Art. 16. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) (24) (25) (26) ((27)) --------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (25) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Versione
18 gennaio 1970
18 gennaio 1970
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1 gennaio 1998
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1 gennaio 2006
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3 agosto 2008
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1 marzo 2009
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5 agosto 2009
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28 febbraio 2010
28 febbraio 2010
Commentario • 1
- 1. Cassazione civile n. 740/2002https://www.brocardi.it/
[…]
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Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/2002, n. 740Provvedimento: […] Al riguardo infatti va considerato che la pacifica circostanza della mancata tempestiva disdetta (nel termine di tre mesi prima della scadenza) del contratto di assicurazione aveva comportato l'insorgere dell'obbligazione di prestare l'assicurazione per la circolazione del veicolo - ed il corrispettivo diritto al premio - per l'ulteriore periodo annuale a carico della società assicuratrice anteriormente alla sua messa in l.c.a., quando cioè era ancora "in bonis" e così senza potere incorrere nel divieto di rinnovo dei contratti ex art. 16 legge n. 990/1969 (nel regime anteriore all'abrogazione disposta dall'art. 126, comma I lett. […]Leggi di più...
- conseguenze·
- fondamento·
- copertura assicurativa corrispondente al medesimo·
- sussistenza·
- legittimazione dell'agente a riscuotere il premio e a rilasciare il certificato e il contrassegno·
- sinistro successivo al decreto ministeriale, ma tacito rinnovo contrattuale anteriore ad esso·
- impresa di assicurazione·
- assicurazione·
- liquidazione coatta amministrativa
- 2. Cass. civ., sez. III, sentenza 08/10/2008, n. 24803Provvedimento: […] in quanto, come stabilito dall'art. 8 del- la legge n. 39 del 1977, i rischi derivanti dalla cir- colazione del veicolo sono coperti fino alla successiva scadenza del contratto (o del periodo per il quale è stato pagato il premio) ed il divieto di rinnovo, san- cito dal previgente art. 16 della legge 990 del 1969 5 non opera se il vincolo contrattuale sia sorto quando la società era "in bonis". […]Leggi di più...
- conseguenze·
- configurabilità·
- condizioni·
- valutazione dell'intero contesto degli atti processuali·
- necessità·
- abbandono implicito di detta domanda·
- domanda giudiziale·
- procedimento civile·
- conclusioni definitive