TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 05/06/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
RGEN N 638/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento pendente
TRA
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. Agatino Cariola del Foro di Catania
PARTE ATTRICE (IN RIASSUNZIONE)
CONTRO
, in persona dell'Assessore p.t. (c.f. Controparte_1
); P.IVA_2
Controparte_2
, in persona dell'Assessore p.t. (c.f. );
[...] P.IVA_2
, Controparte_3 in persona dell'Assessore p.t. (c. f. ; P.IVA_2
Avvocatura dello Stato di Caltanissetta
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
E NEI CONFRONTI DI , in persona dei Controparte_4 curatori fallimentari pro tempore
, in persona del Sindaco p.t. Controparte_5
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE, CONTUMACI Conclusioni delle parti :
Si rinvia agli atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato alle controparti depositato in data
7/4/2022, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione pronunciato inter partes dal CGA con sentenza n. 30/2022, nella ritenuta sussistenza della giurisdizione del GO, il Parte_1
( d'ora innanzi anche semplicemente “ ” ) chiedeva annullarsi alcuni
[...] Pt_1
provvedimenti emessi dall' Controparte_6
, con i quali – a dire della parte attrice riassumente – il era stato illegittimamente
[...] Pt_1
privato di alcuni trasferimenti in denaro allo scopo di colmare, con la sottrazione subita, il debito maturato dall' soggetto cui il compartecipava, con dovere di Controparte_7 Pt_1
concorso alle spese, al fine della erogazione e gestione del Servizio Integrato della Raccolta dei
Rifiuti, unitamente a diversi Comuni siti nella zona Nord della provincia di Enna.
In particolare la PA attrice esponeva ed allegava :
- l'avvenuta, subita, violazione del disposto dalla l.r. 28 gennaio 2014, n. 5, il cui art.
6 - nel testo attuale - prevede che «Per il periodo 2017-2020 la Regione assicura ai Comuni il
trasferimento di risorse di parte corrente pari a 340.000 migliaia di euro annui. Ai Comuni è
fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di
democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta
di azioni di interesse comune pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle
somme non utilizzate secondo tali modalità. A decorrere dal 2014 è, altresì, soppresso il fondo
di parte corrente per le autonomie locali di cui all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo
1997, n. 6, e sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul medesimo fondo». Esponeva che é stata prevista anche l'istituzione di un Fondo per investimenti «al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi di infrastrutturazione
e riqualificazione del territorio» (comma 5);
- che la distribuzione di tali risorse avviene con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia,
previo parere della Conferenza Regione- Autonomie locali (comma 3), tenendo conto di vari criteri e precisamente dei seguenti : «per una quota, ripartita in proporzione ad un coefficiente
pro capite determinato secondo la fascia demografica di appartenenza dei comuni ed un'altra
quota ripartita in proporzione diretta all'assegnazione dell'anno 2016. In sede di riparto, fatte
salve le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016,
n. 3 e quelle di cui al comma 10, lettera a), e al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale
29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, si provvede ad equilibrare le
somme assegnate».
- che tale violazione si era avuta per effetto della decurtazione delle somme in origine spettanti al per l'anno 2018, come quantificate dal Decreto dell'Assessore regionale per le Pt_1
autonomie locali e la funzione pubblica 31 luglio 2018, n. 201. Modulato sulla superiore previsione normativa;
- che per effetto di successivo DDG n. 224 del 10 agosto 2018 veniva stabilita la ripartizione concreta della somma trasferita a livello provinciale, per singolo Comune. In particolare al comune di veniva a monte assegnata la somma di € 183.857,98, ma venivano Parte_1
trattenute di fatto le seguenti somme :
- per pretese anticipazioni fatte dalla Regione alla predetta Società d'ambito EnnaEuno s.p.a.,
e precisamente € 87.613,79 in applicazione di una nota della Ragioneria Generale della
Regione 1° febbraio 2018, n. 4997; ed € 34.003,36 per la nota del Dipartimento regionale
Acqua e Rifiuti 24 aprile 2018, n. 6689. Esponeva ancora che :
Pa
- con DRS n. 308 del 23 ottobre 2018 veniva assegnata la terza trimestralità. Al Comune
era toccata la somma di € 125.414,30, ma ancora una volta venivano Parte_1
illegittimamente trattenuti gli importi di € 43.806,89 in applicazione della nota Ragioneria
Generale della Regione n. 4997/2018 ed € 12.417,23 in pretesa applicazione della nota
Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti 17 ottobre 2018, n. 43590;
- che a seguito di un accesso agli atti del procedimento esercitato dal Comune di Enna, si era appreso di una nota del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti datata 28 maggio 2018, prot.
n. 21218, indirizzata solo all' , in cui si comunicava che Parte_2
«con le disposizioni nn. 35/2010, 132/2011 e 143/2011 del Commissario delegato per
l'emergenza rifiuti in [sarebbe] stata anticipata, direttamente all' CP_6 Parte_2
la somma di € 2.959.400,34 per la fornitura di automezzi ed attrezzature ... e
[...]
per il pagamento delle competenze tecniche». La nota assegnava all'Ato il termine di 10 giorni
«per provvedere alla restituzione delle somme o alla loro ripartizione a carico dei soci in
relazione ai crediti vantati dall'ATO nei confronti degli stessi». Si onerava, altresì, l'ATO a trasmettere la stessa nota ai comuni «soci con l'avvertenza seguente : “ Qualora la somma
non sarà restituita o ripartita nel termine indicato, lo scrivente [Dipartimento] provvederà
ad imputare le anticipazioni ai Comuni in proporzione alle quote sociali con recupero ai sensi
del comma 2 ter dell'art. 19 della L.R. 09/2010»;
- che l' è da anni inattivo e che la Parte_2 Controparte_8
è stata dichiarata fallita da Tribunale Enna, fall., n. 4/2019, ma che già per
[...]
l'art. 19, l.r. n. 9/2010 gli Ato rifiuti avevano cessato ogni attività gestionale, sostituiti dalle
S.R.R. ( Società di Regolamentazione Servizio Rifiuti ) .
- Nel settembre 2013 le Società d'ambito perse, pertanto, ogni competenza, per effetto di
Ordinanza Presidente Regione Siciliana 27 settembre 2013, n. 8/rif. - a seguito dell'acquisizione documentale, la aveva contestato la pretesa del CP_9
Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti con nota 17 luglio 2018, prot. n. 26798. Il riproponeva, quindi, le censure avanzate già davanti il giudice amministrativo Parte_1 avverso gli atti impugnati in quella sede, con la precisazione che i vizi di violazione e falsa applicazione di legge addebitati a quegli atti di decurtazione in sede amministrativa, rilevano, nella presente sede cognitiva ordinaria, quali comportamenti posti in essere dalla PA convenuta anche sotto il profilo della contrarietà alle previsioni di legge e quindi, della nullità ex art. 1418 cc e comunque della contrarietà al dovere di correttezza ex art. 1175 e 1375 cc. contrattuale, richiamando la necessità di una loro disapplicazione ex art. 5 l. n. 2248/1865, all. E, con il conseguente diritto del a percepire per intero le somme di cui si tratta. Parte_1
Costituitosi nel presente giudizio, l' rilevava l'infondatezza Controparte_1 della pretesa attorea, sottolienando inoltre che tutti i Comuni interessati erano stati informati dell'avvio dei piani di rientro decennali mediante pubblicazione sulla G.U.R.S. 11.24 del 12.06.2015 della nota prot. 18344/2015, con la quale si precisavano le modalità di determinazione delle rate dei predetti piani e chiedeva di accertare l'infondatezza della domanda stessa, con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, l' Controparte_2 premetteva che i provvedimenti impugnati sono di pertinenza degli altri due Assessorati convenuti, formulava alcune precisazioni di merito, rilevava che gli importi trattenuti erano già stati riversati in conto entrata del bilancio regionale con imputazione ai pertinenti capitoli di bilancio dei Dipartimenti regionali interessati dai rispettivi piani di rientro. Rilevava poi la competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di ordinamento degli enti locali, ai sensi dell'art. 14, lett. o), dello Statuto regionale, esercitata con L.R. 48/1991, che rimanda alla disciplina statale, ma fa salve le disposizioni regionali sulla utilizzazione del trasferimento finanziario agli enti locali. Chiedeva pertanto di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, o in subordine, l'infondatezza della domanda.
Con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l' , in Controparte_3 primo luogo evidenziava come i Comuni sono obbligati ex lege ad intervenire finanziariamente per assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio anche in via sussidiaria rispetto alle società
d'ambito di riferimento. Rappresentava, inoltre, che le anticipazioni sono state erogate dalla Regione sulla base delle certificazioni dei debiti al 31.07.2011 presentati dall'ATO. Con riferimento alle disposizioni impugnate, evidenziava che le trattenute oggetto di causa non sarebbero da ricondurre alle Disposizioni nn. 35/2010, 132 e 143 del 2011, bensì alla disposizione commissariale n. 165/2011, Part con la quale è stata erogata, all' , un'anticipazione di cassa pari Parte_2 ad € 9.440.158.90, diversa e indipendente da quella di € 2.959.400,34 per cui non si era ancora proceduto al recupero. Rilevava poi che le anticipazioni concesse dalla Regione avevano consentito lo svolgimento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti nonostante la situazione debitoria delle società d'ambito. Infine, rappresentava che le trattenute operate dalla Regione non hanno alcuna conseguenza sui bilanci comunali, trattandosi di somme che i Comuni avrebbero dovuto comunque versare all'ATO, somme che il Commissario Delegato ha anticipato, con l'agevolazione, per i
Comuni, di restituire la somme anticipate per loro conto nell'arco temporale di dieci anni. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda ritenendola infondata. Con vittoria di spese.
La curatela del fallimento e il , seppure ritualmente citati, Parte_2 Controparte_5 non si costituivano in giudizio, restando contumaci.
Istruita la causa mediante produzione documentale, le parti precisavano le conclusioni e con ordinanza del 24.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione previa, concessione dei termini difensivi ex art. 190 c.p.c., che venivano a scadere in data 12/1/2025.
OSSERVA
In subiecta materia esistono già pronunce di questo Tribunale il cui percorso motivazionale appare condivisibile a questo GU, che lo recepisce, arricchendolo con proprie considerazioni espresse in apposite annotazioni in grassetto tra cui le seguenti considerazioni in materia di potere disapplicativo dell'atti amministrativo da parte del G.O.
POTERE DI DISAPPLICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
OGGETTO DI ESAME DA PARTE DEL G.O.. - NON RICORRENZA IN
CONCRETO. INQUADRAMENTO GIURIDICO DELl' AZIONE PROPOSTA.
RESPONSABILITA' CONTRATTUALE – ESCLUSIONE. RESPONSABILITA'
EXTRACONTRATTUALE – CONFIGURABILITA' IN ASTRATTO -
INFONDATEZZA IN CONCRETO
Assume rilievo, ai fini del decidere, la invocata ricorrenza dei presupposti per la disapplicazione, in via incidentale, dei provvedimenti amministrativi assunti come illegittimi.
Il G.O., quale giudice dei diritti, può conoscere incidentalmente dell'illegittimità di un atto amministrativo, incidente su posizioni di diritto soggettivo, al fine di apprestare, disapplicando
l'atto amministrativo, una tutela che può essere, notoriamente, di accertamento, di condanna o costitutiva.
Come noto, il c.d. potere di “disapplicazione” degli atti amministrativi illegittimi affonda le sue radici nell'art. 5 della Legge 2248/1865 – All. E, il quale prevede che “le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi” .
Il potere di disapplicazione, tuttavia, per la S.C. è “concesso al giudice ordinario solo quando
l'atto amministrativo diviene oggetto di cognizione come mera pregiudiziale logico giuridica nell'ambito di una controversia tra soggetti diversi da quello che l'atto stesso ha emanato ” . La
S.C.. pertanto, “ ha fatto così, applicazione del consolidato principio secondo cui il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo, non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico (tra le varie, cfr. Cass. N. 19659/06 e n. 2588/02)” (Cass. S.U. 2244/2015; si veda anche
Cass. S.U. 6592/1981). Trattasi di un indirizzo confermato anche recentemente da Cass. 2025,
n. 9216.
Alla luce del superiore orientamento, venendo al caso concreto, gli atti amministrativi assunti come illegittimi ( i provvedimenti con cui si é operata la decurtazione dei trasferimenti dovuti al da parte della PA regionale ) non é un mero antecedente logico Parte_1 della lesione del diritto subito dal , ma ne é causa diretta e come tale, costituendo Pt_1 oggetto specifico della presente controversia ( controversia peraltro svolgentesi non tra privati ma tra due parti di cui una è la PA emittente l'atto) non possono essere disapplicati.
Parte attrice lamenta il rilievo contrattuale e la violazione dell'obbligo di buona fede esecutiva del contratto in capo alla attività provvedimentale fonte della lesione, ma anche tali norme non soccorrono. Si esula, infatti, da un rapporto privatistico ( appalto con stazione appaltante pubblica, locazione, somministrazione, fornitura etc…) tra due soggetti di cui uno su un piano pubblico l'altro di natura privata. In perimetro tracciato, in particolare coincide con fattispecie non paritarie o privatistiche, ma con un rapporto pubblico di finanziamento ordinario mediante il sistema dei trasferimeti monetari tra diversi gangli della PA ( progressivamente fino all'ultimo anello periferico comunale ).
Dunque, non potrà farsi alcun ricorso al bagaglio normativo ex artt. 1218 cc ( responsabilità per inadempimento da contratto); ex art. 1418 cc ( nullità per illiceità della causa ); responsabilità contrattuale per mala fede in via di interpretazione ( art. 1175 cc ) o in via di esecuzione del contratto ( art. 1375 cc ).
Non può ipotizzarsi neanche lo schema della responsabilità da contatto sociale, dal momento che il danneggiato presunto é la PA ( ) che non può certo assurgere Parte_1 al ruolo di privato che viene interessato dagli effetti da contatto sociale con l'operato e le incidenti attività poste in essere della PA.
Resta da analizzare la possibile sussistenza di una condotta extracontrattuale da parte della
P.A. REGIONALE chiamata in causa, a giudizio di questo GU rappresentante il solo schema di rilievo giuridico alla lesione subita dalla PA destinataria del trasferimento monetario pubblico, assunto come illegittimamente decurtato.
E' interessante notare come la P.A. REGIONALE, con l'attuato e contestato recupero, abbia inteso far gravare sui COMUNI consorziati nella SOCIETA' D'AMBITO il debito che direttamente gravava sui COMUNI per omesso finanziamento diretto, avendo attuato, a monte, un concorso straordinario regionale alle spese degli ATO in un momento di difficoltà finanziaria degli stessi, con una provvidenziale opera di rimpinguamento dei bilancio, finalizzato all'espletamento, in continuità, di un servizio pubblico essenziale quale quello della gestione dei rifiuti, pregiuficato proprio dalla omissione contributiva posta in essere dai
COMUNI consorziati.
A giudizio di questo GU é fondato il ragionamento per il quale il debito può pretendersi nei confronti nel soggetto ( il consorziato ) che era obbligato a concorrere alle finanze Pt_1 della Società d'IT ovvero alla Parte_3
Come si vede, in tanto il concorso regionale diretto e straordinario alle sostanze dell'ATO si é reso necessario in quanto i singoli Comuni consorziati non hanno puntualmente e sufficientemente prestato il loro concorso finanziario alla gestione del Servizio Integrato. Per
l'effetto appare possibile, in concreto, fare ricorso ad un istituto generale in materia obbligatoria che – in quanto non riferibile ad una singola figura contrattuale, ma appartenendo alla teoria generale delle obbligazioni, potrebbe trovare vigenza anche nei rapporti tra diversi gangli della P.A.. Trattasi del meccanismo della surroga.
In applicazione dell'art. 1203, n. 3 cc integra un'ipotesi di surroga legale il caso del soggetto ( CP_1 in concreto la EGIONALE) che essendo tenuto con altri ( i singoli COMUNI consorziati in ATO ) al pagamento di un debito abbia interesse a soddisfarlo ( con conseguente effetto Parte surrogatorio nel credito vantato dal soggetto soddisfatto, in concreto l' ) verso il co- obbligato del solvens ( ). Pt_1
Tuttavia questo GU non appare pago di questo schema giuridico e preferisce incentrare l'asse della risarcibilità del danno subito e preteso dal in un'ottica strettamente extra-
Pt_1 contrattuale : da un lato in tanto la P.A. REGIONALE potrà pretendere il pagamento di quanto anticipato all'ATO in quanto la condotta non solutoria del verso l'ATO possa
Pt_1 integrare un responsabilità extracontrattuale e legittimare la REGIONE a richiedere al la restituzione di quanto pagato ( il mancato pagamento delle contribuzioni dovute
Pt_1 da parte del all'ATO con conseguente paralisi della sua attività rileverebbe, quindi
Pt_1 come illecito extracontrattuale che autorizza la Regione alla richiesta della refusione Parte dell'ammanco subito ( per effetto della anticipazione fatta all' in sostituzione del
), mediante la trattenuta dell'importo che il doveva ricevere dai Pt_1 Pt_1 trasferimenti ordinari del flusso CP_11
Dall'altro lato – ed é quel che rileva al fine di delibare la presente domanda ( ovvero la domanda con cui chiede alla di essere risarcito dell'ammanco subito per Pt_1 Parte_4 effetto della operata detrazione ) – occorre, per ritenere fondata la domanda del che Pt_1 possa essersi profilata, in capo alla P.A. REGIONALE, nella attività di detrazione e decurtazione dei trasferimenti spettanti al una condotta di rilievo extra- Pt_1 contrattuale caratterizzata almeno da colpa.
Dopo questo inquadramento in diritto il commento delle norme di settore egregiamente riportate nelle sentenze che hanno definito i procedimenti paralleli pendenti presso questo
Tribunale, porta ad escludere che in capo alla P.A. REGIONAE vi sia stata una condotta anche larvatamente colposa che possa fondare la richiesta di ripianamento della perdita subita richiesto dal apparendo, l'operato della PA rispettoso delle previsioni in subiecta Pt_1 materia, caratterizzate anche da un certa tumultuosità nella emergenza nella gestione del
Servizio Integrato . Non rileva nella prospettiva della disapplicazione ritenuto non percorribile da questo GU la censura relativa al vizio di carenza di potere e di adozione in carenza dei presupposti di legge ( da tali comportementi potrebbero derivarsi elementi per ritenere fondata una condotta colposa di rilievo extra-contrattuale, dal momento che si é, qui, come sopra esclusa la possibilità di disapplicare gli atti oggetto di esame, in quanto fonte diretta e non meramente occasionale del danno asseritamente lamentato dalla P.A. LE )
Venendo più specificamente al merito della controversia, il aveva rilevato già in sede Pt_1 amministrativa che nel caso di specie non avrebbe trovato applicazione l'art. 19 commi 2-bis e 2-ter della Legge Regionale n. 9/2010 (commi introdotti dalla L.R. 26/2012) in quanto anzitutto le norme in esame non avrebbero potuto avere applicazione retroattiva, e comunque: da una parte sarebbero mancati i requisiti da questa disciplina richiesti affinché le anticipazioni venissero concesse all'ATO, cioè la certificazione dei debiti esistenti alla data del 31.12.2011 e il piano finanziario di rimborso Part asseverato proposto dall' e dai Comuni (presupponendo il consenso degli enti locali a richiedere l'anticipazione e poi a restituire la spesa); e dall'altra, i provvedimenti presupposti a quelli impugnati, individuati nelle Disposizioni nn. 35/2010, 132 e 143 del 2011 del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in (che fanno riferimento a quanto disposto dall'art. 6 L.R. 5/2014), CP_6 avrebbero fatto riferimento a contesti normativi per forza di cose, anche in ragione della predetta irretroattività, differenti.
Con altro motivo di ricorso, il aveva specificato che le predette Disposizioni nn. 35/2010, Pt_1
132 e 143 del 2011 prevedevano modalità di rimborso particolari e in nessuna di queste si faceva Part riferimento al fatto che tali somme dovessero essere rimborsate dai Comuni soci dell' . Aveva precisato inoltre che la normativa in materia di anticipazione delle somme per la gestione dei rifiuti presuppone una richiesta da parte dei Comuni di godere dell'anticipazione (richiesta che il
[...]
non aveva mai fatto), sia in base all'art. 19 comma 2-ter cit., sia in base all'art.11 della Parte_1
Part L.R. 6/2009 (ed anzi, traendosi dalla L.R. 21/2008 che l'anticipazione richiesta dall avrebbe dovuto essere restituita solamente da quest'ultima). Aveva rilevato inoltre, l'illegittimità del comportamento tenuto dalla Regione, la quale avrebbe agito senza ricorrere, al limite, alle procedure di cui all'art. 21 comma 17 L.R. 19/2005, con cui è stato istituito un fondo di rotazione appositamente pensato per gestire le situazioni di emergenza in materia di gestione dei rifiuti, norma che prevede anzitutto lo svolgimento dell'iter da parte del diverso Assessorato alle Autonomie Locali, ed un intervento del Presidente della Regione in via sostitutiva nei confronti degli enti locali inadempienti.
Con successivo motivo, si era lamentata, il della mancata sua partecipazione al Pt_1 procedimento recuperatorio, in particolare evidenziando come tutta la procedura (dalla richiesta delle anticipazioni alla determinazione degli importi da addebitare) si sarebbe svolta a sua insaputa, in aperta violazione sia dell'art. 1 comma 1 L 241/1990 sia dell'art. 41 della Carta di Nizza, nonché del principio di leale collaborazione tra gli enti pubblici locali.
Con ulteriore motivo, aveva eccepito l'illegittimità costituzionale del sistema introdotto con la L.R.
5/2014, non ritenendo legittimo che la Regione dovesse “ godere di un regime agevolato e particolare per le somme dalla stessa anticipate”, a discapito dell'autonomia locale costituzionalmente garantita.
Ancora, il aveva sostenuto, in sede amministrativa, che l'intero sistema di recupero delle Pt_1 anticipazioni in esame fosse costituzionalmente illegittimo, in quanto in contrasto con il principio di par condicio creditorum, assicurando solamente alla Regione un regime di maggior favore in grado di evitare il rischio di inadempimento, che invece grava su tutti gli altri creditori.
Infine, venivano mossi dubbi di costituzionalità delle discipline regionali (art. 4 L.R. 21/2008, art. 11
L.R. 6/2009, art. 19 commi 2-bis e 2-ter L.R. 9/2010), qualora si fosse ritenuto possibile che, in base ad esse, la Regione potesse procedere ad un sostanziale “prelievo forzoso” a carico dei Comuni e in proprio favore. In particolare, si era eccepita la violazione: del principio di buon andamento dell'azione amministrativa sancito all'art. 97 Cost., delle norme sulla formazione dei bilanci comunali
(di cui agli artt. 149 e ss. del D. Lgs. n. 267/2000, c.d. T.U.E.L.), nonché degli artt. 3, 5, 23, 97, 114,
117, 118, 119 Cost. e degli artt. 14 lett. o), 15 e 16 dello Statuto . Ancora, si era evidenziata Parte_5
l'illegittimità nel ritenere il garante della gestione svolta dalle società d'ambito, posto che lo Pt_1 stesso non avrebbe alcun potere sull'ATO, disponendo solo di una quota minoritaria di partecipazione sulla stessa. Si era eccepito, infine, il contrasto con il diritto europeo dovuto dall'illegittima introduzione di un regime di favore per le società d'ambito rispetto agli altri concorrenti sul mercato, in violazione del principio di libertà di concorrenza e del divieto di aiuti di Stato (artt. 3, 43, 49, 81 e
87 del Trattato CEE).
Il TAR adito aveva accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati e compensando integralmente le spese di lite, in particolare condividendo le doglianze concernente i vizi procedimentali, in quanto aveva ravvisato che i provvedimenti rivolti all'adozione delle anticipazioni per cui è causa (che per stessa ammissione della Regione in giudizio non erano dati dalle citate disposizioni nn. 35/2010, 132/2011 e 143/2011, bensì dalla diversa disposizione n. 165/2011, a sua volta fondata sul diverso art. 45 della L.R. 11/2010) erano stati adottati in violazione delle regole che disciplinano i procedimenti amministrativi pertinenti, senza che il ricorrente ne fosse a Pt_1 conoscenza, e senza che questo fosse posto nelle condizioni di partecipare al procedimento ed alla determinazione del provvedimento finale. A seguito di appello promosso dagli assessorati resistenti, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, aveva poi dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O. con fissazione del termine per riproposizione ex art. 11 comma 2 c.p.a., e compensando integralmente le spese di lite, ritenuto che nel caso di specie non fosse in gioco l'esercizio di potere autoritativo, bensì semplicemente l'esercizio di poteri civilistici relativi alle modalità di adempimento dell'obbligazione, per cui “In ragione delle regole generali spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulle partite patrimoniali intercorrenti tra i soggetti della presente vicenda, non rinvenendo posizioni di interesse legittimo in capo all'ente locale e spendita di potere autoritativo da parte della Regione.”. E d'altronde argomentando nel senso che l'oggetto del giudizio non sarebbe rientrato nell'alveo della materia di giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 133 comma 1 lett. p) c.p.a.
Preliminarmente, è necessario premettere all'esame della situazione oggetto di causa il quadro legislativo regionale rilevante in materia di trasferimenti tra Regione e Comuni da una parte, e di gestione integrata dei rifiuti in dall'altra, quadro che costituisce la base di riferimento per CP_6 comprendere i meccanismi posti a fondamento delle dinamiche oggetto nel presente giudizio.
Sotto il primo profilo, poiché nel caso di specie il lamenta di avere ricevuto Parte_6 trasferimenti in misura inferiore al dovuto, si rileva che l'art. 6 comma 1 della L.R. 5/2014 (come risultante dalle modifiche operate dalle Leggi Regionali 9/2015, 8/2017, 15/2017, 8/2018), costituisce il fondamento dei trasferimenti dalla Regione al Comune per il periodo considerato, prevedendo che
“1. Per il periodo 2017-2020 la Regione assicura ai Comuni il trasferimento di risorse di parte corrente pari a 340.000 migliaia di euro annui.”, con soppressione del “fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6”, ed abrogazione di “tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul medesimo fondo.” Il successivo comma 3 (aggiornato dalla L.R. 9/2015) prevede poi competenze e modalità per l'erogazione del trasferimento, da farsi comunque “in quattro trimestralità posticipate” (comma 4).
Da tale fondamento normativo traggono origine i provvedimenti di erogazione, rispettivamente, della prima-seconda trimestralità e della terza trimestralità del 2018, di cui parte attrice lamenta un quantum asseritamente inferiore al dovuto, in forza delle trattenute per cui è causa.
Tali trattenute vengono giustificate alla luce della disciplina degli interventi di anticipazione operati Part dalla Regione in favore delle Società d'IT (c.d. , di cui quella qui coinvolta è la
[...]
, poi poste in liquidazione, in base ad un complesso intreccio normativo relativo all' Parte_2 annosa questione relativa alla fornitura in loro favore di risorse per assicurarne il funzionamento. Al riguardo, va anzitutto considerato l'obbligo per i Comuni soci dell'ATO di riferimento di provvedere all'approvvigionamento delle risorse necessarie all'organizzazione e al funzionamento della Società d'IT relativa. Tale obbligo trovava fondamento nell'art. 21 comma 17 quarto periodo della L.R. 19/2005, per il quale “I comuni, per la quota di propria competenza nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente al fine di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria società
d'ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa con adeguata Part dotazione.” Disposizione che, a seguito della successione dalle alle nuove SRR, è stata abrogata per effetto dell'art. 15 L.R. 9/2013, quando nel frattempo l'art. 4 comma 2 lett. c) della L.R. 9/2010 aveva previsto (dopo la premessa del comma 1 per cui “I comuni esercitano le funzioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche provvedendo, nell'ambito della propria competenza, alle finalità di cui al comma 2.”) che (comma 2) “2. Ai sensi del comma 1 i comuni: […] c) provvedono al pagamento del corrispettivo per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale, assicurando l'integrale copertura dei relativi costi, congruamente definendo a tal fine, sino all'emanazione del regolamento ministeriale di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la tariffa
d'igiene ambientale (TIA) di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ovvero prevedendo nei propri bilanci le risorse necessarie e vincolandole a dette finalità;” Si trae da tali dati legislativi che non è mai stato in discussione l'obbligo da parte dei Comuni di apportare le risorse di bilancio necessarie ad assicurare lo svolgimento, prima da parte della Società d'IT, poi della nuova figura del S.R.R. , del servizio essenziale di gestione integrata del ciclo dei rifiuti.
Ciò che occorre sottolineare è l'aspetto della “ integralità ” ( ovvero della piena copertura del fabbisogno finanziario ) che i COMUNI devono assicurare al fine di rendere possibile
l'espletamento del servizio integrato rifiuti. E' prevista anche una pre-organizzazione contabile nel senso di prevedere sia le fonti di approvvigionamenti mediante la apposita tassazione del servizio a carico dei cittadini che mediante l' “ approntamento delle risorse necessarie in bilancio ” .
Sintomatico dell'esigenza di far fronte con strumenti di emergenza rispetto alla grave crisi di liquidità Part a cui andarono incontro gli nel periodo, é l'intervento della con l'art. 11 della Controparte_6
L.R. 6/2009, norma che (come poi modificata dall'art. 9 comma 2 L.R. 13/2014) - rubricata
“Interventi in favore dei Comuni in crisi finanziaria ” - così dispone : “
1. Al fine di consentire alla
Regione di far fronte ad esigenze di ordine pubblico o a particolari situazioni di emergenza, compresa quella relativa alla gestione integrata dei rifiuti, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, su indicazione dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, a concedere anticipazioni di cassa ai comuni, nel limite del 30 per cento del fondo per le autonomie locali. Tali anticipazioni sono recuperate, entro il limite massimo di dieci esercizi, in base ad un dettagliato piano finanziario di rimborso da approvarsi con decreto del Ragioniere generale, a valere sui trasferimenti in favore degli enti locali sulla base delle risorse attribuite agli stessi ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale
26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli stessi.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le anticipazioni già deliberate dalla Giunta regionale e concesse per motivi di ordine pubblico o per fronteggiare le emergenze relative alla gestione integrata dei rifiuti. […]”.
D'altro canto, l'art. 45 della L.R. 11/2010, rubricato “Interventi in favore dei comuni per il ripianamento dei debiti. Piano di rientro”, modificato, nel suo comma 3, dalla L.R. 49/2012, ha poi previsto che “
1. La Regione, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 61, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, concorre, secondo quanto previsto dal comma 8 al ripiano delle passività residue comunque intese maturate alla data del 31 dicembre 2009 dai singoli comuni per la copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti, sulla base delle risultanze dei bilanci consuntivi approvati dalle autorità d'ambito. […] 3. Il comune propone un piano di rientro dal debito complessivo che trova corrispondenza nei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'ente locale, approvato dal Consiglio comunale e, asseverato dall'autorità d'ambito, in cui siano specificati gli obiettivi economici da raggiungere e la loro scansione temporale, le misure da adottare per il raggiungimento di tali obiettivi, le modalità per il monitoraggio, la verifica della loro attuazione. Il piano, che dovrà riguardare tutti i debiti nei confronti dell'ATO di riferimento, è approvato dall'Assessorato regionale dell'economia, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.
4. La sottoscrizione del piano di rientro è subordinata all'avvenuta adozione, da parte del comune, degli atti necessari per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, secondo le modalità previste dalla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, nonché per la copertura integrale della propria quota parte dei debiti dell'ATO ed è condizione fondamentale per accedere ai benefici previsti dai commi 1 e 2.”.
Quale chiusura del sistema, e con rilevanza fondamentale nel nostro caso (come si spiegherà in fine del paragrafo e in seguito), in quanto fa direttamente riferimento alle gestioni liquidatorie e alla rapida estinzione dei debiti concernenti la gestione integrata dei rifiuti, la L.R. 9/2010, inoltre, all'art. 19, come modificato dalle Leggi Regionali 26/2012, 49/2012, 3/2013, 13/2014, ha previsto “
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e le società d'ambito costituiti ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono posti in liquidazione. […] 2-bis.
Ai fini di una più celere chiusura delle gestioni liquidatorie di cui al comma 2 e a garanzia della rapida estinzione dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti, il competente Dipartimento dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica coordina l'attività di tutti i CP_3 soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti;
a tal fine il Dipartimento è autorizzato ad anticipare risorse finanziarie a valere sulle disponibilità di cui all' 5.2.1.3.99 - Pt_7 capitolo 243311 e l' 7.3.1.3.2 - capitolo 191304. Le disposizioni del presente comma si Pt_7 applicano a tutte le anticipazioni disposte a valere su risorse regionali per fronteggiare le emergenze in materia di rifiuti. Le gestioni cessano il 30 settembre 2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2013. […] 2-ter. Le anticipazioni di cui al comma 2-bis già concesse, a qualsiasi titolo, ai consorzi ed alle società d'ambito di cui al comma 1, sulla base delle certificazioni dei debiti esistenti alla data del 31 dicembre 2011, sono recuperate, in dieci annualità, sulla base di un dettagliato piano finanziario di rimborso proposto dall'Autorità d'ambito e dai comuni soci asseverato mediante delibera di giunta, a valere sui trasferimenti in favore degli stessi sulla base delle risorse loro attribuite ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli enti locali, ferma restando la titolarità di questi ultimi per le riscossioni di competenza sino al 31 dicembre 2011. In caso di omessa presentazione entro il 30 settembre 2012 del suddetto piano le anticipazioni sono recuperate pro quota, in dieci annualità a valere sulle medesime risorse nei confronti dei singoli comuni soci. […]”.
Derivandone allora da parte del comma 2-ter un meccanismo procedurale di recupero su orizzonte temporale decennale per tutte le anticipazioni regionali disposte per far fronte all'emergenza rifiuti, sulla base sì di un piano finanziario di rimborso concordato tra Società d'IT e Comuni soci, ma prevedendosi altresì un limite temporale, coincidente con il 30.09.2012, superato infruttuosamente il quale, la Regione avrebbe potuto recuperare direttamente pro quota dai Comuni soci le anticipazioni operate.
Richiamato il quadro legislativo di riferimento, si può ora operare il corretto inquadramento degli atti presupposti a quelli impugnati.
Appare evidente che la P.A. REGIONALE lungi dal porre in essere condotte colpose in grado di legittimare la richiesta di condanna alla restituzione da parte del in via Pt_1 extracontrattuale, delle somme decurtate dai trasferimenti ha, in sostanza, posto in essere Parte quella modalità di recupero residuale nei confronti dei COMUNI di quanto anticipato agli per concreta conduzione del Servizio che, si badi, sarebbe stato irrimediabilmente interrotto con grave vulnus per la collettività.
Dunque, da un lato, ci troviamo di fronte all'uso legittimo dell'attività provvedimentale da parte della P.A. REGIONALE ( attuato mediante il piano di recupero previsto dalla commentata norma ), dall'altro ricorre il correlato rilievo della assenza integrale di elementi di colpa nel suo agire, sì da ritenere necessario il rigetto della pretesa recuperatoria ( mediante il qui interpretato schema aquiliano ) vantata in concreto dal Pt_1
L'odierno attore in riassunzione chiede la disapplicazione dei provvedimenti regionali sopra meglio specificati con i quali sono state disposte le trattenute sulle quote di propria competenza. Il Comune attore però inquadra tali provvedimenti quali atti successivi alle Disposizioni del Commissario straordinario per la gestione dei rifiuti numeri 35/2010, 132/2011 e 143/2011, le quali dispongono anticipazioni per complessivi € 2.959.400,30 e (come correttamente evidenziato dallo stesso attore) prevedono modalità di rimborso specifiche e differenti rispetto al quadro normativo di riferimento.
Il convenuto Assessorato Regionale all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, contrariamente alla ricostruzione operata dall'attore, chiarisce però (cfr. pag. 5 della sua comparsa di risposta) che le
Disposizioni commissariali numeri 35/2010, 132/2011 e 143/2011 riguardano anticipazioni di cassa il cui recupero non è ancora avvenuto e le cui quote sono ancora da ripartire tra i comuni che le hanno ottenute. Dalla ricostruzione del suddetto Assessorato si evince che l'atto presupposto ai provvedimenti impugnati è invece la diversa Disposizione Commissariale n. 165/2011, con la quale sono state disposte anticipazioni di cassa per complessivi € 9.440.158.90, di cui la somma trattenuta di € 433.668,37 rappresenta una parte della quarta rata nell'ambito delle dieci rate/annualità previste, conformemente a quanto disposto dalla legge. Non riguardando, dunque, le somme richieste dall' con la nota prot. n. 21218 del 28.05.2018 (che invece riguarda gli € Controparte_3
2.959.400,30 di cui si è detto sopra).
Con considerazione che sarà utile riportare in funzione del ragionamento successivo l'Assessorato afferma non solo che “con note prott. n. 3130 del 25/01/2013, 16474 del 30/04/2014, 24195 del
19/06/2014 e 29341 del 25/07/2014” si era richiesto all'ATO il piano finanziario di rimborso (senza che l'ATO mai avesse riscontrato le suddette note), ma altresì che l'ultima di tali note, ossia la
29341/2014 era stata trasmessa altresì a tutti i Comuni facenti parte dell'ATO stessa. Deve, per l'effetto, ritenersi che le anticipazioni di cassa oggetto di causa sono da ricondurre alla
Disposizione Commissariale n. 165/2011 in quanto con tale provvedimento il Presidente della
Regione Siciliana, nella veste di Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti, ai sensi dell'OPCM n. 3887/2010:
a) ha disposto (art. 1) che “Nelle more della sottoscrizione dei piani di rientro dei debiti, è disposto il pagamento a favore degli ATO sottoindicati delle somme nella misura del l5% dell'ammontare dei debiti certificati dai liquidatori nei confronti di terzi creditori presentati al Servizio XXV della
Ragioneria Generale della Regione degli importi così specificati”, seguendo una tabella in cui effettivamente si riscontra l'erogazione del citato importo di € 9.440.158,90 in favore di Pt_8
(sulla base della situazione debitoria al 31.07.2011);
[...]
b) ha operato nella parte dispositiva già un primo riferimento, all'art. 3, all' “art. 45 della l.r. n.
11/2010”, evidenziandosi che le somme predette sono “anticipate per conto dei Comuni”;
Part c) ha conclusivamente disposto, all'art. 5, che “Le somme erogate agli in liquidazione, ai sensi dell'art. 45 della l. r. n. 11/2010, dovranno essere inserite nei piani di rientro dei debiti da sottoscrivere da parte dei Comuni entro e non oltre il 31 dicembre 2011.”, facendosi dunque nuovamente esplicito riferimento a tale norma che risulta, anche per tale richiamo, applicabile alla fattispecie in esame.
Alla luce del quadro normativo sopra esposto, si ritiene allora che, visto il fondamento della predetta
Disposizione n. 165/2011 nell'art. 45 della L.R. 11/2010, debba trovare piena applicazione rispetto alle procedure di recupero dell'anticipazione l'art. 19 comma 2-ter della L.R. 9/2010, per come aggiornato dalle successive novelle sopra riportate. Ciò in quanto, sebbene il complesso delle modifiche sia intervenuto in data successiva alle erogazioni delle anticipazioni da parte della Regione, risulta comunque precedente all'avvio della fase di recupero, che è da collocarsi nel 2015, per come risulta dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (G.U.R.S.), parte 1 n. 24 del
12.06.2015 (cfr. all. 7 alla comparsa di risposta dell'Assessorato all'Economia), della nota prot. 18344 del 01.04.2015 (quale allegato in coda al decreto del 22.04.2015 dell'Assessorato Autonomie Locali
e Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale Autonomie Locali, concernente la liquidazione della quarta trimestralità dell'assegnazione regionale di parte corrente), con cui si andavano a fissare le modalità di determinazione delle rate dei piani di rientro. Ciò che dunque è valso come adempimento informativo anche nei confronti del attore. E d'altronde, si ricorda sempre, l'art. 19 L.R. Pt_1
9/2010 sopra citato espressamente dispone, al comma 2-bis secondo periodo, con una valenza generalizzata della disciplina posta da questo stesso comma, per cui “Le disposizioni del presente comma si applicano a tutte le anticipazioni disposte a valere su risorse regionali per fronteggiare le emergenze in materia di rifiuti.”.
Tenuto conto di quanto sopra, non si ritiene condivisibile la ricostruzione di parte attrice secondo cui, per accedere alle anticipazioni in parola, sarebbero stati assolutamente necessari due requisiti, da Parte individuarsi nella certificazione dei debiti da parte dell' e nel piano di rimborso asseverato dal
Così come non può essere condiviso neanche l'assunto secondo cui le anticipazioni di cassa Pt_1 presupporrebbero il consenso necessario del interessato, da esprimersi mediante Pt_1 presentazione del piano di rimborso.
Ed in tutto ciò nessun profilo di colpa può addebitarsi alla P.A. REGIONALE anche sul piano meramente extra-contrattuale ex art. 2043 cc, profilo aquliano cui - in assenza di disapplicabilità degli atti impugnati, anche in astratto oltre che in concreto, ed in assenza di schemi contrattuali di responsabilità percorribili - deve farsi riferimento .
Deve ritenersi anzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, l'ATO Parte_2 abbia legittimamente richiesto le anticipazioni in parola presentando la propria certificazione
[...] dei debiti per come richiesto dalla legge, e come peraltro si evince dalla Disposizione Commissariale
n. 165/2011 di concessione delle anticipazioni, in cui si fa espressa menzione di tale adempimento da Parte parte dell' .
Inoltre, dal tenore della normativa di riferimento, alla luce della intervenuta modifica normativa, non si ritiene che il consenso del fosse requisito necessario, né che fosse necessaria la Pt_1
Parte presentazione di un piano di rientro da questo asseverato affinché l' potesse ottenere le anticipazioni in parola. L'art. 19 L.R. 9/2010, infatti, prevede espressamente che la concessione di anticipazioni potesse avvenire “sulla base delle certificazioni dei debiti esistenti alla data del 31 dicembre 2011”. Del piano finanziario di rimborso si parla in un'altra fase, diversa da quella della richiesta, cioè con riferimento alla fase della restituzione delle somme già anticipate;
esso, inoltre, non viene individuato come un elemento necessario per consentire lo svolgimento della procedura in questione. Sul punto, infatti, la norma prevede: da un lato che il piano finanziario di rimborso vada proposto dall'Autorità d'ambito e dai Comuni soci asseverato mediante delibera di giunta;
é prevista,
a copertura, in caso di mancata presentazione del piano, la modalità alternativa di recupero. Si legge infatti espressamente che “In caso di omessa presentazione entro il 30 settembre 2012 del suddetto piano le anticipazioni sono recuperate pro quota, in dieci annualità a valere sulle medesime risorse nei confronti dei singoli comuni soci”. Alla luce della superiore ricostruzione normativa – la cui complessità interpretativa é di tutta evidenza - deve ritenersi che la previsione normativa della possibilità di proporre il piano di rientro/rimborso da parte del vada inquadrata nell'ambito della leale collaborazione tra Pt_1 pubbliche amministrazioni, come uno strumento che consenta il dialogo tra P.A., rilevante anche sul piano extracontrattuale come assenza di colpa nella P.A. REGIONALE decurtante i trasferimenti, nell'ottica di una migliore organizzazione e gestione delle proprie rispettive funzioni e, tenuto conto che per previsione di legge, i singoli Comuni soci sono comunque tenuti a intervenire finanziariamente per la copertura integrale dei costi inerenti al servizio di gestione dei rifiuti facente capo all'ATO, è da ritenersi pienamente legittimo e del tutto scevro da colpa extra-contrattuale Parte l'operato della Regione che ha ritenuto, stante l'inadempimento dell' , di recuperare le somme anticipate rivalendosi sul singolo il quale, reso edotto (per come si è specificato nei paragrafi Pt_1 precedenti) tanto dell'avvio in GURS della fase di recupero (e dunque, come tale, posto nelle condizioni di partecipare ai relativi procedimenti), ha in effetti esso stesso liberamente deciso di non intervenire nel procedimento, decidendo di non presentare la propria proposta di piano di rimborso, applicandosi, allora, la regola di chiusura per la mancata presentazione del piano, con il riparto pro quota d'ufficio, da attuarsi in dieci annualità sui trasferimenti spettanti ai COMUNI. Si é in presenza di n'assenza di colpa extracontrattuale in capo alla P.A. REGIONALE decurtante, che si substanzia nel pieno rispetto della specifica procedura ritenuta applicabile in concreto da questo GU, come sopra normativamente ricostruita.
Infondato risulta essere anche quanto si trae dalle argomentazioni del attore secondo cui Pt_1 sostanzialmente lo stesso avrebbe avuto conoscenza del procedimento in questione solo tardivamente.
Dagli atti di causa risulta provato, infatti, che l'attore ha avuto conoscenza del procedimento quantomeno a far data dal 2015 poichè la Regione ha provveduto ad informare tutti i Comuni interessati dell'avvio delle procedure di recupero mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
, parte 1 n. 24 del 12.06.2015. Controparte_6
Inoltre, e con considerazione di ordine generale, appare oltremodo inverosimile pensare che il attore, socio dell' soggetto cui lo stesso ha affidato, in via consorziata Pt_1 Parte_2 con altri Comuni, le funzioni di gestione del servizio in materia di rifiuti, non abbia avuto modo di rendersi conto, fin dal 2011 (ossia quando sono state concesse le anticipazioni di cui si tratta), che il servizio di gestione dei rifiuti veniva svolto regolarmente nonostante la gravosissima situazione Parte finanziaria in cui l' versava, di certo anche per sua colpa consistita nel non avere dotato l'ATO, sia pure pro-quota, della necessaria provvista finanziaria funzionale sia alla gestione che all'acquisto dei mezzi per la concreta operatività del servizio pubblico.
Le superiori argomentazioni appaiono sufficienti a puntellare il rigetto anche in termini di intempestività dell'esperimento dell'azione giudiziaria, in quanto lo stesso Comune attore allora ben avrebbe potuto agire fin dal momento dell'erogazione delle anticipazioni, impugnando i decreti con cui venivano concesse, o quantomeno, al limite, dal 2015, data di pubblicazione della procedura di recupero nella GURS.
Le valutazioni sopra ampiamente svolte assorbono le residue censure ( quanto alle sollevata eccezione di illegittimità costituzionale si dirà nel prosieguo ).
Quanto alla censura relativa all'ipotizzato contrasto tra il sistema di recupero previsto dalla L.R.
9/2010 ed il principio di uguaglianza e in particolar modo con il principio di par condicio creditorum ex art. 2741 c.c., e artt. 52 e 111 R.D. n. 267/1942 (c.d. legge fallimentare), la censura é superata sulla base delle seguenti tre considerazioni :
- in primo luogo, in via di premessa, la par condicio creditorum è un principio generale della materia fallimentare, ma è la stessa disciplina fallimentare a prevedere plurimi temperamenti e deroghe alla stessa, per cui la eventuale previsione di altre deroghe legislativamente previste appare come orizzonte non insolito né non plausibile.
Nel caso concreto vi é una specifica previsione normativa di rango regionale che, peraltro, come si vedrà, resiste anche ad ogni ipotizzata censura di incostituzionalità.
- In secondo luogo, e con valenza tranciante, la ricostruzione concettuale operata da parte attrice tende a confondere la figura della Società d'IT (oggi fallita) rispetto al rapporto che in questa sede è in gioco, che sussiste tra la Regione ed uno dei Comuni soci della suddetta
Società (che peraltro assume la veste di una società di capitali, quale s.p.a., e dunque con autonomia patrimoniale perfetta, salve le disposizioni speciali che regolano il suo regime giuridico). Più specificamente, non si pone in questa sede un problema di elusione della par condicio creditorum da parte della Regione semplicemente in quanto non si ha a che fare con un credito che questa fa valere nei confronti dell'ATO fallita, bensì (sulla base di specifiche Parte disposizioni di legge che lo prevedono) nei confronti dei Comuni soci dell' , tenuti a loro volta a finanziare l'ATO stessa. Non vi é alcun credito dell'ATO Fallita da recuperare.
Non vi é alcuna pendenza debitoria verso l'ATO, ma un semplice credito della P.A. REGIONALE verso l'ENTE LE che avrebbe dovuto per suo contro finanziare la Società d'ambito e non lo ha fatto.
Inoltre, ed infine, a voler tacer d'altro, a dimostrazione del loro carattere essenziale, si ricorda pure che le somme erogate per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sono passibili di vincolo di impignorabilità da parte dell'ente locale. Sul punto appaiono chiare le previsioni di legge, in particolare in base al seguente combinato disposto:
- l'art. 4 comma 2 lett. d) della L.R. 9/2010, che dispone che i Comuni “provvedono, altresì, all'adozione della delibera di cui all'articolo 159, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vincolando le somme destinate al servizio di gestione integrata dei rifiuti e garantendo il permanere del vincolo di impignorabilità, mediante pagamenti in ordine cronologico;
”;
- l'art. 159 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), che prevede che “
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: […] c) espletamento dei servizi locali indispensabili.”;
- l'art. 255 comma 10 del T.U.E.L., che stabilisce che “Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata […]”;
Con riferimento poi alle sollecitati rilievi di incostituzionalità (ai sensi dell'art. 1 L. Cost. 1/1948) ovvero il rinvio pregiudiziale europeo (di cui all'art. 267 TFUE), deve ossevarsi che l'impianto normativo vigente in subjecta materia non comporta automaticamente che il giudice debba operare di conseguenza. A parte altri presupposti, pur nelle dovute differenze, non sarà sollevata questione di costituzionalità qualora il giudice a quo la ritenga manifestamente infondata, così come non sarà sollevata la c.d. pregiudiziale europea (cfr. art. 267 par. 2 TFUE) qualora questi ravvisi che il dubbio interpretativo (o, attraverso il dubbio interpretativo, il dubbio sul possibile contrasto tra diritto interno e diritto europeo) non vi sia.
Sul punto parte attrice fonda le sue argomentazioni: - sull'asserita incostituzionalità della normativa disciplinante il regime delle anticipazioni, per profili di contrasto con gli artt. 3, 5, 23, 97, 114, 117, 118, 119 Cost., artt. 14 lett. o), 15 e 16 dello Statuto siciliano, nonché con le norme sulla formazione dei bilanci comunali;
- sull'incompatibilità della predetta disciplina con il diritto dell'Unione Europea, per affermato contrasto con gli artt. 3, 43, 49, 81 e 87 del Trattato CEE (riferimento quest'ultimo da riadattare rispetto alle nuove denominazioni e numerazioni dei trattati europei dal 2009, di cui l'ex Trattato
CEE (poi CE) è ormai da intendersi TFUE).
Ma si tratta di questioni o manifestamente infondate o irrilevanti.
Anzitutto si osserva, con riferimento al primo dei due rilievi sopra appena indicati, che la stessa parte attrice chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale sulla base della stessa premessa di merito del caso di specie, ossia sull'assunto per il quale si avrebbe una necessaria previsione di consenso del per cui viene detto che la questione si porrebbe nel solo caso in cui si dovesse Pt_1 escludere questa necessità ed allora si dovrebbe configurare una sorta di prelievo forzoso da parte della Regione. Le norme sopra ritenute applicabili al recupero da parte della P.A.REGIONALE se Part prevedono la partecipazione attiva da parte del insieme all' mediante l'approntamento Pt_1 spontaneo di un piano di recupero, dall'altro, in realtà, non contemplano, in assenza dello stesso, un blocco del procedimento nell'ipotesi del superamento infruttuoso del limite temporale di legge in assenza del piano comunale autodeterminato di recupero di cui si discute. Il attore è stato Pt_1 posto nelle condizioni di partecipare al relativo procedimento, ma ha ritenuto di non intervenire, ed in particolare nel 2015 quando ha avuto contezza dell'avvio delle procedure di recupero, ritenendo quindi sia di non proporre il proprio piano di rientro sia di non impugnare i provvedimenti con cui sono state concesse le anticipazioni in parola. Con la conseguenza che, a monte, la q.l.c. sarebbe irrilevante in quanto priva di refluenza nel caso di specie. Si osserva comunque che la stessa si valuta manifestamente infondata, sulla base di quanto segue.
- Anzitutto, con riferimento alle norme sulla formazione dei bilanci comunali, esse sono date da disposizioni di legge (artt. 149 e ss. T.U.E.L.), come tali inidonee a configurare parametro del giudizio di costituzionalità, in quanto non di rango costituzionale (a differenza, per esempio, dell'art. 81 Cost. per il bilancio dello Stato);
- Poi, con riferimento al complesso di parametri indicati da vari articoli della Costituzione, si può comunque trovare ragione essenziale di legittimità della disciplina in esame proprio nello stesso principio di sussidiarietà (di cui all'art. 118 Cost.) in funzione dell'esigenza di garantire adeguata funzionalità al fondamentale servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, primaria ed essenziale per la tutela di valori costituzionali fondamentali, quali quello alla salute pubblica (traibile dall'art. Part 32 Cost.). Data una situazione di cronico squilibrio nelle risorse finanziarie a disposizione delle , sostanzialmente bloccate nel loro operare anche in funzione della carenza di erogazioni da parte dei
Comuni soci (pur obbligati in tal senso), l'intervento della Regione in funzione di anticipazione delle risorse economiche dovute da questi ultimi si configura come in effetti doverosa proprio alla luce del suddetto principio di sussidiarietà, di tipo verticale. Poi, le previsioni legislative in materia di recupero delle risorse anticipate si pongono in piena linea con il principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni, prevedendo infatti la L.R. 9/2010 la partecipazione dei Comuni al procedimento, insieme alle ATO. Ma per la stessa ottica di leale collaborazione, si è razionalmente prevista la fissazione di una scadenza, decorsa infruttuosamente la quale correttamente si è data la previsione di una norma di chiusura con la fissazione di un criterio sussidiario di riparto del carico Part dell'anticipazione tra i Comuni facenti parte dell' . A ragionar diversamente, se ne sarebbe tratta una ingiustificata perdita a carico della Regione, per effetto della colpevole inerzia da parte degli enti locali, la quale si sarebbe dunque vista perdere delle risorse impiegate al fine della piena attuazione della sussidiarietà verticale nel finanziamento del servizio fondamentale di gestione dei rifiuti.
- D' altra parte, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, non è peregrino sostenere che il continui ad avere competenze in materia di gestione dei rifiuti, nonostante la presenza delle Pt_1 società d'ambito. Come in fondo si trae ancora, in base a quanto stabilito a livello statale dall'art. 198
D. Lgs. 152/2006 (c.d. T.U. ambiente), secondo cui “I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. […] 2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti […] 3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle
Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.”. Ma non potrebbe essere altrimenti, in quanto funzione amministrativa fondamentale, propria dei Comuni in quanto enti locali di livello più ristretto (in base al principio generale della sussidiarietà verticale, di cui all'art. 118 comma 1 Cost.), rispetto alla quale la previsione di soggetti giuridici e di forme giuridiche nuove e diverse rispetto alla diretta gestione
(non diversamente da quanto avviene in altri ambiti, si pensi ad esempio al fenomeno dell'affidamento in house per ciò che concerne gli appalti in disparati ambiti) ha per il Comune di riferimento la valenza di una migliore organizzazione e gestione del servizio. Inoltre i Comuni soci possiedono, quali soci necessari della società d'ambito, le partecipazioni della medesima (e dunque, complessivamente, la possibilità di incidere sulla relativa gestione. Non si rinviene, inoltre, alcuna violazione del diritto europeo della concorrenza, in quanto le Società
d'IT sono (stati) soggetti economici operativi per effetto di apposite disposizioni legislative, e partecipate dai Comuni facenti parte dell'ambito territoriale ottimale, al fine specifico dello svolgimento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti. Trattasi di Soggetti rispetto ai quali dunque, gli abbozzati riferimenti ad “un illegittimo ed ingiustificato “regime di favore” verso le
Società d'IT rispetto agli altri concorrenti sul mercato” e al rischio di “aiuto di stato”, appaiono per nulla centrati. La protrazione della presenza dei Comuni nei centri decisionali e gestionali del Servizio rappresenta, poi, un accettato ed emblematico compromesso, del tutto in linea anche con la normativa comunitaria, tra gestione pubblica e gestione privata ed integralmente concorrenziale del Servizio stesso.
In conclusione, dunque, ritenendosi legittimi i provvedimenti dell'Assessorato delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica con cui sono state operate le trattenute in parola sulle erogazioni spettanti al Comune attore, e d'altronde considerandosi o irrilevanti o manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale o per i quali si chiede rinvio pregiudiziale euro-unionale, ritenuti inoltre non utlizzabili, in concreto, soluzioni disapplicative dei provvedimenti in esame, nè schemi riconducibili alla responsabilità contrattuale né, infine, emergendo alcuna colpa extracontrattuale in capo alla P.A. REGIONALE convenuta, nell'ambito dell'unico schema giuridico, quello aquiliano, ritenuto applicabile al caso in esame, va disposto il rigetto delle domande proposte.
SPESE DEL PROCEDIMENTO
In ragione della particolare complessità interpretativa della materia ed alla luce della varietà tipologica dei motivi di doglianza e della necessità di operare un vaglio coordinato nella normativa regionale e di una molteplicità di provvedimenti amministrativi ai fini della decisione, nonché in ragione della necessità di riflettere sulla stessa tenuta costituzionale e comunitaria della disciplina legislativa di riferimento, possano configurare gli estremi delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che legittimano ex C. Cost. n. 77/2018 la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta nel procedimento iscritto al
R.G.C.C. n. 638/2022 in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
Così deciso in Caltanissetta, 4.6.2025
IL GU
Dr. Francesco LAURICELLA