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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 04/11/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1656/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile
nella persona del Giudice Unico, dott. EA HI
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1656/2025 R.G.
promossa da
, cod. fisc. , e , cod. Parte_1 C.F._1 Parte_2 fisc. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuele Aversa C.F._2
ATTORI
contro
, cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1
, cod. fisc. Parte_3 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
conclusioni delle parti
per gli attori (come da ricorso introduttivo)
A) accertare e dichiarare la sussistenza di tutti i vizi, difetti e carenze, anche di natura certificativa, individuati e descritti nella relazione peritale, a firma dell'Ing.
[...]
, depositata all'esito del giudizio R.G. n. 2652/2023 avanti l'intestato Tribunale;
Per_1
B) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale cui è incorsa la
[...]
, nella costruzione, fornitura e certificazione dei beni di Controparte_1 cui è causa;
C) stante le responsabilità e le garanzie gravanti ex lege ed ex contractu sui conve-nuti, condannare la , in persona dell'omonimo legale Controparte_1 rapp.te p.t. e il Sig. , n.q. di socio accomandatario, in via solidale e/o Controparte_1
Pag. 1 a 5 ciascuno per quanto verrà ritenuto di giustizia, al ristoro dei danni patiti e patiendi in favore dei ricorrenti che si indicano in €. 45.058,42 IVA ed accessori compresi e/o a quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giusti-zia all'esito del giudizio, se del caso da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi ex art. 1284, I comma c.c. dal dì del dovuto a quello di introduzione del presente giudizio ed interessi ex art. 1284,
IV comma dal dì di introduzione del presente giudizio al saldo;
D) Con vittoria di spese e compensi, I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario delle spese come per legge;
E) In via istruttoria, qualora il Decidente lo ritenesse necessario, si chiede l'acquisizione del fascicolo informatico del giudizio R.G. n. 2652/2023 già pendente avanti l'intestato
Tribunale.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c. e allegavano di aver Parte_4 Parte_1 incaricato della realizzazione di una piscina fuori terra con motore per il Controparte_1 nuoto contro corrente (doc. 1 attori), avente le caratteristiche meglio indicate nel ricorso introduttivo pagg.
1-2 punto 2, e di aver corrisposto integralmente il prezzo (€ 97.685,50 iva inclusa) pattuito.
Ritenendo che la piscina realizzata presentasse vizi e difetti costruttivi (meglio indicati al doc. 4 attori pag. 6 punto 35), gli attori instauravano procedimento ex art. 696bis c.p.c. (Trib. Ivrea RG
2652/2023) all'esito del quale il nominato CTU concludeva che aveva consegnato un CP_1 bene privo della documentazione di progetto, di conformità e di sicurezza, realizzato in difformità dalle norme tecniche UNI 16582 e UNI 10637 nonché affetto da vizi costruttivi. Il CTU quantificava in complessivi € 29.787,69 il costo per l'eliminazione dei vizi riscontrati (doc. 6 attori).
Gli attori chiedevano quindi la condanna dei convenuti Controparte_2
(quale socio accomandatario) al risarcimento del danno consistente nel
[...] costo per l'eliminazione dei vizi come indicati dal CTU nonché alla refusione delle spese sostenute nel corso del procedimento ex art. 696bis c.p.c.
2. All'udienza del 22.10.2025 nessuno compariva per i convenuti non costituiti, il giudice invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e discussione orale riservando il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
*
3. Deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti Controparte_2
, considerata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del
[...] decreto di fissazione udienza. Si precisa che la notificazione, perfezionatasi ex art. 140 c.p.c. in data 2.8.2025, nei confronti di è idonea a instaurare il giudizio anche nei Controparte_1 confronti di ex art. 145 c.p.c.
considerato che
nell'atto da notificare Controparte_1
Pag. 2 a 5 (ossia, il ricorso introduttivo) sono specificatamente indicati sia la qualità (socio accomandatario) che la residenza di . CP_1
4. La domanda degli attori è procedibile, avendo gli stessi invitato i convenuti alla conclusione di negoziazione assistita ex d.l. 132/2014 (doc. 11 attori).
5. Nel merito, la domanda è meritevole di integrale accoglimento, avendo gli attori assolto l'onere della prova di cui erano gravati ai sensi dell'art. 2697 c.c. In particolare, gli attori hanno fornito prova:
-) del rapporto contrattuale con (doc. 1 attori); Controparte_1
-) della sussistenza dei vizi e difetti lamentati nonché della loro quantificazione, come risulta dalla relazione di c.t.u. effettuata nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. (Trib. Ivrea RG
2652/2023) e prodotta nel presente giudizio (doc. 6 attori). Le conclusioni raggiunte dal CTU
(assiste da presunzione di imparzialità: Cass. II, 18 dicembre 2012, n. 23362, in motivazione) vengono poste a fondamento della decisione in quanto appaiono logicamente e consequenzialmente motivate: non si ravvisano, quindi, ragioni per discostarsi da tali conclusioni.
Pertanto, i convenuti, in solido tra loro, devono essere condannati al pagamento in favore degli attori dell'importo di € 29.787,69, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla messa in mora (22.9.2022, doc. 2 attori) al 18.6.2025; dal 19.6.2025 (come indicato nelle conclusioni degli attori) gli interessi sono riconosciuti al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. fino al saldo: ciò in quanto, da un lato, il contratto in atti non contiene alcuna pattuizione relativa al tasso degli interessi e, dall'altro lato, l'obbligazione in esame ha fonte contrattuale trattandosi di garanzia per vizi e difetti del bene.
6. Tenuto conto della soccombenza dei convenuti, si procede alla regolazione delle spese di lite, sia del presente giudizio che del procedimento ex art. 696bis c.p.c. (Trib. Ivrea RG 2652/2023). I convenuti, pertanto, devono essere condannati al pagamento delle spese, come di seguito determinate.
6.1. Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, «le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.»
(Cass. VI-2, 26 maggio 2020, n. 9735, Rv. 658013 - 01).
Le spese si liquidano avuto riguardo al valore del decisum (cfr. art. 5, comma 1, terzo periodo,
d.m. 55/2014) – € 29.787,69 – applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase istruttoria (tabella 9, scaglione € 26.000-52.000), in complessivi €
2.418,00, oltre rimborso forfettario 15%, c.p.a. e iva di legge, contributo unificato (€ 259,00) e anticipazioni forfettarie (€ 27,00). La determinazione dei valori minimi per la fase istruttoria è giustificata dal fatto che il procedimento si è svolto nella contumacia dei convenuti.
Pag. 3 a 5 Deve essere, inoltre, posto a carico dei convenuti il compenso liquidato nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. al CTU e, allora, posto a carico degli attori, che hanno fornito prova del pagamento di tale compenso (doc. 8 attori pagg. 1 e 6) per complessivi € 5.394,55.
Le spese per l'attività del CT (complessivi € 4.855,09, di cui è provato l'avvenuto pagamento: cfr. doc. 8 attori pagg. 7 e 8) devono essere rimborsate dai convenuti, posto che esse non appaiono né eccessive né superflue, in ragione della natura tecnica della controversia. Sul punto si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue» (Cass. II, 3 gennaio 2013, n. 84, Rv. 624396 – 01; Cass. III, 20 febbraio 2015, n. 3380, Rv. 634475 - 01; Cass. VI-3, 1 dicembre 2021, n. 37796).
6.2. Le spese del presente giudizio si liquidano avuto riguardo al valore del decisum (cfr. art. 5, comma 1, terzo periodo, d.m. 55/2014) – € 29.787,69 – applicando i valori minimi di cui al d.m.
55/2014 (tabella 2, scaglione € 26.000-52.000) per tutte le fasi, in complessivi € 3.809,00, oltre rimborso forfettario 15%, c.p.a. e iva di legge, contributo unificato (€ 518,00) e anticipazioni forfettarie (€ 27,00), spese successive occorrende. L'applicazione dei valori minimi è giustificata dalla significativa prossimità del valore della controversia all'estremo inferiore dello scaglio di riferimento, dall'assenza di difese dei convenuti e dall'assenza di significativi elementi di novità nel presente giudizio rispetto a quanto già prospettato dagli attori nel procedimento ex art. 696bis
c.p.c.
All'importo sopra individuato vengono aggiunti, come da domanda, € 158,00 per attività stragiudiziale, dovendosi evidenziare che il presente procedimento era sottoposto alla condizione di procedibilità della negoziazione assistita. Pertanto, l'importo complessivamente riconosciuto è pari a € 3.967,00 oltre rimborso forfettario 15%, c.p.a. e iva di legge, contributo unificato (€ 518,00), anticipazioni forfettarie (€ 27,00) e spese successive occorrende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1) condanna e , Controparte_1 Parte_3 in solido tra loro, al pagamento in favore di e Parte_1 Parte_2
della somma di € 29.787,69, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1,
[...]
c.c. dal 22.9.2022 al 18.6.2025 e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 19.6.2025 fino al saldo;
2) condanna e , Controparte_1 Parte_3 in solido tra loro, al pagamento in favore di e Parte_1 Parte_2
delle spese di lite del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G. 2652/2023
[...]
Pag. 4 a 5 Tribunale Ivrea, liquidate in € 2.418,00, oltre rimborso forfettario 15%, c.p.a. e iva di legge, contributo unificato (€ 259,00) e anticipazioni forfettarie (€ 27,00);
3) condanna e , Controparte_1 Parte_3 in solido tra loro, al pagamento in favore di e Parte_1 Parte_2
dell'importo di € 5.394,55 per spese di c.t.u. del procedimento ex art. 696bis
[...]
c.p.c. R.G. 2652/2023 Tribunale Ivrea;
4) condanna e , Controparte_1 Parte_3 in solido tra loro, al pagamento in favore di e Parte_1 Parte_2
dell'importo di € 4.855,09 per spese di CT nel procedimento ex art. 696bis
[...]
c.p.c. R.G. 2652/2023 Tribunale Ivrea;
5) condanna e , Controparte_1 Parte_3 in solido tra loro, al pagamento in favore di e Parte_1 Parte_2
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 3.809,00, oltre rimborso
[...] forfettario 15%, c.p.a. e iva di legge, contributo unificato (€ 518,00) e anticipazioni forfettarie (€
27,00), spese successive occorrende.
Ivrea, 04/11/2025
Il Giudice
EA HI
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile
nella persona del Giudice Unico, dott. EA HI
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1656/2025 R.G.
promossa da
, cod. fisc. , e , cod. Parte_1 C.F._1 Parte_2 fisc. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuele Aversa C.F._2
ATTORI
contro
, cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1
, cod. fisc. Parte_3 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
conclusioni delle parti
per gli attori (come da ricorso introduttivo)
A) accertare e dichiarare la sussistenza di tutti i vizi, difetti e carenze, anche di natura certificativa, individuati e descritti nella relazione peritale, a firma dell'Ing.
[...]
, depositata all'esito del giudizio R.G. n. 2652/2023 avanti l'intestato Tribunale;
Per_1
B) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale cui è incorsa la
[...]
, nella costruzione, fornitura e certificazione dei beni di Controparte_1 cui è causa;
C) stante le responsabilità e le garanzie gravanti ex lege ed ex contractu sui conve-nuti, condannare la , in persona dell'omonimo legale Controparte_1 rapp.te p.t. e il Sig. , n.q. di socio accomandatario, in via solidale e/o Controparte_1
Pag. 1 a 5 ciascuno per quanto verrà ritenuto di giustizia, al ristoro dei danni patiti e patiendi in favore dei ricorrenti che si indicano in €. 45.058,42 IVA ed accessori compresi e/o a quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giusti-zia all'esito del giudizio, se del caso da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi ex art. 1284, I comma c.c. dal dì del dovuto a quello di introduzione del presente giudizio ed interessi ex art. 1284,
IV comma dal dì di introduzione del presente giudizio al saldo;
D) Con vittoria di spese e compensi, I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario delle spese come per legge;
E) In via istruttoria, qualora il Decidente lo ritenesse necessario, si chiede l'acquisizione del fascicolo informatico del giudizio R.G. n. 2652/2023 già pendente avanti l'intestato
Tribunale.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c. e allegavano di aver Parte_4 Parte_1 incaricato della realizzazione di una piscina fuori terra con motore per il Controparte_1 nuoto contro corrente (doc. 1 attori), avente le caratteristiche meglio indicate nel ricorso introduttivo pagg.
1-2 punto 2, e di aver corrisposto integralmente il prezzo (€ 97.685,50 iva inclusa) pattuito.
Ritenendo che la piscina realizzata presentasse vizi e difetti costruttivi (meglio indicati al doc. 4 attori pag. 6 punto 35), gli attori instauravano procedimento ex art. 696bis c.p.c. (Trib. Ivrea RG
2652/2023) all'esito del quale il nominato CTU concludeva che aveva consegnato un CP_1 bene privo della documentazione di progetto, di conformità e di sicurezza, realizzato in difformità dalle norme tecniche UNI 16582 e UNI 10637 nonché affetto da vizi costruttivi. Il CTU quantificava in complessivi € 29.787,69 il costo per l'eliminazione dei vizi riscontrati (doc. 6 attori).
Gli attori chiedevano quindi la condanna dei convenuti Controparte_2
(quale socio accomandatario) al risarcimento del danno consistente nel
[...] costo per l'eliminazione dei vizi come indicati dal CTU nonché alla refusione delle spese sostenute nel corso del procedimento ex art. 696bis c.p.c.
2. All'udienza del 22.10.2025 nessuno compariva per i convenuti non costituiti, il giudice invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e discussione orale riservando il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
*
3. Deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti Controparte_2
, considerata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del
[...] decreto di fissazione udienza. Si precisa che la notificazione, perfezionatasi ex art. 140 c.p.c. in data 2.8.2025, nei confronti di è idonea a instaurare il giudizio anche nei Controparte_1 confronti di ex art. 145 c.p.c.
considerato che
nell'atto da notificare Controparte_1
Pag. 2 a 5 (ossia, il ricorso introduttivo) sono specificatamente indicati sia la qualità (socio accomandatario) che la residenza di . CP_1
4. La domanda degli attori è procedibile, avendo gli stessi invitato i convenuti alla conclusione di negoziazione assistita ex d.l. 132/2014 (doc. 11 attori).
5. Nel merito, la domanda è meritevole di integrale accoglimento, avendo gli attori assolto l'onere della prova di cui erano gravati ai sensi dell'art. 2697 c.c. In particolare, gli attori hanno fornito prova:
-) del rapporto contrattuale con (doc. 1 attori); Controparte_1
-) della sussistenza dei vizi e difetti lamentati nonché della loro quantificazione, come risulta dalla relazione di c.t.u. effettuata nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. (Trib. Ivrea RG
2652/2023) e prodotta nel presente giudizio (doc. 6 attori). Le conclusioni raggiunte dal CTU
(assiste da presunzione di imparzialità: Cass. II, 18 dicembre 2012, n. 23362, in motivazione) vengono poste a fondamento della decisione in quanto appaiono logicamente e consequenzialmente motivate: non si ravvisano, quindi, ragioni per discostarsi da tali conclusioni.
Pertanto, i convenuti, in solido tra loro, devono essere condannati al pagamento in favore degli attori dell'importo di € 29.787,69, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla messa in mora (22.9.2022, doc. 2 attori) al 18.6.2025; dal 19.6.2025 (come indicato nelle conclusioni degli attori) gli interessi sono riconosciuti al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. fino al saldo: ciò in quanto, da un lato, il contratto in atti non contiene alcuna pattuizione relativa al tasso degli interessi e, dall'altro lato, l'obbligazione in esame ha fonte contrattuale trattandosi di garanzia per vizi e difetti del bene.
6. Tenuto conto della soccombenza dei convenuti, si procede alla regolazione delle spese di lite, sia del presente giudizio che del procedimento ex art. 696bis c.p.c. (Trib. Ivrea RG 2652/2023). I convenuti, pertanto, devono essere condannati al pagamento delle spese, come di seguito determinate.
6.1. Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, «le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.»
(Cass. VI-2, 26 maggio 2020, n. 9735, Rv. 658013 - 01).
Le spese si liquidano avuto riguardo al valore del decisum (cfr. art. 5, comma 1, terzo periodo,
d.m. 55/2014) – € 29.787,69 – applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase istruttoria (tabella 9, scaglione € 26.000-52.000), in complessivi €
2.418,00, oltre rimborso forfettario 15%, c.p.a. e iva di legge, contributo unificato (€ 259,00) e anticipazioni forfettarie (€ 27,00). La determinazione dei valori minimi per la fase istruttoria è giustificata dal fatto che il procedimento si è svolto nella contumacia dei convenuti.
Pag. 3 a 5 Deve essere, inoltre, posto a carico dei convenuti il compenso liquidato nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. al CTU e, allora, posto a carico degli attori, che hanno fornito prova del pagamento di tale compenso (doc. 8 attori pagg. 1 e 6) per complessivi € 5.394,55.
Le spese per l'attività del CT (complessivi € 4.855,09, di cui è provato l'avvenuto pagamento: cfr. doc. 8 attori pagg. 7 e 8) devono essere rimborsate dai convenuti, posto che esse non appaiono né eccessive né superflue, in ragione della natura tecnica della controversia. Sul punto si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue» (Cass. II, 3 gennaio 2013, n. 84, Rv. 624396 – 01; Cass. III, 20 febbraio 2015, n. 3380, Rv. 634475 - 01; Cass. VI-3, 1 dicembre 2021, n. 37796).
6.2. Le spese del presente giudizio si liquidano avuto riguardo al valore del decisum (cfr. art. 5, comma 1, terzo periodo, d.m. 55/2014) – € 29.787,69 – applicando i valori minimi di cui al d.m.
55/2014 (tabella 2, scaglione € 26.000-52.000) per tutte le fasi, in complessivi € 3.809,00, oltre rimborso forfettario 15%, c.p.a. e iva di legge, contributo unificato (€ 518,00) e anticipazioni forfettarie (€ 27,00), spese successive occorrende. L'applicazione dei valori minimi è giustificata dalla significativa prossimità del valore della controversia all'estremo inferiore dello scaglio di riferimento, dall'assenza di difese dei convenuti e dall'assenza di significativi elementi di novità nel presente giudizio rispetto a quanto già prospettato dagli attori nel procedimento ex art. 696bis
c.p.c.
All'importo sopra individuato vengono aggiunti, come da domanda, € 158,00 per attività stragiudiziale, dovendosi evidenziare che il presente procedimento era sottoposto alla condizione di procedibilità della negoziazione assistita. Pertanto, l'importo complessivamente riconosciuto è pari a € 3.967,00 oltre rimborso forfettario 15%, c.p.a. e iva di legge, contributo unificato (€ 518,00), anticipazioni forfettarie (€ 27,00) e spese successive occorrende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1) condanna e , Controparte_1 Parte_3 in solido tra loro, al pagamento in favore di e Parte_1 Parte_2
della somma di € 29.787,69, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1,
[...]
c.c. dal 22.9.2022 al 18.6.2025 e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 19.6.2025 fino al saldo;
2) condanna e , Controparte_1 Parte_3 in solido tra loro, al pagamento in favore di e Parte_1 Parte_2
delle spese di lite del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G. 2652/2023
[...]
Pag. 4 a 5 Tribunale Ivrea, liquidate in € 2.418,00, oltre rimborso forfettario 15%, c.p.a. e iva di legge, contributo unificato (€ 259,00) e anticipazioni forfettarie (€ 27,00);
3) condanna e , Controparte_1 Parte_3 in solido tra loro, al pagamento in favore di e Parte_1 Parte_2
dell'importo di € 5.394,55 per spese di c.t.u. del procedimento ex art. 696bis
[...]
c.p.c. R.G. 2652/2023 Tribunale Ivrea;
4) condanna e , Controparte_1 Parte_3 in solido tra loro, al pagamento in favore di e Parte_1 Parte_2
dell'importo di € 4.855,09 per spese di CT nel procedimento ex art. 696bis
[...]
c.p.c. R.G. 2652/2023 Tribunale Ivrea;
5) condanna e , Controparte_1 Parte_3 in solido tra loro, al pagamento in favore di e Parte_1 Parte_2
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 3.809,00, oltre rimborso
[...] forfettario 15%, c.p.a. e iva di legge, contributo unificato (€ 518,00) e anticipazioni forfettarie (€
27,00), spese successive occorrende.
Ivrea, 04/11/2025
Il Giudice
EA HI
Pag. 5 a 5