Trib. Paola, sentenza 27/12/2025, n. 1030
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Sentenza 27 dicembre 2025

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  • Accolto
    Violazione dei doveri coniugali

    Il Tribunale ha ritenuto provate le violenze fisiche e verbali subite dalla moglie, che giustificano l'addebito della separazione al marito, assorbendo ogni altra questione relativa a presunti tradimenti.

  • Rigettato
    Responsabilità della moglie per la crisi coniugale

    Il Tribunale ha ritenuto che, anche ammettendo una relazione extraconiugale della moglie (circostanza non provata), non sarebbe stata provata l'efficacia causale di tale relazione rispetto all'intollerabilità della convivenza, considerando la gravità delle violazioni commesse dal marito e il suo disinteresse verso la famiglia.

  • Accolto
    Interesse della prole e proprietà esclusiva

    La casa coniugale viene assegnata all'attrice, proprietaria esclusiva, per preservare le consuetudini e relazioni sociali delle figlie e facilitare gli incontri con il padre, anche in considerazione del diritto di visita del padre.

  • Accolto
    Tutela dell'interesse morale e materiale della prole

    Viene confermato l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, in quanto regime ordinario volto a garantire il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli e il diritto della prole a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

  • Accolto
    Contributo al mantenimento della prole

    Il Tribunale dispone che il padre versi un assegno mensile complessivo di euro 300,00 (150,00 per ciascuna figlia), rivalutabile ISTAT, e che entrambi i genitori concorrano alle spese straordinarie nelle misure del 40% per il padre e 60% per la madre. L'assegno unico per la prole sarà percepito al 100% dalla madre.

  • Accolto
    Diritto di visita del padre

    Viene confermato l'esercizio del diritto di visita del padre secondo le modalità stabilite con ordinanza del 17.07.2024, che prevedono la possibilità per il padre di vedere e tenere con sé la figlia a weekend alterni, con esclusione del pernottamento, e quando voglia previo avviso alla madre, sempre nel rispetto della volontà della minore.

  • Rigettato
    Addebito della separazione al richiedente

    La domanda di mantenimento del coniuge viene rigettata in conseguenza della pronuncia di addebito della separazione a carico del convenuto, la quale osta al riconoscimento dell'assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Paola, sentenza 27/12/2025, n. 1030
    Giurisdizione : Trib. Paola
    Numero : 1030
    Data del deposito : 27 dicembre 2025

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