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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1703/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1703/24 RG Lav.
TRA
[...]
Parte_1
rappresentati dell'avv M. Fioretti
CP_1
rappresentato dagli avv.ti F. Flori, S. Mazzaferri e S. Mariotti
e
Controparte_2
in persona dei dipendenti , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e CP_6 Controparte_7
OGGETTO: opposizione ad Avviso di Addebito 30820240000651631000
: RETE DI IMPRESE, SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA, ART.112 Parte_2
CC
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'opposto Avviso (doc.1 , diretto alla opponente è riferito alla CP_1
contribuzione evasa dal 16.08.2021 al 31.12.2022 (con relative sanzioni), relativamente ai lavoratori occupati presso lo stabilimento della Spa opponente sito pagina 1 di 5 in San Marcello, e formalmente dipendenti, nel periodo, prima di PC COSTRUZIONI
s.r.l.s. e dall'1\7\22 di METAL MARKET s.r.l.s.
2. Gli opponenti contestano le risultanze dell'accertamento, secondo cui tali lavoratori dovrebbero considerarsi alle dipendenze di : sia in quanto (quasi Parte_1
tutti) già dipendenti della ditta individuale e della Controparte_8 [...]
, operanti nel citato stabilimento e Controparte_9
Part dalle quali la ricorrente - con contratto di affitto del 16/7/21 (doc.6 allegato al ricorso) - ha acquisito il possesso dell'azienda; sia in virtù della inefficacia del
«contratto di rete» da essa stipulato con le due nominate formali titolari dei rapporti di lavoro, le quali avrebbero assunto la veste sostanziale di (illegittimi) somministratori di manodopera. Chiedono pertanto - in via principale – di «annullare e dichiarare inefficace l'opposto avviso di addebito» e di «accertare e dichiarare l'invalidità e l'inefficacia del Verbale … NIU 2023004409 – prot. 5900.26-02-
2024.0031764 del 26.02.2024» a cui esso fa riferimento, «nonché di tutti i suoi atti consequenziali».
3. Affrontando direttamente il merito di tali conclusioni - che in cause analoghe si identifica nella fondatezza della pretesa contributiva, non appartenendo alla
Giurisdizione Ordinaria il sindacato sulla legittimità di atti, quale il Verbale di
Accertamento - si deve rilevare che tali contestazioni appaiono inconferenti
(quantomeno per la quasi totalità della somma addebitata) laddove gli stessi opponenti – al fine di «smentire» che a proprio carico possa configurarsi «ogni intento fraudolento» - invocano «la responsabilità solidale delle retiste nel pagamento dei contributi» segnalando che «L'art. 30, comma 4 ter, del D. Lgs
276/2003 prevede la possibilità di co-datorialità tra imprese facenti parte di una rete d'imprese».
4. In altre parole la stessa Società ricorrente si dichiara solidalmente responsabile delle omissioni contributive, in qualità di “retista” (e co-datore di lavoro).
5. Per completezza si osserva quanto segue:
pagina 2 di 5 5.1. nulla contestano gli opponenti circa la sussistenza di tali omissioni, di valenza
(anche) evasiva, quali la mancata registrazione di ore di straordinario, e la simulata attribuzioni di erogazioni retributive a voci non assoggettabili a contribuzione (v Verbale, doc.1 ); CP_1
5.2. in cause analoghe, «l'onere della prova gravante a carico dell' , parte attrice CP_1
in senso sostanziale, resta condizionato dalla preventiva allegazione da parte del debitore, parte attrice in senso formale, nell'atto di opposizione di specifiche ragioni di contestazione della pretesa» (cfr Cass.27274/18).
5.3. Laddove tale di onere allegazione non si voglia estendere anche alla individuazione (omessa dagli opponenti) delle poste strettamente derivanti dalla
(effettivamente) contestata ricostruzione giuridica dei rapporti tra le Imprese, effettuata dai verbalizzanti, si può rilevare che:
5.3.1. nessun aggravio contributivo appare poter conseguire alla riqualificazione del «contratto di rete» (in co-datorialità) come contratto di (illecita) somministrazione di manodopera;
5.3.2. quanto agli effetti dell'art.2112 cc, o meglio alla efficacia, negata dai verbalizzanti, del licenziamento di tutto il personale «per cessazione dell'attività» effettuato dalle cedenti, qualche giorno dopo la stipulazione del contratto di cessione dell'azienda e qualche giorno prima dell'assunzione di tutti i licenziati da parte della “retista” PC COSTRUZIONI s.r.l.s. (per lavorare nel medesimo complesso aziendale, acquisito in affitto dalla Spa opponente), si rileva che la contribuzione per il breve periodo “scoperto” da formale rapporto di lavoro è stata addebitata unicamente alle due cedenti, e che pertanto l'unico apparente aggravio per la Società ricorrente risulta essere quello derivante dall'assoggettamento delle (inquantificate) differenze retributive spettanti - per quanto accertato - ad alcuni (non identificabili) tra i lavoratori, la cui retribuzione nel passaggio ha subito un decremento, illegittimo (stando al principio della “irriducibilità della retribuzione”
pagina 3 di 5 all'interno del medesimo rapporto di lavoro) ai sensi della citata disposizione.
5.3.3. a tali limitati fini, appare quindi opportuno e sufficiente evidenziare che la norma dispone espressamente che «il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento» (e fornisce una definizione della «parte di azienda», la cui cessione produce analoghi ma limitati effetti) e che
(pertanto) è certamente inaccoglibile la ricostruzione degli opponenti secondo cui la avrebbe (legittimamente) acquistato non l'«intera Parte_1
azienda», ma esclusivamente il “ramo” astrattamente (ovvero incongruamente e strumentalmente) identificato nel compendio aziendale depurata (solo) dai «lavoratori dipendenti» (peraltro, per quanto esposto, tutti assunti dopo pochi giorni in “co-datorialità”).
6. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, osservando in breve che:
6.1. come eccepito dall' , l'indicazione nel verbale di sanzioni amministrative erogabili non è sufficiente per integrare un interesse (ex art.100 cpc) all'accertamento negativo della loro inesigibilità, interesse che generalmente si ritiene maturabile solo all'esito della emanazione di una eventuale ordinanza– ingiunzione ai sensi della L.689/81 (cfr Cass.11236/03, 17674/04, 15914/07,
SSUU 16/07)
6.2. vengono pertanto senz'altro disattese, in quanto emarginate dall'oggetto del giudizio, questioni attinenti alla eventuale irrogazione di tali sanzioni, quali il rispetto dei termini di cui all'art.14 della citata le Legge, o la corretta
«identificazione del trasgressore» (nella persona fisica qui opponente);
6.3. parimenti escluse dell'oggetto del giudizio si devono ritenere (come sopra accennato, al paragrafo 3) questioni relative ad asseriti vizi di legittimità (ovvero di «incompetenza») del Verbale di Accertamento;
6.4. il diritto a dedurre dal dovuto le contribuzioni versate dalle Società formalmente titolari dei rapporti di lavoro, è stato riconosciuto espressamente nel verbale;
pagina 4 di 5 l'opponente, per esercitarlo in questa sede (cosa che peraltro non sembra aver fatto, stando al tenore delle conclusioni) avrebbe avuto l'onere di provare l'ammontare di tali versamenti;
6.5. i rapporti tra “retisti” (o tra le parti di un rapporto di somministrazione illecita) dipendono da fatti diversi da quelli che fondano la pretesa contributiva, la quale ne rimane del tutto autonoma;
l'istanza di chiamata in causa di CP_10
METAL MARKET S.r.l.s. (e con essa la domanda, subordinata, di manleva)
[...]
si deve pertanto parimenti ritenere disattesa (così come quella della «chiamata in causa di e , affatto «resa Controparte_11 CP_12
necessaria dalla costituzione dell »). CP_1
7. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
RESPINGE il ricorso
CONDANNA i ricorrenti in solido al pagamento, in favore delle parti convenute, delle spese di lite che liquida quanto all in complessivi € CP_1
10.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori
Cont di legge, e quanti all in complessivi € 8.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 06/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1703/24 RG Lav.
TRA
[...]
Parte_1
rappresentati dell'avv M. Fioretti
CP_1
rappresentato dagli avv.ti F. Flori, S. Mazzaferri e S. Mariotti
e
Controparte_2
in persona dei dipendenti , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e CP_6 Controparte_7
OGGETTO: opposizione ad Avviso di Addebito 30820240000651631000
: RETE DI IMPRESE, SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA, ART.112 Parte_2
CC
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'opposto Avviso (doc.1 , diretto alla opponente è riferito alla CP_1
contribuzione evasa dal 16.08.2021 al 31.12.2022 (con relative sanzioni), relativamente ai lavoratori occupati presso lo stabilimento della Spa opponente sito pagina 1 di 5 in San Marcello, e formalmente dipendenti, nel periodo, prima di PC COSTRUZIONI
s.r.l.s. e dall'1\7\22 di METAL MARKET s.r.l.s.
2. Gli opponenti contestano le risultanze dell'accertamento, secondo cui tali lavoratori dovrebbero considerarsi alle dipendenze di : sia in quanto (quasi Parte_1
tutti) già dipendenti della ditta individuale e della Controparte_8 [...]
, operanti nel citato stabilimento e Controparte_9
Part dalle quali la ricorrente - con contratto di affitto del 16/7/21 (doc.6 allegato al ricorso) - ha acquisito il possesso dell'azienda; sia in virtù della inefficacia del
«contratto di rete» da essa stipulato con le due nominate formali titolari dei rapporti di lavoro, le quali avrebbero assunto la veste sostanziale di (illegittimi) somministratori di manodopera. Chiedono pertanto - in via principale – di «annullare e dichiarare inefficace l'opposto avviso di addebito» e di «accertare e dichiarare l'invalidità e l'inefficacia del Verbale … NIU 2023004409 – prot. 5900.26-02-
2024.0031764 del 26.02.2024» a cui esso fa riferimento, «nonché di tutti i suoi atti consequenziali».
3. Affrontando direttamente il merito di tali conclusioni - che in cause analoghe si identifica nella fondatezza della pretesa contributiva, non appartenendo alla
Giurisdizione Ordinaria il sindacato sulla legittimità di atti, quale il Verbale di
Accertamento - si deve rilevare che tali contestazioni appaiono inconferenti
(quantomeno per la quasi totalità della somma addebitata) laddove gli stessi opponenti – al fine di «smentire» che a proprio carico possa configurarsi «ogni intento fraudolento» - invocano «la responsabilità solidale delle retiste nel pagamento dei contributi» segnalando che «L'art. 30, comma 4 ter, del D. Lgs
276/2003 prevede la possibilità di co-datorialità tra imprese facenti parte di una rete d'imprese».
4. In altre parole la stessa Società ricorrente si dichiara solidalmente responsabile delle omissioni contributive, in qualità di “retista” (e co-datore di lavoro).
5. Per completezza si osserva quanto segue:
pagina 2 di 5 5.1. nulla contestano gli opponenti circa la sussistenza di tali omissioni, di valenza
(anche) evasiva, quali la mancata registrazione di ore di straordinario, e la simulata attribuzioni di erogazioni retributive a voci non assoggettabili a contribuzione (v Verbale, doc.1 ); CP_1
5.2. in cause analoghe, «l'onere della prova gravante a carico dell' , parte attrice CP_1
in senso sostanziale, resta condizionato dalla preventiva allegazione da parte del debitore, parte attrice in senso formale, nell'atto di opposizione di specifiche ragioni di contestazione della pretesa» (cfr Cass.27274/18).
5.3. Laddove tale di onere allegazione non si voglia estendere anche alla individuazione (omessa dagli opponenti) delle poste strettamente derivanti dalla
(effettivamente) contestata ricostruzione giuridica dei rapporti tra le Imprese, effettuata dai verbalizzanti, si può rilevare che:
5.3.1. nessun aggravio contributivo appare poter conseguire alla riqualificazione del «contratto di rete» (in co-datorialità) come contratto di (illecita) somministrazione di manodopera;
5.3.2. quanto agli effetti dell'art.2112 cc, o meglio alla efficacia, negata dai verbalizzanti, del licenziamento di tutto il personale «per cessazione dell'attività» effettuato dalle cedenti, qualche giorno dopo la stipulazione del contratto di cessione dell'azienda e qualche giorno prima dell'assunzione di tutti i licenziati da parte della “retista” PC COSTRUZIONI s.r.l.s. (per lavorare nel medesimo complesso aziendale, acquisito in affitto dalla Spa opponente), si rileva che la contribuzione per il breve periodo “scoperto” da formale rapporto di lavoro è stata addebitata unicamente alle due cedenti, e che pertanto l'unico apparente aggravio per la Società ricorrente risulta essere quello derivante dall'assoggettamento delle (inquantificate) differenze retributive spettanti - per quanto accertato - ad alcuni (non identificabili) tra i lavoratori, la cui retribuzione nel passaggio ha subito un decremento, illegittimo (stando al principio della “irriducibilità della retribuzione”
pagina 3 di 5 all'interno del medesimo rapporto di lavoro) ai sensi della citata disposizione.
5.3.3. a tali limitati fini, appare quindi opportuno e sufficiente evidenziare che la norma dispone espressamente che «il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento» (e fornisce una definizione della «parte di azienda», la cui cessione produce analoghi ma limitati effetti) e che
(pertanto) è certamente inaccoglibile la ricostruzione degli opponenti secondo cui la avrebbe (legittimamente) acquistato non l'«intera Parte_1
azienda», ma esclusivamente il “ramo” astrattamente (ovvero incongruamente e strumentalmente) identificato nel compendio aziendale depurata (solo) dai «lavoratori dipendenti» (peraltro, per quanto esposto, tutti assunti dopo pochi giorni in “co-datorialità”).
6. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, osservando in breve che:
6.1. come eccepito dall' , l'indicazione nel verbale di sanzioni amministrative erogabili non è sufficiente per integrare un interesse (ex art.100 cpc) all'accertamento negativo della loro inesigibilità, interesse che generalmente si ritiene maturabile solo all'esito della emanazione di una eventuale ordinanza– ingiunzione ai sensi della L.689/81 (cfr Cass.11236/03, 17674/04, 15914/07,
SSUU 16/07)
6.2. vengono pertanto senz'altro disattese, in quanto emarginate dall'oggetto del giudizio, questioni attinenti alla eventuale irrogazione di tali sanzioni, quali il rispetto dei termini di cui all'art.14 della citata le Legge, o la corretta
«identificazione del trasgressore» (nella persona fisica qui opponente);
6.3. parimenti escluse dell'oggetto del giudizio si devono ritenere (come sopra accennato, al paragrafo 3) questioni relative ad asseriti vizi di legittimità (ovvero di «incompetenza») del Verbale di Accertamento;
6.4. il diritto a dedurre dal dovuto le contribuzioni versate dalle Società formalmente titolari dei rapporti di lavoro, è stato riconosciuto espressamente nel verbale;
pagina 4 di 5 l'opponente, per esercitarlo in questa sede (cosa che peraltro non sembra aver fatto, stando al tenore delle conclusioni) avrebbe avuto l'onere di provare l'ammontare di tali versamenti;
6.5. i rapporti tra “retisti” (o tra le parti di un rapporto di somministrazione illecita) dipendono da fatti diversi da quelli che fondano la pretesa contributiva, la quale ne rimane del tutto autonoma;
l'istanza di chiamata in causa di CP_10
METAL MARKET S.r.l.s. (e con essa la domanda, subordinata, di manleva)
[...]
si deve pertanto parimenti ritenere disattesa (così come quella della «chiamata in causa di e , affatto «resa Controparte_11 CP_12
necessaria dalla costituzione dell »). CP_1
7. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
RESPINGE il ricorso
CONDANNA i ricorrenti in solido al pagamento, in favore delle parti convenute, delle spese di lite che liquida quanto all in complessivi € CP_1
10.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori
Cont di legge, e quanti all in complessivi € 8.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 06/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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