soggettive di interesse legittimo o, nei casi di giurisdizione esclusiva, (anche) di diritto soggettivo (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. III, 11 marzo 2020, n. 668).
Pertanto, anche i suddetti motivi devono essere respinti.
3. Conclusioni e spese.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO