Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 febbraio 2018 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 febbraio 2019 |
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Giurisprudenza • 463
- 1. Trib. Bolzano, sentenza 29/11/2024, n. 1127Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA – REKUBLIK ITALIEN IN NOME DEL POPOLO ITALIANO – IM NAMEN DES ITALIENISCHEN VOLKES Tribunale Ordinario di Bolzano – Landesgericht Bozen Prima Sezione Civile – Erste Zivilabteilung N.R.G. 3347/2021 in persona del Giudice monocratico Alex Tarneller pronuncia la seguente SENTENZA - URTEIL nella causa civile di 1° grado pendente tra: , (c.f. ) con l'avv. PISANI ELISABETTA Parte_1 C.F._1 PARTE ATTRICE - [...] (c.f. ) con l'avv. CP_1 C.F._2 Controparte_2 (c.f. ) con l'avv. ELLER MIRKO e l'avv. [...] C.F._3 FRANZINELLI SIBYLLE (c.f. ) con l'abogado OCHSENREITER CP_3 C.F._4 SEBASTIAN, avvocato stabilito PARTI CONVENUTE - CP_4 Oggetto: transazione, divisione, …Leggi di più...
- divisione transattiva·
- divisione ereditaria·
- art. 1976 c.c.·
- transazione·
- nullità contratto·
- art. 2932 c.c.·
- art. 1454 c.c.·
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- 2. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 15/11/2024, n. 2255Provvedimento: Sentenza n. 2255/2024 Depositato il 15/11/2024 BELICA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 06/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: ME EA, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore MASTRORILLI PIETRO, Giudice in data 06/11/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 1681/2024 depositato il 27/05/2024 proposto da Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Avv. Difensore _1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Regione Puglia elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione …Leggi di più...
- giurisdizione tributaria·
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- art. 3 L. 549/1995·
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- 3. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 02/10/2024, n. 17048Provvedimento: Pubblicato il 02/10/2024 N. 17048/2024 REG.PROV.COLL. N. 09134/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9134 del 2021, proposto da CA LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Panzarola, Claudia Pezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudia Pezzi in Roma, via Michele Mercati 51; contro Federazione Italiana Tennis, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Luciani, Massimo Proto, Valentina Ciaccio, con domicilio digitale …Leggi di più...
- art. 39-bis d.l. n. 75/2023·
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- 4. Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/07/2025, n. 1161Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, presso la Corte di Appello di Palermo, composto da: dott. Giuseppe Lupo Presidente dott. Alfonso Pinto Giudice delegato relatore ing. Michele Fabio Ruffo Esperto riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 164 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 nata a [...] il dì 11 maggio 1957 (C.F. ) entrambi Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Grazia Cannata ed elettivamente …Leggi di più...
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- 5. TAR Palermo, sez. II, sentenza 18/11/2024, n. 3148Provvedimento: Pubblicato il 18/11/2024 N. 03148/2024 REG.PROV.COLL. N. 01696/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1696 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Liborio Paolo Pastorello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Istituto Autonomo Case Popolari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Santo Scaglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo
23 luglio 1999, n. 242 1. All' articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 , e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non possono svolgere piu' di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta l' art. 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Organi). - 1. Sono organi del C.O.N.I.:
a) il consiglio nazionale;
b) la giunta nazionale;
c) il presidente;
d) il segretario generale;
e) ;
f) il collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni.
I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), non possono svolgere piu' di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI.
2-bis. Il compenso spettante agli organi e' determinato con decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle vigenti direttive in materia.». - Art. 2. Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo
23 luglio 1999, n. 242 1. All' articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 , e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunita' tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere piu' di tre mandati. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, il CONI, al fine di garantire una piu' ampia partecipazione alle assemblee, stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al presente comma, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonche' ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate».
Note all'art. 2:
- Si riporta l'art. 16 del citato decreto legislativo n. 242 del 1999 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate). - 1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attivita' sportiva da parte di chiunque in condizioni di parita' e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunita' tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere piu' di tre mandati. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, il CONI, al fine di garantire una piu' ampia partecipazione alle assemblee, stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al presente comma, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonche' ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline associate.
3. (abrogato).
4. (abrogato).
5. Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attivita' o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline associate. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto puo' prevedere, altresi', la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.
6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla federazione e dalla disciplina associata nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.». - Art. 3. Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 1. All' articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al terzo periodo, le parole: «due mandati» sono sostituite dalle seguenti: «tre mandati»;
2) il quarto periodo e' soppresso;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP»;
b) il comma 3 e' abrogato.
Note all'art. 3:
- Si riporta l' art. 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 (Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2017, n. 80:
«Art. 4 (Organi). - 1. Sono organi del CIP:
a) il consiglio nazionale;
b) la giunta nazionale;
c) il presidente;
d) il segretario generale;
e) il collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi del CIP restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere c), d), ed e) non possono restare in carica oltre tre mandati.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP».
3. (abrogato).
4. L'eventuale compenso spettante agli organi e' determinato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con decreto dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle norme vigenti in materia.».