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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/11/2024, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 4251/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di cessazione degli effetti civili di matrimonio promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
MODUGNO 7/5 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
IOP ALESSIO (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. , nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._3
GIULIA DE VINCENZI 87/16 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. IOP ALESSIO (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da procura C.F._2
in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili di matrimonio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 30/07/1989 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione del 05/06/2008 omologato in data 17/06/2008 dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 30/07/1989 dai
Signori
e Parte_1 CP_1 [...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) L'abitazione coniugale di Genova, Via Giulia De Vincenzi, 87/16 viene assegnata alla moglie, pur rimanendo intestata al 50 % ad entrambi i coniugi;
2) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano quindi a qualunque assegno di mantenimento reciproco;
Per_ 3) I figli e sono maggiorenni e quindi nulla vi è da provvedere sul loro affidamento;
Per_1
4) La figlia è autosufficiente e quindi nulla vi è da provvedere sul suo mantenimento. Il Sig. Per_1
Per_ corrisponderà alla moglie un assegno a titolo di contributo al mantenimento di , Pt_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, pari a Euro 400,00.= mensili, rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, previamente concordate tra i genitori come da verbale di orientamento uniforme del 20/10/2016;
5) Il mutuo gravante sull'immobile di Genova, Via Giulia De Vincenzi, 87/16, già casa coniugale, e Per_ già intestato ad entrambi i coniugi verrà pagato al 50% fino a quando il LI non diverrà economicamente autosufficiente;
successivamente verrà pagato integralmente dal Sig. Pt_1
6) I coniugi dichiarano di aver già provveduto a risolvere in pieno accordo tra loro ogni altra questione economica conseguente al loro matrimonio ed a dividere ogni altro bene acquistato in comunione tra loro, salvo l'ex casa coniugale. Firmato
7) I coniugi si concedono fin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1989,
Numero 578, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata. Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 23.11.2024
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Alessandro Mauceri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di cessazione degli effetti civili di matrimonio promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
MODUGNO 7/5 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
IOP ALESSIO (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. , nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._3
GIULIA DE VINCENZI 87/16 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. IOP ALESSIO (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da procura C.F._2
in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili di matrimonio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 30/07/1989 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione del 05/06/2008 omologato in data 17/06/2008 dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 30/07/1989 dai
Signori
e Parte_1 CP_1 [...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) L'abitazione coniugale di Genova, Via Giulia De Vincenzi, 87/16 viene assegnata alla moglie, pur rimanendo intestata al 50 % ad entrambi i coniugi;
2) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano quindi a qualunque assegno di mantenimento reciproco;
Per_ 3) I figli e sono maggiorenni e quindi nulla vi è da provvedere sul loro affidamento;
Per_1
4) La figlia è autosufficiente e quindi nulla vi è da provvedere sul suo mantenimento. Il Sig. Per_1
Per_ corrisponderà alla moglie un assegno a titolo di contributo al mantenimento di , Pt_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, pari a Euro 400,00.= mensili, rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, previamente concordate tra i genitori come da verbale di orientamento uniforme del 20/10/2016;
5) Il mutuo gravante sull'immobile di Genova, Via Giulia De Vincenzi, 87/16, già casa coniugale, e Per_ già intestato ad entrambi i coniugi verrà pagato al 50% fino a quando il LI non diverrà economicamente autosufficiente;
successivamente verrà pagato integralmente dal Sig. Pt_1
6) I coniugi dichiarano di aver già provveduto a risolvere in pieno accordo tra loro ogni altra questione economica conseguente al loro matrimonio ed a dividere ogni altro bene acquistato in comunione tra loro, salvo l'ex casa coniugale. Firmato
7) I coniugi si concedono fin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1989,
Numero 578, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata. Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 23.11.2024
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Alessandro Mauceri