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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/06/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2061/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2061/2024RG.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso da nata ad [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
Via Miniere n. 20, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Paola CodiceFiscale_1
Beata Getto e dell'avv Federica Ranieri presso il cui studio in Ivrea (TO), Corso Nigra n.
31, è elettivamente domiciliata, per delega in atti
- r i c o r r e n t e -
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2
in Strada Vic. Montodo n. 4 Ivrea (TO) rappresentato e difeso dall'avv. Paola Diana ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ivrea (TO) alla Piazza Perrone 10 per delega in atti;
- r e s i s t e n t e -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“disporre l'affido condiviso dei figli e con residenza anagrafica presso Per_1 Persona_2
la madre e collocazione paritetica presso la casa materna e quella paterna con le seguente
modalità: dalla domenica sera alle 18 i bambini verranno prelevati dal padre presso la casa
materna e trascorreranno con il padre lunedì, martedì e mercoledì fino all'accompagnamento a
scuola, mercoledì verranno poi prelevati da scuola dalla mamma e saranno con lei fino a venerdì
mattina all'accompagnamento a scuola, verranno poi prelevati da scuola il venerdì pomeriggio
dal padre e resteranno con lui fino a domenica alle 18, momento nel quale verranno poi prelevati
dalla mamma e ricomincerà la settimana alternata rispetto a quella precedente;
Quanto alle Festività
Prevedersi che nelle festività Natalizie, salvo diversi accordi, i figli trascorrano la vigilia di
Natale con il padre, la giornata di Natale con la mamma ed il 26 con uno dei due genitori ad anni
alterni. Per Capodanno i figli trascorreranno la giornata del 31 dicembre e 1° gennaio con un
genitore e l'anno successivo con l'altro e così a seguire;
Per le festività Pasquali, Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro;
Per il periodo delle vacanze estive salvo diverso accordo fra i genitori, il padre potrà trascorrere
due settimane anche non consecutive con i figli nel periodo estivo comunicando le date per
trascorrere le vacanze entro il 30 maggio dell'anno in corso, con possibilità di aggiungere una
terza settimana non consecutiva qualora il genitore lo richieda;
altrettanto per la madre;
Quanto alle statuizioni economiche
Disporre che in punto mantenimento il sig. versi alla sig.ra un contributo CP_1 Parte_1
mensile complessivo di euro 360 (ossia € 180 cadauno) entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici ISTAT;
Disporre che i genitori sostengano il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore
presso il Tribunale di Ivrea (TO) ed il 50% delle spese di mensa;
Disporre che i genitori percepiscano il 50% dell'assegno unico familiare;
spese di giudizio compensate.”
pagina 2 di 5 CONCLUSIONI DEL PM: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte
delle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso corredato dei documenti di rito iscritto in data 23.7.2024 Parte_1
evocava in giudizio premettendo che dall'unione sentimentale
[...] CP_1
tra le parti (oramai cessata) erano nati i figli (nato a [...] il 1° aprile 2015) e Per_3
(nata a [...] l'[...]), e chiedendo disporsi l'affidamento Persona_2
condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre e calendarizzazione standard degli incontri padre/figli con possibilità di ampliamento, contributo a carico del padre di complessivi € 700,00 (pari ad euro 350,00 cadauno) mensili, 50% spese extra e AU interamente alla madre.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, premesso di non svolgere più attività di trasfertista, ha chiesto disporsi l'affido condiviso dei minori con collocazione paritetica presso i genitori e contributo a suo carico di € 200 complessive oltre al 50% spese extra.
Già nella prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., la ricorrente preso atto dell'evolversi della situazione, ha aderito alla proposta di collocazione paritetica formulata dal padre,
riducendo la pretesa economica ad € 500,00 complessive, tenuto conto del significativo divario tra i redditi delle parti.
Nella memoria ex art. 473 bis.17 co. 2 c.p.c., il convenuto ha contestato che il divario tra i redditi delle parti fosse significativo come invece indicato da controparte.
Dopo ampia discussione, le parti hanno raggiunto l'accordo e, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti e ai termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c., hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., non si riteneva necessario procedere all'ascolto dei minori, prendendo il Tribunale atto dell'accordo dei genitori sull'affidamento della prole.
È' stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
pagina 3 di 5 Le condizioni concordate dalle parti – riguardanti l'affidamento ed il mantenimento dei figli - in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di
“bigenitorialità”), possono essere integralmente recepite dal Collegio.
In considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vanno compensate tra le medesime (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, così provvede:
1. Dispone l'affido condiviso dei figli e con residenza Per_1 Persona_2
anagrafica presso la madre e collocazione paritetica presso la casa materna e quella paterna con le seguente modalità: dalla domenica sera alle 18 i bambini verranno prelevati dal padre presso la casa materna e trascorreranno con il padre lunedì, martedì
e mercoledì fino all'accompagnamento a scuola, mercoledì verranno poi prelevati da scuola dalla mamma e saranno con lei fino a venerdì mattina all'accompagnamento a scuola, verranno poi prelevati da scuola il venerdì pomeriggio dal padre e resteranno con lui fino a domenica alle 18, momento nel quale verranno poi prelevati dalla mamma e ricomincerà la settimana alternata rispetto a quella precedente;
Quanto alle Festività
Prevedersi che nelle festività Natalizie, salvo diversi accordi, i figli trascorrano la vigilia di Natale con il padre, la giornata di Natale con la mamma ed il 26 con uno dei due genitori ad anni alterni. Per Capodanno i figli trascorreranno la giornata del 31
dicembre e 1° gennaio con un genitore e l'anno successivo con l'altro e così a seguire;
Per le festività Pasquali, Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro;
Per il periodo delle vacanze estive salvo diverso accordo fra i genitori, il padre potrà
trascorrere due settimane anche non consecutive con i figli nel periodo estivo comunicando le date per trascorrere le vacanze entro il 30 maggio dell'anno in corso,
pagina 4 di 5 con possibilità di aggiungere una terza settimana non consecutiva qualora il genitore lo richieda;
altrettanto per la madre;
2. Quanto alle statuizioni economiche
Dispone che in punto mantenimento il sig. versi alla sig.ra un CP_1 Parte_1
contributo mensile complessivo di euro 360 (ossia € 180 cadauno) entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
I genitori sosterranno il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Ivrea (TO) ed il 50% delle spese di mensa;
I genitori percepiranno il 50% ciascuno dell'assegno unico.
3. Compensa le spese del procedimento tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 11 giugno 2025
IL GIUDICE REL./EST IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2061/2024RG.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso da nata ad [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
Via Miniere n. 20, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Paola CodiceFiscale_1
Beata Getto e dell'avv Federica Ranieri presso il cui studio in Ivrea (TO), Corso Nigra n.
31, è elettivamente domiciliata, per delega in atti
- r i c o r r e n t e -
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2
in Strada Vic. Montodo n. 4 Ivrea (TO) rappresentato e difeso dall'avv. Paola Diana ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ivrea (TO) alla Piazza Perrone 10 per delega in atti;
- r e s i s t e n t e -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“disporre l'affido condiviso dei figli e con residenza anagrafica presso Per_1 Persona_2
la madre e collocazione paritetica presso la casa materna e quella paterna con le seguente
modalità: dalla domenica sera alle 18 i bambini verranno prelevati dal padre presso la casa
materna e trascorreranno con il padre lunedì, martedì e mercoledì fino all'accompagnamento a
scuola, mercoledì verranno poi prelevati da scuola dalla mamma e saranno con lei fino a venerdì
mattina all'accompagnamento a scuola, verranno poi prelevati da scuola il venerdì pomeriggio
dal padre e resteranno con lui fino a domenica alle 18, momento nel quale verranno poi prelevati
dalla mamma e ricomincerà la settimana alternata rispetto a quella precedente;
Quanto alle Festività
Prevedersi che nelle festività Natalizie, salvo diversi accordi, i figli trascorrano la vigilia di
Natale con il padre, la giornata di Natale con la mamma ed il 26 con uno dei due genitori ad anni
alterni. Per Capodanno i figli trascorreranno la giornata del 31 dicembre e 1° gennaio con un
genitore e l'anno successivo con l'altro e così a seguire;
Per le festività Pasquali, Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro;
Per il periodo delle vacanze estive salvo diverso accordo fra i genitori, il padre potrà trascorrere
due settimane anche non consecutive con i figli nel periodo estivo comunicando le date per
trascorrere le vacanze entro il 30 maggio dell'anno in corso, con possibilità di aggiungere una
terza settimana non consecutiva qualora il genitore lo richieda;
altrettanto per la madre;
Quanto alle statuizioni economiche
Disporre che in punto mantenimento il sig. versi alla sig.ra un contributo CP_1 Parte_1
mensile complessivo di euro 360 (ossia € 180 cadauno) entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici ISTAT;
Disporre che i genitori sostengano il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore
presso il Tribunale di Ivrea (TO) ed il 50% delle spese di mensa;
Disporre che i genitori percepiscano il 50% dell'assegno unico familiare;
spese di giudizio compensate.”
pagina 2 di 5 CONCLUSIONI DEL PM: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte
delle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso corredato dei documenti di rito iscritto in data 23.7.2024 Parte_1
evocava in giudizio premettendo che dall'unione sentimentale
[...] CP_1
tra le parti (oramai cessata) erano nati i figli (nato a [...] il 1° aprile 2015) e Per_3
(nata a [...] l'[...]), e chiedendo disporsi l'affidamento Persona_2
condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre e calendarizzazione standard degli incontri padre/figli con possibilità di ampliamento, contributo a carico del padre di complessivi € 700,00 (pari ad euro 350,00 cadauno) mensili, 50% spese extra e AU interamente alla madre.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, premesso di non svolgere più attività di trasfertista, ha chiesto disporsi l'affido condiviso dei minori con collocazione paritetica presso i genitori e contributo a suo carico di € 200 complessive oltre al 50% spese extra.
Già nella prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., la ricorrente preso atto dell'evolversi della situazione, ha aderito alla proposta di collocazione paritetica formulata dal padre,
riducendo la pretesa economica ad € 500,00 complessive, tenuto conto del significativo divario tra i redditi delle parti.
Nella memoria ex art. 473 bis.17 co. 2 c.p.c., il convenuto ha contestato che il divario tra i redditi delle parti fosse significativo come invece indicato da controparte.
Dopo ampia discussione, le parti hanno raggiunto l'accordo e, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti e ai termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c., hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., non si riteneva necessario procedere all'ascolto dei minori, prendendo il Tribunale atto dell'accordo dei genitori sull'affidamento della prole.
È' stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
pagina 3 di 5 Le condizioni concordate dalle parti – riguardanti l'affidamento ed il mantenimento dei figli - in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di
“bigenitorialità”), possono essere integralmente recepite dal Collegio.
In considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vanno compensate tra le medesime (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, così provvede:
1. Dispone l'affido condiviso dei figli e con residenza Per_1 Persona_2
anagrafica presso la madre e collocazione paritetica presso la casa materna e quella paterna con le seguente modalità: dalla domenica sera alle 18 i bambini verranno prelevati dal padre presso la casa materna e trascorreranno con il padre lunedì, martedì
e mercoledì fino all'accompagnamento a scuola, mercoledì verranno poi prelevati da scuola dalla mamma e saranno con lei fino a venerdì mattina all'accompagnamento a scuola, verranno poi prelevati da scuola il venerdì pomeriggio dal padre e resteranno con lui fino a domenica alle 18, momento nel quale verranno poi prelevati dalla mamma e ricomincerà la settimana alternata rispetto a quella precedente;
Quanto alle Festività
Prevedersi che nelle festività Natalizie, salvo diversi accordi, i figli trascorrano la vigilia di Natale con il padre, la giornata di Natale con la mamma ed il 26 con uno dei due genitori ad anni alterni. Per Capodanno i figli trascorreranno la giornata del 31
dicembre e 1° gennaio con un genitore e l'anno successivo con l'altro e così a seguire;
Per le festività Pasquali, Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro;
Per il periodo delle vacanze estive salvo diverso accordo fra i genitori, il padre potrà
trascorrere due settimane anche non consecutive con i figli nel periodo estivo comunicando le date per trascorrere le vacanze entro il 30 maggio dell'anno in corso,
pagina 4 di 5 con possibilità di aggiungere una terza settimana non consecutiva qualora il genitore lo richieda;
altrettanto per la madre;
2. Quanto alle statuizioni economiche
Dispone che in punto mantenimento il sig. versi alla sig.ra un CP_1 Parte_1
contributo mensile complessivo di euro 360 (ossia € 180 cadauno) entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
I genitori sosterranno il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Ivrea (TO) ed il 50% delle spese di mensa;
I genitori percepiranno il 50% ciascuno dell'assegno unico.
3. Compensa le spese del procedimento tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 11 giugno 2025
IL GIUDICE REL./EST IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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