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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ARluisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott.AR Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello proposto avverso la sentenza n.607/2023 pubblicata in data
24/05/2023 dal Tribunale di Palmi
DA
(CF rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
NE (CF: - fax: 0966.610511 – PEC: C.F._2 Email_1
appellante
CONTRO
con sede in Roma, via Controparte_1
Giuseppe Grezar, n. 14, CF e P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Samantha P.IVA_1
CE , con indirizzo e-mail: (PEC) e numero di fax Email_2
0823/699461, presso cui si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notifiche appellata
E
CP_
, (P. IVA ), , con gli avv. Controparte_2 P.IVA_2
EL AR OS IO, NG LA, IO AT, AL IO e TT IO, dai quali è rappresentato e difeso (notificazioni e comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. EL IO: t ) Email_3
appellato
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con l'originario ricorso depositato il 19.1.2023 proponeva opposizione al Parte_1
carico contributivo previdenziale portato dall'intimazione di pagamento n°. 094 2022 90055922
63/000 emessa da e notificata in data 30.11.20220 e del Controparte_4
sotteso avviso di addebito – cui veniva espressamente delimitata la domanda giudiziale - n° 394
CP_ 2014 0002744685 000, relativo a omesso versamento in favore dell' sede di Reggio
Calabria, a titolo di IVS IATP e somme aggiuntive per l'anno 2013 per l'importo totale di euro
2.527,73.
CP_ Chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata.
Il primo giudice, qualificato il ricorso come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma,
cpc, e ritenuto che il termine da applicarsi era quello quinquennale , essendo stato il pregresso contrasto giurisprudenziale sopito in tal senso con la sentenza delle Sezioni Unite 25-10-2016,
n. 23397, rilevava che erano decorsi più di sette anni dalla presunta notifica dell'avviso oggetto di causa (22.10.2014) al momento dell'intimazione di pagamento, in difetto nelle more di atti interruttivi della prescrizione.
Dichiarava pertanto l'annullamento parziale della comunicazione dall'intimazione di pagamento n° 094 2022 90055922 63/000 emessa da e notificata in data Controparte_4
30.11.2022 e la prescrizione dei crediti sottesi all'avviso di addebito, per il quale era stata espressamente delimitata la domanda giudiziale (avviso di addebito n° 394 2014 0002744685
000).
Dichiarava interamente compensate le spese di lite.
Il giudizio in grado di appello.
La sentenza veniva gravata dall'appello parziale proposto da limitatamente alla Pt_1
compensazione delle spese di lite, giustificata in sentenza con l'esistenza di contrasto giurisprudenziale in ordine alla durata del termine prescrizionale ed era stato risolto dalla sentenza delle Sezioni Unite 25-10-2016, n. 23397.
L'appellante evidenziava che tale contrasto era stato risolto ben sette anni prima dalla sentenza a sezioni unite citata dal Tribunale di Palmi, con enunciazione del principio diritto sempre confermato in seguito e chiedeva, in parziale riforma dell'appellata sentenza, di condannare gli appellati in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze del primo grado di giudizio,
con distrazione in favore del difensore costituito, per come chiesto nel ricorso introduttivo del giudizio e con vittoria di spese del giudizio.
Resistevano sia l' (superfluamente soffermandosi anche sulla Controparte_5
legittima costituzione in giudizio dell' mediante avvocati del cd. libero foro, mai posta in CP_4
CP_ discussione), che l' .
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva comunicato alle parti, che depositavano ritualmente note scritte nel termine fissato in decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 17.12.2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato.
La decisione di compensare le spese del giudizio è priva di giustificazione poiché il ricorso originario è stato depositato nel gennaio del 2023 quando il contrasto giurisprudenziale in ordine al termine di prescrizione applicabile in materia (quinquennale o decennale) era stato risolto ormai da molti anni, come affermato dal primo giudice, dalla pronuncia delle SS.UU. della
Suprema Corte n. 23397/2016, con enunciazione di un principio di diritto divenuto consolidato.
Non ricorreva dunque alcuna delle ipotesi di cui all'art. 92 c.p.c. e, essendo risultato totalmente vittorioso (con la dichiarazione di prescrizione del credito portato dall'unico avviso di addebito oggetto di opposizione, per complessivi € 23.853,57), al ricorrente era dovuta la rifusione delle spese di lite.
CP_ L' è legittimato passivamente rispetto alla domanda di accertamento negativo del credito,
essendo l'ente titolare dello stesso.
Sebbene sul punto l'ente concessionario, contumace in primo grado, non abbia contestato la propria legittimazione passiva, essa è rilevabile d'ufficio in appello, non avendo formato oggetto di discussione e di valutazione nella sentenza di primo grado, che si è fermata all'accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti.
Al riguardo, è sufficiente ricordare come più volte la Cassazione abbia riconosciuto la rilevabilità
d'ufficio del difetto di legittimazione.
La "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il
quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e
mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d' ufficio, in
ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via
preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo
la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia
richiesta. Sez. L, Sentenza n. 14243 del 08/08/2012
La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice
se risultante dagli atti di causa. (Nella specie, relativa ad un contratto di trasporto di cose, la S.C.
ha ritenuto che l'eccezione ex art. 1692 c.c., sollevata per la prima volta in sede di gravame dal
mittente per contestare la titolarità passiva dell'obbligazione relativa al costo del servizio svolto
dal vettore, costituisse una mera difesa, in quanto tale non preclusa neppure in appello e
rilevabile anche d' ufficio, non implicando un ulteriore accertamento di fatto - ossia quello della
differenza tra la persona del mittente e quella del destinatario del trasporto presupposta dalla
norma - atteso che nella specie quest'ultimo profilo risultava inequivocabilmente ammesso dalla
controparte, laddove aveva qualificato il rapporto come contratto a favore di terzo). Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018
Nel caso in esame, versandosi in controversia avente come oggetto l'accertamento dell'
intervenuta prescrizione del credito contributivo, la legittimazione passiva spetta
CP_ esclusivamente all' ente titolare del credito contributivo.
Ciò in forza di un indirizzo giurisprudenziale, confermativo di altre pronunce che si erano espresse negli stessi termini (pur in presenza di orientamenti di segno contrario), con cui si è
chiarito che :
CP_
Non è poi dubitabile l'affermazione della legittimazione a contraddire dell cioè dell'ente
creditore e ciò sulla base della giurisprudenza formatasi in materia fallimentare innanzi
menzionata (che ravvisa una legittimazione meramente processuale del concessionario).
D'altronde, a fronte d'una opposizione mirante a far valere una prescrizione del credito, sarebbe
del tutto illogico negare la legittimazione passiva del creditore. Nè è conferente Cass. n. 708 del
2016, di cui si è sopra detto, menzionata nel ricorso (in quel caso era stata ravvisata una coeva
duplice opposizione, agli atti esecutivi e all'esecuzione). Nè con l'affidare la riscossione al
concessionario l'ente impositore si spoglia del proprio credito, nè ancora, si può confondere,
come traspare dal ricorso, la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale
prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e
concessionario), per poi inferirne - con vero e proprio salto logico - la legittimazione passiva del
concessionario. (Sez. L - , Sentenza n. 16425 del 19/06/2019).
Ne consegue che, in carenza della legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta dal ricorrente in primo grado, l non può essere condannata alla rifusione delle spese di quel CP_4
giudizio.
Le spese di lite sono liquidate per entrambi i gradi nei minimi, stante la semplicità delle questioni, applicando il DM n. 147/2022 , per il primo la tab. 4 , II scaglione e per l'appello,
avuto riguardo all' importo così liquidato per le spese processuali del primo grado ( € 1.310,00)
, la tabella n. 12, II scaglione,; vanno compensate per quanto detto quelle tra appellante e
. Controparte_6
P.Q.M.
la corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello
CP_ proposto da contro e avverso la Parte_1 Controparte_6
sentenza n. la sentenza n.607/2023 pubblicata in data 24/05/2023 dal Tribunale di Palmi:
CP_ 1) in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna l'
alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in favore dell'appellante , che liquida in complessivi € 1.310,00 , oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Giovanni NE;
CP_ 2) condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio di questo grado in favore dell'appellante , che liquida in complessivi € 1.457,5 , oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Giovanni NE;
3)rigetta l'appello nei confronti dell' , compensando le Controparte_6
relative spese .
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott. ARluisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ARluisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott.AR Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello proposto avverso la sentenza n.607/2023 pubblicata in data
24/05/2023 dal Tribunale di Palmi
DA
(CF rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
NE (CF: - fax: 0966.610511 – PEC: C.F._2 Email_1
appellante
CONTRO
con sede in Roma, via Controparte_1
Giuseppe Grezar, n. 14, CF e P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Samantha P.IVA_1
CE , con indirizzo e-mail: (PEC) e numero di fax Email_2
0823/699461, presso cui si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notifiche appellata
E
CP_
, (P. IVA ), , con gli avv. Controparte_2 P.IVA_2
EL AR OS IO, NG LA, IO AT, AL IO e TT IO, dai quali è rappresentato e difeso (notificazioni e comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. EL IO: t ) Email_3
appellato
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con l'originario ricorso depositato il 19.1.2023 proponeva opposizione al Parte_1
carico contributivo previdenziale portato dall'intimazione di pagamento n°. 094 2022 90055922
63/000 emessa da e notificata in data 30.11.20220 e del Controparte_4
sotteso avviso di addebito – cui veniva espressamente delimitata la domanda giudiziale - n° 394
CP_ 2014 0002744685 000, relativo a omesso versamento in favore dell' sede di Reggio
Calabria, a titolo di IVS IATP e somme aggiuntive per l'anno 2013 per l'importo totale di euro
2.527,73.
CP_ Chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata.
Il primo giudice, qualificato il ricorso come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma,
cpc, e ritenuto che il termine da applicarsi era quello quinquennale , essendo stato il pregresso contrasto giurisprudenziale sopito in tal senso con la sentenza delle Sezioni Unite 25-10-2016,
n. 23397, rilevava che erano decorsi più di sette anni dalla presunta notifica dell'avviso oggetto di causa (22.10.2014) al momento dell'intimazione di pagamento, in difetto nelle more di atti interruttivi della prescrizione.
Dichiarava pertanto l'annullamento parziale della comunicazione dall'intimazione di pagamento n° 094 2022 90055922 63/000 emessa da e notificata in data Controparte_4
30.11.2022 e la prescrizione dei crediti sottesi all'avviso di addebito, per il quale era stata espressamente delimitata la domanda giudiziale (avviso di addebito n° 394 2014 0002744685
000).
Dichiarava interamente compensate le spese di lite.
Il giudizio in grado di appello.
La sentenza veniva gravata dall'appello parziale proposto da limitatamente alla Pt_1
compensazione delle spese di lite, giustificata in sentenza con l'esistenza di contrasto giurisprudenziale in ordine alla durata del termine prescrizionale ed era stato risolto dalla sentenza delle Sezioni Unite 25-10-2016, n. 23397.
L'appellante evidenziava che tale contrasto era stato risolto ben sette anni prima dalla sentenza a sezioni unite citata dal Tribunale di Palmi, con enunciazione del principio diritto sempre confermato in seguito e chiedeva, in parziale riforma dell'appellata sentenza, di condannare gli appellati in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze del primo grado di giudizio,
con distrazione in favore del difensore costituito, per come chiesto nel ricorso introduttivo del giudizio e con vittoria di spese del giudizio.
Resistevano sia l' (superfluamente soffermandosi anche sulla Controparte_5
legittima costituzione in giudizio dell' mediante avvocati del cd. libero foro, mai posta in CP_4
CP_ discussione), che l' .
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva comunicato alle parti, che depositavano ritualmente note scritte nel termine fissato in decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 17.12.2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato.
La decisione di compensare le spese del giudizio è priva di giustificazione poiché il ricorso originario è stato depositato nel gennaio del 2023 quando il contrasto giurisprudenziale in ordine al termine di prescrizione applicabile in materia (quinquennale o decennale) era stato risolto ormai da molti anni, come affermato dal primo giudice, dalla pronuncia delle SS.UU. della
Suprema Corte n. 23397/2016, con enunciazione di un principio di diritto divenuto consolidato.
Non ricorreva dunque alcuna delle ipotesi di cui all'art. 92 c.p.c. e, essendo risultato totalmente vittorioso (con la dichiarazione di prescrizione del credito portato dall'unico avviso di addebito oggetto di opposizione, per complessivi € 23.853,57), al ricorrente era dovuta la rifusione delle spese di lite.
CP_ L' è legittimato passivamente rispetto alla domanda di accertamento negativo del credito,
essendo l'ente titolare dello stesso.
Sebbene sul punto l'ente concessionario, contumace in primo grado, non abbia contestato la propria legittimazione passiva, essa è rilevabile d'ufficio in appello, non avendo formato oggetto di discussione e di valutazione nella sentenza di primo grado, che si è fermata all'accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti.
Al riguardo, è sufficiente ricordare come più volte la Cassazione abbia riconosciuto la rilevabilità
d'ufficio del difetto di legittimazione.
La "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il
quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e
mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d' ufficio, in
ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via
preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo
la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia
richiesta. Sez. L, Sentenza n. 14243 del 08/08/2012
La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice
se risultante dagli atti di causa. (Nella specie, relativa ad un contratto di trasporto di cose, la S.C.
ha ritenuto che l'eccezione ex art. 1692 c.c., sollevata per la prima volta in sede di gravame dal
mittente per contestare la titolarità passiva dell'obbligazione relativa al costo del servizio svolto
dal vettore, costituisse una mera difesa, in quanto tale non preclusa neppure in appello e
rilevabile anche d' ufficio, non implicando un ulteriore accertamento di fatto - ossia quello della
differenza tra la persona del mittente e quella del destinatario del trasporto presupposta dalla
norma - atteso che nella specie quest'ultimo profilo risultava inequivocabilmente ammesso dalla
controparte, laddove aveva qualificato il rapporto come contratto a favore di terzo). Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018
Nel caso in esame, versandosi in controversia avente come oggetto l'accertamento dell'
intervenuta prescrizione del credito contributivo, la legittimazione passiva spetta
CP_ esclusivamente all' ente titolare del credito contributivo.
Ciò in forza di un indirizzo giurisprudenziale, confermativo di altre pronunce che si erano espresse negli stessi termini (pur in presenza di orientamenti di segno contrario), con cui si è
chiarito che :
CP_
Non è poi dubitabile l'affermazione della legittimazione a contraddire dell cioè dell'ente
creditore e ciò sulla base della giurisprudenza formatasi in materia fallimentare innanzi
menzionata (che ravvisa una legittimazione meramente processuale del concessionario).
D'altronde, a fronte d'una opposizione mirante a far valere una prescrizione del credito, sarebbe
del tutto illogico negare la legittimazione passiva del creditore. Nè è conferente Cass. n. 708 del
2016, di cui si è sopra detto, menzionata nel ricorso (in quel caso era stata ravvisata una coeva
duplice opposizione, agli atti esecutivi e all'esecuzione). Nè con l'affidare la riscossione al
concessionario l'ente impositore si spoglia del proprio credito, nè ancora, si può confondere,
come traspare dal ricorso, la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale
prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e
concessionario), per poi inferirne - con vero e proprio salto logico - la legittimazione passiva del
concessionario. (Sez. L - , Sentenza n. 16425 del 19/06/2019).
Ne consegue che, in carenza della legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta dal ricorrente in primo grado, l non può essere condannata alla rifusione delle spese di quel CP_4
giudizio.
Le spese di lite sono liquidate per entrambi i gradi nei minimi, stante la semplicità delle questioni, applicando il DM n. 147/2022 , per il primo la tab. 4 , II scaglione e per l'appello,
avuto riguardo all' importo così liquidato per le spese processuali del primo grado ( € 1.310,00)
, la tabella n. 12, II scaglione,; vanno compensate per quanto detto quelle tra appellante e
. Controparte_6
P.Q.M.
la corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello
CP_ proposto da contro e avverso la Parte_1 Controparte_6
sentenza n. la sentenza n.607/2023 pubblicata in data 24/05/2023 dal Tribunale di Palmi:
CP_ 1) in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna l'
alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in favore dell'appellante , che liquida in complessivi € 1.310,00 , oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Giovanni NE;
CP_ 2) condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio di questo grado in favore dell'appellante , che liquida in complessivi € 1.457,5 , oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Giovanni NE;
3)rigetta l'appello nei confronti dell' , compensando le Controparte_6
relative spese .
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott. ARluisa Crucitti)