Articolo 1 della Legge 12 agosto 1993, n. 320
Articolo 2
Versione
8 settembre 1993
Art. 1. 1. L'autorizzazione di spesa prevista dall' articolo 1, primo comma, della legge 2 dicembre 1980, n. 803 , e' elevata a lire 1.000 milioni a decorrere dal 1› gennaio 1993.
2. Per assicurare la conservazione del patrimonio librario delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici di cui al regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036 , e successive modificazioni, presso le medesime biblioteche puo' essere assegnato a prestare servizio personale dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 1, primo comma, della legge n. 803/1980 (Norme concernenti il funzionamento delle biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali, di cui all'art. 2 del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501 ), e' il seguente:
"Art. 1. - Per le spese di personale necessario ad assicurare il funzionamento delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici di cui al regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036 , e successive modificazioni e integrazioni, e' assegnata la somma annua di lire 344 milioni.
(Omissis)".
- Il R.D. n. 3036/1866 reca: "Soppressione delle corporazioni religiose".
Entrata in vigore il 8 settembre 1993