Sentenza 10 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 10/05/2022, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/05/2022
N. 00740/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01399/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Massimo Urselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 2925/2020, pubblicata in data 10/12/2020, emessa dal Giudice del Tribunale di Taranto addetto alla Sezione del Lavoro, notificata all’Amministrazione in data 13.1.2021 e passata in giudicato il 18.4.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. V. Parato, in sostituzione dell’avv. M. Urselli, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Dagli atti di causa risulta che, con sentenza n. 2925/2020 pubblicata il 17 dicembre 2020, il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta iure hereditatis dai ricorrenti nei confronti del Ministero della Difesa per il danno subito dal loro dante causa a seguito dell’esposizione a sostanze nocive ed inquinanti, così statuiva: “dichiara tenuto e condanna il Ministero della Difesa a pagare ai ricorrenti, ciascuno per le rispettive quote ereditarie ed a titolo di risarcimento del danno spettante al de cuius, la somma di euro 110.550,00 (centodiecimilacinquecentocinquanta//00), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data odierna al soddisfo ; b) condanna il Ministero della Difesa a pagare all ’ avv. Massimo Urselli, ex art. 93 c.p.c., la somma di EURO 3.400,00 oltre RSG, IVA e COA e pone a carico del resistente le spese di CTU” .
2. La prefata pronuncia giudiziale, munita della formula esecutiva, veniva notificata, in detta forma, al Ministero della Difesa presso la sua sede reale in data 13 gennaio 2021.
3. Non essendo stato proposto appello nei termini di legge, la suddetta sentenza passava in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del 1° settembre 2021, in atti.
4. A far data dal perfezionamento della predetta notificazione, iniziava a decorrere il termine previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, convertito in L. 30/1997 (art. 14 cit.: “1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l ’ ente Agenzia delle Entrate - Riscossione completano le procedure per l ’ esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l ’ obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto” ), applicabile anche al giudizio di ottemperanza promosso dinanzi al Giudice Amministrativo, in virtù del quale l’esecuzione forzata del credito nei confronti della p.a. non può essere iniziata prima che siano trascorsi 120 giorni dalla notifica del titolo all’amministrazione; con dies a quo da individuarsi nella data di notifica del provvedimento presso la sede effettiva della p.a. debitrice (TAR Abruzzo, L’Aquila, I, 20 marzo 2017 n. 132; TAR Lazio, Roma, I, 31 maggio 2016 n. 6373; TAR Sicilia, Palermo, II, 1 aprile 2016 n. 837; TAR Puglia, Lecce, I, 6 maggio 2014 n. 1144).
5. Scaduto il suddetto termine dilatorio i creditori, non avendo conseguito il pagamento delle somme ad essi spettanti in virtù del titolo sopra indicato, proponevano il ricorso introduttivo della presente causa, per ottenere l’ottemperanza delle sentenze de quibus ; i ricorrenti chiedevano, inoltre, la nomina di un commissario ad acta e la refusione delle spese del presente giudizio.
6. Si costituiva nel presente giudizio il Ministero intimato, senza sviluppare difese nel prosieguo.
7. Alla stregua delle richiamate acquisizioni processuali, reputa il Collegio:
- che debba essere sancito l’obbligo del Ministero della Difesa di dare esecuzione alla sentenza oggetto della presente causa, provvedendo all’integrale pagamento delle prestazioni ivi liquidate in favore dei ricorrenti ( ossia sorte capitale, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della sentenza al soddisfo ), se e nella misura in cui siano ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, D. L. n. 669/96, assegnando alla P.A. resistente, ai fini dell’ottemperanza, il termine di novanta giorni, decorrenti dalla notificazione e/o comunicazione della presente sentenza.
- che non possa invece darsi seguito alla domanda tesa alla esecuzione del capo della ridetta sentenza relativo al pagamento delle spese di lite, in quanto reso in favore del procuratore distrattario, che non agisce in proprio nel presente giudizio;
- di nominare, quale commissario ad acta , qualora il Ministero della Difesa non provveda nel termine indicato, il Direttore Generale del Personale Civile del Ministero della Difesa, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di novanta giorni;
- di doversi condannare il Ministero della Difesa alla refusione delle spese processuali afferenti al presente giudizio, come liquidate in dispositivo, in virtù del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto:
- ordina al Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza n. 2925/2020 del Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro, nella parte in cui è statuita la condanna al pagamento in favore dei ricorrenti della sorte capitale, oltre interessi e rivalutazione, all’uopo assegnando all’Amministrazione stessa il termine di 90 giorni dalla notificazione (o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa) della presente pronuncia;
- in difetto di adempimento, nomina, quale Commissario ad acta , il Direttore Generale del Personale Civile del Ministero della Difesa, con facoltà di delega, affinché provveda, in luogo dell’Amministrazione, a dare esecuzione al giudicato nei successivi 90 giorni;
- condanna il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.