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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5161 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D 'APPELLO DI ROMA
SEZ. V CIVILE composta da:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente rel. dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere riunita in camera di consiglio, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 3769/2019, vertente tra
e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, con l'avv. Alessandra Fabrizio Per_1
- Appellante - E
, con l'avv. Amleto Iafrate Controparte_1
- Appellato -
OGGETTO: pagamento compenso professionale. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 7.6.2013, proponeva Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 197/2013, emesso dal Tribunale di Cassino sez. distaccata di Sora il 23.5.2013, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.443,25, oltre accessori e spese, a titolo di competenze per prestazioni professionali, su ricorso di Persona_1
Il deduceva di aver svolto attività professionale di perizia di valutazione Pt_2 immobiliare e il credito ingiunto si basava su una parcella liquidata dall'
[...] per un totale di € 31.565,00, da cui siamo stati dedotti un acconto di € CP_2
9.792,00 ricevuto in data 19.3.2004 con bonifico. A fondamento della propria opposizione, l'opponente eccepiva la prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 cc e, soprattutto, dichiarava di aver già integralmente saldato il debito oggetto dell'ingiunzione nel mese di aprile 2004, a seguito del bonifico del 19.3.2004, relativo alla fattura 20bis del 01.04.2004.
Pagina 1 Nel corso del giudizio di primo grado, il tribunale ammetteva il giuramento decisorio richiesto dal contro il Pt_2 CP_1
All'udienza del 10.2.2015, il prestava il giuramento decisorio sulla seguente CP_1 formula: "Giuro e giurando affermo di aver pagato successivamente alla data del 19.3.2004 al dott. la somma di € 5.443,25 oltre accessori di legge, Persona_1 quale quota parte da me dovutagli a saldo dell'opera professionale dallo stesso prestata per l'elaborazione della perizia di valutazione dell'azienda facente capo all'impresa individuale STM di , a seguito dell'incarico conferito CP_3 al dott. dal dott. quale procuratore-liquidatore dell'eredità Pt_2 Persona_2 relitta da ". CP_3
Il tribunale di Cassino, sentenza n. 351/2019, accoglieva integralmente l'opposizione del revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando il al CP_1 Pt_2 pagamento delle spese di lite. La motivazione della sentenza si fondava sul fatto che il Sig. "ha confermato di aver estinto l'obbligazione" attraverso il giuramento CP_1 decisorio e che il credito era "abbondantemente prescritto". Avverso detta sentenza, ha proposto la parte opposta e soccombente Pt_2 per sentir accogliere le seguenti conclusioni “Accogliere l'appello de quo e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 352/2019 del Tribunale di Cassino, confermare in danno di il decreto ingiuntivo n. 197/2013 emesso Controparte_1 in data 23.05.2013 dal Tribunale civile di Cassino sez distaccata di Sora”. L'appellante deduce che erroneamente è stata ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione presuntiva riconoscendone effetti estintivi del credito azionato, e che dal tenore letterale dell'esito del giuramento decisorio, il primo giudice ben avrebbe potuto constatare l'infondatezza dell'opposizione proposta da . Controparte_1
Si è costituito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “In via preliminare, dichiari la Corte d'Appello inammissibile l'atto di appello per le ragioni esposte in precedenza al § 4 .In subordine, si rigetti l'appello perché infondato come rilevato in premessa ai §§ 5 e 6.Si accolga, inoltre, l'eccezione di giudicato evidenziata al § 7 accertando e dichiarando che sul capo inerente alla condanna alle spese di primo grado non vi è appello da parte dell'appellante. Si condanni l'appellante stesso al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore”. Nel corso del giudizio di appello l'appellante decedeva e con atto del 23.02.2024 gli eredi , e sono intervenuti volontariamente in Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio facendo proprie tutte le istanze, difese, eccezioni e deduzioni e conclusioni di cui all'atto di appello di cui infra. Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 15.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
L'appello è fondato. Posto che non è sostanzialmente contestata l'esistenza del credito e del suo titolo, avendo l'opponente dedotto che lo stesso è stato saldato e che comunque ogni pretesa
Pagina 2 sarebbe prescritta, rileva la Corte che è invero mancata la prova del pagamento, opposto dalla odierna appellata, e che la prescrizione presuntiva risulta superata dall'esito del giuramento decisorio deferito.
L'appellante ha correttamente richiamato la giurisprudenza di legittimità sulla prescrizione presuntiva e il giuramento decisorio ai fini del suo superamento.
Ed invero, va premesso che “In tema di prescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso contro la dichiarazione di prescrizione di un credito professionale, non avendo il ricorrente dedotto di avere deferito giuramento decisorio o dimostrato l'interruzione della prescrizione e neppure che la controparte aveva ammesso la mancata estinzione del debito): cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17071 del 16/06/2021. Nel caso di specie, la parte opposta ha appunto deferito il giuramento decisorio, formulato come sopra indicato, all'esito della cui ammissione la parte opponente, dopo “ si è vero” ha poi precisato , senza specificare importi , che “ ho pagato sia la mia parte che quella di mia madre…” e “ una parte è stata pagata direttamente dal Per_ dr. ed un'altra pagata in contatti… un po' alla volta …”, e infine che “non Per_ ricordo … se tali somme le ho versate al dott . che doveva trasferirle al o Pt_2 al stesso in quanto è passato molto tempo …..” Pt_2
In sostanza, l'opponente non ha potuto precisare se e quali somme fossero state versate al a soddisfazione del credito. Pt_2
Alla luce dei criteri acquisiti alla giurisprudenza di legittimità, deve rilevarsi che “ la dichiarazione di non sapere se il pagamento [al creditore, in questo caso] sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento” (cfr. Cass. Sez. U -
, Sentenza n. 25442 del 29/08/2023 , per tutte). Nel caso di specie, dalle citate dichiarazioni non emerge con chiarezza se al sia Pt_2 pervenuto il pagamento, ivi richiesto. Ne consegue che l'esito negativo del giuramento decisorio deferito (quanto all'avvenuto pagamento del credito, eccepito dall'opponente) comporta il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, e in tal senso deve essere quindi accolto l'appello e riformata la sentenza impugnata. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello proposto da e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi di e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, Persona_1 rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_4
197/13 emesso dal tribunale di Cassino sez. distaccata di Sora in data 23.5.2013 ,
Pagina 3 condanna al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in Parte_4 euro 2.000,00 per il primo grado di giudizio e in euro 1.800,00 per compensi, per il presente grado.
Roma, 16 settembre 2025 La Presidente est.
dott.ssa Mariarosaria Budetta
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D 'APPELLO DI ROMA
SEZ. V CIVILE composta da:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente rel. dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere riunita in camera di consiglio, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 3769/2019, vertente tra
e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, con l'avv. Alessandra Fabrizio Per_1
- Appellante - E
, con l'avv. Amleto Iafrate Controparte_1
- Appellato -
OGGETTO: pagamento compenso professionale. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 7.6.2013, proponeva Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 197/2013, emesso dal Tribunale di Cassino sez. distaccata di Sora il 23.5.2013, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.443,25, oltre accessori e spese, a titolo di competenze per prestazioni professionali, su ricorso di Persona_1
Il deduceva di aver svolto attività professionale di perizia di valutazione Pt_2 immobiliare e il credito ingiunto si basava su una parcella liquidata dall'
[...] per un totale di € 31.565,00, da cui siamo stati dedotti un acconto di € CP_2
9.792,00 ricevuto in data 19.3.2004 con bonifico. A fondamento della propria opposizione, l'opponente eccepiva la prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 cc e, soprattutto, dichiarava di aver già integralmente saldato il debito oggetto dell'ingiunzione nel mese di aprile 2004, a seguito del bonifico del 19.3.2004, relativo alla fattura 20bis del 01.04.2004.
Pagina 1 Nel corso del giudizio di primo grado, il tribunale ammetteva il giuramento decisorio richiesto dal contro il Pt_2 CP_1
All'udienza del 10.2.2015, il prestava il giuramento decisorio sulla seguente CP_1 formula: "Giuro e giurando affermo di aver pagato successivamente alla data del 19.3.2004 al dott. la somma di € 5.443,25 oltre accessori di legge, Persona_1 quale quota parte da me dovutagli a saldo dell'opera professionale dallo stesso prestata per l'elaborazione della perizia di valutazione dell'azienda facente capo all'impresa individuale STM di , a seguito dell'incarico conferito CP_3 al dott. dal dott. quale procuratore-liquidatore dell'eredità Pt_2 Persona_2 relitta da ". CP_3
Il tribunale di Cassino, sentenza n. 351/2019, accoglieva integralmente l'opposizione del revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando il al CP_1 Pt_2 pagamento delle spese di lite. La motivazione della sentenza si fondava sul fatto che il Sig. "ha confermato di aver estinto l'obbligazione" attraverso il giuramento CP_1 decisorio e che il credito era "abbondantemente prescritto". Avverso detta sentenza, ha proposto la parte opposta e soccombente Pt_2 per sentir accogliere le seguenti conclusioni “Accogliere l'appello de quo e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 352/2019 del Tribunale di Cassino, confermare in danno di il decreto ingiuntivo n. 197/2013 emesso Controparte_1 in data 23.05.2013 dal Tribunale civile di Cassino sez distaccata di Sora”. L'appellante deduce che erroneamente è stata ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione presuntiva riconoscendone effetti estintivi del credito azionato, e che dal tenore letterale dell'esito del giuramento decisorio, il primo giudice ben avrebbe potuto constatare l'infondatezza dell'opposizione proposta da . Controparte_1
Si è costituito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “In via preliminare, dichiari la Corte d'Appello inammissibile l'atto di appello per le ragioni esposte in precedenza al § 4 .In subordine, si rigetti l'appello perché infondato come rilevato in premessa ai §§ 5 e 6.Si accolga, inoltre, l'eccezione di giudicato evidenziata al § 7 accertando e dichiarando che sul capo inerente alla condanna alle spese di primo grado non vi è appello da parte dell'appellante. Si condanni l'appellante stesso al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore”. Nel corso del giudizio di appello l'appellante decedeva e con atto del 23.02.2024 gli eredi , e sono intervenuti volontariamente in Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio facendo proprie tutte le istanze, difese, eccezioni e deduzioni e conclusioni di cui all'atto di appello di cui infra. Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 15.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
L'appello è fondato. Posto che non è sostanzialmente contestata l'esistenza del credito e del suo titolo, avendo l'opponente dedotto che lo stesso è stato saldato e che comunque ogni pretesa
Pagina 2 sarebbe prescritta, rileva la Corte che è invero mancata la prova del pagamento, opposto dalla odierna appellata, e che la prescrizione presuntiva risulta superata dall'esito del giuramento decisorio deferito.
L'appellante ha correttamente richiamato la giurisprudenza di legittimità sulla prescrizione presuntiva e il giuramento decisorio ai fini del suo superamento.
Ed invero, va premesso che “In tema di prescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso contro la dichiarazione di prescrizione di un credito professionale, non avendo il ricorrente dedotto di avere deferito giuramento decisorio o dimostrato l'interruzione della prescrizione e neppure che la controparte aveva ammesso la mancata estinzione del debito): cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17071 del 16/06/2021. Nel caso di specie, la parte opposta ha appunto deferito il giuramento decisorio, formulato come sopra indicato, all'esito della cui ammissione la parte opponente, dopo “ si è vero” ha poi precisato , senza specificare importi , che “ ho pagato sia la mia parte che quella di mia madre…” e “ una parte è stata pagata direttamente dal Per_ dr. ed un'altra pagata in contatti… un po' alla volta …”, e infine che “non Per_ ricordo … se tali somme le ho versate al dott . che doveva trasferirle al o Pt_2 al stesso in quanto è passato molto tempo …..” Pt_2
In sostanza, l'opponente non ha potuto precisare se e quali somme fossero state versate al a soddisfazione del credito. Pt_2
Alla luce dei criteri acquisiti alla giurisprudenza di legittimità, deve rilevarsi che “ la dichiarazione di non sapere se il pagamento [al creditore, in questo caso] sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento” (cfr. Cass. Sez. U -
, Sentenza n. 25442 del 29/08/2023 , per tutte). Nel caso di specie, dalle citate dichiarazioni non emerge con chiarezza se al sia Pt_2 pervenuto il pagamento, ivi richiesto. Ne consegue che l'esito negativo del giuramento decisorio deferito (quanto all'avvenuto pagamento del credito, eccepito dall'opponente) comporta il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, e in tal senso deve essere quindi accolto l'appello e riformata la sentenza impugnata. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello proposto da e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi di e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, Persona_1 rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_4
197/13 emesso dal tribunale di Cassino sez. distaccata di Sora in data 23.5.2013 ,
Pagina 3 condanna al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in Parte_4 euro 2.000,00 per il primo grado di giudizio e in euro 1.800,00 per compensi, per il presente grado.
Roma, 16 settembre 2025 La Presidente est.
dott.ssa Mariarosaria Budetta
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