Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 08/04/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01207/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01901/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1901 del 2020, proposto da
MEVI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via San Giovanni Sul Muro, 18;
contro
COMUNE DI SOLARO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Giardina, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, largo Schuster, 1;
per l'annullamento
della comunicazione nota Prot. n. 11359 del 25 luglio 2020 del Comune di Solaro di non dover dare luogo al procedimento amministrativo per la rideterminazione degli oneri di urbanizzazione di cui al Permesso di Costruire Convenzionato n. P/19/141 rilasciato il 15.02.2020;
per l'accertamento
della parziale non debenza delle somme corrisposte a titolo di oneri di urbanizzazione, con specifico riferimento agli importi erroneamente determinati applicando le tariffe degli Ambiti prevalentemente terziari nonché per la condanna alla ripetizione delle somme versate in eccesso all'Ente comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Solaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso oggetto dell’odierno scrutinio, la società in epigrafe individuata impugna la determinazione del 25 luglio 2020 prot. n. 11359 del Comune di Solaro con cui si comunicava di non dover dare luogo al procedimento amministrativo per la rideterminazione degli oneri di urbanizzazione di cui al permesso di costruire convenzionato n. P/19/141 rilasciato il 15 febbraio 2020.
La ricorrente agisce, altresì, per l’accertamento della parziale non debenza delle somme già corrisposte a titolo di oneri di urbanizzazione in quanto asseriti come determinati nonché per la condanna dell’Amministrazione alla restituzione delle somme versate in eccesso.
A motivi di censura la ricorrente essenzialmente deduce:
- l’erroneità della richiesta del Comune a titolo di oneri di urbanizzazione, pur a fronte del già avvenuto versamento delle somme da parte della ricorrente unicamente per ragioni di gestione collaborativa e non già di quiescente accettazione;
- l’illegittimità del provvedimento emesso dal Comune di Solaro e la parziale non debenza delle somme richieste a titolo di oneri di urbanizzazione attesa l’indebita applicazione delle tariffe dell’ambito prevalentemente terziario in luogo di quelle più ridotte dell’ambito prevalentemente secondario anche alle superfici adibite a funzioni commerciali (nella specie ad esposizione di autovetture);
- l’illegittimità del provvedimento gravato di conferma degli oneri richiesti per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43, comma 1, dell’art. 44, comma 1 e dell’art. 52, comma 1 della L.R. n. 12/2005. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21, comma 1 delle NTA del Piano delle Regole vigente. Difetto assoluto di motivazione e/o falsità, abnormità, illogicità e/o irrazionalità della stessa. Eccesso di potere per sviamento, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.
La ricorrente reputa, in estrema sintesi, che ricadendo l’intero immobile in ambito a prevalente attività secondaria (indentificato dal comparto PII 4 del PRG) all’intera SLP del manufatto deve essere unicamente applicata – operando una sorta di assorbimento funzionale della destinazione d’uso nell’ambito di zona - la tariffa prevista per l’ambito a prevalente destinazione produttiva secondaria, posto che lo stesso art. 21 NTA del Piano delle Regole vigente nell’indicare le destinazioni d’uso consentite in tale ambito ammette insediamenti commerciali seppur nel limite del 20% della SLP.
In altri termini, sebbene l’edificio abbia destinazioni funzionali diverse, nell’ambito di una zona a prevalente destinazione produttiva secondaria, l’Amministrazione avrebbe dovuto calcolare gli oneri di urbanizzazione considerandolo interamente come produttivo in base alla tariffa d’ambito .
In ragione di ciò, l’Amministrazione sarebbe incorsa in un evidente errore di calcolo in quanto dal titolo rilasciato, si evincerebbere inequivocabilmente che i manufatti ricadano in un ambito a prevalente destinazione produttiva secondaria e che, sebbene all’interno dello stesso è previsto un spazio destinato ad esposizione e commercio di autovetture, quest’ultimo debba intendersi collegato in via esclusiva alla principale attività produttiva e dunque non configurante una destinazione autonoma e qualificante l’applicazione pro quota parte delle tariffe per la destinazione d’uso commerciale e dunque proprie degli ambiti prevalentemente terziari.
Si costituiva la intimata Amministrazione, instando per la reiezione del gravame e la causa, al fine, illustrate le rispettive posizioni con ulteriori scritti defensionali, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza del 27 febbraio 2025.
Il ricorso non è fondato, all’esito del congiunto scrutinio delle censure che lo assistono.
In via liminare, come emerge dalla narrativa in fatto e come attestato dalle risultanze in atti, è possibile svolgere le seguenti considerazioni:
- il rilascio del permesso di costruire convenzionato ha riguardato una nuova costruzione (una concessionaria di autovetture) con destinazione d’uso mista, produttiva e commerciale;
- la SLP della parte produttiva risulta pari a 3035,56 mq;
- la SLP della parte commerciale è invece pari a 42,71 mq.
In considerazione di tali dati, l’assunto della ricorrente, siccome correttamente opinato dalla civica Amministrazione, non può essere condiviso.
In punto di diritto, con specifico riguardo alla determinazione degli oneri di urbanizzazione, tradizionalmente intesi come una compensazione per la collettività in relazione all'incremento di carico urbanistico causato dall'attività edificatoria (Cons. Stato, sez. IV, 22 luglio 2024, n. 6586), va qui ribadita la connotazione della proporzionalità di tali oneri al carico urbanistico che varia al variare della destinazione d’uso.
L'aumento del carico urbanistico, come noto, consiste nell'aumento del fabbisogno di dotazioni territoriali, rappresentate principalmente dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la cui domanda dipende sia dall'entità di ciascun immobile che dalla sua destinazione d'uso.
In ragione di tale esigenza, l’art. 44 comma 11 della L.R. Lombardia n.12/2005, nel prevedere che gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati dai comuni, tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, stabilisce altresì espressamente che “ Nel caso in cui l'opera per la quale è richiesto il permesso di costruire, ovvero presentata la segnalazione certificata di inizio attività, preveda diverse destinazioni d'uso all'interno dello stesso edificio, la misura del contributo è determinata sommando tra loro le quote dovute per le singole parti secondo la loro destinazione .”.
Il dato normativo, pertanto, esclude in nuce che possa sovrapporsi, a fini qualificanti il paventato assorbimento , il concetto d’ambito da quello di destinazione d’uso, operando solo quest’ultima quale presupposto per la determinazione dell’onere.
La possibilità di prevedere diverse destinazioni d’uso all’interno dello stesso ambito non incide sulla determinazione del carico urbanistico che ciascuna destinazione funzionale (autonomamente individuata all’interno di ciascun complesso immobiliare) distintamente produce.
Considerato che ciò che rileva l’aggravamento del carico urbanistico generato dall’intervento edilizio non potrà che dipenderà dalla concreta destinazione funzionale dell’intervento, e non già dall’astratta destinazione funzionale prevalente della zona interessata dall’attività edilizia.
Il calcolo complessivo degli oneri di urbanizzazione si ottiene, pertanto, moltiplicando il volume del progetto per il valore degli oneri primari e secondari, in relazione alla categoria funzionale dell’intervento edilizio e non in base alla generica, prevalente, destinazione urbanistica ammessa nella zona dell’intervento.
Di qui la ragionevole conclusione della resistente Amministrazione per l’applicazione del contributo per cui è causa, a cagione del carico urbanistico che il complesso immobiliare, siccome individuato in ragione della mista destinazione d’uso, apporta (afflusso dei cives , esposizioni aperte al pubblico e connessi spazi di parcheggio necessari alla bisogna).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le peculiari connotazioni della controversia, anche in ragione della questione puramente interpretativa, inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Costanza Cappelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Costanza Cappelli | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO