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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/10/2025, n. 2896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2896 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3565/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere rel. est.
Dott.ssa Silvia Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 16.12.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7179/2024, pubblicata il 18.7.2024 e non notificata
da
, rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Ludovico Lucibello e Giovanni Lauro presso il cui studio, in Milano, Via San Barnaba, 39, è elettivamente domiciliata
- appellante -
Contro
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Roberto Oliva CP_1
e IC HI presso il cui studio, in Milano, via del Lauro n. 7, è elettivamente domiciliato
- appellato/appellante incidentale -
Oggetto: Cessione dei crediti – causa assegnata a sentenza con ordinanza del Consigliere Istruttore in data 30.9.2025 e poi decisa nella camera di consiglio del 7.10.2025 sulle seguenti
pagina 1 di 12 Conclusioni:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 7179/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano, Sezione I civile, pubblicata il 18 luglio 2024 a definizione del procedimento n. 14964/2021 R.G., ed in accoglimento dei motivi di cui all'atto introduttivo, così giudicare:
CP_
- in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva del per i motivi di cui all'atto di citazione in appello dichiarando, in ogni caso, la nullità della sentenza di primo grado attesa la non integrità del contraddittorio e, per l'effetto, rimettere le parti innanzi al primo giudice ex art. 354 c.p.c.
- in via gradata, nel merito, riformare integralmente la sentenza di prime cure per i motivi di CP_ cui all'atto di citazione in appello rigettando le domande formulate in primo grado dal e condannandolo alla restituzione di tutte le somme medio tempore percepite in ragione della gravata sentenza, maggiorate di interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. e rivalutazione;
in via di ulteriore subordine, ed in caso di denegato rigetto delle precedenti doglianze: a) rimodulare la condanna della Dr.ssa del sulla base delle indicazioni Parte_1 Pt_1
e delle specificazioni di cui al motivo di appello sub. ) dell'atto di citazione;
b) accertare Pt_2
e dichiarare, in ogni caso, la responsabilità del Dr. per le ragioni meglio CP_1 esplicitate nell'atto di citazione in appello e per l'effetto c) compensare le spese del primo grado di giudizio in ragione della reciproca soccombenza.
In via istruttoria si chiede disporsi la rinnovazione della CTU in ragione delle evidenziate criticità ed omissioni che ne hanno inficiato inevitabilmente le conclusioni come specificamente dedotto nell'atto di citazione in appello. In ogni caso, rigettare l'appello incidentale proposto CP_ CP_ dal dott. , e per l'effetto condannare il dott. alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi Antistatari”.
Per : CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche di natura istruttoria, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, così giudicare:
1. rigettare le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare, nei capi ex adverso gravati, la sentenza del Tribunale di Milano n. 7179/2024 del 17/18 luglio 2024, resa a definizione del procedimento R.G. 14964/2021;
2. in accoglimento dell'impugnazione incidentale promossa dal dott. , riformare CP_1 parzialmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 7179/2024 del 17/18 luglio 2024, resa a definizione del procedimento R.G. 14964/2021, e per l'effetto: (i) accertare e dichiarare che nulla è dovuto da una parte all'altra in relazione a incarichi personali ricevuti pendente il vincolo associativo, e per l'effetto ridurre di euro 603,61 l'importo in linea capitale della condanna della dott.ssa ; (ii) condannare la dott.ssa a Parte_1 Parte_1 pagina 2 di 12 corrispondere al dott. gli interessi ex art. 1284, co. 4, cod. civ. maturati CP_1 sull'importo dovuto in linea capitale a far data dal 24 marzo 2021; (iii) condannare la dott.ssa
a corrispondere al dott. , a titolo di spese di lite del primo Parte_1 CP_1 grado, la somma di almeno euro 56.570,83 oltre accessori di legge, oltre a un importo determinato equitativamente ex art. 96, co. 3, cod. proc. civ.;
3. porre a carico della dott.ssa le spese di difesa del dott. nel Parte_1 CP_1 presente procedimento, oltre CPA e IVA come per legge;
4. condannare la dott.ssa a corrispondere al dott. un importo Parte_1 CP_1 equitativamente determinato ai sensi dell'art. 96, co. 3, cod. proc. civ.;
5. condannare la dott.ssa a corrispondere alla una Parte_1 Controparte_2 somma di denaro non inferiore a euro 500 e non superiore a euro 5.000 ai sensi dell'art. 96, co. 4, cod. proc. civ.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24 marzo 2021, conveniva in giudizio, innanzi CP_1 al Tribunale di Milano, (di seguito anche per Parte_1 Pt_1 sentirla condannare, previo accertamento dell'inadempimento della convenuta al contratto di associazione professionale intercorso tra le parti, al risarcimento del danno subito dall'attore nella misura di € 83.801,11, ovvero in quella diversa da determinarsi in corso di causa.
CP_ A sostegno della domanda l'attore deduceva:
a) di avere inizialmente costituito un'associazione professionale con , associato Parte_3 al quale, in data 15.10.2004, era subentrata l' con una quota del 30%, aumentata dal Pt_1
17.7.2007 al 40%, con conseguente riduzione di quella del ricorrente scendeva al 60%;
b) che nel dicembre dell'anno 2019 , sospettando che l' sottraesse utili CP_1 Pt_1 all'associazione, aveva deciso di revisionare la contabilità; egli aveva dunque accertato che l' aveva sottratto denaro all'Associazione mediante registrazione e conseguente Pt_1 rimborso di spese personali, nonché mediante indebito prelievo di somme dalla cassa dall'associazione;
CP_ c) pertanto, il procedeva allo scioglimento dell'associazione, lasciando impregiudicata la regolamentazione dei reciproci rapporti di dare e avere tra le parti.
si doleva poi del fatto che l' aveva omesso di emettere fatture per le CP_1 Pt_1 prestazioni dalla medesima espletate in favore dei clienti dell'Associazione, di guisa che, tutto considerato, perveniva alla richiesta risarcitoria di cui all'atto introduttivo del giudizio.
L' costituitasi in giudizio, contestava l'avversa pretesa eccependo, in particolare, che le Pt_1 spese da lei addebitate all' erano state sostenute con denaro proprio, atteso che gli Parte_4 associati provvedevano a porle soltanto fittiziamente a carico dell'associazione, ai fini di ridurne il carico fiscale.
pagina 3 di 12 Deduceva, inoltre, di non essere mai stata in possesso di una carta di credito dell' Parte_4 CP_ e dunque di non aver mai potuto effettuare prelievi di denaro, aggiungendo che anche il ometteva di emettere fatture per prestazioni in favore di parenti e amici.
Inoltre, pur non contestando la divisione dei compiti come riferita dalla controparte, precisava CP_ che il era proposto al controllo delle schede contabili e alla chiusura annuale dell'esercizio contabile dell' , sicché le doglianze in merito alle irregolarità contabili erano Parte_4 destituite di fondamento.
La convenuta concludeva per il rigetto dell'avversa domanda e spiegava domanda Pt_1 riconvenzionale volta ad ottenere la liquidazione della propria quota di partecipazione agli utili CP_ inerentemente: 1) alle prestazioni effettuate dal nel periodo dal 2017 al 2020 non fatturate, in violazione dello Statuto che prevedeva il conferimento in favore dell'Associazione delle attività espletate dagli associati, con obbligo di non concorrenza;
2) all'utilizzo, per scopi CP_ personali, della carta di credito aziendale da parte del ricorrente;
3) al rimborso delle spese di trasloco dello studio in quanto il convenuto non si era mai spostato e, quindi, le aveva indebitamente riportate.
L'attore, a propria volta, spiegava reconventio reconventionis con riferimento ai corrispettivi incassati dall' e non versati all'associazione. Pt_1
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita tramite l'espletamento di CTU contabile e, quindi, sulle conclusioni rassegnate, veniva riservata in decisione.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7179/2024, accertato l'inadempimento della convenuta al contratto di associazione professionale, in accoglimento della domanda principale e Pt_1 CP_ della reconventio reconventionis promosse dal , condannava la convenuta a corrispondere al suddetto la somma di € 84.041,24, oltre interessi dal 12.10.2021 al soddisfo ed oltre alle spese e competenze di giudizio.
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Avverso la sentenza, ha prodotto appello l' articolando cinque motivi di censura e Pt_1 CP_ l'appellato ha proposto appello incidentale, come da conclusioni in epigrafe riportate.
Valutata l'ammissibilità di entrambe le impugnazioni, venendo al merito va rilevato quanto segue.
Con riferimento all'appello principale, osserva la Corte che con il primo motivo l' Pt_1 denuncia violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., nonché degli artt. 111 e 24 Cost., il difetto di CP_ legittimazione attiva del e la mancanza di integrità del contraddittorio: al riguardo rileva CP_ la carenza di legittimazione del ad agire in giudizio per far valere voci di credito delle quali era titolare l' . Parte_4
L'appellante, richiamando la giurisprudenza di legittimità, nonché la disposizione dell'art. 36 c.c. sulle associazioni non riconosciute, ed estendendo il dato normativo della detta disposizione alla fattispecie in esame, assume che era l'associazione l'unico soggetto legittimato ad agire in giudizio, per fare accertare tutte le asserite illegittimità con riferimento al patto sociale, essendo pagina 4 di 12 in contestazione, tra l'altro, i compensi personali che avrebbero dovuto confluire nell'associazione stessa. Gradatamente, la argomenta che l'Associazione professionale, Pt_1 sebbene sciolta, era da considerarsi comunque litisconsorte necessario nel giudizio, con l'ovvia conseguenza che la Corte, ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio, ha l'obbligo di rimettere la causa al primo Giudice.
Il motivo configura una questione nuova, non posta all'attenzione del Tribunale nell'ambito del giudizio di primo grado, ma trattandosi di eccezione rilevabile anche d'ufficio, la stessa non incorre nella sanzione di inammissibilità.
Il motivo è peraltro infondato: in primo luogo, è del tutto pacifico che il contratto di associazione in essere tra le parti è stato risolto, con atto di scioglimento dell' Parte_5
sottoscritto da entrambe le parti oggi in lite in data 6.11.2020, ben prima
[...] CP_ dell'introduzione del presente giudizio ed infatti l'azione proposta dal trova fondamento proprio nell'inadempimento dell' al suddetto contratto. Pt_1
Come è noto, l'associazione professionale non ha una forma giuridica autonoma, ma è un contratto tra professionisti che operano individualmente ed è priva di personalità giuridica.
Ne consegue che in alcun modo possa darsi corso, anche tenuto conto della causa petendi del presente giudizio, alla chiamata in causa dell' . Parte_4
Con il secondo motivo di gravame, l' deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. Pt_1
1322, II comma, c.c. afferente all'omesso giudizio di illiceità dell'accordo intercorso tra le parti volto a ridurre l'imposizione fiscale: sostiene l'appellante che gli associati, di comune accordo, imputavano le loro spese personali ai costi di studio, al fine di ridurre l'imposizione fiscale dell'associazione e, con procedure ugualmente frutto di condivisione, stabilivano le modalità di parcellazione ai propri clienti. Con riferimento al primo punto asserisce l'appellante che il Tribunale, a fronte dell'accordo fraudolento tra gli associati al fine di evadere l'imposizione fiscale e non corrispondente ad alcuno degli schemi contrattuali tipici disciplinati dal codice civile, erroneamente avrebbe omesso di rilevare il difetto del requisito di meritevolezza dell'invocata tutela, ai sensi dell'art. 1322, II comma, c.c.
Conseguentemente, ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto respingere le CP_ domande del il quale, approfittando di siffatto accordo, avrebbe tentato “[…] subdolamente di imputare alla sola le discrasie contabili emerse in corso di causa Pt_1
[…]”. Peraltro, la argomenta di non avere mai avuto le credenziali per l'accesso ai conti Pt_1 correnti, di non avere avuto alcun potere nelle scelte economiche dell'associazione e, infine, CP_ che il dott. era l'unico a verificare le schede contabili e a chiudere l'esercizio annuale dell'associazione.
Il motivo, che ripropone all'attenzione della Corte argomenti difensivi già sviluppati dall' in primo grado, è infondato. Pt_1
Premesso che (cfr. pag.9 della sentenza impugnata) dall' approfondita ed esaustiva CTU che ha trovato svolgimento in primo grado, è emerso che le note spese emesse dall' nei Pt_1 confronti dell' non trovavano giustificativi in oneri inerenti Parte_5
pagina 5 di 12 all' e dunque riaddebitabili (trattandosi di scontrini di negozi di abbigliamento, Parte_4 scarpe ed accessori, intimo, oggettistica e biancheria per la casa, scontrini e ricevute di bar e ristoranti, anche all'estero, e di alberghi, pasticcerie, gelaterie, panetterie, negozi di profumeria, librerie per libri non tecnici e negozi per bambini spese peraltro indicate nei giustificativi dell' come spese di rappresentanza o materiale d'ufficio), il Tribunale, del tutto Pt_1 condivisibilmente, ha ritenuto priva di alcun valido riscontro probatorio la circostanza allegata CP_ dall' e contestata dal , in merito alla sussistenza di un accordo fraudolento tra le parti Pt_1 ai fini di ridurre l'imposizione fiscale dell' , circostanza che trova, al contrario Parte_4 smentita nel rilievo secondo il quale: ”se quindi l'obiettivo delle note spese della Dott.ssa fosse stato solo quello di ridurre l'imponibile fiscale ( e non invece quello di ottenere il Pt_1 rimborso della nota spese da parte dell' ) perché all'atto della Parte_5 relativa registrazione contabile è stato movimentato il conto “ CP_3 Parte_1
(dando in tal modo evidenza di un debito verso poi effettivamente saldato) e non è stato Pt_1 invece, movimentato il conto cassa?”.
Di talché, le evidenze documentali, come anche vagliate attentamente dalla CTU, smentiscono l'argomentazione difensiva spesa anche nella presente sede dall'appellante, a sostegno del secondo motivo di impugnazione che va pertanto respinto.
Con il terzo motivo di impugnazione la lamenta la violazione dell'art. 1344 c.c. Pt_1 sull'omesso vaglio di liceità dell'accordo volto a eludere l'imposizione fiscale.
L'appellante argomenta che, sebbene il contratto associativo sia un negozio lecito e tipico, nella fattispecie in esame lo stesso era affiancato da una pattuizione finalizzata ad ottenere un risultato vietato dalla legge.
La nullità del patto, in quanto negozio concluso in frode alla legge, secondo la prospettazione della inficiava l'intero negozio. La Corte, pertanto, accertata la nullità dell'accordo Pt_1 CP_ intercorso tra le parti, dovrebbe riformare la sentenza impugnata e rigettare la domanda del fondata sull'illecita pattuizione.
Sul motivo in esame, del tutto ripetitivo del precedente, non può che richiamarsi quanto sopra esposto.
Con il quarto motivo l'appellante deduce l'erroneità, la contraddittorietà e l'assenza di motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva recepito le risultanze della relazione peritale in punto: A) ripristino dei rapporti di dare e avere (pagg.
7-8 sentenza impugnata); B) note spese emesse dalla dott. (pagg. 8/12); C) omessa parcellazione Pt_1 della suddetta (pagg. 16/17).
Al riguardo l'appellante censura le argomentazioni della CTU che, al fine di dare risposta al quesito posto dal Tribunale circa il rapporto di dare e di avere delle parti in causa con l'associazione professionale, facendo ricorso a inammissibili presunzioni, era giunta a conclusioni erronee;
di guisa che la in via istruttoria, richiede, in primo luogo, la Pt_1 rinnovazione della detta consulenza tecnica. Ed invero, l'appellante pone in evidenza l'errore in cui era incorsa la consulente d' ufficio, che aveva utilizzato saldi iniziali riferiti a periodi precedenti al 2010. pagina 6 di 12 L'impossibilità di riscontro documentale dei dati posti alla base del calcolo avrebbe dovuto CP_ indurre il Tribunale a non riconoscere alcun credito e/o debito in capo al e alla Pt_1
Per quanto concerne, poi, la questione relativa alle spese sostenute da essa appellante, costei evidenzia l'errore che avrebbe commesso il Tribunale nel ritenere che le sue note spese, una volta contabilizzate in favore dell'associazione, fossero successivamente recuperate da costei attraverso bonifici.
L'appellante contesta la circostanza e ribadisce, da un lato, che i propri comportamenti erano CP_ conformi alla modalità consolidata e gestita dallo stesso circa il rimborso spese e, dall'altro, che le spese bonificate corrispondevano alle spese effettivamente erogate da essa appellante in favore dell'associazione.
Infine, per quanto concerne l'omessa fatturazione in favore dell'associazione di prestazioni professionali fatturate personalmente, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, pur riconoscendo la non equità del ragguaglio riferito a periodi disomogenei, aveva limitato l'esame CP_ della fatturazione personale del al periodo 2017/2020, così come richiesto dalla Pt_1 nella domanda riconvenzionale.
In proposito, l'odierna appellante assume di aver chiesto, nella seconda memoria ex art. 183 CP_ c.p.c., che la C.T.U. fosse volta ad accertare la fatturazione personale del a far data dall'anno 2010.
E ciò anche alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale, in presenza di una domanda riconvenzionale inammissibile “[…] i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dedotti dal convenuto possono e devono essere presi in considerazione come eccezione, pur nella sola ottica di un impedimento dell'accoglimento della domanda dell'attore […]” (Cass. Sez. III civile sent. n. 9044/2010).
Conclusivamente, deduce la che, se fosse stato esaminato l'intero periodo anche per il Pt_1 CP_
, non sarebbe stato accertato alcun saldo positivo in favore dello stesso.
Il motivo, articolato in più punti, è infondato per le ragioni che seguono.
Va, in primo luogo, rilevato che il Tribunale ha posto alla base della propria decisione i punti salienti della CTU svolta in primo grado “nel contesto di un ampio contraddittorio tecnico” (su ciò cfr. ad esempio le tabelle richiamate a pag. 7 della sentenza qui impugnata), di talché i CTP hanno avuto modo di interloquire ampiamente e specificamente, su ogni singolo punto e relativamente ad ogni capitolo di indagine.
Dal canto proprio, il Tribunale ha poi condotto un'approfondita e completa disamina dei singoli capitoli della CTU - tutti riportati con dovizia di particolari in sentenza - recependo, solo dopo averle accuratamente valutate, le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente d'ufficio.
Ciò premesso, emerge come le argomentazioni spese anche in questa sede dall' non Pt_1 siano idonee ad inficiare il doppio vaglio di indagine condotto prima dal CTU e poi recepito, con motivazione del tutto esaustiva ed estremamente approfondita, dal Tribunale.
pagina 7 di 12 Alle pagine da 21 a 24 della sentenza di primo grado sono state richiamate in dettaglio le risultanze inerenti alla prima e la seconda parte del quesito, che evidenziano la certosina ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti che hanno indotto il primo Giudice ad evidenziare un debito a carico dell' nei confronti dell'ex associato pari ad € 84.041,24. Pt_1
Il tutto come emergente dalla ricostruzione contabile inerente (prima e la seconda parte del quesito):
- ai rapporti dare avere tra le parti e l' per e per Parte_5 Parte_6 CP_ il periodo 2010 - 2020 (con debito di verso pari ad € 27.717,75); Pt_1
- alle note spese emesse da nei confronti dell' il Pt_1 Parte_7 CP_ periodo 2010 – 2020 (con debito di verso pari ad € 57.713,05); Pt_1
- alle spese per cassa non inerenti sostenute da per il periodo dal 2016 al 2019 Pt_1 CP_ (con debito di verso pari a meno € 3.307,79); Pt_1
- alle spese personali pagate con la carta di credito per il periodo dal 2010 al 2020 (con CP_ CP_ credito di verso di € 16.326,66 e debito di verso pari a meno € Pt_1 Pt_1
484,92);
- alle spese del trasloco addebitate all' in ragione di € 6.100,00 e Parte_4 correttamente imputate tenuto conto del contenuto dell'Allegato A) all'atto di scioglimento dell' sottoscritto da entrambi i soci in data Parte_5
6.11.2020, laddove è stato specificato che le spese di trasloco rientrassero tra i debiti dell' con importo da definire;
Parte_5
- alle spese per visure su soggetti non in anagrafica addebita all' Parte_5
in ragione di € 685,60;
[...]
- all'omessa parcellazione di per attività eseguite dall' Pt_1 Parte_5 CP_ per il periodo dall'anno 2010 all'anno 2017 (con debito di verso pari ad € Pt_1
20.052,00);
CP_
- all'omessa parcellazione di per attività eseguite dall' Parte_5 CP_ per il periodo dall'anno 2010 all'anno 2019 (con credito di verso pari ad € Pt_1
8.304,00);
CP_
- alle fatturazioni personali di dal 2017 al 2020 (periodo fissato dalla convenuta nella CP_ propria domanda riconvenzionale) con credito di verso pari ad € 67.156,11; Pt_1
CP_
- alle fatturazioni personali di dal 2011 al 2020 (periodo fissato dall'attore Pt_1 CP_ nella reconventio reconventionis) con credito di verso pari ad € 66.552,50. Pt_1
Quanto alla doglianza dell'appellante afferente al confronto tra periodi non omogenei bene il Tribunale ha messo in evidenza che i periodi non omogenei sono stati esaminati sulla base del petitum, come configurato nelle domande contrapposte delle parti (pag. 20 della sentenza impugnata).
pagina 8 di 12 Affermazione che non è stata in realtà attinta da alcun argomento atto a smentirne la correttezza.
Tutto quanto esposto giustifica la reiezione anche del quarto dei motivi di appello, anche con riguardo alla richiesta di rinnovazione della CTU.
Infine, con il quinto motivo l' denuncia l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza Pt_1 impugnata nella parte in cui il Tribunale non aveva accertato la responsabilità contrattuale del CP_
e la di lui violazione degli obblighi statutari nonché la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. reciproca soccombenza e compensazione delle spese.
Da ultimo, l'appellante osserva che, sebbene le condotte delle parti in causa siano da ritenersi analoghe, in quanto entrambe non avevano correttamente adempiuto al contratto di associazione professionale, il Tribunale erroneamente aveva compensato le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza.
Ritiene la Corte che quanto sopra argomentato in merito all'infondatezza del quarto dei motivi di appello, sia atto ad inficiare anche la fondatezza dell'ultimo argomento di doglianza, atteso che lo svolgimento della CTU ha consentito di raffrontare le condotte di entrambi gli associati e di fare emergere le reciproche debenze.
L'esito della lite, che ha visto la convenuta odierna appellante, totalmente soccombente, giustifica poi la condanna della stessa alla rifusione delle processuali a favore della controparte.
Venendo alla disamina dell'appello incidentale, va rilevato quanto segue.
CP_ L'appellato ha proposto appello incidentale, assumendo l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nella quantificazione delle competenze professionali: il Tribunale sarebbe incorso in un primo errore quanto all'individuazione dello scaglione da applicare, in quanto avrebbe dovuto sommare gli importi della domanda principale e quelli della riconvenzionale e della reconventio reconventionis, pervenendo a un valore complessivo della controversia in € 357.172,14.
Inoltre, il primo Giudice non avrebbe provveduto sull'istanza di condanna ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c.
CP_ In ordine alle spese sostenute, il censura la sentenza appellata, perché non avrebbe esplicitato che nelle spese di lite vanno ricomprese quelle per la CTU.
CP_ Infine, il Tribunale sarebbe incorso in errore per non aver liquidato le spese sostenute dal per il consulente di parte.
CP_ Con l'appello incidentale, si duole altresì del fatto che il Tribunale gli ha riconosciuto gli interessi dal 12 ottobre 2021 e non già dal 24 marzo 2021, data di proposizione della domanda.
Infine, con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata dalla in ordine alle Pt_1 CP_ prestazioni personali del non conferite nell'associazione professionale, e alla reconventio CP_ reconventionis svolta dal con riferimento alle prestazioni professionali espletate dalla e non conferite nell'associazione, l'appellante incidentale deduce l'errore in cui è Pt_1 incorso il Tribunale: sulla riconvenzionale della egli, in primo grado, aveva sostenuto Pt_1 pagina 9 di 12 che, per accordo intervenuto tra gli associati, per fatti concludenti, gli incarichi connotati da intuitus personae o quelli “[…] in relazione ai quali sussiste una ineliminabile responsabilità del professionista persona fisica, non sarebbe stato conferito all' Parte_5
[…]”, si era tra le parti oggi in causa perfezionato un pactum de non petendo, per fatti concludenti, relativo ai corrispettivi delle rispettive attività professionali, su ciò il Tribunale non si sarebbe pronunziato, in violazione dell'art. 132 c.p.c.
CP_ Pertanto, , pur riconoscendo che la riforma della sentenza su questo punto determinerebbe una riduzione della condanna della controparte, evidenzia di avere interesse all'impugnazione per rimuovere l'incertezza relativa alle pretese della anche se non sono oggetto della Pt_1 presente causa.
CP_ Va, preliminarmente, rilevata la mancanza di interesse ad agire del con riferimento all'ultima delle doglianze poste, che costituisce inoltre una domanda nuova giacché non contemplata nell'ambito delle conclusioni rassegnate in primo grado (cfr. note scritte sostitutive dell'udienza dep. 8.3.2024) e va in ogni caso ritenuta inammissibile.
CP_ Invero, con la richiesta riforma il chiede la decurtazione – anche se in parte minima parte
- della somma riconosciuta a suo favore dal Tribunale.
Ciò si pone in contrasto con la nozione di interesse ad agire in concreto, essendo lo stesso un requisito processuale fondamentale che richiede di dimostrare un vantaggio utile e giuridicamente apprezzabile, non ottenibile altrimenti.
Questo interesse deve essere effettivo e attuale, non meramente ipotetico o futuro, e può essere verificato d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. Ord. del 21 ottobre 2021, n. 29474, secondo la quale l'interesse ad agire – quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c. – richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire).
CP_ Nel caso in esame l'interesse all'accoglimento della domanda è stato prospettato dal soltanto in relazione all'eventuale instaurazione di future controversie, ma è evidente che la domanda non è in questa sede sostenuta dal requisito fondamentale dell'azione, come sopra richiamato.
L'appello incidentale deve inoltre essere disatteso con riferimento al calcolo dello scaglione di valore della controversia effettuato dal Tribunale all'atto della liquidazione delle spese processuali: bilanciate le rispettive domande delle parti, il Tribunale ha infatti liquidato le spese con riguardo al decisum, criterio che vale a proporzionare gli onorari all'effettiva consistenza della lite ( cfr Cass. Civ. ord.
9.1.2024 n. 688).
CP_ Il valore della causa, in relazione alla domanda proposta dal va determinato, ai sensi dell'art. 5 1° comma D.M. n. 55/2014, con riguardo al decisum ( e, cioè, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata) criterio che vale a proporzionare gli pagina 10 di 12 onorari all'effettiva consistenza della lite (cfr. Cass. civ. ord.
9.1.2024 n. 688). Anche aggiungendo tale valore (€ 84.041,24) il valore della domanda riconvenzionale proposta dall'odierna appellante (€ 164,491,25) il valore complessivo rientra nello scaglione compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 sulla base del quale, con applicazione dei parametri medi, il Tribunale ha liquidato le spese.
Parimenti infondate, per difetto dei presupposti di legge, sono le domande di condanna dell' al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ed al pagamento di una Pt_1 somma a favore della Controparte_2
Quanto alla mancata condanna dell' al pagamento delle spese di CTU, va rilevato che il Pt_1
Tribunale – che con decreto 21.3.2023 ha liquidato le spese di CTU, ponendo l'onere del pagamento, in via provvisoria, a carico solidale delle parti – nulla ha disposto, con la sentenza, in ordine alla regolamentazione definitiva di dette spese (sul principio secondo cui se nella statuizione sulle spese di lite non è indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi che queste ultime siano implicitamente in essa ricomprese, a nulla rilevando che esse abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto motivato ex art. 168 d.p.r. n. 115 del 2002, v. Cass. 10804/2020).
Orbene, ad avviso della Corte va innanzitutto premesso che la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al Giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso (Cass. Sez. 1, 10/6/2020 n. 11068, Rv 657898 – 01).
Venendo alla fattispecie che qui occupa, va osservato che l'espletamento della consulenza è risultato funzionale al fine di valutare la fondatezza delle domande di entrambe le parti, sicché appare corretto porre le spese di CTU a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna, il tutto fermo il vincolo di solidarietà delle parti stesse nei confronti del CTU.
CP_ Quanto alle spese di ctp delle quali il ha chiesto il rimborso, le stesse non possono essere in concreto riconosciute, atteso che non vi è prova dell'avvenuto pagamento dell'avviso di CP_ parcella versato in atti dal sub doc. 29) allegato alla comparsa conclusionale di replica.
CP_ La residua doglianza del va, peraltro, accolta per quanto concerne la debenza degli interessi sulla somma liquidata al tasso di mora ex art. 1284 IV comma dalla domanda al saldo (cfr. Cass. Civ. n. 61/2023).
In parziale riforma della sentenza appellata, deve quindi disporsi la decorrenza degli interessi di mora ex art. 1284 comma 4 c.c. sulla somma capitale di € 84.041,24 dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo.
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico della parte appellante Pt_1
pagina 11 di 12 Le stesse vengono determinate facendo applicazione dei vigenti parametri ministeriali, tenuto conto del valore della controversia nonché dei parametri medi per cause di media difficoltà in relazione alle fasi difensive effettivamente espletate.
Stante il rigetto dell'appello principale, va accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo Pt_1 unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Milano n. 7179/24, pubblicata il 18.7.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
2. in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da , per quanto CP_1 di ragione, dispone la decorrenza sulla somma di € 84.041,24 degli interessi di mora ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo questa sino al saldo effettivo;
3. pone le spese di CTU in via definitiva a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna;
4. conferma nel resto la sentenza impugnata;
4. condanna l'appellante al pagamento a favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 12.154,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA;
5. accerta la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante principale dell'ulteriore importo corrispondente al doppio Parte_1 contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater.
Così deciso, in Milano il 7/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Dott. Roberto Aponte
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere rel. est.
Dott.ssa Silvia Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 16.12.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7179/2024, pubblicata il 18.7.2024 e non notificata
da
, rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Ludovico Lucibello e Giovanni Lauro presso il cui studio, in Milano, Via San Barnaba, 39, è elettivamente domiciliata
- appellante -
Contro
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Roberto Oliva CP_1
e IC HI presso il cui studio, in Milano, via del Lauro n. 7, è elettivamente domiciliato
- appellato/appellante incidentale -
Oggetto: Cessione dei crediti – causa assegnata a sentenza con ordinanza del Consigliere Istruttore in data 30.9.2025 e poi decisa nella camera di consiglio del 7.10.2025 sulle seguenti
pagina 1 di 12 Conclusioni:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 7179/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano, Sezione I civile, pubblicata il 18 luglio 2024 a definizione del procedimento n. 14964/2021 R.G., ed in accoglimento dei motivi di cui all'atto introduttivo, così giudicare:
CP_
- in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva del per i motivi di cui all'atto di citazione in appello dichiarando, in ogni caso, la nullità della sentenza di primo grado attesa la non integrità del contraddittorio e, per l'effetto, rimettere le parti innanzi al primo giudice ex art. 354 c.p.c.
- in via gradata, nel merito, riformare integralmente la sentenza di prime cure per i motivi di CP_ cui all'atto di citazione in appello rigettando le domande formulate in primo grado dal e condannandolo alla restituzione di tutte le somme medio tempore percepite in ragione della gravata sentenza, maggiorate di interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. e rivalutazione;
in via di ulteriore subordine, ed in caso di denegato rigetto delle precedenti doglianze: a) rimodulare la condanna della Dr.ssa del sulla base delle indicazioni Parte_1 Pt_1
e delle specificazioni di cui al motivo di appello sub. ) dell'atto di citazione;
b) accertare Pt_2
e dichiarare, in ogni caso, la responsabilità del Dr. per le ragioni meglio CP_1 esplicitate nell'atto di citazione in appello e per l'effetto c) compensare le spese del primo grado di giudizio in ragione della reciproca soccombenza.
In via istruttoria si chiede disporsi la rinnovazione della CTU in ragione delle evidenziate criticità ed omissioni che ne hanno inficiato inevitabilmente le conclusioni come specificamente dedotto nell'atto di citazione in appello. In ogni caso, rigettare l'appello incidentale proposto CP_ CP_ dal dott. , e per l'effetto condannare il dott. alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi Antistatari”.
Per : CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche di natura istruttoria, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, così giudicare:
1. rigettare le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare, nei capi ex adverso gravati, la sentenza del Tribunale di Milano n. 7179/2024 del 17/18 luglio 2024, resa a definizione del procedimento R.G. 14964/2021;
2. in accoglimento dell'impugnazione incidentale promossa dal dott. , riformare CP_1 parzialmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 7179/2024 del 17/18 luglio 2024, resa a definizione del procedimento R.G. 14964/2021, e per l'effetto: (i) accertare e dichiarare che nulla è dovuto da una parte all'altra in relazione a incarichi personali ricevuti pendente il vincolo associativo, e per l'effetto ridurre di euro 603,61 l'importo in linea capitale della condanna della dott.ssa ; (ii) condannare la dott.ssa a Parte_1 Parte_1 pagina 2 di 12 corrispondere al dott. gli interessi ex art. 1284, co. 4, cod. civ. maturati CP_1 sull'importo dovuto in linea capitale a far data dal 24 marzo 2021; (iii) condannare la dott.ssa
a corrispondere al dott. , a titolo di spese di lite del primo Parte_1 CP_1 grado, la somma di almeno euro 56.570,83 oltre accessori di legge, oltre a un importo determinato equitativamente ex art. 96, co. 3, cod. proc. civ.;
3. porre a carico della dott.ssa le spese di difesa del dott. nel Parte_1 CP_1 presente procedimento, oltre CPA e IVA come per legge;
4. condannare la dott.ssa a corrispondere al dott. un importo Parte_1 CP_1 equitativamente determinato ai sensi dell'art. 96, co. 3, cod. proc. civ.;
5. condannare la dott.ssa a corrispondere alla una Parte_1 Controparte_2 somma di denaro non inferiore a euro 500 e non superiore a euro 5.000 ai sensi dell'art. 96, co. 4, cod. proc. civ.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24 marzo 2021, conveniva in giudizio, innanzi CP_1 al Tribunale di Milano, (di seguito anche per Parte_1 Pt_1 sentirla condannare, previo accertamento dell'inadempimento della convenuta al contratto di associazione professionale intercorso tra le parti, al risarcimento del danno subito dall'attore nella misura di € 83.801,11, ovvero in quella diversa da determinarsi in corso di causa.
CP_ A sostegno della domanda l'attore deduceva:
a) di avere inizialmente costituito un'associazione professionale con , associato Parte_3 al quale, in data 15.10.2004, era subentrata l' con una quota del 30%, aumentata dal Pt_1
17.7.2007 al 40%, con conseguente riduzione di quella del ricorrente scendeva al 60%;
b) che nel dicembre dell'anno 2019 , sospettando che l' sottraesse utili CP_1 Pt_1 all'associazione, aveva deciso di revisionare la contabilità; egli aveva dunque accertato che l' aveva sottratto denaro all'Associazione mediante registrazione e conseguente Pt_1 rimborso di spese personali, nonché mediante indebito prelievo di somme dalla cassa dall'associazione;
CP_ c) pertanto, il procedeva allo scioglimento dell'associazione, lasciando impregiudicata la regolamentazione dei reciproci rapporti di dare e avere tra le parti.
si doleva poi del fatto che l' aveva omesso di emettere fatture per le CP_1 Pt_1 prestazioni dalla medesima espletate in favore dei clienti dell'Associazione, di guisa che, tutto considerato, perveniva alla richiesta risarcitoria di cui all'atto introduttivo del giudizio.
L' costituitasi in giudizio, contestava l'avversa pretesa eccependo, in particolare, che le Pt_1 spese da lei addebitate all' erano state sostenute con denaro proprio, atteso che gli Parte_4 associati provvedevano a porle soltanto fittiziamente a carico dell'associazione, ai fini di ridurne il carico fiscale.
pagina 3 di 12 Deduceva, inoltre, di non essere mai stata in possesso di una carta di credito dell' Parte_4 CP_ e dunque di non aver mai potuto effettuare prelievi di denaro, aggiungendo che anche il ometteva di emettere fatture per prestazioni in favore di parenti e amici.
Inoltre, pur non contestando la divisione dei compiti come riferita dalla controparte, precisava CP_ che il era proposto al controllo delle schede contabili e alla chiusura annuale dell'esercizio contabile dell' , sicché le doglianze in merito alle irregolarità contabili erano Parte_4 destituite di fondamento.
La convenuta concludeva per il rigetto dell'avversa domanda e spiegava domanda Pt_1 riconvenzionale volta ad ottenere la liquidazione della propria quota di partecipazione agli utili CP_ inerentemente: 1) alle prestazioni effettuate dal nel periodo dal 2017 al 2020 non fatturate, in violazione dello Statuto che prevedeva il conferimento in favore dell'Associazione delle attività espletate dagli associati, con obbligo di non concorrenza;
2) all'utilizzo, per scopi CP_ personali, della carta di credito aziendale da parte del ricorrente;
3) al rimborso delle spese di trasloco dello studio in quanto il convenuto non si era mai spostato e, quindi, le aveva indebitamente riportate.
L'attore, a propria volta, spiegava reconventio reconventionis con riferimento ai corrispettivi incassati dall' e non versati all'associazione. Pt_1
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita tramite l'espletamento di CTU contabile e, quindi, sulle conclusioni rassegnate, veniva riservata in decisione.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7179/2024, accertato l'inadempimento della convenuta al contratto di associazione professionale, in accoglimento della domanda principale e Pt_1 CP_ della reconventio reconventionis promosse dal , condannava la convenuta a corrispondere al suddetto la somma di € 84.041,24, oltre interessi dal 12.10.2021 al soddisfo ed oltre alle spese e competenze di giudizio.
&&&
Avverso la sentenza, ha prodotto appello l' articolando cinque motivi di censura e Pt_1 CP_ l'appellato ha proposto appello incidentale, come da conclusioni in epigrafe riportate.
Valutata l'ammissibilità di entrambe le impugnazioni, venendo al merito va rilevato quanto segue.
Con riferimento all'appello principale, osserva la Corte che con il primo motivo l' Pt_1 denuncia violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., nonché degli artt. 111 e 24 Cost., il difetto di CP_ legittimazione attiva del e la mancanza di integrità del contraddittorio: al riguardo rileva CP_ la carenza di legittimazione del ad agire in giudizio per far valere voci di credito delle quali era titolare l' . Parte_4
L'appellante, richiamando la giurisprudenza di legittimità, nonché la disposizione dell'art. 36 c.c. sulle associazioni non riconosciute, ed estendendo il dato normativo della detta disposizione alla fattispecie in esame, assume che era l'associazione l'unico soggetto legittimato ad agire in giudizio, per fare accertare tutte le asserite illegittimità con riferimento al patto sociale, essendo pagina 4 di 12 in contestazione, tra l'altro, i compensi personali che avrebbero dovuto confluire nell'associazione stessa. Gradatamente, la argomenta che l'Associazione professionale, Pt_1 sebbene sciolta, era da considerarsi comunque litisconsorte necessario nel giudizio, con l'ovvia conseguenza che la Corte, ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio, ha l'obbligo di rimettere la causa al primo Giudice.
Il motivo configura una questione nuova, non posta all'attenzione del Tribunale nell'ambito del giudizio di primo grado, ma trattandosi di eccezione rilevabile anche d'ufficio, la stessa non incorre nella sanzione di inammissibilità.
Il motivo è peraltro infondato: in primo luogo, è del tutto pacifico che il contratto di associazione in essere tra le parti è stato risolto, con atto di scioglimento dell' Parte_5
sottoscritto da entrambe le parti oggi in lite in data 6.11.2020, ben prima
[...] CP_ dell'introduzione del presente giudizio ed infatti l'azione proposta dal trova fondamento proprio nell'inadempimento dell' al suddetto contratto. Pt_1
Come è noto, l'associazione professionale non ha una forma giuridica autonoma, ma è un contratto tra professionisti che operano individualmente ed è priva di personalità giuridica.
Ne consegue che in alcun modo possa darsi corso, anche tenuto conto della causa petendi del presente giudizio, alla chiamata in causa dell' . Parte_4
Con il secondo motivo di gravame, l' deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. Pt_1
1322, II comma, c.c. afferente all'omesso giudizio di illiceità dell'accordo intercorso tra le parti volto a ridurre l'imposizione fiscale: sostiene l'appellante che gli associati, di comune accordo, imputavano le loro spese personali ai costi di studio, al fine di ridurre l'imposizione fiscale dell'associazione e, con procedure ugualmente frutto di condivisione, stabilivano le modalità di parcellazione ai propri clienti. Con riferimento al primo punto asserisce l'appellante che il Tribunale, a fronte dell'accordo fraudolento tra gli associati al fine di evadere l'imposizione fiscale e non corrispondente ad alcuno degli schemi contrattuali tipici disciplinati dal codice civile, erroneamente avrebbe omesso di rilevare il difetto del requisito di meritevolezza dell'invocata tutela, ai sensi dell'art. 1322, II comma, c.c.
Conseguentemente, ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto respingere le CP_ domande del il quale, approfittando di siffatto accordo, avrebbe tentato “[…] subdolamente di imputare alla sola le discrasie contabili emerse in corso di causa Pt_1
[…]”. Peraltro, la argomenta di non avere mai avuto le credenziali per l'accesso ai conti Pt_1 correnti, di non avere avuto alcun potere nelle scelte economiche dell'associazione e, infine, CP_ che il dott. era l'unico a verificare le schede contabili e a chiudere l'esercizio annuale dell'associazione.
Il motivo, che ripropone all'attenzione della Corte argomenti difensivi già sviluppati dall' in primo grado, è infondato. Pt_1
Premesso che (cfr. pag.9 della sentenza impugnata) dall' approfondita ed esaustiva CTU che ha trovato svolgimento in primo grado, è emerso che le note spese emesse dall' nei Pt_1 confronti dell' non trovavano giustificativi in oneri inerenti Parte_5
pagina 5 di 12 all' e dunque riaddebitabili (trattandosi di scontrini di negozi di abbigliamento, Parte_4 scarpe ed accessori, intimo, oggettistica e biancheria per la casa, scontrini e ricevute di bar e ristoranti, anche all'estero, e di alberghi, pasticcerie, gelaterie, panetterie, negozi di profumeria, librerie per libri non tecnici e negozi per bambini spese peraltro indicate nei giustificativi dell' come spese di rappresentanza o materiale d'ufficio), il Tribunale, del tutto Pt_1 condivisibilmente, ha ritenuto priva di alcun valido riscontro probatorio la circostanza allegata CP_ dall' e contestata dal , in merito alla sussistenza di un accordo fraudolento tra le parti Pt_1 ai fini di ridurre l'imposizione fiscale dell' , circostanza che trova, al contrario Parte_4 smentita nel rilievo secondo il quale: ”se quindi l'obiettivo delle note spese della Dott.ssa fosse stato solo quello di ridurre l'imponibile fiscale ( e non invece quello di ottenere il Pt_1 rimborso della nota spese da parte dell' ) perché all'atto della Parte_5 relativa registrazione contabile è stato movimentato il conto “ CP_3 Parte_1
(dando in tal modo evidenza di un debito verso poi effettivamente saldato) e non è stato Pt_1 invece, movimentato il conto cassa?”.
Di talché, le evidenze documentali, come anche vagliate attentamente dalla CTU, smentiscono l'argomentazione difensiva spesa anche nella presente sede dall'appellante, a sostegno del secondo motivo di impugnazione che va pertanto respinto.
Con il terzo motivo di impugnazione la lamenta la violazione dell'art. 1344 c.c. Pt_1 sull'omesso vaglio di liceità dell'accordo volto a eludere l'imposizione fiscale.
L'appellante argomenta che, sebbene il contratto associativo sia un negozio lecito e tipico, nella fattispecie in esame lo stesso era affiancato da una pattuizione finalizzata ad ottenere un risultato vietato dalla legge.
La nullità del patto, in quanto negozio concluso in frode alla legge, secondo la prospettazione della inficiava l'intero negozio. La Corte, pertanto, accertata la nullità dell'accordo Pt_1 CP_ intercorso tra le parti, dovrebbe riformare la sentenza impugnata e rigettare la domanda del fondata sull'illecita pattuizione.
Sul motivo in esame, del tutto ripetitivo del precedente, non può che richiamarsi quanto sopra esposto.
Con il quarto motivo l'appellante deduce l'erroneità, la contraddittorietà e l'assenza di motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva recepito le risultanze della relazione peritale in punto: A) ripristino dei rapporti di dare e avere (pagg.
7-8 sentenza impugnata); B) note spese emesse dalla dott. (pagg. 8/12); C) omessa parcellazione Pt_1 della suddetta (pagg. 16/17).
Al riguardo l'appellante censura le argomentazioni della CTU che, al fine di dare risposta al quesito posto dal Tribunale circa il rapporto di dare e di avere delle parti in causa con l'associazione professionale, facendo ricorso a inammissibili presunzioni, era giunta a conclusioni erronee;
di guisa che la in via istruttoria, richiede, in primo luogo, la Pt_1 rinnovazione della detta consulenza tecnica. Ed invero, l'appellante pone in evidenza l'errore in cui era incorsa la consulente d' ufficio, che aveva utilizzato saldi iniziali riferiti a periodi precedenti al 2010. pagina 6 di 12 L'impossibilità di riscontro documentale dei dati posti alla base del calcolo avrebbe dovuto CP_ indurre il Tribunale a non riconoscere alcun credito e/o debito in capo al e alla Pt_1
Per quanto concerne, poi, la questione relativa alle spese sostenute da essa appellante, costei evidenzia l'errore che avrebbe commesso il Tribunale nel ritenere che le sue note spese, una volta contabilizzate in favore dell'associazione, fossero successivamente recuperate da costei attraverso bonifici.
L'appellante contesta la circostanza e ribadisce, da un lato, che i propri comportamenti erano CP_ conformi alla modalità consolidata e gestita dallo stesso circa il rimborso spese e, dall'altro, che le spese bonificate corrispondevano alle spese effettivamente erogate da essa appellante in favore dell'associazione.
Infine, per quanto concerne l'omessa fatturazione in favore dell'associazione di prestazioni professionali fatturate personalmente, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, pur riconoscendo la non equità del ragguaglio riferito a periodi disomogenei, aveva limitato l'esame CP_ della fatturazione personale del al periodo 2017/2020, così come richiesto dalla Pt_1 nella domanda riconvenzionale.
In proposito, l'odierna appellante assume di aver chiesto, nella seconda memoria ex art. 183 CP_ c.p.c., che la C.T.U. fosse volta ad accertare la fatturazione personale del a far data dall'anno 2010.
E ciò anche alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale, in presenza di una domanda riconvenzionale inammissibile “[…] i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dedotti dal convenuto possono e devono essere presi in considerazione come eccezione, pur nella sola ottica di un impedimento dell'accoglimento della domanda dell'attore […]” (Cass. Sez. III civile sent. n. 9044/2010).
Conclusivamente, deduce la che, se fosse stato esaminato l'intero periodo anche per il Pt_1 CP_
, non sarebbe stato accertato alcun saldo positivo in favore dello stesso.
Il motivo, articolato in più punti, è infondato per le ragioni che seguono.
Va, in primo luogo, rilevato che il Tribunale ha posto alla base della propria decisione i punti salienti della CTU svolta in primo grado “nel contesto di un ampio contraddittorio tecnico” (su ciò cfr. ad esempio le tabelle richiamate a pag. 7 della sentenza qui impugnata), di talché i CTP hanno avuto modo di interloquire ampiamente e specificamente, su ogni singolo punto e relativamente ad ogni capitolo di indagine.
Dal canto proprio, il Tribunale ha poi condotto un'approfondita e completa disamina dei singoli capitoli della CTU - tutti riportati con dovizia di particolari in sentenza - recependo, solo dopo averle accuratamente valutate, le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente d'ufficio.
Ciò premesso, emerge come le argomentazioni spese anche in questa sede dall' non Pt_1 siano idonee ad inficiare il doppio vaglio di indagine condotto prima dal CTU e poi recepito, con motivazione del tutto esaustiva ed estremamente approfondita, dal Tribunale.
pagina 7 di 12 Alle pagine da 21 a 24 della sentenza di primo grado sono state richiamate in dettaglio le risultanze inerenti alla prima e la seconda parte del quesito, che evidenziano la certosina ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti che hanno indotto il primo Giudice ad evidenziare un debito a carico dell' nei confronti dell'ex associato pari ad € 84.041,24. Pt_1
Il tutto come emergente dalla ricostruzione contabile inerente (prima e la seconda parte del quesito):
- ai rapporti dare avere tra le parti e l' per e per Parte_5 Parte_6 CP_ il periodo 2010 - 2020 (con debito di verso pari ad € 27.717,75); Pt_1
- alle note spese emesse da nei confronti dell' il Pt_1 Parte_7 CP_ periodo 2010 – 2020 (con debito di verso pari ad € 57.713,05); Pt_1
- alle spese per cassa non inerenti sostenute da per il periodo dal 2016 al 2019 Pt_1 CP_ (con debito di verso pari a meno € 3.307,79); Pt_1
- alle spese personali pagate con la carta di credito per il periodo dal 2010 al 2020 (con CP_ CP_ credito di verso di € 16.326,66 e debito di verso pari a meno € Pt_1 Pt_1
484,92);
- alle spese del trasloco addebitate all' in ragione di € 6.100,00 e Parte_4 correttamente imputate tenuto conto del contenuto dell'Allegato A) all'atto di scioglimento dell' sottoscritto da entrambi i soci in data Parte_5
6.11.2020, laddove è stato specificato che le spese di trasloco rientrassero tra i debiti dell' con importo da definire;
Parte_5
- alle spese per visure su soggetti non in anagrafica addebita all' Parte_5
in ragione di € 685,60;
[...]
- all'omessa parcellazione di per attività eseguite dall' Pt_1 Parte_5 CP_ per il periodo dall'anno 2010 all'anno 2017 (con debito di verso pari ad € Pt_1
20.052,00);
CP_
- all'omessa parcellazione di per attività eseguite dall' Parte_5 CP_ per il periodo dall'anno 2010 all'anno 2019 (con credito di verso pari ad € Pt_1
8.304,00);
CP_
- alle fatturazioni personali di dal 2017 al 2020 (periodo fissato dalla convenuta nella CP_ propria domanda riconvenzionale) con credito di verso pari ad € 67.156,11; Pt_1
CP_
- alle fatturazioni personali di dal 2011 al 2020 (periodo fissato dall'attore Pt_1 CP_ nella reconventio reconventionis) con credito di verso pari ad € 66.552,50. Pt_1
Quanto alla doglianza dell'appellante afferente al confronto tra periodi non omogenei bene il Tribunale ha messo in evidenza che i periodi non omogenei sono stati esaminati sulla base del petitum, come configurato nelle domande contrapposte delle parti (pag. 20 della sentenza impugnata).
pagina 8 di 12 Affermazione che non è stata in realtà attinta da alcun argomento atto a smentirne la correttezza.
Tutto quanto esposto giustifica la reiezione anche del quarto dei motivi di appello, anche con riguardo alla richiesta di rinnovazione della CTU.
Infine, con il quinto motivo l' denuncia l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza Pt_1 impugnata nella parte in cui il Tribunale non aveva accertato la responsabilità contrattuale del CP_
e la di lui violazione degli obblighi statutari nonché la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. reciproca soccombenza e compensazione delle spese.
Da ultimo, l'appellante osserva che, sebbene le condotte delle parti in causa siano da ritenersi analoghe, in quanto entrambe non avevano correttamente adempiuto al contratto di associazione professionale, il Tribunale erroneamente aveva compensato le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza.
Ritiene la Corte che quanto sopra argomentato in merito all'infondatezza del quarto dei motivi di appello, sia atto ad inficiare anche la fondatezza dell'ultimo argomento di doglianza, atteso che lo svolgimento della CTU ha consentito di raffrontare le condotte di entrambi gli associati e di fare emergere le reciproche debenze.
L'esito della lite, che ha visto la convenuta odierna appellante, totalmente soccombente, giustifica poi la condanna della stessa alla rifusione delle processuali a favore della controparte.
Venendo alla disamina dell'appello incidentale, va rilevato quanto segue.
CP_ L'appellato ha proposto appello incidentale, assumendo l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nella quantificazione delle competenze professionali: il Tribunale sarebbe incorso in un primo errore quanto all'individuazione dello scaglione da applicare, in quanto avrebbe dovuto sommare gli importi della domanda principale e quelli della riconvenzionale e della reconventio reconventionis, pervenendo a un valore complessivo della controversia in € 357.172,14.
Inoltre, il primo Giudice non avrebbe provveduto sull'istanza di condanna ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c.
CP_ In ordine alle spese sostenute, il censura la sentenza appellata, perché non avrebbe esplicitato che nelle spese di lite vanno ricomprese quelle per la CTU.
CP_ Infine, il Tribunale sarebbe incorso in errore per non aver liquidato le spese sostenute dal per il consulente di parte.
CP_ Con l'appello incidentale, si duole altresì del fatto che il Tribunale gli ha riconosciuto gli interessi dal 12 ottobre 2021 e non già dal 24 marzo 2021, data di proposizione della domanda.
Infine, con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata dalla in ordine alle Pt_1 CP_ prestazioni personali del non conferite nell'associazione professionale, e alla reconventio CP_ reconventionis svolta dal con riferimento alle prestazioni professionali espletate dalla e non conferite nell'associazione, l'appellante incidentale deduce l'errore in cui è Pt_1 incorso il Tribunale: sulla riconvenzionale della egli, in primo grado, aveva sostenuto Pt_1 pagina 9 di 12 che, per accordo intervenuto tra gli associati, per fatti concludenti, gli incarichi connotati da intuitus personae o quelli “[…] in relazione ai quali sussiste una ineliminabile responsabilità del professionista persona fisica, non sarebbe stato conferito all' Parte_5
[…]”, si era tra le parti oggi in causa perfezionato un pactum de non petendo, per fatti concludenti, relativo ai corrispettivi delle rispettive attività professionali, su ciò il Tribunale non si sarebbe pronunziato, in violazione dell'art. 132 c.p.c.
CP_ Pertanto, , pur riconoscendo che la riforma della sentenza su questo punto determinerebbe una riduzione della condanna della controparte, evidenzia di avere interesse all'impugnazione per rimuovere l'incertezza relativa alle pretese della anche se non sono oggetto della Pt_1 presente causa.
CP_ Va, preliminarmente, rilevata la mancanza di interesse ad agire del con riferimento all'ultima delle doglianze poste, che costituisce inoltre una domanda nuova giacché non contemplata nell'ambito delle conclusioni rassegnate in primo grado (cfr. note scritte sostitutive dell'udienza dep. 8.3.2024) e va in ogni caso ritenuta inammissibile.
CP_ Invero, con la richiesta riforma il chiede la decurtazione – anche se in parte minima parte
- della somma riconosciuta a suo favore dal Tribunale.
Ciò si pone in contrasto con la nozione di interesse ad agire in concreto, essendo lo stesso un requisito processuale fondamentale che richiede di dimostrare un vantaggio utile e giuridicamente apprezzabile, non ottenibile altrimenti.
Questo interesse deve essere effettivo e attuale, non meramente ipotetico o futuro, e può essere verificato d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. Ord. del 21 ottobre 2021, n. 29474, secondo la quale l'interesse ad agire – quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c. – richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire).
CP_ Nel caso in esame l'interesse all'accoglimento della domanda è stato prospettato dal soltanto in relazione all'eventuale instaurazione di future controversie, ma è evidente che la domanda non è in questa sede sostenuta dal requisito fondamentale dell'azione, come sopra richiamato.
L'appello incidentale deve inoltre essere disatteso con riferimento al calcolo dello scaglione di valore della controversia effettuato dal Tribunale all'atto della liquidazione delle spese processuali: bilanciate le rispettive domande delle parti, il Tribunale ha infatti liquidato le spese con riguardo al decisum, criterio che vale a proporzionare gli onorari all'effettiva consistenza della lite ( cfr Cass. Civ. ord.
9.1.2024 n. 688).
CP_ Il valore della causa, in relazione alla domanda proposta dal va determinato, ai sensi dell'art. 5 1° comma D.M. n. 55/2014, con riguardo al decisum ( e, cioè, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata) criterio che vale a proporzionare gli pagina 10 di 12 onorari all'effettiva consistenza della lite (cfr. Cass. civ. ord.
9.1.2024 n. 688). Anche aggiungendo tale valore (€ 84.041,24) il valore della domanda riconvenzionale proposta dall'odierna appellante (€ 164,491,25) il valore complessivo rientra nello scaglione compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 sulla base del quale, con applicazione dei parametri medi, il Tribunale ha liquidato le spese.
Parimenti infondate, per difetto dei presupposti di legge, sono le domande di condanna dell' al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ed al pagamento di una Pt_1 somma a favore della Controparte_2
Quanto alla mancata condanna dell' al pagamento delle spese di CTU, va rilevato che il Pt_1
Tribunale – che con decreto 21.3.2023 ha liquidato le spese di CTU, ponendo l'onere del pagamento, in via provvisoria, a carico solidale delle parti – nulla ha disposto, con la sentenza, in ordine alla regolamentazione definitiva di dette spese (sul principio secondo cui se nella statuizione sulle spese di lite non è indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi che queste ultime siano implicitamente in essa ricomprese, a nulla rilevando che esse abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto motivato ex art. 168 d.p.r. n. 115 del 2002, v. Cass. 10804/2020).
Orbene, ad avviso della Corte va innanzitutto premesso che la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al Giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso (Cass. Sez. 1, 10/6/2020 n. 11068, Rv 657898 – 01).
Venendo alla fattispecie che qui occupa, va osservato che l'espletamento della consulenza è risultato funzionale al fine di valutare la fondatezza delle domande di entrambe le parti, sicché appare corretto porre le spese di CTU a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna, il tutto fermo il vincolo di solidarietà delle parti stesse nei confronti del CTU.
CP_ Quanto alle spese di ctp delle quali il ha chiesto il rimborso, le stesse non possono essere in concreto riconosciute, atteso che non vi è prova dell'avvenuto pagamento dell'avviso di CP_ parcella versato in atti dal sub doc. 29) allegato alla comparsa conclusionale di replica.
CP_ La residua doglianza del va, peraltro, accolta per quanto concerne la debenza degli interessi sulla somma liquidata al tasso di mora ex art. 1284 IV comma dalla domanda al saldo (cfr. Cass. Civ. n. 61/2023).
In parziale riforma della sentenza appellata, deve quindi disporsi la decorrenza degli interessi di mora ex art. 1284 comma 4 c.c. sulla somma capitale di € 84.041,24 dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo.
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico della parte appellante Pt_1
pagina 11 di 12 Le stesse vengono determinate facendo applicazione dei vigenti parametri ministeriali, tenuto conto del valore della controversia nonché dei parametri medi per cause di media difficoltà in relazione alle fasi difensive effettivamente espletate.
Stante il rigetto dell'appello principale, va accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo Pt_1 unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Milano n. 7179/24, pubblicata il 18.7.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
2. in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da , per quanto CP_1 di ragione, dispone la decorrenza sulla somma di € 84.041,24 degli interessi di mora ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo questa sino al saldo effettivo;
3. pone le spese di CTU in via definitiva a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna;
4. conferma nel resto la sentenza impugnata;
4. condanna l'appellante al pagamento a favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 12.154,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA;
5. accerta la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante principale dell'ulteriore importo corrispondente al doppio Parte_1 contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater.
Così deciso, in Milano il 7/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Dott. Roberto Aponte
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