Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 30/04/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 565 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 565 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 12/02/2025, da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1 mente uo studio, sito in Montegiorgio, via Faleriense Est n. 1, giusta procura in atti e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2 ente studio, sito in San Montegiorgio, Viale Ugolino 26, giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato in data 12.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno dato atto:
• di aver contratto matrimonio concordatario, in Montegiorgio, il 10.06.1984, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del suddetto comune (Anno 1984, Numero 4,
Parte II, Serie A, Ufficio 1)
1
• che dall'unione matrimoniale sono nate due figlie, in data il 29.10.1985 e Persona_1 in data 29.12.1991, entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti;
Persona_2
• di essersi consensualmente separati alle condizioni di cui al decreto di omologazione n. cronologico 1564/2021 del 13.03.2021, nel procedimento n. 1861/2020 R.G. dell'intestato
Tribunale;
• che dal momento della loro separazione, non hanno più convissuto.
Tutto ciò premesso, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separatamente con mutuo rispetto;
la SI.ra , Parte_2 continuerà a risiedere presso l'attuale abitazione coniugale sita in Montegiorgio, via Faleriense Ovest n. 48, piano secondo. Il marito continuerà a risiedere in Montegiorgio (FM) c.da Montanari n. 5.
2) Il SInor e la SInora concordano, anche in forza di eventuali contratti Parte_1 Parte_2 di locazione o di comodato con l'usufruttuaria SI. da stipularsi a cura e spese del SI. ON
, che la SI. potrà risiedere e rimanere nella detenzione a titolo gratuito Parte_1 Parte_2 dell'abitazione coniugale sito in Montegiorgio, via Faleriense Ovest n. 48, piano secondo, dove la medesima attualmente vive e risiede ed ove continuerà a vivere per ulteriori otto anni a decorrere dalla sentenza con cui ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 4 c.p.c., il Collegio provvederà all'omologa e prenderà atto dei presenti accordi.
3) Tutte le spese di ordinaria amministrazione e tutte le utenze (luce, gas, telefono ecc) del detto appartamento, dove risiederà la moglie saranno a carico della stessa, per l'intero periodo. Le spese di straordinaria amministrazione saranno totalmente a carico del , tranne eventuali diversi accordi tra le parti. Parte_1
4) Alcuni beni mobili e precisamente la camera matrimoniale, la camera delle figlie, la cameretta studio, la sala da pranzo, il mobile ingresso con specchio da parete, tutte le tende e i lampadari, tutti i casalinghi e i vari accessori comprati dalla , esistenti nell'immobile sopra indicato rimarranno nella Parte_2 disponibilità della ed al termine dell'assegnazione della casa familiare, gli stessi rimarranno Parte_2 per intero in piena proprietà alla medesima.
5) Entrambi i coniugi essendo economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro, a qualsiasi mantenimento.
6) I ricorrenti si danno reciprocamente atto che, ad eccezione di quanto disciplinato dal presente atto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualunque ragione o causa, rinunziando ad ogni ulteriore pretesa.
7) Le spese e competenze del presente giudizio si intendono integralmente compensate fra le parti”.
2 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* * *
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Montegiorgio il
10.06.1984 tra e Parte_1 Parte_2
2. Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3. Compensa tra le parti le spese di procedura;
4. Manda alla Cancelleria per la trasmissione della copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montegiorgio, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 17.04.2024
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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