Articolo 37 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150
Articolo 36Articolo 38
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31 ottobre 1942
Art. 37. Rinvio alla legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilita'.

Per le espropriazioni dipendenti dall'attuazione dei piani regolatori approvati in base alla presente legge la relativa indennita' sara' determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , salvo il disposto degli articoli seguenti.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1942
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