Legge 11 gennaio 2018, n. 8

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  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima-ter, con sentenza non definitiva del 30 dicembre 2022, iscritta al n. 23 reg. ord. 2023, solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 8, recante «Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive …

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  • 2News ilCaso.it
    https://www.ilcaso.it/

  • 3L’articolazione di un ufficio di supporto per il RUP
    https://www.publika.it/ · 8 ottobre 2025

  • 4Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con il ricorso notificato il 4-7 marzo 2019 e depositato il successivo 8 marzo (reg. ric. n. 43 del 2019), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, commi 1 e 6, 8, comma 31, e 10, comma 10, della legge della Regione autonoma Sardegna 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), in riferimento agli artt. 81, 117, secondo comma, lettere e) ed l), e terzo comma, della Costituzione e in relazione ai principi contabili di cui all'Allegato 4/2, punto 5.3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in …

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  • 5Archivio Normativa
    https://www.fiscoetasse.com/
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Giurisprudenza460

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  • 1Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 15/11/2024, n. 2255
    Provvedimento: Sentenza n. 2255/2024 Depositato il 15/11/2024 BELICA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 06/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: ME EA, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore MASTRORILLI PIETRO, Giudice in data 06/11/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 1681/2024 depositato il 27/05/2024 proposto da Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Avv. Difensore _1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Regione Puglia elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione …
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    • giurisdizione tributaria·
    • obbligo di denuncia·
    • sanzioni tributarie·
    • art. 3 L. 549/1995·
    • responsabilità del proprietario·
    • art. 16 L.R. 8/2018·
    • deposito incontrollato rifiuti·
    • tributo speciale per deposito in discarica·
    • principio di autonomia tra procedimento penale e tributario·
    • art. 192 T.U. 152/2006

  • 2Trib. Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza 24/07/2024, n. 117
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE Composto dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio Pietro M. LAMORGESE - Presidente Dott. Andrea GENTILI - Consigliere di cassazione – Rel. Dott. Antonio SCARPA - Consigliere di cassazione Dott. Giorgio MANCA - Consigliere di Stato Dott. Ing. Pasquale GIARDINA - Tecnico esperto ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa in sede di appello, iscritta al n. 204 del Ruolo generale dell'anno 2022, vertita TRA - Parte_1 (C. F. ), in persona del legale rappresentante pro tem- [...] P.IVA_1 pore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato., …
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    • manutenzione opere idrauliche·
    • caso fortuito·
    • art. 2051 c.c.·
    • mutamento climatico·
    • concorso di colpa·
    • contributo unificato·
    • solidarietà tra responsabili·
    • responsabilità extracontrattuale·
    • legittimazione passiva·
    • art. 1227 c.c.

  • 3Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/01/2025, n. 130
    Provvedimento: 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, composto da: dott. Giuseppe Lupo Presidente dott. ssa Rossana Guzzo Giudice rel. Ing. Maurizio Onofrio Sciortino Consigliere Esperto riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1441 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente TRA (CF. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 22/09/1988, (C.F. ), nato a Parte_2 C.F._2 Catania il 2/4/1988, (C.F. ), nato a Parte_3 C.F._3 Catania il …
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    • A.T.P.·
    • Autorità di Bacino·
    • art. 2051 c.c.·
    • danno da allagamento·
    • interessi legali·
    • spese di lite·
    • giurisdizione acque pubbliche·
    • rivalutazione monetaria·
    • responsabilità da omessa manutenzione·
    • esondazione fiume

  • 4Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/07/2025, n. 1061
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO Composto dai sigg.ri magistrati: Dott. Giuseppe Lupo Presidente Dott.ssa Mary Carmisciano Giudice delegata Ing. Massimo Iovino Giudice esperto ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 463/2024 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, vertente TRA nato a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 titolare dell'omonima ditta individuale (P. Iva ); P.IVA_1 , nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, nella via Giotto n. 10, presso lo …
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    • caso fortuito·
    • art. 2051 c.c.·
    • interessi legali·
    • responsabilità da custodia·
    • concorso di colpa·
    • manutenzione acque pubbliche·
    • giurisdizione acque pubbliche·
    • danno risarcibile·
    • compensatio lucri cum damno·
    • art. 1227 c.c.

  • 5TAR Catania, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 386
    Provvedimento: Pubblicato il 09/02/2026 N. 00386/2026 REG.PROV.COLL. N. 02383/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2383 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Stornello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Scicli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Di Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento, previa …
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    • art. 3 DPR 380/2001·
    • genericità motivazione·
    • art. 19 L. 241/1990·
    • art. 21-nonies L. 241/1990·
    • autotutela·
    • art. 20 Regolamento Edilizio Comunale·
    • inefficacia titolo edilizio·
    • art. 6-bis DPR 380/2001·
    • CILA·
    • art. 6 DPR 380/2001·
    • travisamento dei fatti·
    • D.I.A.·
    • eccesso di potere·
    • art. 52 D.Lgs. 196/2003·
    • art. 103 D.L. 18/2020
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Versioni del testo

  • Art. 1. Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo
    23 luglio 1999, n. 242 1. All' articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 , e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    «2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non possono svolgere piu' di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI».
    NOTE
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1:
    - Si riporta l' art. 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), come modificato dalla presente legge:
    «Art. 3 (Organi). - 1. Sono organi del C.O.N.I.:
    a) il consiglio nazionale;
    b) la giunta nazionale;
    c) il presidente;
    d) il segretario generale;
    e) ;
    f) il collegio dei revisori dei conti.
    2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni.
    I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), non possono svolgere piu' di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI.
    2-bis. Il compenso spettante agli organi e' determinato con decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle vigenti direttive in materia.».
  • Art. 2. Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo
    23 luglio 1999, n. 242 1. All' articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 , e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    «2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunita' tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere piu' di tre mandati. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, il CONI, al fine di garantire una piu' ampia partecipazione alle assemblee, stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al presente comma, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonche' ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate».
    Note all'art. 2:
    - Si riporta l'art. 16 del citato decreto legislativo n. 242 del 1999 , come modificato dalla presente legge:
    «Art. 16 (Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate). - 1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attivita' sportiva da parte di chiunque in condizioni di parita' e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
    2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunita' tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere piu' di tre mandati. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, il CONI, al fine di garantire una piu' ampia partecipazione alle assemblee, stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al presente comma, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonche' ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline associate.
    3. (abrogato).
    4. (abrogato).
    5. Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attivita' o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline associate. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto puo' prevedere, altresi', la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.
    6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla federazione e dalla disciplina associata nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.».
  • Art. 3. Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 1. All' articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2:
    1) al terzo periodo, le parole: «due mandati» sono sostituite dalle seguenti: «tre mandati»;
    2) il quarto periodo e' soppresso;
    3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP»;
    b) il comma 3 e' abrogato.
    Note all'art. 3:
    - Si riporta l' art. 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 (Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2017, n. 80:
    «Art. 4 (Organi). - 1. Sono organi del CIP:
    a) il consiglio nazionale;
    b) la giunta nazionale;
    c) il presidente;
    d) il segretario generale;
    e) il collegio dei revisori dei conti.
    2. Gli organi del CIP restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere c), d), ed e) non possono restare in carica oltre tre mandati.
    Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP».
    3. (abrogato).
    4. L'eventuale compenso spettante agli organi e' determinato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con decreto dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle norme vigenti in materia.».