Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00543/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00781/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 781 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Az. Agr. Nicoli Angelo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio fisico presso lo studio dello stesso in BR Via Carlo Zima n. 5 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EA - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in BR, via S. Caterina, 6;
AD - Agenzia delle Entrate – Riscossione non costituita in giudizio
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della cartella di pagamento n. 022 2021 00120521 41 000 dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, e del relativo ruolo emesso dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, e, in particolare, avverso l'atto di iscrizione a ruolo e il ruolo indicato nella cartella sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico della ricorrente, e quindi nella parte in cui essi, incidono nella sfera giuridica della stessa.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 29 dicembre 2022 :
per l'annullamento
dell'intimazione di pagamento n. 022 2022 90073373 21/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via PEC in data 18/10/2022 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte e di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di EA - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti il decreto cautelare n. 553 del 20 luglio 2022 e l’ordinanza cautelare n. 620 del 9 settembre 2022.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso introduttivo
1. L’azienda agricola ricorrente espone di svolgere attività di coltivazione di terreni e allevamento del bestiame, in particolare vacche da latte per la produzione di latte vaccino per cui era sottoposta, sino al 31 marzo 2015, al regime del prelievo supplementare.
2. Con ricorso notificato il 14 novembre 2021 e depositato il 23 novembre 2021, impugna la cartella di pagamento n. 022 2021 00120521 41 000 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, notificata in data 21 settembre 2021 e con essa il ruolo emesso dall’Agenzia pe le Erogazioni in Agricoltura, per l’importo complessivo di € 168.601,07 in relazione alle somme dovute a titolo di “ prelievi latte ”, “ interessi ”, nonché “ oneri di riscossione ” e “ diritti di notifica ” riferita alla annata lattiero – casearia 2006/2007.
3. Nel ricorso vengono avanzate plurime censure che possono così essere sintetizzate:
a) illegittimità della cartella per mancata indicazione degli atti di accertamento presupposti;
b) illogicità e contraddittorietà manifesta della cartella impugnata, laddove nella parte riservata all’Agenzia delle Entrate descrive al produttore le modalità per accedere alla rateizzazione mentre nella parte denominata “ Ruolo emesso da AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – prelievo latte ” tale rateizzazione risulterebbe definitivamente preclusa;
c) assenza di qualsiasi controllo della produzione lattiera con riferimento all’annata lattiero casearia oggetto della cartella impugnata e mancata attuazione dell’art. 19, comma 3, del Regolamento CE n.595/2004. Violazione di legge in relazione all’art. 3 del D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, lettera b) e al Regolamento CE n.595/2004. Difetto di motivazione ed istruttoria per contrasto con gli esiti di indagini penali;
d) mancata indicazione degli atti di accertamento presupposti. Determinazione dell’importo di cui alla cartella impugnata in violazione del diritto eurounitario e delle pronunce della Corte di Giustizia UE sul punto;
e) illegittima intimazione degli interessi. Carenza di motivazione. In subordine, intervenuta prescrizione degli stessi;
f) illegittima duplicazione del ruolo;
g) violazione dell’art. 25 DPR n. 602/1973 e, in ogni caso, intervenuta prescrizione del credito.
4. EA si è costituita in giudizio per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto, rappresentando comunque la necessità di provvedere a tutte le ricerche necessarie ad individuare le vicende giudiziarie pregresse e gli atti inviati alla ricorrente.
5. AD, ritualmente intimata, non si è costituita.
6. In data 19 luglio 2022 la ricorrente avanzava istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., unitamente a richiesta di disporre misure cautelari monocratiche ai sensi dell’art. 56 c.p.a.
7. Con decreto cautelare n. 553 del 20 luglio 2022 l’istanza veniva rigettata non avendo la ricorrente esposto specifici profili di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione sino alla camera di consiglio. Veniva fissata per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la camera di consiglio del 7 settembre 2022.
8. In vista di tale udienza le parti depositavano memorie e documenti.
9. Nel corso della camera di consiglio la ricorrente rinunciava all’istanza cautelare proposta e ne veniva dato atto con provvedimento collegiale n. 620 del 9 settembre 2022.
Ricorso per motivi aggiunti
10. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 19 dicembre 2022 e depositato in data 29 dicembre 2022, la ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento n. 022 2022 90073373 21/000 notificata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 18 ottobre 2022 con la quale quest’ultima ha chiesto alla ricorrente il pagamento, entro 5 giorni, tra l’altro, dell’importo di € 177.692,05 per “ prelievi latte ”, “ interessi ”, nonché “ oneri di riscossione ”, relativamente all’annata 2006/2007 con riferimento alla “ Cartella di pagamento n. 022 2021 00120521 41 000 ”.
11. Avverso l’atto impugnato vengono formulate le seguenti censure che possono sintetizzarsi in questi termini:
a) violazione del principio di sana amministrazione e dell’effettività del diritto europeo. Violazione del principio del giudicato esterno;
b) illegittimità derivata per illegittimità comunitaria degli atti di compensazione nazionale presupposti all’imputazione di prelievo supplementare;
c) violazione dell’obbligo di disapplicazione degli atti in contrasto con il diritto eurounitario;
d) violazione del principio di sana amministrazione e del principio dell’effettività del diritto europeo;
e) illegittima intimazione degli interessi. In subordine, prescrizione. Carenza di motivazione;
f) eccezione di decadenza ai sensi dell’art. 25 D.P.R. 602 del 1973 e, comunque, eccezione di prescrizione;
g) illegittimità della richiesta degli interessi di mora e degli oneri di riscossione;
h) illegittimità dell’atto impugnato per mancata notifica degli atti presupposti e conseguente inefficacia di questi ultimi.
12. Viene, infine, avanzata richiesta di risarcimento danni.
13. In vista dell’udienza pubblica fissata in data 19 marzo 2025 le parti costituite depositavano, quanto
alla ricorrente, documenti e memoria ai sensi dell’art. 73 c.p.a., quanto ad AGEA, memoria ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
14. All’udienza pubblica del 19 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
15. Il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti possono essere trattati congiuntamente e devono ritenersi entrambi fondati per le ragioni che verranno qui di seguito illustrate.
Oggetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti
16. In primo luogo, è bene ricordare come oggetto del presente giudizio siano:
a) quanto al ricorso introduttivo, la cartella di pagamento n. 022 2021 00120521 41 000 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 168.601,07 a titolo di “ prelievi latte ”, “ interessi ”, nonché “ oneri di riscossione ” e “ diritti di notifica ” per l’annata lattiero casearia 2006/2007;
b) quanto al ricorso per motivi aggiunti l’intimazione di pagamento n. 022 2022 90073373 21/000 relativa alla cartella impugnata, per la parte in cui con la stessa è stato richiesto il pagamento della somma di € 177.692,05 per “ prelievi latte ”, “ interessi ”, nonché “ oneri di riscossione ” sempre con riferimento all’annata lattiero casearia 2006/2007.
Non è oggetto, invece, dei motivi aggiunti la richiesta di pagamento, avanzata sempre con l’intimazione di pagamento 022 2022 90073373 21/000, relativamente a contravvenzioni al codice della strada riferite all’anno 2016, per un importo pari ad € 88,88.
Infine, nel ricorso per motivi aggiunti vi è anche una richiesta di risarcimento del danno con riferimento all’illegittimità del prelievo relativo all’annata 2006/2007.
Intervenuto annullamento degli atti presupposti
17. In ordine ad entrambi gli atti impugnati rispettivamente con il ricorso introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti, deve rilevarsi come nelle more del presente giudizio sia intervenuta la sentenza n. 5605 del 21 marzo 2024 del TAR Lazio, Sez. V Ter, che ha annullato, anche nei confronti della ricorrente, “ le comunicazioni AGEA contenenti i risultati della compensazione nazionale degli esuberi produttivi per le consegne di latte vaccino relative al periodo 2006/2007 e gli importi del prelievo complessivamente da versare e la sua ripartizione per singolo conferente e tutti gli atti presupposti ” nonché “ le intimazioni di pagamento effettuate dalla Regione Lombardia……aventi ad oggetto il prelievo supplementare dovuto per il periodo 2006-2007….. ”.
18. Nella decisione assunta dal TAR Lazio, Sez. V Ter, n. 5605 del 21 marzo 2024 gli atti sono stati annullati per contrasto della normativa nazionale con il diritto eurounitario e per violazione del principio eurounitario di non discriminazione e parità di trattamento, con conseguente necessità “ per l’amministrazione di procedere ad una complessiva attività di rideterminazione dei meccanismi di compensazione e nel calcolo dei prelievi posti in essere ”.
19. L’intervenuto annullamento degli atti presupposti alla cartella di pagamento ed alla successiva intimazione oggetto del presente giudizio ne determina l’illegittimità derivata, trattandosi di atti di riscossione conseguenziali che trovavano il loro fondamento negli atti annullati dalla decisione sopra richiamata.
20. L’obbligo di ricalcolo, statuito dalla sentenza del TAR Lazio, Sez. V Ter n. 5605 del 21 marzo 2024 comporta necessariamente la caducazione di tutti gli atti della serie procedimentale.
21. Come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza amministrativa in analoghe fattispecie “ L’annullamento dell’atto accertativo – quale portato giuridico dell’invalidità caducante – travolge anche gli atti successivi che lo presuppongono. L’invalidità caducante si verifica allorquando il provvedimento annullato in sede giurisdizionale costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, sicché il suo venir meno travolge automaticamente gli atti successivi specificamente collegati al provvedimento presupposto. L'effetto caducante si produce quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione - consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente in assenza di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti ” (cfr. in questi termini ex multis C. Stato, Sez. VI, 24 luglio 2024 n. 6695).
22. Nel caso di specie sono stati tempestivamente impugnati non solo i c.d. atti a valle, cartella e intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, deducendo specificamente l’invalidità degli atti presupposti, ma anche gli atti di prelievo che costituivano l’unico presupposto degli stessi, con conseguente invalidità dei provvedimenti di riscossione qui impugnati.
23. In applicazione dei sopra riportati principi discende l’illegittimità della cartella di pagamento e dell’intimazione impugnate, quest’ultima limitatamente alla richiesta relativa al prelievo supplementare dell’annata 2006/2007, per invalidità derivata dagli atti presupposti, annullati in sede giurisdizionale per contrasto con il diritto eurounitario.
24. Devono, pertanto, essere accolti il quarto motivo del ricorso introduttivo e il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti.
L’eccezione di prescrizione
25. La pendenza e la definizione del giudizio relativo agli atti presupposti che ha determinato l’illegittimità derivata degli atti di riscossione impugnati nel presente giudizio comporta l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione avanzata, quanto al ricorso introduttivo, con il quinto motivo per ciò che riguarda gli interessi e con il settimo motivo per ciò che riguarda il capitale e, quanto al ricorso per motivi aggiunti, con il quinto motivo per ciò che riguarda gli interessi e con il sesto motivo per ciò che riguarda il capitale.
26. A questo proposito, deve rilevarsi come il Collegio, al momento, non intenda discostarsi dall’orientamento che ritiene decennale il termine di prescrizione non solo del capitale, ma anche degli interessi.
27. In particolare, come anche recentemente ricordato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato “ gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale ” (cfr. in questi termini C. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2025 n. 3286; C. Stato, Sez. VI, 19 marzo 2025 n. 2278; C. Stato, Sez. VI, 19 marzo 2025 n. 2274; C. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2025 n. 2085; C. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2025, n. 385).
28. Nel caso di specie la prescrizione è stata interrotta e permanentemente sospesa dal giudizio concluso con la sentenza TAR Lazio, Sez. V Ter n. 5605 del 21 marzo 2024 (ricorso R.G. 10392 del 2007, in un primo erroneamente dichiarato perento dal decreto n. 518 del 2017 TAR Lazio, Sez. II Ter). Si osserva che, essendo la prescrizione rimasta sospesa fino al 21 marzo 2024 nella pendenza del ricorso deciso con la sentenza n. 5605/2024, non sarebbe comunque rilevante nel presente giudizio la questione se il termine di prescrizione degli interessi sia decennale o quinquennale.
29. Sull’interruzione e sull’effetto sospensivo permanente della prescrizione in conseguenza della pendenza di azioni giudiziarie, si richiama quanto già affermato in giurisprudenza: “ Allorché sia attivato dal privato debitore un giudizio impugnatorio innanzi alla magistratura amministrativa che abbia direttamente ad oggetto (o comunque si ricolleghi con stretto nesso di causalità ad) un credito della p.a. resistente, la prescrizione di questo diritto è interrotta e permanentemente sospesa sino al termine del giudizio amministrativo, e solo da questo momento ricomincia a decorrere; e ciò anche nei casi in cui il giudizio amministrativo non si concluda con una decisione sul merito, ma con una dichiarazione di estinzione per perenzione (che il ricorrente solo poteva evitare; art. 82 c.p.a.), non potendosi applicare in questo caso l’art. 2945, comma 3, c.c. giacché, tra l’altro, il procedimento analogico richiede la coincidenza di ratio nelle due fattispecie considerate, e la ratio della citata norma è, indiscutibilmente, quella di non favorire il creditore inerte – senza contare che solo il ricorrente può evitare la perenzione. La logica dell’art. 2945, comma 3, c.c. è quella di non avvantaggiare il creditore inerte che attivi un giudizio e poi, potendolo evitare, lo fa estinguere ” (cfr. C. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2025 n. 2086; C. Stato Sez. VI 27 dicembre 2023 n. 11168).
In ogni caso, dovrà tenersi conto anche dei periodi di sospensione di cui all’art. 8 quinquies comma 10 L. 33/09 (dall’1 aprile al 15 luglio 2019) e di cui alla normativa connessa all’emergenza CO (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
30. Pertanto, nessuna prescrizione può ritenersi maturata né con riferimento al capitale né con riferimento agli interessi.
La domanda di risarcimento del danno
31. Il ricorrente, nell’ottavo motivo del ricorso per motivi aggiunti, formula richiesta di risarcimento dei danni.
Tale domanda non può essere accolta, essendo genericamente formulata.
32. A questo proposito, occorre non trascurare come per pacifica giurisprudenza amministrativa “ Il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell'illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso) […] In punto di individuazione dei criteri di riparto dell'onere della prova, trova poi piena applicazione il principio dispositivo, il quale non è in questa sede temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento. Quest'ultimo, infatti, in tanto si giustifica in quanto sussista la necessità di equilibrare l'asimmetria informativa tra Amministrazione e privato, la quale contraddistingue l'esercizio del pubblico potere ed il correlato rimedio dell'azione di impugnazione, mentre non si riscontra in quella consequenziale di risarcimento dei danni, in relazione alla quale il criterio della c.d. vicinanza della prova determina il riespandersi del principio dispositivo, sancito in generale dall'art. 2697, primo comma, c.c. Ne consegue che sulla parte ricorrente grava l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di una responsabilità dell'Amministrazione per fatto illecito delineata dall'art. 2043 c.c., nel cui alveo deve essere ricondotta la domanda. È quindi necessario verificare, con onere della prova a carico del (presunto) danneggiato, gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana, così individuabili: il fatto illecito; l'evento dannoso ingiusto e il danno patrimoniale conseguente; il nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno subito; la colpa dell'apparato amministrativo ” (cfr. in questi termini C. Stato, Sez. VII, 26 marzo 2025, n. 2533).
Né è configurabile nel nostro ordinamento la fattispecie del c.d. danno in re ipsa , dovendo lo stesso essere concretamente provato.
Oltre che generica, la richiesta di risarcimento è comunque priva di un oggetto risarcibile, in quanto la ripetizione del calcolo del prelievo supplementare ricostituisce perfettamente il bene della vita dell’azienda agricola ricorrente nei limiti ritenuti fondati dalla presente sentenza.
La domanda risarcitoria deve, pertanto, essere respinta.
Conclusioni
33. Conclusivamente, devono ritenersi fondati il quarto motivo del ricorso introduttivo e il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, con conseguente illegittimità della cartella di pagamento n. 022 2021 00120521 41 000 impugnata con il ricorso introduttivo e dell’intimazione di pagamento n. 022 2022 90073373 21/000 impugnata con il ricorso per motivi aggiunti, quest’ultima limitatamente al prelievo supplementare dell’annata 2006/2007, per illegittimità derivata dagli atti presupposti, annullati in sede giurisdizionale per contrasto con il diritto eurounitario. Quanto alla domanda risarcitoria, la stessa deve essere rigettata.
34. Possono invece essere assorbiti, per ragioni di pregiudizialità logica, gli ulteriori motivi proposti sia con il ricorso introduttivo che con il ricorso per motivi aggiunti.
35. Alla luce delle sopra esposte ragioni, devono essere annullati la cartella di pagamento e l’intimazione di pagamento impugnate, fermo restando il riesercizio del potere da parte di EA nell’attività di rideterminazione.
36. La peculiarità del contenzioso e l’intervenuto annullamento degli atti presupposti nelle more del giudizio, oltre alla soccombenza in ordine alle domande di accertamento della prescrizione e di risarcimento del danno, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
a) accoglie il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti nei termini di cui in motivazione con conseguente annullamento degli atti impugnati;
(b) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
(c) dispone la compensazione delle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Laura Marchio', Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marchio' | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO