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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 696/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Lorenzo PUCCETTI Presidente
Silvia BURELLI Consigliere relatore
Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
, nato in [...] il [...], Cod. Fisc.: , residente in Parte_1 C.F._1
Monticello Conte Otto, Via Marconi n. 57/A (36010-VC), rappresentato e difeso dall' Avv. Davide
Baiocchi del Foro di Ravenna (Codice Fiscale: ), presso il cui studio ha CodiceFiscale_2
eletto domicilio, in 48121 Ravenna, Via IV Novembre n. 5, (fax per notifiche: 0544/211224, indirizzo di posta certificata: ), giusta procura alle liti in atti Email_1
Parte appellante contro
(c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Ufficio Legale della sede dell CP_1
di Vicenza, in Vicenza, C.so SS. Felice e Fortunato n. 163, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del 22.3.2024 Repertorio 37875 Raccolta n. 7313 Dr. Persona_1
Notaio in Fiumicino, dall'avv. Antonella Tomasello ( ), che ai sensi degli C.F._3
1 artt. 125, comma 1, cpc e 16, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 indica i seguenti recapiti: fax n° 0444995896 – PEC t Email_2
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 323/2023 del Tribunale di VICENZA – sezione lavoro
IN PUNTO: assegno per il nucleo familiare con figli nati e residenti all'estero
Conclusioni:
Per parte appellante:
“In via principale:
- riformare e\o annullare la sentenza n. 323/2023 del 22/06/2023 del Tribunale di Vicenza, sezione
Lavoro e per l'effetto accogliere la domanda di riconoscimento al diritto agli Assegni al Nucleo
Familiari, proposta dal sig. , con decorrenza 10/10/2016, ovvero data di Parte_1
conseguimento della cittadinanza italiana dell'appellante, per i figli minori residenti in [...], in
applicazione dell'art. 2 L. n. 153/1988, nati al di fuori del matrimonio con le medesime modalità
riconosciute ai figli nati nel matrimonio e residenti in [...], rigettando nel contempo
tutte le eccezioni dedotte nel giudizio di I° grado dall'odierna appellata, per i motivi esposti in
narrativa di ricorso in appello;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore
dello scrivente difensore dichiaratosi quale procuratore antistatario ex art. 93 cpc.”
Per parte appellata:
“rigettare l'appello ex adverso proposto e confermare la sentenza appellata;
ovvero, in accoglimento delle eccezioni riproposte dall CP_1
In via preliminare: dichiarare improponibile il ricorso avversario.
Nel merito: rigettare comunque il ricorso ex adverso proposto.
Spese di lite come per legge.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato la domanda del lavoratore,
volta ad ottenere l'assegno per nucleo familiare anche per i figli nati e residenti in [...]. Ha,
altresì, compensato tra le parti le spese di lite.
2 Il sig. lavora in Italia dal 1°. ed è cittadino italiano dal 10.10.2016. Lo stesso è Pt_1 Num_1
padre di quattro figli nati e residenti in Italia ( n. 24.9.1997, n. 9.9.1998, Persona_2 Persona_3
n. 14.9.2002, n. 12.11.2004), per i quali percepisce o ha Persona_4 Persona_5
percepito l'assegno per il nucleo familiare. Egli è, altresì, padre di sei figli nati e residenti in [...]
( n. 30.9.2001, n. 25.1.2004, n. 3.5.2009, Persona_6 Persona_7 Persona_8
n. 22.11.2011, n. 29.9.2016, Persona_9 Persona_10 Persona_11
n. 8.9.2017). In data 22.11.2019 il lavoratore, in quanto titolare di un reddito imponibile
[...]
inferiore ai limiti previsti dalla normativa italiana in materia, presentava domanda per ottenere gli assegni per il nucleo familiare con decorrenza dal 1°.12.2019 anche per i figli nati e residenti all'estero. L respingeva tale domanda nonché il successivo ricorso amministrativo, affermando CP_1
che era stata prodotta documentazione carente, nonostante la richiesta di integrazione. Pertanto il lavoratore ha instaurato la presente causa.
Il primo giudice ha rigettato le domande del lavoratore, così motivando:
“Occorre premettere come, ancora oggi ignoto se i figli del ricorrenti nati in Senegal ed ivi
residenti (come allegato) siano nati all'interno ovvero aldifuori del matrimonio e se convivano con la
madre ovvero con la stessa abbiano convissuto fino al raggiungimento della maggiore età (
[...]
e dovrebbero essere oggi maggiorenni), gli stessi ben possono Persona_6 Persona_7
essere considerati quali naturali del ricorrente con lo stesso non sostanzialmente conviventi
essendolo, invece, forse, con la madre.
Ciò detto, gli assegni famigliari sono riconosciuti in favore del genitore con il quale i figli
minorenni convivono o a carico del quale, ove conviventi con l'altro genitore, gravano (si vedano, al
riguardo, le condivisibili considerazioni di cui alla circolare n. 104/2012).
Ora, deve essere rilevato come la documentazione che parte ricorrente dimette al fine di dar
dimostrazione dei presupposti applicativi della norma che sancisce il diritto dal ricorrente azionato
(così come correttamente ricostruito da con la suddetta circolare atta a tenere conto della CP_1
normativa comunitaria rilevante in materia) non sia idonea a fornir prova dei suddetti presupposti
(limiti di reddito e convivenza nel senso sopra specificato).
3 Ed infatti, a prescindere dal fatto che la documentazione dimessa è contrastante fornendo
alcuni documenti dimessi dal ricorrente dati non coincidenti con altri documenti sempre dal ricorrente
prodotti (si veda in particolare la diversità, con riferimento ai figli , Persona_6 Persona_9
e , di dati tra il documento n. 9 intitolato certificato di vita collettivo,
[...] Persona_10
riprodotto anche con nota del 28/4/2023, ed il documento, sempre dimesso con la nota da ultimo
menzionata, e quello intitolato attestato di stato di famiglia apparentemente confezionato dal
generale del Senegal sedente in Milano), la documentazione dimessa, anche quella con Per_12
nota del 28/4/2023, non risulta né legalizzata ai sensi dell'art. 34, DPR 445/2000 né apostillata
(avendo il Senegal aderito recentissimamente alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961);
apparendo (poiché il documento dimesso è invero assai poco leggibile) legalizzati soli quattro
certificati di nascita di 4 figli e non anche la residuale documentazione atta a dar prova di tutti i
presupposti applicativi dell'art. 2, Legge 69/1988.
Pertanto, in difetto di prova dei presupposti per il riconoscimento del beneficio richiesto, data
l'inidoneità della documentazione che è stato consentito al ricorrente di dimettere anche in corso di
giudizio, il ricorso deve essere rigettato nel merito.
Possono i costi di giudizio essere compensati tra le parti in via integrale tenuto conto della
limitata attività svolta dai difensori, della natura della controversia e della qualità soggettiva delle
parti” (pagg. 3-4).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello il sig. sulla base di due motivi. Per_6
2.1. Con il primo motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per erronea,
contraddittoria e carente motivazione circa la ricostruzione del fatto e i requisiti della domanda nonché per erronea applicazione dell'art. 2 L. 153/1988 e della circolare n. 104/2012. CP_1
L'appellante lamenta che il primo giudice ha ritenuto non provati il requisito reddituale e il requisito della vivenza a carico dei familiari. Rileva che il requisito reddituale è pacifico atteso che per i quattro figli residenti in Italia è sempre stato riconosciuto l'assegno per il nucleo familiare.
Evidenzia poi che la vivenza a carico dei familiari è provata dal fatto che i sei figli residenti in [...]
sono sempre stati posti in detrazione nelle dichiarazioni dei redditi, in quanto a carico al 100% del sig. ex art. 1, comma 1324, L. 296/2006. Osserva pertanto che il primo giudice non ha Pt_1
4 correttamente interpretato la circolare n. 104/2012 – adottata in applicazione dell'art. 1, p. 3, CP_1
Regolamento CEE 883/2004 – e richiama sent. 38/2020 Trib. Cremona.
2.2. Con il secondo motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per erronea,
contraddittoria e carente motivazione circa la documentazione prodotta nonché per erronea valutazione della legalizzazione dei documenti.
L'appellante afferma che la documentazione non è contrastante e ha piena validità ed efficacia in Italia, atteso che proviene da organi ministeriali senegalesi o da organi consolari italiani.
Ribadisce che tale documentazione comprova, in modo solido e univoco, la composizione del nucleo familiare comprensivo dei figli residenti in [...]. Precisa che il ricorso introduttivo del giudizio è
stato depositato in data 10.1.2022, ossia prima dell'adesione del Senegal (in data 23.3.2023) alla
Convenzione dell'Aja del 5.10.1961, e pertanto la documentazione non è apostillata.
3. Si è costituito l contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
L'ente evidenzia che il sig. non ha mai prodotto – né in sede amministrativa né in sede Pt_1
giudiziale – lo stato di famiglia dei familiari all'estero (tradotto e legalizzato dall'ambasciata in
Senegal), i certificati di matrimonio ed eventuali sentenze di separazione, i certificati di nascita legalizzati o apostillati dei figli e neppure le certificazioni dei redditi all'estero delle madri dei figli minori. Ribadisce, pertanto, che manca la prova sia della convivenza dei figli con le madri in Senegal,
sia la prova dei redditi del nucleo familiare all'estero, sia la prova della c.d. vivenza a carico del richiedente, precisando che l'indicazione dei familiari a carico nella dichiarazione dei redditi è
un'autocertificazione priva di valore probatorio.
L'ente richiama poi le proprie difese in primo grado. In particolare ribadisce l'improponibilità
del ricorso giudiziale per mancanza della previa domanda amministrativa – ex art. 7 L. 533/1973 e art. 16, comma 6, L. 412/1991 in quanto essa era priva della documentazione necessaria – nonché
l'inammissibilità della richiesta dell'assegno de quo per difetto di legittimazione attiva e l'improponibilità della domanda giudiziale per inidonea/carente domanda amministrativa alla luce della circolare n. 104/2012. CP_1
4. All'udienza del 27.3.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da dispositivo in atti.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello deve essere rigettato per le dirimenti ragioni che seguono, che assorbono ogni altra questione.
6. La Corte condivide, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., l'orientamento della Corte di
Cassazione che ha chiarito che: “Nel regime posto dal D.L. 13 marzo 1988 n. 69 (convertito con
modifiche nella legge n. 153 del 1988) la convivenza non è richiesta quale presupposto perché sorga
il diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare (composto dai coniugi e dai figli, compresi quelli
naturali legalmente riconosciuti), ma rappresenta soltanto un elemento di fatto idoneo a comprovare
presuntivamente il requisito della vivenza a carico, essendo sufficiente per l'insorgenza del diritto al
beneficio, sensibilmente diverso da quello agli assegni familiari, che il genitore, cui spetta l'assegno,
provveda abitualmente al mantenimento dei figli. Nè è di ostacolo l'astratta configurabilità di due
nuclei familiari in caso di genitori del figlio naturale non riconosciuto, i quali, non legati tra loro da
coniugio, non facciano parte dello stesso nucleo familiare, atteso che comunque opera la
prescrizione posta dall'art. 2, comma 8 bis, D.L. n.69 del 1988, secondo cui, per i componenti del
nucleo familiare al quale la prestazione è corrisposta, l'assegno stesso non è compatibile con altro
assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante” (Cass. 4419/2000; v. anche Cass.
15978/2000; Cass. 15988/2000; Cass. 3207/2001; Cass. 3229/2001; Cass. 3226/2001; Cass.
1984/2002).
7. Nel caso di specie, l'appellante non ha allegato e provato elementi tali da determinare la riforma della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto il “difetto di prova dei presupposti
per il riconoscimento del beneficio richiesto” (pag. 4 della sentenza), in particolare sotto il profilo
CP_ della c.d. vivenza a carico. Sotto tale profilo, a fronte della contestazione dell (pag. 3
dell'appello; v. anche pag. 3 ricorso primo grado sulla necessaria sussistenza del requisito), era onere dell'appellante provare i presupposti del beneficio richiesto, prova che, in sede giudiziale, non
CP_ è integrata, di per sé sola (proprio a fronte delle contestazioni dell ), dalle dichiarazioni dei redditi,
che hanno natura di dichiarazione unilaterale di parte, in difetto di altri elementi di riscontro.
Nulla si evince, in particolare, dalla documentazione bancaria versata in atti (doc. 15 fasc.
ricorrente, primo grado), da cui non si desumono operazioni di trasferimento di denaro con
6 beneficiari i figli residenti in [...].
8. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato.
9. Quanto alle spese di lite del grado di giudizio, per il principio della soccombenza devono essere poste a carico di . Parte_1
Sicché deve essere condannato alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 CP_1
di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M.
55/14 e ss. mod. in un importo pari ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della causa,
oltre al 15% per rimborso spese forfetario, in considerazione dei profili di serialità della controversia.
10. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore della parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 3.473,00 oltre rimborso forfettario come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 27.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Lorenzo Puccetti
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