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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/04/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro, all'udienza del 1 aprile 2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3558/2024 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Catania presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Marco Di Pietro, che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Nicola
Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci per procura in atti,
ricorrente
e
Controparte_1
, (c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a presso la sede di CP_1 quest'ultimo ufficio, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Alessandra Meliadò ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c.,
resistente
oggetto: impiego pubblico privatizzato – personale docente a tempo determinato – Carta
Elettronica ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 29 giugno 2024 ha adito questo giudice del Parte_1 lavoro e, premesso di lavorare alle dipendenze del in virtù Controparte_1
di un contratto a tempo determinato dal 1 settembre 2023 con scadenza al 30 giugno 2024 e di aver precedentemente espletato analoghi incarichi negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, ha lamentato la mancata erogazione delle somme connesse alla cd. Carta Elettronica del docente, poiché riservata ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 al solo personale di ruolo, anche se a tempo parziale o in periodo di formazione e prova. Ha dedotto l'irragionevolezza di tale esclusione, posto che gli artt. 63 e 64 c.c.n.l. del 2007 non distinguono tra personale a tempo determinato e indeterminato quanto agli obblighi di formazione, nonché l'illegittimità della stessa, poiché contrastante con la normativa eurounitaria (Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, clausole 4 e 6 della Direttiva 1999/70). Ha chiesto, pertanto, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre
2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023
(nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, di accertare e dichiarare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico in questione per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 e, per l'effetto, di condannare il al pagamento in proprio favore della somma di 1.500 euro CP_1
quale contributo di formazione;
in via subordinata, chiede il riconoscimento del danno per equivalente, da liquidarsi anche in via equitativa, nella somma di 1.500 euro o nella diversa somma risultante dovuta, oltre la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Nella resistenza del convenuto, udita la discussione delle parti all'udienza odierna la causa viene trattenuta in decisione.
2.- Richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la recente pronuncia della Corte di
Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023 (resa a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di
Taranto ex art. 363 bis c.p.c.) e il successivo orientamento espresso da questo ufficio con la sentenza n. 2047/2023 in fattispecie speculare, va anzitutto premesso che l'istituto della “carta docente” si colloca nel sistema della formazione degli insegnanti scolastici delineato dall'art. 282 del d.lgs. n. 297/1994.
La norma stabilisce, al comma 1, che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (...) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
L'art. 63 del c.c.n.l. relativo al personale del comparto scuola del 29 novembre 2007 dispone poi che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”; l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, la quale si realizza anche “attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale”.
2 Il successivo art. 64 del c.c.n.l. prevede, inoltre, che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
In tale contesto, l'art. 1, comma 124, l. n. 107/2015, ha stabilito che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
La norma, al comma 121, ha introdotto l'istituto della carta docente “per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni di ogni ordine e grado, al dichiarato fine di sostenerne la formazione continua e valorizzarne le competenze professionali (…) La carta, dell'importo nominale di 500 euro annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi anche in formato digitale, di pubblicazioni e riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124” ed aggiungendo che “la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha specificato che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il con il Controparte_3
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
In attuazione di tale disposizione, l'art. 2 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. del 23 settembre 2015, ha statuito che “Il valore nominale di ciascuna
Carta è pari all'importo di 500 euro annui. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il
[...]
[..
[...] attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto Controparte_4
stabilito dall'articolo 7. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del
2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”; il successivo art. 3 ha poi disposto che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che
a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo
o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
L'art. 15, comma 1, D.L. n. 69/2023, conv. dalla L. n. 103/2023, ha infine precisato che
“La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il legislatore, ad eccezione di tale ultima precisazione in riferimento all'anno 2023, ha dunque escluso che i docenti non di ruolo e con contratto a tempo determinato possano accedere alla “carta docente”, a differenza dei colleghi a tempo indeterminato, anche part time, compresi quelli in formazione e prova, quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514
d.lgs. n. 297/1994, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, ovvero quelli delle scuole all'estero e delle scuole militari.
Già il Consiglio di Stato (v. sentenza n. 1842/2022) aveva evidenziato che tale sistema di formazione "a doppia trazione" (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della
Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97
Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la
4 qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati
- il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Il Consiglio ha però ritenuto possibile un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 e ss., l. n. 107/2015, evidenziando che in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo cioè in maniera esplicita la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria, riservandola in via esclusiva alla legge statale, gli artt. 63 e 64 del c.c.n.l. del 29 novembre 2017 continuano ad essere prevalenti.
Pertanto, considerato che in forza della normativa contrattuale sopra richiamata tutto il personale docente, di ruolo e non, ha diritto a partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento professionale, nonché ad avere accesso a strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, tra cui rientra anche la Carta del docente, devono necessariamente ritenersi destinatari di quest'ultima anche i docenti a tempo determinato.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022, nella causa
C-450/21) ha inoltre dichiarato l'incompatibilità con l'ordinamento europeo della norma che preclude l'accesso alla “carta docente” al personale a tempo determinato;
in particolare, essa ha statuito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di
5 riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La CGUE ha precisato, tuttavia, che il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4 costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato;
il principio è stato cioè attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato che si trovino in situazioni comparabili, da valutare sulla base di un insieme di fattori quali “la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Da ultimo la Cassazione, con la richiamata pronuncia (n. 29961/2023), seguendo il ragionamento già tracciato dalla CGUE, ha statuito che il giudizio di sovrapponibilità dei contratti a termine dei docenti precari rispetto ai servizi di ruolo, ai fini del riconoscimento anche in favore dei primi del beneficio della carta del docente, deve essere condotto tenendo conto della particolare connessione temporale operata dal legislatore tra il sostegno alla formazione e la didattica.
Nell'esercizio della discrezionalità normativa, infatti, il legislatore ha tarato l'importo di
500 euro su base annua e per anno scolastico (cfr. art. 1, comma 121, l. n. 107/2015) coordinandosi pienamente con i tempi della programmazione didattico-educativa, che il singolo docente è tenuto ad individuare annualmente sulla scorta degli indirizzi del collegio dei docenti.
Sul piano sistematico il riferimento annuale è stato poi confermato dall'art. 15 d.l. n. 69/2023 con cui il beneficio è stato esteso “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”).
E' allora evidente che il riferimento legislativo del beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso i docenti precari allorquando il loro lavoro abbia, secondo l'ordinamento scolastico, analoga taratura temporale rispetto al servizio di ruolo svolto su base annuale.
In tal senso, la Corte ha escluso, tra gli altri, che il giudizio comparativo possa essere condotto sulla base del criterio dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico;
trattasi, infatti, “di norme riguardanti fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di
6 ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d.lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica”.
Il riferimento è allora all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999 secondo cui “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale docente di ruolo” (comma 1) e “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”, ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque qui chiaramente enunciata;
si tratta, cioè, in entrambi i casi di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
Rispetto a tali tipologie di incarichi, dunque, risulta ingiustificata la disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti in ruolo, ravvisandosi allora la necessità di rimuovere la discriminazione riconoscendo il diritto alla carta docente anche in favore degli assunti con contatti a tempo determinato.
Sulla base di tali considerazioni, la S.C. ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle
7 graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Tali principi risultano pienamente applicabili nel caso di specie.
E' anzitutto documentalmente provato che ha prestato servizio alle Parte_1 dipendenze del a tempo determinato quale docente supplente fino al Controparte_1
termine delle attività didattiche dal 5 ottobre 2020 al 30 giugno 2021, dal 6 ottobre 2021 al 30 giugno 2022 e dal 1 settembre 2023 al 30 giugno 2024.
4.- Ciò posto trattandosi di incarichi di supplenza finalizzati alla copertura di vacanze di organico di fatto e, dunque, rientranti nel concetto di “didattica annua” su cui il legislatore ha calibrato lo speciale beneficio di cui alla l. n. 107/2015, va riconosciuto il diritto della ricorrente all'attribuzione della c.d. carta docente per le suddette annualità di servizio non di ruolo.
Dalla documentazione in atti risulta poi che ella era in servizio al momento di proposizione del ricorso avendo sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024 e in mancanza di prova
8 contraria deve ritenersi ancora inserita nelle graduatorie e quindi all'interno del sistema delle docenze scolastiche.
L'azione va, pertanto, qualificata quale adempimento in forma specifica, con conseguente condanna del a costituire in favore di la carta elettronica per CP_1 Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con accredito su detta carta di un valore corrispondente a quello perduto per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 pari a 1.500 euro, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito al soddisfo, senza cumulo in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n.
724/1994.
5.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del DM n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore della controversia, applicando i minimi per la serialità e l'aumento del 20% per i collegamenti ipertestuali, in 1.624,6 euro, di cui 49 per esborsi, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara il diritto di a beneficiare della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, c. 121, legge n. 107/2015 per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024;
2) condanna il a costituire detta carta in favore della Controparte_1
ricorrente, con accredito sulla medesima della somma spettante per gli anni scolastici indicati, per l'importo complessivo di 1.500 euro, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria senza cumulo dal dovuto al soddisfo;
3) condanna altresì detto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in CP_1
1.624,6 euro, oltre spese generali iva e cpa, distratte in favore dei procuratori antistatari in epigrafe indicati.
Messina, 1.4.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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