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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1283/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1283/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. LANDINI LUIGI, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
17/06/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.342 parte II serie A, Uff.2, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 22/3/2008. Per_1
Con ricorso depositato il 23/01/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n.2975 del 17/5/2024, pubblicata in data 21/5/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale, sita in Torino, Via Verolengo 42/6/d alla IG.ra . Parte_2
DA' ATTO che entrambi i genitori confermano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con l'annotazione del nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e dimora principale presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a collaborare e a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni.
DISPONE che il padre possa vedere e frequentare la figlia indicativamente per un giorno alla settimana dalle ore 18 sino a dopo cena, salvo ulteriori incontri che verranno concordati tra padre e figlia compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici della minore.
DISPONE che la figlia trascorra altresì con il padre un week end al mese. Persona_2
DISPONE che il periodo delle frequentazioni durante le festività natalizie e pasquali nonché durante le ferie estive venga concordato di volta in volta tra padre e figlia, secondo i rispettivi impegni e quelli della madre. DA' ATTO che la figlia frequenta l'Istituto Tecnico Biosanitario ed è orientata, d'accordo i genitori, a frequentare l'Università, facoltà di Medicina
DA' ATTO che la figlia pratica altresì attività sportiva (ginnastica acrobatica) con allenamenti settimanali (bisettimanali) e con l'intendimento di esercitare detta attività sportiva a livello agonistico, in accordo con i genitori.
DA' ATTO che la figlia raggiunge la scuola con i mezzi pubblici, usufruendo altresì, per le più varie necessità, della collaborazione della nonna materna.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre entro il Per_1 giorno cinque di ogni mese la somma di € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici nazionali Istat, oltre al 50% delle spese scolastiche, ludiche, mediche non coperte dal SSN.
DISPONE che il IG. versi altresì alla IG.ra a titolo di contributo al proprio Pt_1 Pt_2 mantenimento, la somma mensile di 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo indici nazionali Istat.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/2/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1283/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. LANDINI LUIGI, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
17/06/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.342 parte II serie A, Uff.2, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 22/3/2008. Per_1
Con ricorso depositato il 23/01/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n.2975 del 17/5/2024, pubblicata in data 21/5/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale, sita in Torino, Via Verolengo 42/6/d alla IG.ra . Parte_2
DA' ATTO che entrambi i genitori confermano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con l'annotazione del nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e dimora principale presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a collaborare e a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni.
DISPONE che il padre possa vedere e frequentare la figlia indicativamente per un giorno alla settimana dalle ore 18 sino a dopo cena, salvo ulteriori incontri che verranno concordati tra padre e figlia compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici della minore.
DISPONE che la figlia trascorra altresì con il padre un week end al mese. Persona_2
DISPONE che il periodo delle frequentazioni durante le festività natalizie e pasquali nonché durante le ferie estive venga concordato di volta in volta tra padre e figlia, secondo i rispettivi impegni e quelli della madre. DA' ATTO che la figlia frequenta l'Istituto Tecnico Biosanitario ed è orientata, d'accordo i genitori, a frequentare l'Università, facoltà di Medicina
DA' ATTO che la figlia pratica altresì attività sportiva (ginnastica acrobatica) con allenamenti settimanali (bisettimanali) e con l'intendimento di esercitare detta attività sportiva a livello agonistico, in accordo con i genitori.
DA' ATTO che la figlia raggiunge la scuola con i mezzi pubblici, usufruendo altresì, per le più varie necessità, della collaborazione della nonna materna.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre entro il Per_1 giorno cinque di ogni mese la somma di € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici nazionali Istat, oltre al 50% delle spese scolastiche, ludiche, mediche non coperte dal SSN.
DISPONE che il IG. versi altresì alla IG.ra a titolo di contributo al proprio Pt_1 Pt_2 mantenimento, la somma mensile di 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo indici nazionali Istat.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/2/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.