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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 12731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12731 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41037/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 41037/2023
Oggi 17 settembre 2025 ad ore 10:17 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi:
Per parte appellante l'avv. Leonardo Ungari.
Per appellata l'avv. Alessandro Freni, in sostituzione dell'avv. Valentina Antonelli.
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e precisano le conclusioni come ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio e preso atto dell'allontanamento delle parti dall'aula, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 437 c.p.c.
dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice di appello e in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Bruni ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto a R.G.N. 41037/2023 avverso la sentenza n. 22397/2022, resa dal
Giudice di Pace di Roma nel giudizio iscritto a RGN 16387/2020 promosso da
AVV. (C.F. , difeso da sé stesso ai sensi Parte_1 C.F._1 dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Cisterna di Latina (LT),
Via Dante Alighieri, n. 27 appellante contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Valentina Antonelli (C.F. ), giusta procura generale C.F._2 alle liti per atto Dott. , Notaio in Roma, rep. 22416, racc. 11992, del 23 giugno Persona_2
2023 (doc. 1) e presso lo stesso elettivamente domiciliato negli uffici dell'Avvocatura
Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma avente ad oggetto l'opposizione a verbale relativo a sanzioni amministrative del codice della strada.
Conclusioni: come rassegnate nel verbale di udienza del 17.09.2025 da intendersi qui riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Roma l'avv. proponeva Parte_1 opposizione avverso il verbale n. 22190576956 (accertamento 21190486259) con cui veniva contestato allo stesso la violazione dell'art. 7/1 lettera f/14 Cds perché il giorno 07.11.2019 sostava in Via Giulio Cesare senza esporre il titolo di pagamento e comminata la sanzione complessiva di € 55,88, chiedendone l'annullamento.
2 A fondamento dell'opposizione l'avv. deduceva la nullità della notifica del verbale Parte_1 opposto perché notificato a mezzo posta;
la nullità e/o illegittimità della sanzione in assenza di parchimetri e/o pagamento mediante POS;
l'errata indicazione della norma giuridica violata per inadempimento contrattuale e non per violazione al Codice della Strada.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
2. Instaurato il giudizio, iscritto al n. 16387/2020 RG dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto CP_1 infondata con conferma del provvedimento opposto.
3. Con sentenza n. 22397/2022 pubblicata in data 07.02.2023 e non notificata, il Giudice di Pace rigettava il ricorso, con condanna alle spese di lite nella misura di € 100,00 a favore di
[...]
. CP_1
4. Avverso la sentenza di primo grado, l'avv. proponeva appello chiedendone la Parte_1 riforma in quanto il Giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto che la violazione in oggetto fosse una contravvenzione al Codice della Strada e non un inadempimento contrattuale.
Secondo l'appellante la sosta sulle strisce blu oltre il tempo consentito e per la quale è stata corrisposta la tariffa scatta solo in caso di omesso acquisto del biglietto e non nel caso in cui il parcheggio a pagamento su suolo pubblico si sia protratto oltre l'orario esposto nel tagliando, richiamando sul punto due pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, identificati con Prot. N. 25783 del 22 marzo 2010 e n. 3615 del 5 luglio 2011, n. 2074 del 2015.
5. costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello richiamando le CP_1 pronunce della giurisprudenza di legittimità secondo cui costituisce illecito amministrativo e non inadempimento contrattuale la sosta sulle strisce blu oltre il tempo consentito e per la quale è stata corrisposta la tariffa.
6. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa perveniva in discussione all'odierna udienza del 17.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Preliminarmente, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336
c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
8. Ciò posto, con l'unico motivo di appello l'avv. censura la sentenza di primo Parte_1 grado per avere il Giudice di Pace ritenuto erroneamente che la sosta sulle strisce blu oltre il tempo consentito e per la quale è stata corrisposta la tariffa costituisca illecito amministrativo e non inadempimento contrattuale.
3 9. Passando alla disamina degli atti del giudizio, dal verbale di violazione n. 22190576956
(avviso di accertamento n. 21190486259) si evince che il giorno 07.11.2019, ore 12,12 in Roma, il conducente del veicolo OPEL D-AHHXXFXX B11PASATB2AA, targata FX231ZD, di proprietà dell'appellante, sostava su Viale Giulio Cesare n. 114 senza esporre il titolo di pagamento violando l'art. 7/1 lettera f/14 CdS.
Sul punto occorre infatti precisare che le deduzioni svolte dall'opponente nel giudizio di primo grado non contengono alcuna precisa ed esplicita affermazione dell'avvenuto acquisto del ticket e del tempo per il quale il biglietto sarebbe stato acquistato, né alcuna prova è stata fornita a riguardo.
Anche solo per questa ragione l'opposizione così come l'appello è da ritenersi infondato.
10. Ulteriore ragione di infondatezza è ravvisabile in punto di solo diritto in quanto è consolidato l'orientamento per cui la sosta a pagamento su suolo pubblico che si protragga oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa non costituisce inadempimento contrattuale ma illecito amministrativo, sanzionato dall'art. 7, comma 15, C.d.s., trattandosi di evasione tariffaria in violazione delle prescrizioni della "sosta regolamentata", introdotte per incentivare la rotazione e la razionalizzazione dell'offerta di sosta (Cass., Sez. 2, Sentenza n.
16258 del 03/08/2016; cfr. anche Cass. n. 14083/2021 e n. 7839/2022).
I giudici di legittimità hanno anche precisato che “Questo orientamento è stato recepito dalla giurisprudenza della Corte dei conti (Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza 19 settembre 2012, n. 888). Il giudice contabile ha infatti affermato che la mancata contestazione della sanzione pecuniaria da parte dell'ausiliario del traffico (e della società affidataria del servizio) nel momento in cui è stata accertata la sosta del veicolo senza ticket comprovante il pagamento del corrispettivo dovuto oppure con tagliando esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato (che è pur sempre una fattispecie di mancato pagamento che il codice della strada, senza distinzioni, sanziona), configura una ipotesi di danno erariale per il rappresentato dal mancato incasso CP_2 dei proventi che sarebbero derivati dalla applicazione della sanzione per violazione delle norme che disciplinano la sosta in aree a pagamento e che non possono ritenersi vincolanti i pareri di contrario orientamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non essendo riconducibili alle fonti del diritto, ai sensi dell'art.1 delle disposizioni sulla legge in generale” (cfr. sentenza Cass. II
Sez. Civ. 7839/2022 già citata).
11. L'opposizione proposta dall'avv. dunque, non merita accoglimento con Parte_1 conseguente conferma della decisione impugnata.
12. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 aggiornati alle Tabelle 2022, tenendo a mente il valore minimo (stante la natura seriale della causa e l'assenza di questioni rilevanti
4 in fatto e diritto), tenuto conto dello scaglione di riferimento per le cause fino ad euro 1.100,00 con esclusione della fase istruttoria, perché non svolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 22397/2022, resa dal Giudice di Pace di Roma nel giudizio iscritto a RGN
16387/2020 pubblicata in data 07.02.2023 così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'avv. a rifondere a le spese di giudizio Parte_1 CP_1 che liquida in € 232,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge;
- da atto che nei confronti dell'appellante si applica l'art. 13, comma 1-quater del T.U.
115/2002 sulle spese di giustizia, sussistendo i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Roma, in data 17.09.2023
Il Giudice
Lucia Bruni
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 41037/2023
Oggi 17 settembre 2025 ad ore 10:17 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi:
Per parte appellante l'avv. Leonardo Ungari.
Per appellata l'avv. Alessandro Freni, in sostituzione dell'avv. Valentina Antonelli.
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e precisano le conclusioni come ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio e preso atto dell'allontanamento delle parti dall'aula, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 437 c.p.c.
dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice di appello e in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Bruni ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto a R.G.N. 41037/2023 avverso la sentenza n. 22397/2022, resa dal
Giudice di Pace di Roma nel giudizio iscritto a RGN 16387/2020 promosso da
AVV. (C.F. , difeso da sé stesso ai sensi Parte_1 C.F._1 dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Cisterna di Latina (LT),
Via Dante Alighieri, n. 27 appellante contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Valentina Antonelli (C.F. ), giusta procura generale C.F._2 alle liti per atto Dott. , Notaio in Roma, rep. 22416, racc. 11992, del 23 giugno Persona_2
2023 (doc. 1) e presso lo stesso elettivamente domiciliato negli uffici dell'Avvocatura
Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma avente ad oggetto l'opposizione a verbale relativo a sanzioni amministrative del codice della strada.
Conclusioni: come rassegnate nel verbale di udienza del 17.09.2025 da intendersi qui riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Roma l'avv. proponeva Parte_1 opposizione avverso il verbale n. 22190576956 (accertamento 21190486259) con cui veniva contestato allo stesso la violazione dell'art. 7/1 lettera f/14 Cds perché il giorno 07.11.2019 sostava in Via Giulio Cesare senza esporre il titolo di pagamento e comminata la sanzione complessiva di € 55,88, chiedendone l'annullamento.
2 A fondamento dell'opposizione l'avv. deduceva la nullità della notifica del verbale Parte_1 opposto perché notificato a mezzo posta;
la nullità e/o illegittimità della sanzione in assenza di parchimetri e/o pagamento mediante POS;
l'errata indicazione della norma giuridica violata per inadempimento contrattuale e non per violazione al Codice della Strada.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
2. Instaurato il giudizio, iscritto al n. 16387/2020 RG dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto CP_1 infondata con conferma del provvedimento opposto.
3. Con sentenza n. 22397/2022 pubblicata in data 07.02.2023 e non notificata, il Giudice di Pace rigettava il ricorso, con condanna alle spese di lite nella misura di € 100,00 a favore di
[...]
. CP_1
4. Avverso la sentenza di primo grado, l'avv. proponeva appello chiedendone la Parte_1 riforma in quanto il Giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto che la violazione in oggetto fosse una contravvenzione al Codice della Strada e non un inadempimento contrattuale.
Secondo l'appellante la sosta sulle strisce blu oltre il tempo consentito e per la quale è stata corrisposta la tariffa scatta solo in caso di omesso acquisto del biglietto e non nel caso in cui il parcheggio a pagamento su suolo pubblico si sia protratto oltre l'orario esposto nel tagliando, richiamando sul punto due pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, identificati con Prot. N. 25783 del 22 marzo 2010 e n. 3615 del 5 luglio 2011, n. 2074 del 2015.
5. costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello richiamando le CP_1 pronunce della giurisprudenza di legittimità secondo cui costituisce illecito amministrativo e non inadempimento contrattuale la sosta sulle strisce blu oltre il tempo consentito e per la quale è stata corrisposta la tariffa.
6. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa perveniva in discussione all'odierna udienza del 17.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Preliminarmente, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336
c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
8. Ciò posto, con l'unico motivo di appello l'avv. censura la sentenza di primo Parte_1 grado per avere il Giudice di Pace ritenuto erroneamente che la sosta sulle strisce blu oltre il tempo consentito e per la quale è stata corrisposta la tariffa costituisca illecito amministrativo e non inadempimento contrattuale.
3 9. Passando alla disamina degli atti del giudizio, dal verbale di violazione n. 22190576956
(avviso di accertamento n. 21190486259) si evince che il giorno 07.11.2019, ore 12,12 in Roma, il conducente del veicolo OPEL D-AHHXXFXX B11PASATB2AA, targata FX231ZD, di proprietà dell'appellante, sostava su Viale Giulio Cesare n. 114 senza esporre il titolo di pagamento violando l'art. 7/1 lettera f/14 CdS.
Sul punto occorre infatti precisare che le deduzioni svolte dall'opponente nel giudizio di primo grado non contengono alcuna precisa ed esplicita affermazione dell'avvenuto acquisto del ticket e del tempo per il quale il biglietto sarebbe stato acquistato, né alcuna prova è stata fornita a riguardo.
Anche solo per questa ragione l'opposizione così come l'appello è da ritenersi infondato.
10. Ulteriore ragione di infondatezza è ravvisabile in punto di solo diritto in quanto è consolidato l'orientamento per cui la sosta a pagamento su suolo pubblico che si protragga oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa non costituisce inadempimento contrattuale ma illecito amministrativo, sanzionato dall'art. 7, comma 15, C.d.s., trattandosi di evasione tariffaria in violazione delle prescrizioni della "sosta regolamentata", introdotte per incentivare la rotazione e la razionalizzazione dell'offerta di sosta (Cass., Sez. 2, Sentenza n.
16258 del 03/08/2016; cfr. anche Cass. n. 14083/2021 e n. 7839/2022).
I giudici di legittimità hanno anche precisato che “Questo orientamento è stato recepito dalla giurisprudenza della Corte dei conti (Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza 19 settembre 2012, n. 888). Il giudice contabile ha infatti affermato che la mancata contestazione della sanzione pecuniaria da parte dell'ausiliario del traffico (e della società affidataria del servizio) nel momento in cui è stata accertata la sosta del veicolo senza ticket comprovante il pagamento del corrispettivo dovuto oppure con tagliando esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato (che è pur sempre una fattispecie di mancato pagamento che il codice della strada, senza distinzioni, sanziona), configura una ipotesi di danno erariale per il rappresentato dal mancato incasso CP_2 dei proventi che sarebbero derivati dalla applicazione della sanzione per violazione delle norme che disciplinano la sosta in aree a pagamento e che non possono ritenersi vincolanti i pareri di contrario orientamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non essendo riconducibili alle fonti del diritto, ai sensi dell'art.1 delle disposizioni sulla legge in generale” (cfr. sentenza Cass. II
Sez. Civ. 7839/2022 già citata).
11. L'opposizione proposta dall'avv. dunque, non merita accoglimento con Parte_1 conseguente conferma della decisione impugnata.
12. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 aggiornati alle Tabelle 2022, tenendo a mente il valore minimo (stante la natura seriale della causa e l'assenza di questioni rilevanti
4 in fatto e diritto), tenuto conto dello scaglione di riferimento per le cause fino ad euro 1.100,00 con esclusione della fase istruttoria, perché non svolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 22397/2022, resa dal Giudice di Pace di Roma nel giudizio iscritto a RGN
16387/2020 pubblicata in data 07.02.2023 così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'avv. a rifondere a le spese di giudizio Parte_1 CP_1 che liquida in € 232,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge;
- da atto che nei confronti dell'appellante si applica l'art. 13, comma 1-quater del T.U.
115/2002 sulle spese di giustizia, sussistendo i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Roma, in data 17.09.2023
Il Giudice
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