Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 22 febbraio 2023
Sentenza 25 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 24 maggio 2024
Ordinanza cautelare 21 giugno 2024
Ordinanza presidenziale 7 novembre 2024
Improcedibile
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/02/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00911/2025REG.PROV.COLL.
N. 03204/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3204 del 2024, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Siena, Questura di Siena, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 965/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Siena e della Questura di Siena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Enzo Bernardini, nessuno presente per le parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1. L’odierno appellante, entrato nel territorio italiano come minore non accompagnato e in esito a decreto del Tribunale per i minori del 16.11.2021 sottoposto alla tutela del cugino materno, aveva prodotto, in data 24.11.2021, alla Questura di Siena istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e, successivamente, a seguito di contraddittorio procedimentale, istanza di conversione della richiesta in permesso di soggiorno per attesa occupazione, ex art. 32 comma 1 d.lgs. 286/1998, con decorrenza dal compimento della maggiore età.
1.2. All’esito del rigetto dell’istanza aveva presentato ricorso gerarchico, respinto dal Prefetto di Siena, con decreto in data 14.10.2022, per la mancanza di documenti o elementi idonei a dimostrare il percorso di integrazione scolastico o lavorativo dell’interessato.
2. Il ricorrente, conseguentemente, adiva il Tar per la Toscana che, con la sentenza qui impugnata, non ha accolto il gravame perché “ gli elementi istruttori presentati per la valutazione della sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso ai sensi dell’art. 32, comma 1-bis del T.U.I. sono stati giudicati insufficienti prima dal Comitato e poi, autonomamente, anche dalla Prefettura. Nel provvedimento, infatti, si legge che anche in sede di ricorso gerarchico non sono stati presentati elementi idonei per valutare il percorso di integrazione sociale, lavorativa o scolastica. Con ciò l’amministrazione non è venuta meno al proprio dovere di riesame complessivo del procedimento in sede di autotutela (ai sensi degli artt. 1 e 5 del D.P.R. n. 1199/1971) né all’obbligo di esaminare e valutare anche le eventuali sopravvenienze positive per il richiedente, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 286/1998 (come dimostrato dal riferimento alle integrazioni del 19.04.2022). Lo stesso giudice, poi, aggiunge che “ …se il giudizio negativo è derivato dall'insufficienza di elementi dai quali desumere la sufficiente integrazione civile e sociale del cittadino straniero, è preciso onere dell'interessato partecipare al procedimento allegando ulteriori elementi in modo da porre la Questura nella condizione di poter superare la criticità derivante dal parere negativo e pervenire ad una valutazione favorevole dell'istanza di conversione del titolo di soggiorno” (Cons. Stato Sez. III, 25/03/2021, n. 2525). L’amministrazione dà altresì espressamente atto dell’assenza di tali elementi istruttori sino alla chiusura del procedimento. Tale motivazione risulta sufficiente a dare atto della completezza dell’istruttoria condotta. L’assenza di puntuali e specifiche confutazioni di ogni osservazione presentata in sede procedimentale non è elemento in grado di inficiare la validità del provvedimento. Per giurisprudenza costante, infatti, l’art. 10 bis (anche dopo le modifiche introdotte dall’art. 12 del DL n. 76/2020, non impone la necessità dell’amministrazione di controdedurre analiticamente su ogni singola argomentazione formulata, purché l’impostazione del provvedimento argomenti chiaramente in senso reiettivo le osservazioni del privato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26/07/2023, n. 7318, Cons. Stato, Sez. III, 10/05/2023, n. 4753) ”.
3. Con l’appello qui in scrutinio, il legale dell’appellante, dopo aver ripercorso le vicende del suo assistito:
- rappresenta che, in esito alla sospensiva emessa durante il giudizio innanzi al Tar da questa Sezione (ord. n. -OMISSIS-), la Questura di Siena ha rilasciato permesso di soggiorno per attesa occupazione con validità fino al 24.11.2023;
- soggiunge che benché prima dell’udienza del 21.09.2023 avesse formulato, stante l’imminente consegna del permesso di soggiorno, richiesta di rinvio dell’udienza per l’eventuale declaratoria di cessata materia del contendere, il TAR Toscana rigettava il ricorso;
- eccepisce che “ la giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato ha rilevato come l’art.5 comma 5 del d.lgs. 286 del 1998, ai fini del permesso di soggiorno, imponga all’amministrazione di dare rilevanza ai nuovi elementi sopravvenuti nelle more dell’emanazione del provvedimento, favorevoli allo straniero (da ultimo Cons. Stato Sez. III 4113/2016; 3205/2016) ed ha esteso tale obbligo anche alle sopravvenienze intervenute prima della notifica del provvedimento, come nel caso di specie in cui il procedimento amministrativo si è protratto per un considerevole lasso di tempo dopo la presentazione della domanda ed il compimento della maggiore età del richiedente, con il corollario che la P.A. doveva tener conto delle circostanze sopravvenute sia prima dell’adozione che della notifica dell’impugnato diniego, ai fini delle implicazioni concernenti l’accertamento dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione in conseguenza dell’affidamento consensuale, durante la minore età, a parente entro il quarto grado (cugino) regolarmente soggiornante in Italia, ratificato con decreto n. 4977/2020 di nomina di tutore ex art. 343 c.c. adottato dal Tribunale per i Minorenni di Firenze in data 16.11.2021 ”.
4. l’Amministrazione si è costituita., sostenendo la legittimità degli atti impugnati e chiedendo il rigetto del gravame.
5.1. Nella camera di consiglio del 23 maggio 2024:
- considerato che lo stesso appellante aveva comunicato che l’Amministrazione gli aveva rilasciato in data 24 novembre 2023 un permesso di soggiorno per attesa occupazione, in esecuzione del riesame disposto da questa Sezione con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;
- ritenuto dirimente chiarire tale aspetto per la definizione del gravame,
il Collegio ha emanato ordinanza collegiale (n. 4644/2024) con cui ha chiesto alla Questura di Siena chiarimenti in merito.
5.2. Nella successiva camera di consiglio del 20 giugno 2024, con ordinanza n. 2330/2024, è stata accolta l’istanza cautelare, in quanto “ Premesso che il legale dell’appellante, nel ricorso in esame, afferma che nelle more del giudizio, in esecuzione dell’ordinanza n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato, che ha accolto l’istanza cautelare riformando l’ordinanza n. 70/2023 del TAR Toscana, la Questura di Siena ha rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione nr.I19336604, con validità dal 24.11.2021 fino al 24.11.2023; Considerato che l’Amministrazione appellata non ha depositato memoria, non è intervenuta nell’udienza odierna e non ha fornito i chiarimenti chiesti dal Collegio con ordinanza n. 4644/2024; Rilevato, tuttavia, che la stessa ha depositato, in data 17 giugno 2024, l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno prodotta dall’appellante il 24.11.2023 e la ricevuta della convocazione dell’interessato per il 4 giugno 2024 presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Siena; Ritenuto, conseguentemente, che in una valutazione comparativa degli interessi con riferimento al periculum debba darsi prevalenza a quello dell’appellante all’accoglimento della domanda cautelare, in difetto di controindicazioni da parte del Ministero dell’Interno sulla condotta assunta dall’interessato ”.
5.3.Con ordinanza presidenziale n. -OMISSIS-, “ Rilevato che in data 17.6.2024 l’Amministrazione resistente ha depositato una nota di convocazione del ricorrente presso l’Ufficio immigrazione della Questura di Siena per il 4.6.2024 a seguito di sua istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata in data 24.11.2023; si onera l’Amministrazione di produrre eventuale provvedimento adottato a seguito di tale convocazione, entro il 25.11.2024 ”.
Al riguardo, la Questura di Siena, con nota depositata in data 29 novembre 2024, ha comunicato che “ lo straniero avendo presentato istanza di rilascio del titolo di soggiorno tramite ufficio postale è stato convocato per la data del 04 giugno 2024 per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici. Pertanto, nell'occasione, trattandosi di fase istruttoria, non è stato rilasciato alcun provvedimento all' interessato, ma soltanto la ricevuta di cui all'allegato alla presente nota. A conclusione della fase istruttoria, ha fatto seguito in data 11 novembre 2024, la convocazione per il ritiro del titolo di soggiorno richiesto, che si ricorda essere, in formato elettronico, ed è stato materialmente ritirato dal sig. KA in data 12.11.2024 ”.
6. Con successiva memoria, l’appellante preso atto che l’Amministrazione, nelle more del giudizio, ha rilasciato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato con validità dal 24.11.2023 al 24.11.2024, e che in tal modo risulta adottato il provvedimento richiesto con l’ordinanza istruttoria, ancorché non prodotto in atti dall’Amministrazione, chiede di “ riformare la sentenza appellata e, per l’effetto: 1) in tesi principale annullare i 19 provvedimenti impugnati in quanto illegittimi per i motivi dedotti, ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione appellata; 2) sempre nel merito, in ipotesi subordinata, dichiarare la cessazione della materia del contendere ex art. 34 comma 5 d. lgs. 104/2010 per i motivi dedotti; 3) condannare l’Amministrazione appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA, ordinandone la distrazione in favore dell’Avv. Michele Cipriani quale difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
7. All’udienza pubblica del 12 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Considerato che la parte appellata, alla luce del nuovo provvedimento, ha chiesto, tra l’altro, di dichiarare la cessazione della materia del contendere ex art. 34 comma 5 c.p.a., essendo venuto meno il provvedimento originariamente impugnato con il ricorso introduttivo.
2. Rilevato che la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta.
3. Il Collegio ritiene di dover dichiarare l’improcedibilità del presente appello.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De TO, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Rosanna De TO |
IL SEGRETARIO