TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/06/2025, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Romualdo Parte_1 Pecorella;
e
con l'assistenza e difesa dell'avv. Controparte_1 Carmelina La Gatta;
all'udienza del 5.06.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c.:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, in quanto risulta in atti che l' successivamente CP_1 all'instaurazione del giudizio, ha provveduto allo sgravio dell'importo ingiunto tramite l'avviso di addebito opposto (n. 314 2024 00059463 85 000) così soddisfacendo integralmente le pretese avanzate dalla parte ricorrente all'interno dell'atto introduttivo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in considerazione della semplicità delle questioni affrontate nella presente sede, vanno poste a carico dell' in considerazione CP_1 dell'effettiva fondatezza dell'opposizione proposta come riconosciuta dallo stesso ente convenuto a mezzo dello sgravio e con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente in quanto anticipatario.
P.Q.M.
1 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- annulla l'avviso di addebito oggetto di opposizione;
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida in Euro 1.865 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge, somma da distrarsi in favore dell'avvocato anticipatario.
Bari, 05/06/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Romualdo Parte_1 Pecorella;
e
con l'assistenza e difesa dell'avv. Controparte_1 Carmelina La Gatta;
all'udienza del 5.06.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c.:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, in quanto risulta in atti che l' successivamente CP_1 all'instaurazione del giudizio, ha provveduto allo sgravio dell'importo ingiunto tramite l'avviso di addebito opposto (n. 314 2024 00059463 85 000) così soddisfacendo integralmente le pretese avanzate dalla parte ricorrente all'interno dell'atto introduttivo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in considerazione della semplicità delle questioni affrontate nella presente sede, vanno poste a carico dell' in considerazione CP_1 dell'effettiva fondatezza dell'opposizione proposta come riconosciuta dallo stesso ente convenuto a mezzo dello sgravio e con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente in quanto anticipatario.
P.Q.M.
1 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- annulla l'avviso di addebito oggetto di opposizione;
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida in Euro 1.865 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge, somma da distrarsi in favore dell'avvocato anticipatario.
Bari, 05/06/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
2