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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 4613/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. BOSSO Carlo Parte_1
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. CONROTTO EMILIA
PARTE CONVENUTA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente chiedeva l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc per l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la domanda di concessione dell'indennità di accompagnamento. Parte convenuta chiedeva la reiezione del ricorso. La CT nominata (con consulenza depositata il 12 aprile 2024) negava la sussistenza delle condizioni mediche previste dall'art. 1 della legge n. 18/80,
e riteneva la ricorrente invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100%; parte ricorrente contestava le conclusioni della CT e depositava il ricorso introduttivo del presente giudizio, con il quale chiedeva accertare se alla data del 28 novembre 2022 (data di inoltro della domanda amministrativa) o successivamente sussistevano le condizioni sanitarie (incapacità di deambulazione senza l'aiuto pagina 1 di 2 permanente di un accompagnatore e/o incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita abbisognando di assistenza continua) previste dall'art. 1 legge n. 18/1980;
l' eccepiva l'inammissibilità del ricorso, nel merito ne chiedeva il rigetto;
CP_1
la CT nominata nel presente giudizio, dopo accurata analisi delle condizioni di parte ricorrente, accertava che la stessa, in ragione delle patologie da cui risultava affetta, dalla data della domanda amministrativa possedeva le condizioni mediche previste dall'art. 1 della legge n. 18/1980 (impossibilità di deambulazione e/o incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita). Il giudizio medico così espresso non può che essere condiviso, alla luce delle ragioni chiaramente ed esaurientemente esposte nella parte espositiva della relazione peritale, che qui deve intendersi integralmente richiamata;
le spese di lite della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e del presente giudizio, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell' ; CP_1
le spese di CT della fase di ATPO e del presente giudizio, già liquidate con separati provvedimenti, vanno definitivamente poste a carico dell' ; CP_1
P.Q.M.
visto l'art. 442 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione,
- accerta e dichiara che alla data del 28 novembre 2022 in capo a parte ricorrente sussistevano le condizioni sanitarie previste dall'art. 1 legge n. 18/1980;
- pone le spese di CT, già liquidate con separati provvedimenti, a carico dell' ; CP_1
- condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € CP_1
6.000,00 oltre rimb. 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avvocato antistatario.
Così deciso in Torino, il 21 gennaio 2025.
La giudice dr.ssa Silvana Cirvilleri
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 4613/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. BOSSO Carlo Parte_1
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. CONROTTO EMILIA
PARTE CONVENUTA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente chiedeva l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc per l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la domanda di concessione dell'indennità di accompagnamento. Parte convenuta chiedeva la reiezione del ricorso. La CT nominata (con consulenza depositata il 12 aprile 2024) negava la sussistenza delle condizioni mediche previste dall'art. 1 della legge n. 18/80,
e riteneva la ricorrente invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100%; parte ricorrente contestava le conclusioni della CT e depositava il ricorso introduttivo del presente giudizio, con il quale chiedeva accertare se alla data del 28 novembre 2022 (data di inoltro della domanda amministrativa) o successivamente sussistevano le condizioni sanitarie (incapacità di deambulazione senza l'aiuto pagina 1 di 2 permanente di un accompagnatore e/o incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita abbisognando di assistenza continua) previste dall'art. 1 legge n. 18/1980;
l' eccepiva l'inammissibilità del ricorso, nel merito ne chiedeva il rigetto;
CP_1
la CT nominata nel presente giudizio, dopo accurata analisi delle condizioni di parte ricorrente, accertava che la stessa, in ragione delle patologie da cui risultava affetta, dalla data della domanda amministrativa possedeva le condizioni mediche previste dall'art. 1 della legge n. 18/1980 (impossibilità di deambulazione e/o incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita). Il giudizio medico così espresso non può che essere condiviso, alla luce delle ragioni chiaramente ed esaurientemente esposte nella parte espositiva della relazione peritale, che qui deve intendersi integralmente richiamata;
le spese di lite della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e del presente giudizio, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell' ; CP_1
le spese di CT della fase di ATPO e del presente giudizio, già liquidate con separati provvedimenti, vanno definitivamente poste a carico dell' ; CP_1
P.Q.M.
visto l'art. 442 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione,
- accerta e dichiara che alla data del 28 novembre 2022 in capo a parte ricorrente sussistevano le condizioni sanitarie previste dall'art. 1 legge n. 18/1980;
- pone le spese di CT, già liquidate con separati provvedimenti, a carico dell' ; CP_1
- condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € CP_1
6.000,00 oltre rimb. 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avvocato antistatario.
Così deciso in Torino, il 21 gennaio 2025.
La giudice dr.ssa Silvana Cirvilleri
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