Articolo 15 della Legge 14 gennaio 2013, n. 9
Articolo 14Articolo 16
Versione
1 febbraio 2013
Art. 15. Sanzioni accessorie in caso di condanna per il delitto di adulterazione o contraffazione 1. La condanna definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 439 , 440 , 441 , 442 , 473 , 474 e 517-quater del codice penale nel settore degli oli di oliva vergini comporta il divieto di ottenere:
a) iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali;
b) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali.
Note all'art. 15:
Per il testo degli articoli 440 , 442 , 473 , 474 e 517-quater del codice penale , si veda nelle note all'art.
12.
Si trascrive il testo degli articoli 439 e 441 del codice penale :
"Art. 439. Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari.
Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di piu' persone, si applica la pena di morte."
"Art. 441. Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute.
Chiunque adultera o contraffa', in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309.".
Entrata in vigore il 1 febbraio 2013
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