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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n. 533/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 533/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. F. Patrizia
Formica nell'interesse di sulla scorta del Parte_1
decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 01/07/2024 (fissata per discussione, come da provvedimento del 6.02.2023) -
pronuncia la seguente
SENTENZA
tra nato in [...] il [...] Parte_1
(c.f. e residente in [...]
Borghese 100, elettivamente domiciliato in Milazzo, via
Marina Garibaldi, n.13 - Palazzo Marullo - presso lo studio dell'Avv. Franca Patrizia Formica dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti -Opponente-
contro in persona del legale rappresentante ed Controparte_1
Amministratore Unico (C.F./P.IVA Controparte_2
), con sede legale in Conegliano (TV), alla Via P.IVA_1
V. Alfieri n. 1, (C.F./P.IVA e numero di iscrizione al Registro
Pag. 1 a 11 R. G. n. 533/2019
delle Imprese di Treviso-Belluno ), nella qualità P.IVA_2
in atti, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Luca Polverino e dall'Avv. Luigi
Coluccino ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dei medesimi sito in Roma, via Adolfo Ravà n. 75, -Opposta–
avente ad oggetto altri rapporti condominiali – opp.ne a decreto ingiuntivo n. n. 484/2018 emesso da questo
Tribunale. -
In fatto ed in diritto
Con ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. R.G.
2086/2018 di questo tribunale, la creditrice opposta otteneva ingiunzione di pagamento nei confronti dell'opponente,
[...]
ritenendolo debitore “... della complessiva somma Parte_1
di euro 12074,49 oltre interessi al tasso con i limiti e le
decorrenze indicati in ricorso fino al soddisfo nonché le spese
della procedura, liquidate nella somma di euro 145,50 per
spese vive ed euro 400,00 per compensi in conseguenza del
mancato pagamento di un prestito al consumo per un importo
di euro 11.937,00 nonché quale saldo conto corrente per euro
137,49 per un totale complessivo di euro 12.074,49”.
Ritualmente notificato all'ingiunto lo stesso si opponeva con atto di citazione sostenendo che il preteso non fosse dovuto.
Chiedeva “… “1) In via preliminare, revocare il decreto
Pag. 2 a 11 R. G. n. 533/2019
ingiuntivo opposto, stante l'assoluta carenza e/o difetto di prova scritta ex art. 634 c.p.c., per i motivi sopra esposti;
2)
Nel merito ritenere e dichiarare la nullità delle clausole
negoziali relative al contratto di conto corrente nonché del finanziamento per violazione dell'art. 1284 c.c. nonché la violazione art. 117 TUB, in quanto non pattuite per iscritto e
quindi indeterminate, per i motivi sopra esposti e per l'effetto;
3) Ritenere e dichiarare che parte opponente relativamente
allo stesso contratto ha diritto alla restituzione di tutte le
somme illegittimamente pagate a detto titolo da porre in
compensazione con quelle eventualmente dovute, se dovute,
da parte opposta. 4) Sempre ed in ogni caso, ritenere e
dichiarare che nessuna somma, oltre a quella così
determinata è dovuta da parte opponente a parte opposta per
i motivi sopra esposti e per quant'altro sarà provato in corso di causa. 5) Condannare l'opposto al pagamento a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non, per l'illecita usura applicata, la somma che si riterrà di giustizia, da determinarsi
anche secondo equità ex art. 1226 c.c.; 6) Con ogni riserva
ex art. 183 6° comma c.p.c.; 7) Con vittoria di spese e
compensi di causa”, sostenendo la carenza di prova scritta e la nullità delle clausole per violazione art. 1284 c.c. e 117
TUB.
Si costituiva in giudizio parte opposta con comparsa datata
Pag. 3 a 11 R. G. n. 533/2019
30.07.2019 chiedendo “...- in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 484/2018
(R.G. 2086/2018) emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo
di Gotto;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo;
-
sempre nel merito, subordinatamente, nella denegata ipotesi
di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare la
diversa esposizione debitoria del signor e, Controparte_3
per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della predetta somma maggiorata dagli interessi legali dalla data
del primo inadempimento e sino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio” rilevando “...- sin da subito - la genericità della domanda, che assumerà di seguito rilievo più incisivo nello scrutinio dei singoli motivi di censura”.
Il procedimento era iscritto al n. 533/2019 R. G. e, con provvedimento dell'1.10.2019 era accolta l'stanza formulata dall'opposta per l'effetto della quale era concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, la causa era istruita mediante la documentazione offerta dalle parti.
Nel corso del giudizio erano poi sospesi i termini ex art.183 comma 6 per avviare la mediazione all'esito della quale era
Pag. 4 a 11 R. G. n. 533/2019
fissata la udienza del 4.05.2020 “... al solo scopo di verificare
l'esito della mediazione e, in caso di esito negativo della stessa, da quella data decorreranno i termini da oggi
sospesi”.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6
cpc, con ordinanza del 19.04.2022 “... rilevata: - la documentazione a supporto del credito che determina la
sussistenza della “… prova scritta, rappresentata, tra l'altro, da estratto conto certificato conforme alle scritture contabili,
copia contratto di finanziamento;
considerate poi le generiche
contestazioni di parte opponente, contraddette in parte anche
dalla richiamata documentazione”, era fissata la udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 6.02.2023.
Con comparsa del 28.09.2022, si costituivano per la opposta nuovi difensori e, successivamente era disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc con deposito di memorie conclusionali autorizzate su richiesta congiunta delle parti.
All'esito di detta udienza, la causa era ancora rinviata per i medesimi adempimenti per carico di ruolo e rimessa poi alla udienza del 27.01.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
(con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
* * * *
L'opposizione è infondata e va rigettata per le seguenti
Pag. 5 a 11 R. G. n. 533/2019
ragioni.
L'ingiunzione di pagamento ivi opposta trova fondamento nel saldo debitore per Euro 137,49 relativo al conto corrente n.
0102818141, sottoscritto, con la cedente il credito, CP_4
e per Euro 11.937,00 in riferimento al contratto di
[...]
finanziamento n. 0010482233.
Analizzando singolarmente i motivi di opposizione essi appaiono privi di fondamento.
In particolare, l'eccepita, carenza e/o difetto di prova scritta ex art. 634 c.p.c. e la insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo.
Quanto al primo profilo, occorre premettere che ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal fatto che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione ed il giudice deve quindi valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (V. Cass. 24/5/2004 n. 9927).
Pag. 6 a 11 R. G. n. 533/2019
In ogni caso, comunque, diversamente rispetto a quanto sostenuto dall'attore, se è vero che il contratto di conto corrente, nonché l'estratto estratto conto certificato conforme alle scritture contabili della Banca ai sensi dell'art. 50 D.L.vo n. 385/1993 costituiscono documentazione sufficiente per la sola concessione del decreto ingiuntivo (v. da ultimo
Cassazione sent. n. 1584/17 del 20.01.2017), è pur vero che nel caso di specie, l'istituto di credito convenuto ha provato ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esatto ammontare del suo credito,
producendo già in sede monitoria, come detto, gli estratti conto ed integrando detta documentazione anche con quella successivamente prodotta fra cui il contratto di finanziamento n. 10482233. Ma non solo.
Risulta altresì prodotta la lettera di messa in mora dell'opponente del 31.05.20218 che non risulta essere stata riscontrata dallo stesso.
Va poi osservato che avverso la documentazione contabile prodotta dalla non sono state mosse contestazioni CP_5
puntuali e specifiche da parte dell'opponente, il quale aveva l'onere di eccepire e provare l'eventuale erroneità delle annotazioni riportate nei documenti medesimi avendo l'onere di criticarle specificatamente e ciò anche avuto riguardo alla lettera di messa in mora.
Su tali basi si ritiene possibile per la Banca o la sua
Pag. 7 a 11 R. G. n. 533/2019
cessionaria, di “avvalersi dell'estratto conto certificato ex art.
50 Tub, ritenuto un adeguato mezzo probatorio per ottenere
una pronta formazione di un titolo giudiziale, necessario alla
riscossione di un credito insoddisfatto, soprattutto in una fase
di cognizione sommaria quale è quella della richiesta di un
decreto ingiuntivo” (Trib, Firenze sentenza n. 3001 del
27.09.2024).
In tale contesto ed alla luce del contegno processuale adottato dall'opponente, si ritiene altresì che, “nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opponente, convenuta in senso sostanziale, ha l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea e non
può, inoltre, limitarsi alla generica contestazione del quantum
del credito, così come la parte opposta, attrice in senso
sostanziale, è tenuta a specificatamente contestare i fatti estintivi del diritto rivendicato”; quindi, “la “non contestazione”
– cui è processualmente equiparabile la contestazione generica – è un “comportamento univocamente irrilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia
controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”
(cfr. Cass. Sentenza n. 10031/2004)”.
Pag. 8 a 11 R. G. n. 533/2019
Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza, è data possibilità
ai cessionari di crediti acquistati mediante operazione di cartolarizzazione o cessione in blocco di avvalersi dell'estratto conto certificato ex art. 50 Tub, ritenuta un adeguato mezzo probatorio per ottenere una pronta formazione di un titolo giudiziale, necessario alla riscossione di un credito insoddisfatto, soprattutto in una fase di cognizione sommaria quale è quella della richiesta di un decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, la opposta ha prodotto detta documentazione sin dalla fase monitoria unitamente alla comunicazione della cessione e la costituzione in mora del debitore.
Quest'ultimo, sul quale incomberebbe, per contro l'onere, della dimostrazione di eventuali fatti estintivi (cfr. CASS.
SS.UU. n. 13533/2001), non ha sollevato alcun fatto estintivo o modificativo del credito ingiunto. Inoltre, le contestazioni relative alle condizioni contrattuali del rapporto bancario, non contestato nella sua conclusione, non possono qui essere esaminate, per l'estrema genericità dell'argomentazioni e per la completa omissione dell'implicazioni eventualmente derivate dalle anomalie contestate anche sui dati contabili del rapporto.
Spetta dunque a chi solleva l'eccezione di illegittimità di una
Pag. 9 a 11 R. G. n. 533/2019
condizione contrattuale, dimostrare la fondatezza del proprio assunto e le implicazioni sfavorevoli sopportate, di guisa che sia possibile alla controparte esplicare puntuali difese e al
Tribunale esercitare la propria funzione di controllo di correttezza del rapporto negoziale e del suo svolgimento.
L'opposizione pertanto va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che merita di essere dichiarato definitivamente esecutivo. Alla soccombenza della parte opponente, consegue la condanna della medesima al pagamento delle spese processuali, che sono liquidate in favore dell'opposta, nella misura di cui al dispositivo, con applicazione dei paramenti minimi dello scaglione di riferimento individuato in quello per il valore fino a €. 26.000, di cui al DM 147/2022, tenuto di conto della ridotta attività
espletata e della modesta complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., nella persona del Giudice
Onorario Francesco Montera, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. RG 533/2019, così
provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 484/2018 (n.2086/18
R.G., di questo tribunale), dichiarandolo
Pag. 10 a 11 R. G. n. 533/2019
definitivamente esecutivo;
2. CONDANNA l'opponente Parte_1
alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta opposta, che liquida, secondo i criteri indicati, in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, Iva e Cap.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 7.03.2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
got Francesco Montera
Pag. 11 a 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 533/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. F. Patrizia
Formica nell'interesse di sulla scorta del Parte_1
decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 01/07/2024 (fissata per discussione, come da provvedimento del 6.02.2023) -
pronuncia la seguente
SENTENZA
tra nato in [...] il [...] Parte_1
(c.f. e residente in [...]
Borghese 100, elettivamente domiciliato in Milazzo, via
Marina Garibaldi, n.13 - Palazzo Marullo - presso lo studio dell'Avv. Franca Patrizia Formica dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti -Opponente-
contro in persona del legale rappresentante ed Controparte_1
Amministratore Unico (C.F./P.IVA Controparte_2
), con sede legale in Conegliano (TV), alla Via P.IVA_1
V. Alfieri n. 1, (C.F./P.IVA e numero di iscrizione al Registro
Pag. 1 a 11 R. G. n. 533/2019
delle Imprese di Treviso-Belluno ), nella qualità P.IVA_2
in atti, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Luca Polverino e dall'Avv. Luigi
Coluccino ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dei medesimi sito in Roma, via Adolfo Ravà n. 75, -Opposta–
avente ad oggetto altri rapporti condominiali – opp.ne a decreto ingiuntivo n. n. 484/2018 emesso da questo
Tribunale. -
In fatto ed in diritto
Con ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. R.G.
2086/2018 di questo tribunale, la creditrice opposta otteneva ingiunzione di pagamento nei confronti dell'opponente,
[...]
ritenendolo debitore “... della complessiva somma Parte_1
di euro 12074,49 oltre interessi al tasso con i limiti e le
decorrenze indicati in ricorso fino al soddisfo nonché le spese
della procedura, liquidate nella somma di euro 145,50 per
spese vive ed euro 400,00 per compensi in conseguenza del
mancato pagamento di un prestito al consumo per un importo
di euro 11.937,00 nonché quale saldo conto corrente per euro
137,49 per un totale complessivo di euro 12.074,49”.
Ritualmente notificato all'ingiunto lo stesso si opponeva con atto di citazione sostenendo che il preteso non fosse dovuto.
Chiedeva “… “1) In via preliminare, revocare il decreto
Pag. 2 a 11 R. G. n. 533/2019
ingiuntivo opposto, stante l'assoluta carenza e/o difetto di prova scritta ex art. 634 c.p.c., per i motivi sopra esposti;
2)
Nel merito ritenere e dichiarare la nullità delle clausole
negoziali relative al contratto di conto corrente nonché del finanziamento per violazione dell'art. 1284 c.c. nonché la violazione art. 117 TUB, in quanto non pattuite per iscritto e
quindi indeterminate, per i motivi sopra esposti e per l'effetto;
3) Ritenere e dichiarare che parte opponente relativamente
allo stesso contratto ha diritto alla restituzione di tutte le
somme illegittimamente pagate a detto titolo da porre in
compensazione con quelle eventualmente dovute, se dovute,
da parte opposta. 4) Sempre ed in ogni caso, ritenere e
dichiarare che nessuna somma, oltre a quella così
determinata è dovuta da parte opponente a parte opposta per
i motivi sopra esposti e per quant'altro sarà provato in corso di causa. 5) Condannare l'opposto al pagamento a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non, per l'illecita usura applicata, la somma che si riterrà di giustizia, da determinarsi
anche secondo equità ex art. 1226 c.c.; 6) Con ogni riserva
ex art. 183 6° comma c.p.c.; 7) Con vittoria di spese e
compensi di causa”, sostenendo la carenza di prova scritta e la nullità delle clausole per violazione art. 1284 c.c. e 117
TUB.
Si costituiva in giudizio parte opposta con comparsa datata
Pag. 3 a 11 R. G. n. 533/2019
30.07.2019 chiedendo “...- in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 484/2018
(R.G. 2086/2018) emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo
di Gotto;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo;
-
sempre nel merito, subordinatamente, nella denegata ipotesi
di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare la
diversa esposizione debitoria del signor e, Controparte_3
per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della predetta somma maggiorata dagli interessi legali dalla data
del primo inadempimento e sino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio” rilevando “...- sin da subito - la genericità della domanda, che assumerà di seguito rilievo più incisivo nello scrutinio dei singoli motivi di censura”.
Il procedimento era iscritto al n. 533/2019 R. G. e, con provvedimento dell'1.10.2019 era accolta l'stanza formulata dall'opposta per l'effetto della quale era concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, la causa era istruita mediante la documentazione offerta dalle parti.
Nel corso del giudizio erano poi sospesi i termini ex art.183 comma 6 per avviare la mediazione all'esito della quale era
Pag. 4 a 11 R. G. n. 533/2019
fissata la udienza del 4.05.2020 “... al solo scopo di verificare
l'esito della mediazione e, in caso di esito negativo della stessa, da quella data decorreranno i termini da oggi
sospesi”.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6
cpc, con ordinanza del 19.04.2022 “... rilevata: - la documentazione a supporto del credito che determina la
sussistenza della “… prova scritta, rappresentata, tra l'altro, da estratto conto certificato conforme alle scritture contabili,
copia contratto di finanziamento;
considerate poi le generiche
contestazioni di parte opponente, contraddette in parte anche
dalla richiamata documentazione”, era fissata la udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 6.02.2023.
Con comparsa del 28.09.2022, si costituivano per la opposta nuovi difensori e, successivamente era disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc con deposito di memorie conclusionali autorizzate su richiesta congiunta delle parti.
All'esito di detta udienza, la causa era ancora rinviata per i medesimi adempimenti per carico di ruolo e rimessa poi alla udienza del 27.01.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
(con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
* * * *
L'opposizione è infondata e va rigettata per le seguenti
Pag. 5 a 11 R. G. n. 533/2019
ragioni.
L'ingiunzione di pagamento ivi opposta trova fondamento nel saldo debitore per Euro 137,49 relativo al conto corrente n.
0102818141, sottoscritto, con la cedente il credito, CP_4
e per Euro 11.937,00 in riferimento al contratto di
[...]
finanziamento n. 0010482233.
Analizzando singolarmente i motivi di opposizione essi appaiono privi di fondamento.
In particolare, l'eccepita, carenza e/o difetto di prova scritta ex art. 634 c.p.c. e la insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo.
Quanto al primo profilo, occorre premettere che ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal fatto che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione ed il giudice deve quindi valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (V. Cass. 24/5/2004 n. 9927).
Pag. 6 a 11 R. G. n. 533/2019
In ogni caso, comunque, diversamente rispetto a quanto sostenuto dall'attore, se è vero che il contratto di conto corrente, nonché l'estratto estratto conto certificato conforme alle scritture contabili della Banca ai sensi dell'art. 50 D.L.vo n. 385/1993 costituiscono documentazione sufficiente per la sola concessione del decreto ingiuntivo (v. da ultimo
Cassazione sent. n. 1584/17 del 20.01.2017), è pur vero che nel caso di specie, l'istituto di credito convenuto ha provato ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esatto ammontare del suo credito,
producendo già in sede monitoria, come detto, gli estratti conto ed integrando detta documentazione anche con quella successivamente prodotta fra cui il contratto di finanziamento n. 10482233. Ma non solo.
Risulta altresì prodotta la lettera di messa in mora dell'opponente del 31.05.20218 che non risulta essere stata riscontrata dallo stesso.
Va poi osservato che avverso la documentazione contabile prodotta dalla non sono state mosse contestazioni CP_5
puntuali e specifiche da parte dell'opponente, il quale aveva l'onere di eccepire e provare l'eventuale erroneità delle annotazioni riportate nei documenti medesimi avendo l'onere di criticarle specificatamente e ciò anche avuto riguardo alla lettera di messa in mora.
Su tali basi si ritiene possibile per la Banca o la sua
Pag. 7 a 11 R. G. n. 533/2019
cessionaria, di “avvalersi dell'estratto conto certificato ex art.
50 Tub, ritenuto un adeguato mezzo probatorio per ottenere
una pronta formazione di un titolo giudiziale, necessario alla
riscossione di un credito insoddisfatto, soprattutto in una fase
di cognizione sommaria quale è quella della richiesta di un
decreto ingiuntivo” (Trib, Firenze sentenza n. 3001 del
27.09.2024).
In tale contesto ed alla luce del contegno processuale adottato dall'opponente, si ritiene altresì che, “nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opponente, convenuta in senso sostanziale, ha l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea e non
può, inoltre, limitarsi alla generica contestazione del quantum
del credito, così come la parte opposta, attrice in senso
sostanziale, è tenuta a specificatamente contestare i fatti estintivi del diritto rivendicato”; quindi, “la “non contestazione”
– cui è processualmente equiparabile la contestazione generica – è un “comportamento univocamente irrilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia
controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”
(cfr. Cass. Sentenza n. 10031/2004)”.
Pag. 8 a 11 R. G. n. 533/2019
Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza, è data possibilità
ai cessionari di crediti acquistati mediante operazione di cartolarizzazione o cessione in blocco di avvalersi dell'estratto conto certificato ex art. 50 Tub, ritenuta un adeguato mezzo probatorio per ottenere una pronta formazione di un titolo giudiziale, necessario alla riscossione di un credito insoddisfatto, soprattutto in una fase di cognizione sommaria quale è quella della richiesta di un decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, la opposta ha prodotto detta documentazione sin dalla fase monitoria unitamente alla comunicazione della cessione e la costituzione in mora del debitore.
Quest'ultimo, sul quale incomberebbe, per contro l'onere, della dimostrazione di eventuali fatti estintivi (cfr. CASS.
SS.UU. n. 13533/2001), non ha sollevato alcun fatto estintivo o modificativo del credito ingiunto. Inoltre, le contestazioni relative alle condizioni contrattuali del rapporto bancario, non contestato nella sua conclusione, non possono qui essere esaminate, per l'estrema genericità dell'argomentazioni e per la completa omissione dell'implicazioni eventualmente derivate dalle anomalie contestate anche sui dati contabili del rapporto.
Spetta dunque a chi solleva l'eccezione di illegittimità di una
Pag. 9 a 11 R. G. n. 533/2019
condizione contrattuale, dimostrare la fondatezza del proprio assunto e le implicazioni sfavorevoli sopportate, di guisa che sia possibile alla controparte esplicare puntuali difese e al
Tribunale esercitare la propria funzione di controllo di correttezza del rapporto negoziale e del suo svolgimento.
L'opposizione pertanto va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che merita di essere dichiarato definitivamente esecutivo. Alla soccombenza della parte opponente, consegue la condanna della medesima al pagamento delle spese processuali, che sono liquidate in favore dell'opposta, nella misura di cui al dispositivo, con applicazione dei paramenti minimi dello scaglione di riferimento individuato in quello per il valore fino a €. 26.000, di cui al DM 147/2022, tenuto di conto della ridotta attività
espletata e della modesta complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., nella persona del Giudice
Onorario Francesco Montera, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. RG 533/2019, così
provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 484/2018 (n.2086/18
R.G., di questo tribunale), dichiarandolo
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definitivamente esecutivo;
2. CONDANNA l'opponente Parte_1
alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta opposta, che liquida, secondo i criteri indicati, in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, Iva e Cap.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 7.03.2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
got Francesco Montera
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