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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 01/10/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro- n. 95/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da e altri – con Avv.ti TOMMASO GIANNINI e ELENA Parte_1
PREITE; contro
– con il Funzionario dott. Controparte_1
ADAMO CASTELNUOVO;
oggi 1.10.2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. TOMMASO GIANNINI, per la parte resistente la dott.ssa come da delega agli Controparte_2
atti telematici, nonché la dott.ssa . Persona_1
L'Avv. GIANNINI alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, dichiara di rinunciare al riconoscimento economico dell'anno 2013.
Il Giudice, considerato che il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo;
ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano ai rispettivi atti.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 95/2025, avente per oggetto “riconoscimento giuridico dell'anno 2013 nella ricostruzione della carriera”, promossa
DA
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._4 Parte_5
), (c.f. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
(c.f. ) - con il patrocinio degli Parte_7 C.F._7
Avv.ti TOMMASO GIANNINI e ELENA PREITE, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) – rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dal Funzionario dott. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 13.2.2025 le ricorrenti in epigrafe indicate, tutte dipendenti (quali docenti o personale ATA) del , Controparte_1
immesse in ruolo prima dell'anno 2013, hanno chiesto il riconoscimento giuridico ed economico di quest'ultima annualità, ai fini della carriera e della progressione stipendiale.
Hanno quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
2 Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa o per quelle motivazioni che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto delle ricorrenti al riconoscimento giuridico dell'anno 2013 (pari ad anni 1) disponendone l'utilità giuridica (ed economica per il periodo successivo al blocco) e, per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione e/o di progressione carriera indicati in narrativa, ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova ricostruzione e/o progressione di carriera che includa anche l'anno 2013 (pari ad anni 1) con riconoscimento di una anzianità di servizio complessiva maturata dalla sig.ra al 31.12.2024 Parte_1 è di anni 23 mesi 4 e giorni 0; dalla sig.ra al 31.12.2024 è di anni 23 mesi 4 e giorni 0; dalla Pt_2 sig.ra al 31.12.2024 è di anni 31 e mesi 5; dalla sig.ra al 31.12.2024 è di anni 17 mesi Pt_3 Pt_4 10 e giorni 1; dalla sig.ra al 31.12.2024 è di anni 41; dalla sig.ra al 31.12.2024 è di Parte_5 Pt_6 anni 18 e dalla sig.ra al 31.12.2024 è di anni 22 e mesi 4 nonché a pagare ogni eventuale Parte_7 differenza spettante per il periodo successivo al 2013 in conseguenza del corretto inquadramento e sino alla data della sentenza, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dei legali che si dichiarano anticipatari.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo Controparte_1
il rigetto delle domande e richiamando la normativa rilevante in materia, nonché citando la recente giurisprudenza di legittimità.
All'odierna udienza il procuratore attoreo ha rinunciato alla domanda di riconoscimento economico, conformandosi alla recente statuizione della Corte di Cassazione.
2. La questione è stata in effetti affrontata dalla sentenza pubblicata dalla Corte di Cassazione in data 21.5.2025 n. 13619/2025. Tale decisione, stanti i dubbi interpretativi insorti dopo la sentenza n. 16133/2024 emessa dalla stessa Corte, in ordine alla portata dell'art. 9, comma 23 del dl 78/2010, ha anzitutto così ricostruito la cornice normativa di riferimento:
“Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal D.L. n.
78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio.
In particolare, al comma 21, ha previsto che "i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di
3 progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che "Per il personale docente,
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14".
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del D.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che "Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.....".
A sua volta l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che "Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato
4 di previsione del , a decorrere dall'anno Controparte_3
successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il subordinatamente alla verifica Controparte_3
dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti".
2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del D.L. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, "a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici" e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del D.L. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che " Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ".
Considerate le disposizioni rilevanti, i giudici di legittimità -rispetto alla questione se l'art. 9, comma 23, cit. impedisca di tenere conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di "blocco"; ovvero se
5 (come vorrebbe l'Amministrazione) abbia comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse- hanno ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Secondo i giudici di legittimità, considerato che il comma 23 del citato art. 9 “nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”, ha concluso che “la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, senza che ciò smentisca il carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
La sentenza in commento ha però anche precisato che gli effetti economici del blocco vanno distinti dalla rilevanza giuridica dell'annualità in discussione. Sul punto ha così argomentato:
“La "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini
6 dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
In definitiva va accolta la domanda delle odierne ricorrenti volta ad ottenere il riconoscimento giuridico dell'anno 2013. Che ciò non sia stato fatto dal MINISTERO è circostanza non contestata, avendo esso richiesto il rigetto integrale delle domande dei ricorrenti.
Anche le anzianità complessive dedotte dalle singole ricorrenti, tenuto conto dell'anno 2013, non risultano contestate dall'amministrazione convenuta.
In proposito pare sufficiente rammentare che, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass.
Civ., Sez. Lav., n. 9285/2003; cfr. sent. Cass. Civ., SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761). Peraltro, il Supremo Collegio ha ribadito che, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione
7 successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (sentt. Cass. Civ., Sez. Lav., nn.
4051/2011, 10116/2015, 29236/2017).
Le domande vanno pertanto accolte così come formulate.
Considerata la rinuncia ad un profilo (quello economico) delle domande proposte e tenuto conto che la decisione è assunta sulla base del recentissimo precedente della Corte di Cassazione, si ritiene sussistano i gravi motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , nei confronti di
[...] Parte_6 Parte_7
, ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_1
disattesa od assorbita;
accerta il diritto delle ricorrenti al riconoscimento giuridico dell'anno 2013, ai fini della ricostruzione della carriera;
condanna il alla ricostruzione giuridica della Controparte_1
carriera delle ricorrenti con riconoscimento dell'anzianità di servizio complessiva maturata al
31.12.2024, pari a: anni 23, mesi 4 e giorni 0 per;
Parte_1
anni 23, mesi 4 e giorni 0 per;
Parte_2
anni 31, mesi 5 e giorni 0 per;
Parte_3
anni 17, mesi 10 e giorni 1 per;
Parte_4
anni 41, mesi 0 e giorni 0 per;
Parte_5
anni 18, mesi 0 e giorni 0 per;
Parte_6
anni 22, mesi 4 e giorni 0 per;
Parte_7
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Lecco, 1 ottobre 2025.
8 Il Giudice Federica Trovò
9
-Ufficio del Giudice del lavoro- n. 95/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da e altri – con Avv.ti TOMMASO GIANNINI e ELENA Parte_1
PREITE; contro
– con il Funzionario dott. Controparte_1
ADAMO CASTELNUOVO;
oggi 1.10.2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. TOMMASO GIANNINI, per la parte resistente la dott.ssa come da delega agli Controparte_2
atti telematici, nonché la dott.ssa . Persona_1
L'Avv. GIANNINI alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, dichiara di rinunciare al riconoscimento economico dell'anno 2013.
Il Giudice, considerato che il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo;
ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano ai rispettivi atti.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 95/2025, avente per oggetto “riconoscimento giuridico dell'anno 2013 nella ricostruzione della carriera”, promossa
DA
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._4 Parte_5
), (c.f. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
(c.f. ) - con il patrocinio degli Parte_7 C.F._7
Avv.ti TOMMASO GIANNINI e ELENA PREITE, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) – rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dal Funzionario dott. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 13.2.2025 le ricorrenti in epigrafe indicate, tutte dipendenti (quali docenti o personale ATA) del , Controparte_1
immesse in ruolo prima dell'anno 2013, hanno chiesto il riconoscimento giuridico ed economico di quest'ultima annualità, ai fini della carriera e della progressione stipendiale.
Hanno quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
2 Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa o per quelle motivazioni che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto delle ricorrenti al riconoscimento giuridico dell'anno 2013 (pari ad anni 1) disponendone l'utilità giuridica (ed economica per il periodo successivo al blocco) e, per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione e/o di progressione carriera indicati in narrativa, ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova ricostruzione e/o progressione di carriera che includa anche l'anno 2013 (pari ad anni 1) con riconoscimento di una anzianità di servizio complessiva maturata dalla sig.ra al 31.12.2024 Parte_1 è di anni 23 mesi 4 e giorni 0; dalla sig.ra al 31.12.2024 è di anni 23 mesi 4 e giorni 0; dalla Pt_2 sig.ra al 31.12.2024 è di anni 31 e mesi 5; dalla sig.ra al 31.12.2024 è di anni 17 mesi Pt_3 Pt_4 10 e giorni 1; dalla sig.ra al 31.12.2024 è di anni 41; dalla sig.ra al 31.12.2024 è di Parte_5 Pt_6 anni 18 e dalla sig.ra al 31.12.2024 è di anni 22 e mesi 4 nonché a pagare ogni eventuale Parte_7 differenza spettante per il periodo successivo al 2013 in conseguenza del corretto inquadramento e sino alla data della sentenza, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dei legali che si dichiarano anticipatari.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo Controparte_1
il rigetto delle domande e richiamando la normativa rilevante in materia, nonché citando la recente giurisprudenza di legittimità.
All'odierna udienza il procuratore attoreo ha rinunciato alla domanda di riconoscimento economico, conformandosi alla recente statuizione della Corte di Cassazione.
2. La questione è stata in effetti affrontata dalla sentenza pubblicata dalla Corte di Cassazione in data 21.5.2025 n. 13619/2025. Tale decisione, stanti i dubbi interpretativi insorti dopo la sentenza n. 16133/2024 emessa dalla stessa Corte, in ordine alla portata dell'art. 9, comma 23 del dl 78/2010, ha anzitutto così ricostruito la cornice normativa di riferimento:
“Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal D.L. n.
78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio.
In particolare, al comma 21, ha previsto che "i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di
3 progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che "Per il personale docente,
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14".
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del D.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che "Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.....".
A sua volta l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che "Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato
4 di previsione del , a decorrere dall'anno Controparte_3
successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il subordinatamente alla verifica Controparte_3
dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti".
2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del D.L. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, "a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici" e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del D.L. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che " Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ".
Considerate le disposizioni rilevanti, i giudici di legittimità -rispetto alla questione se l'art. 9, comma 23, cit. impedisca di tenere conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di "blocco"; ovvero se
5 (come vorrebbe l'Amministrazione) abbia comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse- hanno ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Secondo i giudici di legittimità, considerato che il comma 23 del citato art. 9 “nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”, ha concluso che “la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, senza che ciò smentisca il carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
La sentenza in commento ha però anche precisato che gli effetti economici del blocco vanno distinti dalla rilevanza giuridica dell'annualità in discussione. Sul punto ha così argomentato:
“La "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini
6 dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
In definitiva va accolta la domanda delle odierne ricorrenti volta ad ottenere il riconoscimento giuridico dell'anno 2013. Che ciò non sia stato fatto dal MINISTERO è circostanza non contestata, avendo esso richiesto il rigetto integrale delle domande dei ricorrenti.
Anche le anzianità complessive dedotte dalle singole ricorrenti, tenuto conto dell'anno 2013, non risultano contestate dall'amministrazione convenuta.
In proposito pare sufficiente rammentare che, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass.
Civ., Sez. Lav., n. 9285/2003; cfr. sent. Cass. Civ., SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761). Peraltro, il Supremo Collegio ha ribadito che, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione
7 successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (sentt. Cass. Civ., Sez. Lav., nn.
4051/2011, 10116/2015, 29236/2017).
Le domande vanno pertanto accolte così come formulate.
Considerata la rinuncia ad un profilo (quello economico) delle domande proposte e tenuto conto che la decisione è assunta sulla base del recentissimo precedente della Corte di Cassazione, si ritiene sussistano i gravi motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , nei confronti di
[...] Parte_6 Parte_7
, ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_1
disattesa od assorbita;
accerta il diritto delle ricorrenti al riconoscimento giuridico dell'anno 2013, ai fini della ricostruzione della carriera;
condanna il alla ricostruzione giuridica della Controparte_1
carriera delle ricorrenti con riconoscimento dell'anzianità di servizio complessiva maturata al
31.12.2024, pari a: anni 23, mesi 4 e giorni 0 per;
Parte_1
anni 23, mesi 4 e giorni 0 per;
Parte_2
anni 31, mesi 5 e giorni 0 per;
Parte_3
anni 17, mesi 10 e giorni 1 per;
Parte_4
anni 41, mesi 0 e giorni 0 per;
Parte_5
anni 18, mesi 0 e giorni 0 per;
Parte_6
anni 22, mesi 4 e giorni 0 per;
Parte_7
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Lecco, 1 ottobre 2025.
8 Il Giudice Federica Trovò
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