Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/01/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51071/2023
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PER I MINORENNI
La Corte così composta dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente
dott. Alberto TILOCCA Consigliere
dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore dott. Annamaria NAZZARO Consigliere onorario dott. Francesco MARCHIANÒ Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe indicato, pendente
TRA nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Pordenone, via Colonna 12, presso lo studio del procuratore, avv. Luciano RIZZO, che la rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 4 marzo 2024
APPELLANTE-
E
AVV. nata a [...] il [...] Controparte_1
( ), quale curatore speciale del minore C.F._2 Persona_1
(nato a [...] il [...]), giusta decreto di nomina del
[...]
Tribunale per i Minorenni di Roma del 20 settembre 2022, depositato il 3 ottobre 2022, elettivamente domiciliato in Mentana, via delle Vigne Nuove 48, in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c.
1
NONCHÈ
, nella qualità di Tutore Controparte_2 CP_3
Provvisorio del minore del minore (nato a Persona_1
Roma il 17 settembre 2021), giusta decreto di nomina del Tribunale per i Minorenni di
Roma del 20 settembre 2022, depositato il 3 ottobre 2022
APPELLATO CONTUMACE- NONCHÉ nato a [...] il [...], non Controparte_4
rappresentato né difeso
APPELLATO NON CONSTITUITO NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA Controparte_5
NONCHÈ con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 96/2023 pronunciata il 6 febbraio 2023 e pubblicata in data 20 marzo 2023 nel procedimento n. 101/2022 AB, con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità del minore Persona_1
(nato a [...] il [...])
[...]
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 novembre 2024 le parti presenti si sono riportate ai rispettivi atti e hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni in essi precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29 dicembre 2021 il Pubblico Ministero Minorile chiedeva l'apertura di un procedimento a tutela del minore Persona_1
La richiesta formulata ai sensi dell'art. 330 c.c. si fondava sulle
[...]
2 informazioni apprese dalla Procura minorile per il tramite del Servizio Sociale presso l'Ospedale Bambino Gesù di Roma che segnalava di essere stato allertato dall'Ambulatorio di diagnosi prenatale cui si era rivolta , la cui Parte_1
fragile situazione socio familiare aveva altresì richiesto l'instaurazione di una collaborazione con il Servizio Sociale di Calenzano (luogo ove la Parte_1
domiciliava). Subito dopo la nascita del bambino e durante la degenza di quest'ultimo presso l'Ospedale Bambino Gesù – ove il 20 settembre 2021 era stato sottoposto a un intervento chirurgico palliativo di Norwood I stadio con erché affetto da < CP_6
sindrome del cuore sinistro ipoplastico variante atresia mitro-aortica in Sindrome plurimalformativa (brachicefalia, ipoplasia frontale e schiacciamento occipite, ipoplasia cerebellare, ipotelorismo, prominenza labbro superiore)…>> e quindi sottoposto, in data 13 dicembre 2021, a un intervento di plastica estesa della confluenza delle arterie polmonari e Glenn bidirezionale – era emerso che sia il padre
[...]
(orfano di padre e affidato tra i 13 e i 18 anni a una famiglia Controparte_4
residente in [...], suo unico punto di riferimento) sia la madre
(residente a [...]ma con una procedura di cancellazione Parte_1
anagrafica avviata senza includere il minore, madre di altri tre figli, due dei quali dati in adozione su disposizione delle competenti autorità di Venezia e un terzo affidato a una coppia residente in [...]) erano entrambi disoccupati e abitavano a Venezia in un alloggio di edilizia popolare unitamente alla madre di Controparte_4
Era altresì emerso che il padre si era detto indisponibile ad
[...]
accudire il neonato - avendo egli anche affermato che era la madre a doversi occupare del bambino e a dover svolgere tale compito di accudimento - perché impegnato nella gestione per conto terzi di case vacanza e dunque impossibilitato a garantire una presenza continua accanto al figlio già ai tempi del ricovero del minore in reparto;
inoltre il padre aveva riferito di non avere a disposizione un alloggio proprio ma di essere ospite presso un'associazione di volontariato. Nonostante le affermazioni del padre, la struttura non era risultata idonea a ospitare anche il minore affetto da gravi problemi di salute;
la madre invece si era allontanata per un luogo imprecisato il 17
3 dicembre 2021 per accudire uno zio gravemente malato in Germania, da dove non avrebbe potuto far rientro prima del 4 gennaio 2022 per indisponibilità di un volo.
Inoltre il Servizio sociale aveva trasmesso una relazione ricevuta dalla “Società della salute Zona Fiorentina Nord Ovest”, datata 5 ottobre 2021, da cui emergeva che la già inserita nel 2018 in comunità con la sua OG , si era Parte_1 Per_2
allontanata dalla comunità nel luglio 2019 per ricercare un lavoro, manifestando la sua volontà di non far crescere la minore in quel luogo (come era accaduto a lei che era rimasta in comunità dagli 11 anni fino al raggiungimento della maggiore età) e chiedendo quindi al Servizio sociale di individuare una famiglia cui affidare la piccola
. Peraltro la – che aveva anche rifiutato di essere inserita in un Per_2 Parte_1
“gruppo appartamento” finalizzato a sostenere il suo progetto di autonomia - nei mesi successivi al suo allontanamento dalla struttura non era riuscita a trovare una sua stabilità, tanto da essersi spostata insieme alla propria madre (figura da cui l'odierna appellante aveva difficoltà a separarsi, ma che non le era di alcun supporto, avendo anche ella necessità di accudimento da parte di tra stanze di hotel e Pt_1
occupazioni abusive, fino al suo rientro nel territorio veneziano dove risiedeva una zia materna. Infine la aveva comunicato di aver intrapreso una nuova Parte_1
relazione e di essere in attesa di un altro bambino;
ella tuttavia, nonostante ciò, aveva mostrato di avere un progetto di vita basato su aspetti non concreti e instabili (tanto da aver affermato dapprima di volersi stabilire a Venezia, poi ad Arezzo, quindi a Firenze
e infine a Roma). Sulla base di tali elementi il Tribunale per i Minorenni di Roma con decreto del 30 dicembre 2021, pronunciando in via provvisoria e urgente, sospendeva la responsabilità genitoriale di e di Parte_1 Controparte_4
nominando un curatore speciale per il minore e collocandolo in
[...]
una casa famiglia idonea ad assicurargli le cure necessarie per le gravi patologie da cui il medesimo era affetto;
stabiliva il divieto di prelievo del minore da parte di chiunque e la possibilità di incontri protetti con i genitori e la nonna materna;
incaricava il
Servizio sociale di assicurare al minore ogni necessario supporto anche terapeutico e
4 di avviare i genitori alla valutazione delle loro competenze al fine di meglio individuare gli interventi a loro sostegno.
All'esito degli accertamenti disposti nel corso dell'istruttoria svoltasi in primo grado, il Tribunale per i Minorenni di Roma, su richiesta del curatore speciale avanzata nelle note conclusive depositate il 4 agosto 2022, trasmetteva gli atti al PMM per l'apertura di un procedimento volto all'accertamento dello stato di abbandono del minore e per selezionare con urgenza un nucleo familiare idoneo per avviare un progetto di affidamento etero-familiare.
Con ricorso del 12 settembre 2022 il PMM ha chiesto l'apertura di un procedimento ex art. 8 della legge n° 184/83 e il Tribunale per i Minorenni di Roma, con decreto cronologico n° 9159/22 del 20 settembre 2022, depositato il 3 ottobre 2022, ha disposto l'apertura di un procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono del minore, confermando la sospensione della responsabilità genitoriale di Parte_1
e di , la nomina del sindaco di Roma quale Controparte_4
tutore del minore nonché quella del curatore speciale;
ha confermato il collocamento del minore in idonea casa famiglia, con divieto di prelievo da parte di chiunque e possibilità di incontro con i genitori in modalità protetta e secondo le indicazioni del tutore, tenuto conto delle condizioni psicofisiche dei genitori. All'udienza del 2 novembre 2022 – nominato un difensore d'ufficio per il padre che aveva espresso una volontà diversa dalla madre - veniva ascoltata la e acquisite le relazioni Parte_1
della casa famiglia ove era collocato il minore nonché del Gil del Municipio I di Roma;
all'esito, il Tribunale per i Minorenni di Roma con sentenza n° 96/23 del 6 febbraio
2023, depositata il 20 marzo 2023, ha dichiarato lo stato di abbandono del minore
[...]
; ha dichiarato e Persona_1 Parte_1 [...]
decaduti dalla responsabilità genitoriale;
ha confermato il Controparte_4
collocamento del minore in casa famiglia con interruzione dei rapporti tra minore e familiari;
ha quindi disposto il collocamento provvisorio del minore presso una coppia, individuata dal Tribunale tra quelle disponibili all'adozione con apertura della procedura MAB.
5 Con ricorso depositato il 1° giugno 2023 ha proposto appello Parte_1
avverso il suddetto provvedimento, lamentando, con il primo motivo, la violazione del suo diritto di difesa. Deduce, con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione degli art. 8 della legge n° 184/83 e 30 della Costituzione, lamentando che nel caso di specie era stato dichiarato lo stato di adottabilità del minore in difetto del necessario presupposto dell'abbandono morale e materiale del minore medesimo. Lamenta infine, con l'ultimo motivo di doglianza, che l'impugnato provvedimento violava il diritto del minore al rispetto della sua vita privata e familiare in relazione ai suoi rapporti con la madre, in violazione anche di quanto previsto dall'art. 8 CEDU.
Con decreto depositato il 27 giugno 2023 il Presidente della sezione, oltre a designare il Giudice relatore della causa, assegnava termine all'appellante per notificare il ricorso e il decreto alle controparti entro il 15 ottobre 2023, termine ai resistenti per depositare memorie e documenti entro il 15 dicembre 2023, termine alle parti per repliche e per il deposito della prova dell'avvenuta notifica dell'atto di appello entro il 20 febbraio
2024, termine ai Servizi Sociali per trasmettere alla Corte informazioni aggiornate sulla condizione del nucleo familiare entro il 20 gennaio 2024. Veniva quindi ordinata la comparizione delle parti nella camera di consiglio del 5 marzo 2024.
Si costituiva il 15 dicembre 2023 l'Avv. Curatrice Speciale del Controparte_1
minore, che contestava l'averso atto d'appello di cui chiedeva il rigetto.
Il 7 luglio 2023 perveniva la relazione di aggiornamento dei Servizi sociali del CP_3
[...]
Il difensore dell'appellante depositava telematicamente il 21 novembre 2023 copia della notifica dell'appello e del decreto presidenziale al Sindaco pro tempore del
Comune di Roma quale tutore della minore, al PMM, al Curatore speciale e all'avv.
Gianluca GISMONDI, difensore d'ufficio di , Controparte_4
padre del minore.
Con nota depositata il 1° marzo 2024 il Procuratore Generale esprimeva parere contrario rispetto all'accoglimento dell'appello.
6 All'udienza del 5 marzo 2024 la Corte rilevava che l'atto di appello non era stato ritualmente notificato a , padre del minore, e ne Controparte_4
ordinava il rinnovo fissando all'uopo l'udienza del 18 giugno 2024, nulla opponendo le altre parti;
a tale udienza il difensore di parte appellante chiedeva termine per verificare l'avvenuta esecuzione degli adempimenti prescritti e la Corte rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 5 novembre 2024; a tale ultima udienza il difensore dell'appellante rappresentava di non aver provveduto al rinnovo della notifica al padre del minore, ritenendo sufficiente quella già effettuata al difensore d'ufficio e insisteva nell'accoglimento dell'atto di appello;
il curatore speciale eccepiva in via preliminare l'improcedibilità dell'atto di appello, chiedendone comunque il rigetto nel merito mentre il PG si riportava al proprio parere in atti;
all'esito della camera di consiglio immediatamente seguita alla discussione il Collegio decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata la contumacia del tutore provvisorio che, seppur ritualmente e tempestivamente citato con atto notificato a mezzo pec l'11 ottobre 2023, non si è costituito.
Ciò premesso va quindi dichiarata, ancora in via preliminare, l'improcedibilità del presente appello. Come è noto l'art. 10 della legge n° 184/83 stabilisce che i genitori
(come del resto il minore e gli altri soggetti espressamente indicati) sono parti necessarie del procedimento di adottabilità; ciò in particolare si evince dall'esame del
2° comma dell'indicato art. 10 laddove prevede che il Presidente del Tribunale – o un giudice da questi delegato – deve provvedere ad avvertire <… i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare
a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa
7 autorizzazione del giudice …>>. Come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte di Cassazione <… rispetto al regime processuale ordinario, il citato art. 10 detta una disciplina speciale, derogatoria e, in linea teorica, provvisoria, ossia emanata in attesa di una specifica e organica normazione della figura del difensore d'ufficio nei processi ex l.n. 183/1984, tuttavia non ancora intervenuta. La norma è espressamente riferita al primo grado, per il processo civile minorile, ed in particolar modo per il procedimento di adottabilità, in cui vengono in rilievo, inevitabilmente, la debolezza e fragilità dei genitori e l'esito spesso drammatico ed irreversibile, sì da connotare in modo del tutto particolare il corrispondente modello processuale (cfr. Corte Cost. sent.
n. 135/2019). In un contesto normativo di natura così “speciale” per il primo grado,
l'assenza di una specifica disciplina processuale speciale dettata per il secondo grado impone un'interpretazione letterale dell'art. 10, e quindi non estensiva a ipotesi non espressamente previste, in raccordo e coerenza con i principi processuali cardine in tema di diritto di difesa, nei giudizi civili, della parte, la cui effettività, anche ai sensi dell'art. 24 Cost., resta in ogni caso ancorata, tramite il combinato disposto degli artt.
82, 83 e 84 c.p.c., ad un'espressione positiva della volontà di difendersi da parte del soggetto, e ciò anche se egli necessita di particolare tutela. Non è, infatti, ipotizzabile, né coerente con l'impianto sistematico del processo civile, una difesa della parte in contrasto con la sua volontà, sempre che quest'ultima sia giuridicamente e concretamente esprimibile, configurandosi, anzi, un diverso opinamento lesivo dell'esercizio di diritti fondamentali, quali sono quelli in gioco nei procedimenti di adottabilità (genitorialità, unità familiare, mantenimento dei rapporti con la prole). In tale prospettiva e per le ragioni esposte, dalla qualità del genitore di parte necessaria in tutti i gradi di giudizio nei procedimenti di adottabilità discende solo, nella fase
d'appello e anche in quella di cassazione, l'obbligo, ex art. 331 c.p.c., di consentirne la partecipazione, tramite notifica dell'impugnazione o tramite l'integrazione del contraddittorio, coma da costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le tante
Cass. n. 18148/2018) e questa garanzia, allo stato attuale della normativa processuale sul tema, è sufficiente ad assicurare l'effettività di tutela che, ove ne ricorrano i
8 presupposti, potrà essere completata con l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato del genitore, ferma restando la necessità di conferimento di procura alle liti al difensore (Cass. n. 7527/2001; Cass. n. 7544/2002) …>> (così testualmente Cass. n°
23793/21 a pag. 14 e 15 della motivazione). Con riferimento al caso di specie osserva questa Corte che il difensore di non ha provveduto a notificare Parte_1
copia del suo atto di appello e del pedissequo decreto di fissazione di udienza al padre del minore, e ciò non ha fatto neppure nel Controparte_4
termine all'uopo assegnatogli dalla Corte all'udienza del 5 marzo 2024 per integrare il contraddittorio. Non giova all'appellante dedurre, come pure ha fatto il difensore all'udienza del 5 novembre 2024, che l'atto introduttivo sarebbe stato correttamente notificato al padre del minore mediante la sua consegna al difensore d'ufficio nominato per il primo grado di giudizio: e infatti poiché i genitori del minore sono parte necessaria nel procedimento di adottabilità e poiché l'art. 10 della legge n° 184/83 – norma di carattere speciale e, in quanto tale, non suscettibile di applicazione estensiva
- prevede la nomina del difensore d'ufficio esclusivamente per il primo grado di tale giudizio, è evidente che la notifica dell'atto di appello deve essere effettuata nei confronti della parte personalmente e non invece nei confronti del difensore d'ufficio, che non è legato da alcun rapporto di mandato con la parte medesima. Ne deriva che, non avendo l'appellante provveduto a integrare (ma neppure tentato di integrare) il contraddittorio nei confronti di una parte necessaria, il presente appello va dichiarato improcedibile.
Per la natura della lite e l'esito della controversia (definita con una pronuncia di natura meramente processuale) sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la contumacia del tutore;
9 dichiara l'improcedibilità dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 94/2023 del Tribunale per i Minorenni di Roma emessa il 6 febbraio 2023
e depositata il 20 marzo 2023 nell'ambito del procedimento n. 101/2022 AB;
compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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