TRIB
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/12/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 302 del Ruolo Generale per l'anno 2022, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 31.07.2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Scalea (Cs) alla via A. Rendano n. 62 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Monica Cosentino, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato in data 1.03.2022; attrice
E
nato a [...] il [...], cod. fisc. ed ivi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato alla via Martiri 16 marzo n. 16 presso lo studio dell'avv. Giorgio
Cozzolino, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva depositata il 16.05.2022; convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate dall'attrice il
12.07.2025, stante la sostituzione ai sensi di tale norma dell'udienza fissata in data 14.07.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.03.2022 ha adito l'intestato Tribunale per Parte_1 ottenere la pronuncia della separazione personale dal coniuge stante il Controparte_1 matrimonio concordatario con lui contratto in Belvedere Marittimo il 13.10.2002 (trascritto nei
1 registri di stato civile del medesimo Comune al n. 76, parte II, serie A, anno 2002), in costanza Per_ del quale sono nate due figlie, il 10.09.2004 e il 13.07.2011. A fondamento della Per_1 domanda ha dedotto che il rapporto matrimoniale, nei primi anni sereno, si è successivamente incrinato, stante il verificarsi di aspri e insanabili contrasti tra i coniugi, che hanno fatto venire meno l'armonico sviluppo della famiglia;
in particolare, il rapporto coniugale si è incrinato esclusivamente per colpa di il quale, con un atteggiamento incurante delle sue Controparte_1 richieste, oltre che violento ed eccessivamente rigido, ha imposto i propri principi e violato i doveri nascenti dal matrimonio;
tale situazione ha portato alla separazione di fatto tra i coniugi già dalla fine del mese di settembre 2021, pur vivendo nella stessa abitazione, poi lasciata dal marito, di comune accordo, il 10.01.2022; da tale data, ha iniziato ad avere nei Controparte_1 suoi confronti una condotta persecutoria, irriguardosa ed irrispettosa, accusandola della fine del rapporto matrimoniale, culminata con un'aggressione fisica avvenuta il 18.01.2022 e continue minacce, anche di morte, come da querele depositate in atti;
altresì, dopo l'allontanamento volontario dalla casa coniugale, non si è preso cura in alcun modo delle due Controparte_1 figlie sia economicamente, che emotivamente, cui ha provveduto lei in via esclusiva. Quindi, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Dichiarare la Parte_1 separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Assegnare la casa coniugale alla IG.ra , di sua Parte_1 esclusiva proprietà, ove vivrà con le proprie figlie;
3. Disporre l'affidamento congiunto delle minori;
4. Disporre la corresponsione da parte del di Per_1 Persona_3 Controparte_1 un assegno di mantenimento di euro 200,00 cadauna per le figlie, oltre ISTAT, che verrà corrisposto entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (previamente programmate dai genitori) e successivamente documentate, tranne le spese straordinarie urgenti;
5. Disciplina delle visite nel seguente modo: il padre potrà vedere e Controparte_1 tenere con sé le proprie figlie quando vorrà previo avviso alla madre almeno 24 ore prima e sempre nel rispetto delle esigenze delle minori, e comunque non meno di due giorni a settimana
e dei weekend alternati;
le vacanze natalizie, pasquali, estive e tutte le altre verranno stabilite dalle parti di volta in volta. Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi ex art.
93 c.p.c.”.
Con memoria depositata il 16.05.2022 si è costituito in giudizio il quale, non Controparte_1 opponendosi alla richiesta di separazione personale ex adverso avanzata, ha rilevato, a dispetto di quanto dedotto da , che la crisi coniugale, ormai divenuta irreversibile ed Parte_1 irreparabile, è stata causata in via esclusiva dalla moglie, avendo la stessa manifestato un'assoluta disaffezione nei suoi confronti, come palesatogli il 5.10.2021, allorquando gli ha chiaramente esposto di non provare più alcun sentimento verso di lui, allontanandolo dall'abitazione familiare, di sua proprietà esclusiva;
in particolare, la crisi coniugale, verificatasi per esclusiva responsabilità della moglie, è conseguita alla violazione da parte di quest'ultima
2 del dovere di fedeltà coniugale, avendo intrattenendo, in costanza di matrimonio, una relazione extraconiugale con un altro uomo, poi divenuto il suo compagno;
inoltre, la moglie, in seguito al manifestarsi della crisi coniugale, gli ha impedito di lavorare, approfittando del fatto che l'attività commerciale BA (da sempre gestita da entrambi i coniugi) fosse intestata solo a lei. Quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Controparte_1
Tribunale adito rigettare il ricorso perché infondato in ogni sua parte e dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito alla IG.ra ; disporre Parte_1
l'obbligo, in capo alla stessa, di corrispondere, in favore del resistente, quale coniuge economicamente debole, l'assegno di mantenimento mensile pari ad € 700,00 da versarsi entro
i primi 5 giorni di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
disporre
l'affidamento congiunto delle figlie minori e l'obbligo di mantenimento delle stesse in capo ai genitori secondo i redditi e le capacità di guadagno di ciascuno;
disciplinare le visite nelle modalità richieste dalla ricorrente. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Incardinata la fase presidenziale, con ordinanza del 28.05.2022 (emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione dei coniugi tenuta il 24.05.2022), sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708, comma 3, c.p.c.. In particolare, autorizzati i coniugi a vivere separatamente, è stato disposto l'affido condiviso delle figlie
(all'epoca entrambe minorenni) ad ambedue i genitori, con domicilio preferenziale presso la madre e facoltà del padre di vederle secondo le modalità indicate nel medesimo provvedimento
(ovvero, come richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, nei seguenti termini: “il padre potrà vedere e tenere con sé le proprie figlie quando vorrà previo avviso alla Controparte_1 madre almeno 24 ore prima e sempre nel rispetto delle esigenze delle minori, e comunque non meno di due giorni a settimana e dei weekend alternati;
le vacanze natalizie, pasquali, estive e tutte le altre verranno stabilite dalle parti di volta in volta”). Inoltre, è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale (sita in Scalea alla via Impresa 94) in favore di Parte_1
(peraltro sua proprietaria esclusiva), affinchè vi avesse potuto abitare con le figlie,
[...] nonché, disattesa la richiesta di mantenimento avanzata da è stato previsto, Controparte_1 alla luce di quanto evincibile dagli atti di causa (salvi approfondimenti istruttori da compiere nel prosieguo del giudizio), l'obbligo dello stesso di contribuire al mantenimento Controparte_1 della prole mediante il versamento in favore di , entro il giorno cinque di ogni Parte_1 mese, di un importo complessivo di euro 200,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre le spese straordinarie (da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 in uso presso il Tribunale) nella misura del 35%, restando la residua parte a carico della madre.
Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero in sede, il quale, con visto emesso in data
1.06.2022, nulla ha osservato.
3 Istaurata la fase di merito, le parti hanno provveduto al deposito di memorie integrative ex art. 709 c.p.c., con cui, contestando quanto ex adverso dedotto, hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnati in atti.
In corso di causa è stato assunto l'interrogatorio formale deferito all'attrice, nonché sono stati escussi i testi indicati dalle parti.
Con ordinanza del 17.07.2024, nel definire il sub-procedimento iscritto al R.G. n. 302-1/2022 in seguito al ricorso depositato il 9.07.2024 da , è stata disposta la parziale Parte_1 modifica dei provvedimenti adottati con l'ordinanza presidenziale emessa il 28.05.2022. In particolare, tenuto conto di quanto dichiarato dalla minore nel corso del suo Persona_3 ascolto, è stato disposto il collocamento prevalente della stessa (sempre affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori) presso la madre in Napoli alla via Rodolfo Morandi n. 3 (e non più presso la casa coniugale), autorizzando il relativo cambio di residenza e l'iscrizione della medesima minore presso l'istituto scolastico comprensivo “Michelangelo Augusto” sito in
Napoli alla via Ilioneo n. 12; inoltre, sempre a parziale modifica delle disposizioni assunte con la citata ordinanza presidenziale (per il resto confermate), è stato previsto che Controparte_1 Per_ potesse vedere e tenere con sé la figlia (salvo diverso accordo raggiunto con la madre volto ad ampliare la facoltà in questione e, comunque, nel rispetto della volontà e delle esigenze della minore) a weekend alterni, con esclusione del pernotto (stabilito per la minore presso la casa coniugale sita in Scalea, di proprietà della madre, o presso l'abitazione dei nonni materni, sempre sita in Scalea, secondo la sua volontà), nonché quando avesse voluto (previo avviso alla madre almeno 24 ore prima, anche al fine di concordare, di volta in volta, il luogo degli incontri), comunque, sempre nel rispetto della volontà della minore (con la conferma anche per le vacanze natalizie, pasquali, estive delle statuizioni già in essere).
Disposti accertamenti in ordine alla condizione economico-patrimoniale di in Controparte_1 seguito all'acquisizione degli esiti di tali indagini, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.07.2025, sostituita con il deposito (nel termine perentorio appositamente indicato) di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. L'attrice, provvedendo al rituale deposito di dette note (a dispetto del convenuto), ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti;
quindi, con ordinanza del 31.07.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con la trasmissione degli atti al Collegio e l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Esaminati gli atti di causa, in primo luogo, va accolta domanda di separazione personale dei coniugi. Si evince, infatti, dagli atti di causa che la convivenza tra le parti (già venuta meno prima dell'introduzione del giudizio) è definitivamente cessata, né appare in alcun modo ripristinabile, con il conseguente irrimediabile venir meno della comunione materiale e spirituale. Ricorrono, dunque, i presupposti per la dichiarazione della separazione personale dei coniugi e ex art. 151 c.p.c.. Parte_1 Controparte_1
4 Occorre, quindi, pronunciarsi sulla domanda di addebito della separazione a carico del coniuge avanzata da entrambe le parti in causa.
Come noto, in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito richiede, innanzitutto,
l'accertamento della violazione degli obblighi coniugali;
in secondo luogo, occorre l'imputabilità della violazione non solo oggettiva (per essere fondata su fatti posti in essere dal coniuge, o con il suo concorso, ovvero su sue condotte omissive), ma anche soggettiva (nel senso della sua riferibilità alla sfera cognitiva e volitiva dello stesso coniuge); infine, è necessario che sussista il nesso di causalità fra la condotta implicante la violazione dei doveri coniugali e l'intollerabilità della convivenza (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. nn.
1744/2003, 9472/1999, 2648/1989). Secondo pacifica giurisprudenza, infatti, nella separazione personale, “La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei medesimi coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
deve, pertanto, essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza” (cfr. Cass. civ. sez. I del 5.02.2008 n. 2740; nonché Cass. civ. sez. I dell'8.06.2009
n. 13185 e Cass. civ. sez. I del 28.08.2014 n. 18074, secondo cui “La pronuncia di addebito ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza”; ed ancora, in modo conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.7.2010 n. 16614
e Cass. sez. I del 28.4.2006 n. 9877). Dunque, ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., essendo necessario che sia raggiunta la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno dei coniugi (o di entrambi), ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato l'intollerabilità della convivenza (cfr. in tal senso, ex plurimis Cass. civ. sez. IV del 14.07.2016 n. 14414, Cass. civ. sez. VI del 18.08.2016 n. 17317, Cass. civ. sez.
I del 24.08.2006 n. 4203, Cass. civ. sez. I del 16.11.2015 n. 23071, Cass. civ. sez. I dell'8.05.2003 n. 6970). Spetta, quindi, al Giudice del merito verificare non solo l'avvenuta violazione dei doveri discendenti dal vincolo matrimoniale, ma anche che la stessa sia stata la causa, e non l'effetto, dell'irrimediabile frattura del vincolo coniugale;
così come, grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare non solo la violazione da parte di quest'ultimo dei doveri di cui all'art. 143 c.c., ma anche l'efficacia causale di tale violazione, nel senso che essa ha reso intollerabile la prosecuzione della
5 convivenza. Nel caso, poi, di richiesta di addebito reciproco della separazione (come nel caso in esame), l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve svolgersi sulla base della valutazione globale della vita familiare e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, permettendo così di accertare se e quale incidenza le stesse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. ord. n. 15819 del 7.06.2021). Invero, anche nel caso di inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, è pacifico che la stessa (essendo una violazione grave idonea a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza) può giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di un nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale, tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 16859/2015). In particolare, “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà" (cfr. Cass. civ. sez. VI del
19.02.2018 n. 3923, nonché nello stesso senso, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 5.08.2020 n.
16691 e Cass. civ. sez. I del 14.02.2012 n. 2059). Nel caso, invece, di violenze fisiche e/o morali inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro (consistite anche in un solo episodio), le stesse, per unanime giurisprudenza, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio idonee a fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, senza, peraltro, che il Giudice del merito debba procedere, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, alla comparazione con la condotta tenuta dal coniuge vittima delle medesime violenze (trattandosi di atti suscettibili di comparazione solo con comportamenti omogenei, in ragione della loro estrema gravità) e senza che rilevi la posteriorità temporale di tali violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 24.10.2022 n. 31351, secondo cui “Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative
6 pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”, nonché Cass. civ. sez. I del 22.09.2022 n. 27766, secondo cui “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”).
Ebbene, esaminato il compendio probatorio in atti (comprese le deposizioni dei testi escussi nel corso del giudizio), si ritiene che la separazione delle parti in causa, vada addebitata a CP_1
essendo lo stesso incorso in gravi violazioni dei doveri coniugali tali da determinare
[...]
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Invero, la teste , rispondendo sul capitolo di prova n. 9 articolato da parte attrice Testimone_1 nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (dal seguente tenore: “Vero che quando il
viveva nella casa coniugale aveva nei confronti della moglie e delle figlie dei veri e CP_1 propri scatti d'ira e non tollerava essere disturbato nella visione della TV, e quando ciò accedeva lanciava loro contro oggetti di vario genere (telecomando, ciabatta etc)?”), nel confermare le relative circostanze (ovvero, in particolare, gli agiti violenti ed aggressivi tenuti dal convenuto in danno della moglie), ha, tra l'altro, riferito: “Ho assistito a degli episodi avvenuti al negozio in cui lui è stato aggressivo nei confronti della moglie, sia verbalmente che fisicamente” (cfr. verbale dell'udienza del 18.03.2024); nonché, analogamente, il teste
, sempre confermando le circostanze oggetto del suddetto capitolo di prova, Testimone_2 ha dichiarato: “Si è vero. Ne sono a conoscenza perché abitiamo vicini, eravamo sempre lì e qualche volte anche io sono stato presente” (cfr. verbale dell'udienza del 13.05.2024). Inoltre, la citata teste confermando il capitolo di prova n. 4 articolato da parte attrice Testimone_1 nella sopraindicata memoria istruttoria (dal seguente tenore: “Vero che il nell'anno CP_1
2011 risultava essere iscritto sui siti di incontri con il nome “stallone calabrese” ed aveva indicato la sua utenza telefonica 333 498 84 03”), ha, tra l'altro, affermato: “Si è vero, tanto è vero che al negozio la mi fece vedere questo sito nel quale vi era l'utenza del marito Parte_1 con il nickname dello stesso indicato con , sito nel quale avvenivano degli Parte_2 scambi tra maschi e femmine e nel quale vi erano anche immagini pornografiche” (cfr. verbale dell'udienza del 18.03.2024). Ebbene, le gravi condotte tenute dal convenuto in danno della moglie e in violazione dei doveri nascenti dal vincolo matrimoniale (consistite anche in violenze fisiche e verbali) giustificano l'addebito della separazione a carico dello stesso, senza, peraltro, la necessità di comparare tali condotte (anche se in ipotesi riferite ad un singolo episodio) con i
7 comportamenti (certamente di minore gravità) attribuiti all'attrice a supporto della richiesta di addebito avanzata nei suoi confronti e senza che rilevi un'eventuale posteriorità temporale delle stesse rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. Invero, quanto riferito dai suddetti testi
(relativamente a fatti di cui hanno avuto personale e diretta percezione, anche senza voler considerare circostanze apprese de relato) consente di ritenere addebitale la separazione dei coniugi a anche con efficacia assorbente rispetto ad un presunto tradimento in Controparte_1 cui, a dire dello stesso, sarebbe incorsa la moglie in costanza di matrimonio. Tanto, peraltro, non senza evidenziare che, anche se si volesse ammettere che abbia Parte_1 effettivamente intrapreso, in costanza del rapporto matrimoniale, una relazione extraconiugale con altro uomo (circostanza, comunque, rimasta priva di certi riscontri probatori anche all'esito dell'istruttoria), in ogni caso, anche considerando la gravità delle suddette violazioni commesse dal convenuto (oltre che il disinteresse da lui mostrato nei confronti del nucleo familiare, secondo quanto riferito dai testi escussi in corso di causa), non risulterebbe provata l'efficacia causale di tale relazione rispetto al verificarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
All'addebito della separazione a carico del convenuto consegue, altresì, il rigetto della domanda di mantenimento da lui avanzata nei confronti della moglie.
Come noto, infatti, il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore di un coniuge ex art. 156 c.c. presuppone la non addebitabilità della separazione al richiedente, la non titolarità da parte dello stesso di adeguati redditi propri (ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio) e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi, pur senza una precisa individuazione della loro situazione patrimoniale e reddituale, essendo sufficiente anche una attendibile ricostruzione generale (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.01.2018 n. 770). Quindi, già solo la pronuncia di addebito della separazione personale dei coniugi a carico di osta ai sensi Controparte_1 dell'art. 156 c.c. al riconoscimento dell'assegno di mantenimento da lui invocato, rendendo, altresì, ultronea la delibazione degli ulteriori anzidetti presupposti.
Con riguardo, poi, ai provvedimenti riguardanti la prole, innanzitutto, deve darsi atto che, avendo la primogenita ompiuto la maggiore età in corso di causa, nulla va disposto in Per_1 ordine al suo affido, collocamento e all'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario. Per_ In ordine, invece, alla figlia ancora minorenne, in primo luogo, va disposto, in continuità con le statuizioni in essere e con quanto richiesto anche dall'attrice, l'affidamento condiviso della stessa ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre. Infatti, pur a fronte delle problematiche emerse in relazione al rapporto della minore con il padre, non si ravvisano, comunque, criticità e situazioni patologiche di tale gravità da giustificare, quale extrema ratio, la deroga del regime ordinario dell'affido condiviso previsto dall'art. 337 ter,
8 comma 1 e 2, c.c.. Invero, come noto, l'affido condiviso è disposto per attuare, al contempo, il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire e educare i figli (come sancito dall'art. 30 Cost.) e il diritto della prole a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nonché a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale (in conformità a quanto disposto dall'art. 315 bis, comma 1, c.c.). Dunque, in applicazione dei principi di cui agli artt. 337 bis e ter c.c., l'affido condiviso è inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole, sicché, nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari devono mirare (ove possibile) alla conservazione (o al ripristino) del rapporto dei minori con entrambi i genitori, il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando, comunque, non emergano evidenti differenti capacità genitoriali (cfr. al riguardo, tra le altre, Cass. civ. n. 19323/2020, secondo cui “Il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena”). Ebbene, Per_ nel preminente interesse della minore e considerato quanto da lei dichiarato nel corso del suo ascolto, va confermato, in continuità con quanto disposto con l'ordinanza del 17.07.2024
(emessa a definizione del sub-procedimento iscritto al R.G. n. 302-1/2022), l'affido condiviso della medesima minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre (in
Napoli alla via Rodolfo Morandi n. 3) ed esercizio del diritto di visita del padre secondo le modalità (già sopra richiamate) stabilite con la medesima ordinanza a parziale modifica dei provvedimenti presidenziali emessi il 28.05.2022, per il resto confermati.
Relativamente, poi, al mantenimento della prole, innanzitutto, è pacifico che la primogenita pur essendo divenuta maggiorenne, non ha raggiunto una propria autosufficienza Per_1 economica (in quanto studentessa universitaria), sicché ha diritto a continuare a godere di un contributo al proprio mantenimento da parte dei genitori. Secondo costante giurisprudenza, infatti, l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli non viene automaticamente meno al raggiungimento della maggiore età, trovando, piuttosto, il suo limite, logico e naturale, quando (a differenza del caso di specie) i figli siano messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita o abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, seppur non abbiano inteso approfittarne,
o, comunque, abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi o, ancora, abbiano raggiunto la piena autonomia, cessando la convivenza con la famiglia d'origine con la sostituzione di un proprio nucleo familiare (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. II del 7.07.2002 n. 12477).
9 Con riguardo, invece, alla condizione economico-patrimoniale delle parti in causa, si evince dal compendio documentale in atti (oltre che da quanto dichiarato dai coniugi all'udienza presidenziale del 24.05.2022) che, l'attrice, proprietaria esclusiva dell'abitazione già adibita a casa coniugale e di due immobili utilizzati per l'esercizio di attività commerciali (ovvero una ludoteca e un negozio di vendita al dettaglio di articoli per feste di bambini), negli anni di imposta 2018, 2019 e 2020 ha dichiarato redditi complessivi lordi pari ai rispettivi importi di euro 21.679,00, 17.539,00 e 7.472,00; invece, il convenuto (anche alla luce di quanto risultato dalle indagini tributarie disposte in corso di causa), non è proprietario di beni immobili, negli anni di imposta dal 2019 al 2023 non ha dichiarato redditi e in relazione ai rapporti finanziari a lui intestati o cointestati non sono state emerse rilevanti movimentazioni e/o giacenze di somme di denaro. Tuttavia, è pacifico che, in costanza di matrimonio, ha partecipato Controparte_1 alla gestione dell'attività commerciale denominata “BA” intestata alla moglie, occupandosi del settore pubblicitario;
inoltre, a fronte del controverso esercizio da parte dello stesso convenuto, dopo il suo allontanamento dalla casa coniugale, dell'attività di pubblicità utilizzando le tabelle appartenenti alla moglie, con atto del 4.08.2022 (prodotto da Parte_1 con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), l'attrice ha ceduto al coniuge
[...]
l'attrezzatura per consentirgli la prosecuzione altrove dell'attività lavorativa;
nonché, dall'istruttoria è emerso che ha continuato a svolgere l'attività di grafico Controparte_1 pubblicitario per la ditta “Tarantino Pubblicità” intestata alla sorella (invero, Parte_3 il teste escusso all'udienza del 18.03.2024, ha dichiarato: “Io ho sempre avuto Testimone_3
a che fare con lui, sia per la progettazione che per altro. I pagamenti li ho fatti a lui. So che c'è anche la sorella ma io non ci ho mai avuto a che fare, avendo sempre contattato lui telefonicamente. I pagamenti sono stati fatti direttamente a lui”; il teste , Testimone_4 parimenti escusso all'udienza del 18.03.2024, ha riferito: “Si è vero. Si è contrattato solo con
(…) Sicuramente la fattura veniva pagata a , essendo lui che la Controparte_1 CP_1 emetteva ma non sapevamo a chi fosse intestata l'azienda. I pagamenti venivano effettuati all'intestatario della fattura ma ribadisco che non so a chi era intestata l'azienda”; nonché il teste escusso all'udienza del 13.05.2024, ha affermato: “Si è vero. Testimone_5
Preciso che mi è stata presentata dal allorquando è Parte_3 Controparte_1 cessato il rapporto pubblicitario con la (non ricordo il periodo in cui è cessato detto Parte_4 rapporto). Dopo la cessazione di questo rapporto mi sono interfacciato e mi interfaccio se ho dei problemi con . I file vengono da me inviati a Tarantino Pubblicità e le Controparte_1 fatture le ricevo da ”). Ebbene, dovendosi tener conto, ai fini della reale Parte_3 capacità economica di un soggetto, anche dello svolgimento di un'attività lavorativa non dichiarata al fisco (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. ord. n. 22616 del 19.07.2022) e, comunque, valorizzando la piena ed indiscussa capacità lavorativa del convenuto, si ritiene congruo disporre, a parziale modifica delle statuizioni vigenti, che debba Controparte_1
10 contribuire al mantenimento delle due figlie mediante il versamento, in favore dell'attrice, della somma mensile complessiva di euro 300,00 (pari ad euro 150,00 per ciascuna), rivalutabile secondo gli indici Istat. Invece, per quanto concerne le spese straordinarie occorrenti per le figlie (da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 in uso presso il Tribunale di Paola), va disposto che l'attrice e il convenuto vi partecipino nella rispettiva misura del 60% e 40%, mentre, considerata l'esiguità del mantenimento posto a carico del padre e i maggiori tempi di permanenza della figlia minore con la madre, l'assegno unico erogato per la prole dovrà essere percepito da nella misura del 100%. Parte_1
In ultimo, la casa coniugale va assegnata all'attrice.
Invero, pur a fronte del trasferimento in corso di causa dell'attrice, insieme alla figlia minore, in Per_ un immobile diverso dalla casa coniugale, al fine di facilitare gli incontri di con il padre
(anche in considerazione dell'esercizio del diritto di visita di quest'ultimo come disciplinato con l'ordinanza del 17.07.2024) e preservare le consuetudini e relazioni sociali della stessa minore
(oltre che della primogenita), va disposta l'assegnazione dell'abitazione familiare in favore di
(peraltro sua proprietaria esclusiva e senza che il convenuto abbia, Parte_1 correttamente, avanzato alcuna pretesa al riguardo).
La parziale fondatezza delle domande proposte dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite, anche con riguardo al sub-procedimento iscritto al R.G. n. 302-1/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 302/2022 così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e stante il Parte_1 Controparte_1 loro matrimonio tra loro contratto in Belvedere Marittimo il 13.10.2002 (trascritto presso l'Ufficio dello stato civile di tale Comune al n. 76, parte II, serie A, anno 2002);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Belvedere Marittimo di procedere all'annotazione della sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- pronuncia l'addebito della separazione personale dei coniugi a carico di Controparte_1
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre ed esercizio del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in parte motiva, qui da intendersi integralmente riportate;
- dispone che versi a , entro il giorno cinque di ogni mese, in Controparte_1 Parte_1 contanti o mediante assegno, vaglia postale o bonifico, a titolo di mantenimento delle due figlie, la somma complessiva di euro 300,00 (pari a euro 150,00 per ciascuna), rivalutabile secondo gli indici Istat;
- dispone che entrambi i genitori concorrano (il padre nella misura del 40% e la madre nella misura del 60%) alle spese extra assegno occorrenti per le due figlie (da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase
11 presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto” pubblicato anche sul sito istituzionale del
Tribunale);
- dispone che l'assegno unico erogato per la prole sia percepito da nella Parte_1 misura del 100%;
- assegna la casa coniugale a nell'interesse della prole;
Parte_1
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Paola il 10.12.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 302 del Ruolo Generale per l'anno 2022, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 31.07.2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Scalea (Cs) alla via A. Rendano n. 62 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Monica Cosentino, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato in data 1.03.2022; attrice
E
nato a [...] il [...], cod. fisc. ed ivi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato alla via Martiri 16 marzo n. 16 presso lo studio dell'avv. Giorgio
Cozzolino, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva depositata il 16.05.2022; convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate dall'attrice il
12.07.2025, stante la sostituzione ai sensi di tale norma dell'udienza fissata in data 14.07.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.03.2022 ha adito l'intestato Tribunale per Parte_1 ottenere la pronuncia della separazione personale dal coniuge stante il Controparte_1 matrimonio concordatario con lui contratto in Belvedere Marittimo il 13.10.2002 (trascritto nei
1 registri di stato civile del medesimo Comune al n. 76, parte II, serie A, anno 2002), in costanza Per_ del quale sono nate due figlie, il 10.09.2004 e il 13.07.2011. A fondamento della Per_1 domanda ha dedotto che il rapporto matrimoniale, nei primi anni sereno, si è successivamente incrinato, stante il verificarsi di aspri e insanabili contrasti tra i coniugi, che hanno fatto venire meno l'armonico sviluppo della famiglia;
in particolare, il rapporto coniugale si è incrinato esclusivamente per colpa di il quale, con un atteggiamento incurante delle sue Controparte_1 richieste, oltre che violento ed eccessivamente rigido, ha imposto i propri principi e violato i doveri nascenti dal matrimonio;
tale situazione ha portato alla separazione di fatto tra i coniugi già dalla fine del mese di settembre 2021, pur vivendo nella stessa abitazione, poi lasciata dal marito, di comune accordo, il 10.01.2022; da tale data, ha iniziato ad avere nei Controparte_1 suoi confronti una condotta persecutoria, irriguardosa ed irrispettosa, accusandola della fine del rapporto matrimoniale, culminata con un'aggressione fisica avvenuta il 18.01.2022 e continue minacce, anche di morte, come da querele depositate in atti;
altresì, dopo l'allontanamento volontario dalla casa coniugale, non si è preso cura in alcun modo delle due Controparte_1 figlie sia economicamente, che emotivamente, cui ha provveduto lei in via esclusiva. Quindi, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Dichiarare la Parte_1 separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Assegnare la casa coniugale alla IG.ra , di sua Parte_1 esclusiva proprietà, ove vivrà con le proprie figlie;
3. Disporre l'affidamento congiunto delle minori;
4. Disporre la corresponsione da parte del di Per_1 Persona_3 Controparte_1 un assegno di mantenimento di euro 200,00 cadauna per le figlie, oltre ISTAT, che verrà corrisposto entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (previamente programmate dai genitori) e successivamente documentate, tranne le spese straordinarie urgenti;
5. Disciplina delle visite nel seguente modo: il padre potrà vedere e Controparte_1 tenere con sé le proprie figlie quando vorrà previo avviso alla madre almeno 24 ore prima e sempre nel rispetto delle esigenze delle minori, e comunque non meno di due giorni a settimana
e dei weekend alternati;
le vacanze natalizie, pasquali, estive e tutte le altre verranno stabilite dalle parti di volta in volta. Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi ex art.
93 c.p.c.”.
Con memoria depositata il 16.05.2022 si è costituito in giudizio il quale, non Controparte_1 opponendosi alla richiesta di separazione personale ex adverso avanzata, ha rilevato, a dispetto di quanto dedotto da , che la crisi coniugale, ormai divenuta irreversibile ed Parte_1 irreparabile, è stata causata in via esclusiva dalla moglie, avendo la stessa manifestato un'assoluta disaffezione nei suoi confronti, come palesatogli il 5.10.2021, allorquando gli ha chiaramente esposto di non provare più alcun sentimento verso di lui, allontanandolo dall'abitazione familiare, di sua proprietà esclusiva;
in particolare, la crisi coniugale, verificatasi per esclusiva responsabilità della moglie, è conseguita alla violazione da parte di quest'ultima
2 del dovere di fedeltà coniugale, avendo intrattenendo, in costanza di matrimonio, una relazione extraconiugale con un altro uomo, poi divenuto il suo compagno;
inoltre, la moglie, in seguito al manifestarsi della crisi coniugale, gli ha impedito di lavorare, approfittando del fatto che l'attività commerciale BA (da sempre gestita da entrambi i coniugi) fosse intestata solo a lei. Quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Controparte_1
Tribunale adito rigettare il ricorso perché infondato in ogni sua parte e dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito alla IG.ra ; disporre Parte_1
l'obbligo, in capo alla stessa, di corrispondere, in favore del resistente, quale coniuge economicamente debole, l'assegno di mantenimento mensile pari ad € 700,00 da versarsi entro
i primi 5 giorni di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
disporre
l'affidamento congiunto delle figlie minori e l'obbligo di mantenimento delle stesse in capo ai genitori secondo i redditi e le capacità di guadagno di ciascuno;
disciplinare le visite nelle modalità richieste dalla ricorrente. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Incardinata la fase presidenziale, con ordinanza del 28.05.2022 (emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione dei coniugi tenuta il 24.05.2022), sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708, comma 3, c.p.c.. In particolare, autorizzati i coniugi a vivere separatamente, è stato disposto l'affido condiviso delle figlie
(all'epoca entrambe minorenni) ad ambedue i genitori, con domicilio preferenziale presso la madre e facoltà del padre di vederle secondo le modalità indicate nel medesimo provvedimento
(ovvero, come richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, nei seguenti termini: “il padre potrà vedere e tenere con sé le proprie figlie quando vorrà previo avviso alla Controparte_1 madre almeno 24 ore prima e sempre nel rispetto delle esigenze delle minori, e comunque non meno di due giorni a settimana e dei weekend alternati;
le vacanze natalizie, pasquali, estive e tutte le altre verranno stabilite dalle parti di volta in volta”). Inoltre, è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale (sita in Scalea alla via Impresa 94) in favore di Parte_1
(peraltro sua proprietaria esclusiva), affinchè vi avesse potuto abitare con le figlie,
[...] nonché, disattesa la richiesta di mantenimento avanzata da è stato previsto, Controparte_1 alla luce di quanto evincibile dagli atti di causa (salvi approfondimenti istruttori da compiere nel prosieguo del giudizio), l'obbligo dello stesso di contribuire al mantenimento Controparte_1 della prole mediante il versamento in favore di , entro il giorno cinque di ogni Parte_1 mese, di un importo complessivo di euro 200,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre le spese straordinarie (da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 in uso presso il Tribunale) nella misura del 35%, restando la residua parte a carico della madre.
Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero in sede, il quale, con visto emesso in data
1.06.2022, nulla ha osservato.
3 Istaurata la fase di merito, le parti hanno provveduto al deposito di memorie integrative ex art. 709 c.p.c., con cui, contestando quanto ex adverso dedotto, hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnati in atti.
In corso di causa è stato assunto l'interrogatorio formale deferito all'attrice, nonché sono stati escussi i testi indicati dalle parti.
Con ordinanza del 17.07.2024, nel definire il sub-procedimento iscritto al R.G. n. 302-1/2022 in seguito al ricorso depositato il 9.07.2024 da , è stata disposta la parziale Parte_1 modifica dei provvedimenti adottati con l'ordinanza presidenziale emessa il 28.05.2022. In particolare, tenuto conto di quanto dichiarato dalla minore nel corso del suo Persona_3 ascolto, è stato disposto il collocamento prevalente della stessa (sempre affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori) presso la madre in Napoli alla via Rodolfo Morandi n. 3 (e non più presso la casa coniugale), autorizzando il relativo cambio di residenza e l'iscrizione della medesima minore presso l'istituto scolastico comprensivo “Michelangelo Augusto” sito in
Napoli alla via Ilioneo n. 12; inoltre, sempre a parziale modifica delle disposizioni assunte con la citata ordinanza presidenziale (per il resto confermate), è stato previsto che Controparte_1 Per_ potesse vedere e tenere con sé la figlia (salvo diverso accordo raggiunto con la madre volto ad ampliare la facoltà in questione e, comunque, nel rispetto della volontà e delle esigenze della minore) a weekend alterni, con esclusione del pernotto (stabilito per la minore presso la casa coniugale sita in Scalea, di proprietà della madre, o presso l'abitazione dei nonni materni, sempre sita in Scalea, secondo la sua volontà), nonché quando avesse voluto (previo avviso alla madre almeno 24 ore prima, anche al fine di concordare, di volta in volta, il luogo degli incontri), comunque, sempre nel rispetto della volontà della minore (con la conferma anche per le vacanze natalizie, pasquali, estive delle statuizioni già in essere).
Disposti accertamenti in ordine alla condizione economico-patrimoniale di in Controparte_1 seguito all'acquisizione degli esiti di tali indagini, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.07.2025, sostituita con il deposito (nel termine perentorio appositamente indicato) di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. L'attrice, provvedendo al rituale deposito di dette note (a dispetto del convenuto), ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti;
quindi, con ordinanza del 31.07.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con la trasmissione degli atti al Collegio e l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Esaminati gli atti di causa, in primo luogo, va accolta domanda di separazione personale dei coniugi. Si evince, infatti, dagli atti di causa che la convivenza tra le parti (già venuta meno prima dell'introduzione del giudizio) è definitivamente cessata, né appare in alcun modo ripristinabile, con il conseguente irrimediabile venir meno della comunione materiale e spirituale. Ricorrono, dunque, i presupposti per la dichiarazione della separazione personale dei coniugi e ex art. 151 c.p.c.. Parte_1 Controparte_1
4 Occorre, quindi, pronunciarsi sulla domanda di addebito della separazione a carico del coniuge avanzata da entrambe le parti in causa.
Come noto, in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito richiede, innanzitutto,
l'accertamento della violazione degli obblighi coniugali;
in secondo luogo, occorre l'imputabilità della violazione non solo oggettiva (per essere fondata su fatti posti in essere dal coniuge, o con il suo concorso, ovvero su sue condotte omissive), ma anche soggettiva (nel senso della sua riferibilità alla sfera cognitiva e volitiva dello stesso coniuge); infine, è necessario che sussista il nesso di causalità fra la condotta implicante la violazione dei doveri coniugali e l'intollerabilità della convivenza (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. nn.
1744/2003, 9472/1999, 2648/1989). Secondo pacifica giurisprudenza, infatti, nella separazione personale, “La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei medesimi coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
deve, pertanto, essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza” (cfr. Cass. civ. sez. I del 5.02.2008 n. 2740; nonché Cass. civ. sez. I dell'8.06.2009
n. 13185 e Cass. civ. sez. I del 28.08.2014 n. 18074, secondo cui “La pronuncia di addebito ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza”; ed ancora, in modo conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.7.2010 n. 16614
e Cass. sez. I del 28.4.2006 n. 9877). Dunque, ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., essendo necessario che sia raggiunta la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno dei coniugi (o di entrambi), ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato l'intollerabilità della convivenza (cfr. in tal senso, ex plurimis Cass. civ. sez. IV del 14.07.2016 n. 14414, Cass. civ. sez. VI del 18.08.2016 n. 17317, Cass. civ. sez.
I del 24.08.2006 n. 4203, Cass. civ. sez. I del 16.11.2015 n. 23071, Cass. civ. sez. I dell'8.05.2003 n. 6970). Spetta, quindi, al Giudice del merito verificare non solo l'avvenuta violazione dei doveri discendenti dal vincolo matrimoniale, ma anche che la stessa sia stata la causa, e non l'effetto, dell'irrimediabile frattura del vincolo coniugale;
così come, grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare non solo la violazione da parte di quest'ultimo dei doveri di cui all'art. 143 c.c., ma anche l'efficacia causale di tale violazione, nel senso che essa ha reso intollerabile la prosecuzione della
5 convivenza. Nel caso, poi, di richiesta di addebito reciproco della separazione (come nel caso in esame), l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve svolgersi sulla base della valutazione globale della vita familiare e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, permettendo così di accertare se e quale incidenza le stesse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. ord. n. 15819 del 7.06.2021). Invero, anche nel caso di inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, è pacifico che la stessa (essendo una violazione grave idonea a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza) può giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di un nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale, tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 16859/2015). In particolare, “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà" (cfr. Cass. civ. sez. VI del
19.02.2018 n. 3923, nonché nello stesso senso, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 5.08.2020 n.
16691 e Cass. civ. sez. I del 14.02.2012 n. 2059). Nel caso, invece, di violenze fisiche e/o morali inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro (consistite anche in un solo episodio), le stesse, per unanime giurisprudenza, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio idonee a fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, senza, peraltro, che il Giudice del merito debba procedere, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, alla comparazione con la condotta tenuta dal coniuge vittima delle medesime violenze (trattandosi di atti suscettibili di comparazione solo con comportamenti omogenei, in ragione della loro estrema gravità) e senza che rilevi la posteriorità temporale di tali violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 24.10.2022 n. 31351, secondo cui “Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative
6 pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”, nonché Cass. civ. sez. I del 22.09.2022 n. 27766, secondo cui “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”).
Ebbene, esaminato il compendio probatorio in atti (comprese le deposizioni dei testi escussi nel corso del giudizio), si ritiene che la separazione delle parti in causa, vada addebitata a CP_1
essendo lo stesso incorso in gravi violazioni dei doveri coniugali tali da determinare
[...]
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Invero, la teste , rispondendo sul capitolo di prova n. 9 articolato da parte attrice Testimone_1 nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (dal seguente tenore: “Vero che quando il
viveva nella casa coniugale aveva nei confronti della moglie e delle figlie dei veri e CP_1 propri scatti d'ira e non tollerava essere disturbato nella visione della TV, e quando ciò accedeva lanciava loro contro oggetti di vario genere (telecomando, ciabatta etc)?”), nel confermare le relative circostanze (ovvero, in particolare, gli agiti violenti ed aggressivi tenuti dal convenuto in danno della moglie), ha, tra l'altro, riferito: “Ho assistito a degli episodi avvenuti al negozio in cui lui è stato aggressivo nei confronti della moglie, sia verbalmente che fisicamente” (cfr. verbale dell'udienza del 18.03.2024); nonché, analogamente, il teste
, sempre confermando le circostanze oggetto del suddetto capitolo di prova, Testimone_2 ha dichiarato: “Si è vero. Ne sono a conoscenza perché abitiamo vicini, eravamo sempre lì e qualche volte anche io sono stato presente” (cfr. verbale dell'udienza del 13.05.2024). Inoltre, la citata teste confermando il capitolo di prova n. 4 articolato da parte attrice Testimone_1 nella sopraindicata memoria istruttoria (dal seguente tenore: “Vero che il nell'anno CP_1
2011 risultava essere iscritto sui siti di incontri con il nome “stallone calabrese” ed aveva indicato la sua utenza telefonica 333 498 84 03”), ha, tra l'altro, affermato: “Si è vero, tanto è vero che al negozio la mi fece vedere questo sito nel quale vi era l'utenza del marito Parte_1 con il nickname dello stesso indicato con , sito nel quale avvenivano degli Parte_2 scambi tra maschi e femmine e nel quale vi erano anche immagini pornografiche” (cfr. verbale dell'udienza del 18.03.2024). Ebbene, le gravi condotte tenute dal convenuto in danno della moglie e in violazione dei doveri nascenti dal vincolo matrimoniale (consistite anche in violenze fisiche e verbali) giustificano l'addebito della separazione a carico dello stesso, senza, peraltro, la necessità di comparare tali condotte (anche se in ipotesi riferite ad un singolo episodio) con i
7 comportamenti (certamente di minore gravità) attribuiti all'attrice a supporto della richiesta di addebito avanzata nei suoi confronti e senza che rilevi un'eventuale posteriorità temporale delle stesse rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. Invero, quanto riferito dai suddetti testi
(relativamente a fatti di cui hanno avuto personale e diretta percezione, anche senza voler considerare circostanze apprese de relato) consente di ritenere addebitale la separazione dei coniugi a anche con efficacia assorbente rispetto ad un presunto tradimento in Controparte_1 cui, a dire dello stesso, sarebbe incorsa la moglie in costanza di matrimonio. Tanto, peraltro, non senza evidenziare che, anche se si volesse ammettere che abbia Parte_1 effettivamente intrapreso, in costanza del rapporto matrimoniale, una relazione extraconiugale con altro uomo (circostanza, comunque, rimasta priva di certi riscontri probatori anche all'esito dell'istruttoria), in ogni caso, anche considerando la gravità delle suddette violazioni commesse dal convenuto (oltre che il disinteresse da lui mostrato nei confronti del nucleo familiare, secondo quanto riferito dai testi escussi in corso di causa), non risulterebbe provata l'efficacia causale di tale relazione rispetto al verificarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
All'addebito della separazione a carico del convenuto consegue, altresì, il rigetto della domanda di mantenimento da lui avanzata nei confronti della moglie.
Come noto, infatti, il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore di un coniuge ex art. 156 c.c. presuppone la non addebitabilità della separazione al richiedente, la non titolarità da parte dello stesso di adeguati redditi propri (ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio) e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi, pur senza una precisa individuazione della loro situazione patrimoniale e reddituale, essendo sufficiente anche una attendibile ricostruzione generale (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.01.2018 n. 770). Quindi, già solo la pronuncia di addebito della separazione personale dei coniugi a carico di osta ai sensi Controparte_1 dell'art. 156 c.c. al riconoscimento dell'assegno di mantenimento da lui invocato, rendendo, altresì, ultronea la delibazione degli ulteriori anzidetti presupposti.
Con riguardo, poi, ai provvedimenti riguardanti la prole, innanzitutto, deve darsi atto che, avendo la primogenita ompiuto la maggiore età in corso di causa, nulla va disposto in Per_1 ordine al suo affido, collocamento e all'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario. Per_ In ordine, invece, alla figlia ancora minorenne, in primo luogo, va disposto, in continuità con le statuizioni in essere e con quanto richiesto anche dall'attrice, l'affidamento condiviso della stessa ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre. Infatti, pur a fronte delle problematiche emerse in relazione al rapporto della minore con il padre, non si ravvisano, comunque, criticità e situazioni patologiche di tale gravità da giustificare, quale extrema ratio, la deroga del regime ordinario dell'affido condiviso previsto dall'art. 337 ter,
8 comma 1 e 2, c.c.. Invero, come noto, l'affido condiviso è disposto per attuare, al contempo, il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire e educare i figli (come sancito dall'art. 30 Cost.) e il diritto della prole a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nonché a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale (in conformità a quanto disposto dall'art. 315 bis, comma 1, c.c.). Dunque, in applicazione dei principi di cui agli artt. 337 bis e ter c.c., l'affido condiviso è inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole, sicché, nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari devono mirare (ove possibile) alla conservazione (o al ripristino) del rapporto dei minori con entrambi i genitori, il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando, comunque, non emergano evidenti differenti capacità genitoriali (cfr. al riguardo, tra le altre, Cass. civ. n. 19323/2020, secondo cui “Il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena”). Ebbene, Per_ nel preminente interesse della minore e considerato quanto da lei dichiarato nel corso del suo ascolto, va confermato, in continuità con quanto disposto con l'ordinanza del 17.07.2024
(emessa a definizione del sub-procedimento iscritto al R.G. n. 302-1/2022), l'affido condiviso della medesima minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre (in
Napoli alla via Rodolfo Morandi n. 3) ed esercizio del diritto di visita del padre secondo le modalità (già sopra richiamate) stabilite con la medesima ordinanza a parziale modifica dei provvedimenti presidenziali emessi il 28.05.2022, per il resto confermati.
Relativamente, poi, al mantenimento della prole, innanzitutto, è pacifico che la primogenita pur essendo divenuta maggiorenne, non ha raggiunto una propria autosufficienza Per_1 economica (in quanto studentessa universitaria), sicché ha diritto a continuare a godere di un contributo al proprio mantenimento da parte dei genitori. Secondo costante giurisprudenza, infatti, l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli non viene automaticamente meno al raggiungimento della maggiore età, trovando, piuttosto, il suo limite, logico e naturale, quando (a differenza del caso di specie) i figli siano messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita o abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, seppur non abbiano inteso approfittarne,
o, comunque, abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi o, ancora, abbiano raggiunto la piena autonomia, cessando la convivenza con la famiglia d'origine con la sostituzione di un proprio nucleo familiare (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. II del 7.07.2002 n. 12477).
9 Con riguardo, invece, alla condizione economico-patrimoniale delle parti in causa, si evince dal compendio documentale in atti (oltre che da quanto dichiarato dai coniugi all'udienza presidenziale del 24.05.2022) che, l'attrice, proprietaria esclusiva dell'abitazione già adibita a casa coniugale e di due immobili utilizzati per l'esercizio di attività commerciali (ovvero una ludoteca e un negozio di vendita al dettaglio di articoli per feste di bambini), negli anni di imposta 2018, 2019 e 2020 ha dichiarato redditi complessivi lordi pari ai rispettivi importi di euro 21.679,00, 17.539,00 e 7.472,00; invece, il convenuto (anche alla luce di quanto risultato dalle indagini tributarie disposte in corso di causa), non è proprietario di beni immobili, negli anni di imposta dal 2019 al 2023 non ha dichiarato redditi e in relazione ai rapporti finanziari a lui intestati o cointestati non sono state emerse rilevanti movimentazioni e/o giacenze di somme di denaro. Tuttavia, è pacifico che, in costanza di matrimonio, ha partecipato Controparte_1 alla gestione dell'attività commerciale denominata “BA” intestata alla moglie, occupandosi del settore pubblicitario;
inoltre, a fronte del controverso esercizio da parte dello stesso convenuto, dopo il suo allontanamento dalla casa coniugale, dell'attività di pubblicità utilizzando le tabelle appartenenti alla moglie, con atto del 4.08.2022 (prodotto da Parte_1 con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), l'attrice ha ceduto al coniuge
[...]
l'attrezzatura per consentirgli la prosecuzione altrove dell'attività lavorativa;
nonché, dall'istruttoria è emerso che ha continuato a svolgere l'attività di grafico Controparte_1 pubblicitario per la ditta “Tarantino Pubblicità” intestata alla sorella (invero, Parte_3 il teste escusso all'udienza del 18.03.2024, ha dichiarato: “Io ho sempre avuto Testimone_3
a che fare con lui, sia per la progettazione che per altro. I pagamenti li ho fatti a lui. So che c'è anche la sorella ma io non ci ho mai avuto a che fare, avendo sempre contattato lui telefonicamente. I pagamenti sono stati fatti direttamente a lui”; il teste , Testimone_4 parimenti escusso all'udienza del 18.03.2024, ha riferito: “Si è vero. Si è contrattato solo con
(…) Sicuramente la fattura veniva pagata a , essendo lui che la Controparte_1 CP_1 emetteva ma non sapevamo a chi fosse intestata l'azienda. I pagamenti venivano effettuati all'intestatario della fattura ma ribadisco che non so a chi era intestata l'azienda”; nonché il teste escusso all'udienza del 13.05.2024, ha affermato: “Si è vero. Testimone_5
Preciso che mi è stata presentata dal allorquando è Parte_3 Controparte_1 cessato il rapporto pubblicitario con la (non ricordo il periodo in cui è cessato detto Parte_4 rapporto). Dopo la cessazione di questo rapporto mi sono interfacciato e mi interfaccio se ho dei problemi con . I file vengono da me inviati a Tarantino Pubblicità e le Controparte_1 fatture le ricevo da ”). Ebbene, dovendosi tener conto, ai fini della reale Parte_3 capacità economica di un soggetto, anche dello svolgimento di un'attività lavorativa non dichiarata al fisco (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. ord. n. 22616 del 19.07.2022) e, comunque, valorizzando la piena ed indiscussa capacità lavorativa del convenuto, si ritiene congruo disporre, a parziale modifica delle statuizioni vigenti, che debba Controparte_1
10 contribuire al mantenimento delle due figlie mediante il versamento, in favore dell'attrice, della somma mensile complessiva di euro 300,00 (pari ad euro 150,00 per ciascuna), rivalutabile secondo gli indici Istat. Invece, per quanto concerne le spese straordinarie occorrenti per le figlie (da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 in uso presso il Tribunale di Paola), va disposto che l'attrice e il convenuto vi partecipino nella rispettiva misura del 60% e 40%, mentre, considerata l'esiguità del mantenimento posto a carico del padre e i maggiori tempi di permanenza della figlia minore con la madre, l'assegno unico erogato per la prole dovrà essere percepito da nella misura del 100%. Parte_1
In ultimo, la casa coniugale va assegnata all'attrice.
Invero, pur a fronte del trasferimento in corso di causa dell'attrice, insieme alla figlia minore, in Per_ un immobile diverso dalla casa coniugale, al fine di facilitare gli incontri di con il padre
(anche in considerazione dell'esercizio del diritto di visita di quest'ultimo come disciplinato con l'ordinanza del 17.07.2024) e preservare le consuetudini e relazioni sociali della stessa minore
(oltre che della primogenita), va disposta l'assegnazione dell'abitazione familiare in favore di
(peraltro sua proprietaria esclusiva e senza che il convenuto abbia, Parte_1 correttamente, avanzato alcuna pretesa al riguardo).
La parziale fondatezza delle domande proposte dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite, anche con riguardo al sub-procedimento iscritto al R.G. n. 302-1/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 302/2022 così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e stante il Parte_1 Controparte_1 loro matrimonio tra loro contratto in Belvedere Marittimo il 13.10.2002 (trascritto presso l'Ufficio dello stato civile di tale Comune al n. 76, parte II, serie A, anno 2002);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Belvedere Marittimo di procedere all'annotazione della sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- pronuncia l'addebito della separazione personale dei coniugi a carico di Controparte_1
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre ed esercizio del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in parte motiva, qui da intendersi integralmente riportate;
- dispone che versi a , entro il giorno cinque di ogni mese, in Controparte_1 Parte_1 contanti o mediante assegno, vaglia postale o bonifico, a titolo di mantenimento delle due figlie, la somma complessiva di euro 300,00 (pari a euro 150,00 per ciascuna), rivalutabile secondo gli indici Istat;
- dispone che entrambi i genitori concorrano (il padre nella misura del 40% e la madre nella misura del 60%) alle spese extra assegno occorrenti per le due figlie (da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase
11 presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto” pubblicato anche sul sito istituzionale del
Tribunale);
- dispone che l'assegno unico erogato per la prole sia percepito da nella Parte_1 misura del 100%;
- assegna la casa coniugale a nell'interesse della prole;
Parte_1
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Paola il 10.12.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
12