Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/06/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 808/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 21/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19/2/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MICHELA BERTANI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Bagni di Lucca (LU), via Letizia n. 30, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza ed il proprio domicilio, con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) Nessun assegno di mantenimento viene previsto né per le due figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, né per la moglie, non sussistendone, allo stato attuale, i relativi presupposti di legge.
3) La casa familiare sita a GL EL (LU), fraz. Piano di GL, via Santa Lucia n.
11, viene assegnata alla moglie, che continuerà ad abitarvi, fermo restando che con il presente ricorso le parti, a completa e satisfattiva definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali,
e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, convengono di far rientrare nelle odierne condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali, appresso descritte.
4) Il sig. , in esecuzione di quanto al punto che precede, cede e trasferisce alla sig.ra Parte_1
1
“trasferimento immobiliare”.
5) I sigg.ri e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi Parte_1 Parte_2 di atto notarile, il Collegio e l'Ausiliario si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni, in ordine al trasferimento della proprietà, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica e impiantistica.
TRASFERIMENTO IMMOBILIARE.
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del corrente atto, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
Art. 1 – Consenso ed oggetto.
Il sig. cede e trasferisce alla sig.ra , che accetta, il diritto di proprietà Parte_1 Parte_2 sul seguente complesso immobiliare:
a) diritti pari all'intero su unità immobiliare composta al piano seminterrato da unico vano ad uso garage, identificata all'Agenzia del Territorio di Lucca, catasto fabbricati, nel Comune di GL
EL (LU), al foglio 39, particella 1855, subalterno 1, cat. C/6, classe 3, consistenza 30 mq.,
r.c. € 72,82. Confinano con l'unità i mappali 298, 199 e 1855, sub 2;
b) diritti pari all'intero su unità immobiliare composta al piano seminterrato da cantina e centrale termica, al piano terra da portico, disimpegno, cucina, servizio igienico, ripostiglio, soggiorno e terrazzo, al piano primo da disimpegno, due camere studio, servizio igienico e due terrazzi, identificata all'Agenzia del Territorio di Lucca, catasto fabbricati, nel Comune di GL
EL (LU), al foglio 39, particella 1855, subalterno 2, cat. A/2, classe 2, consistenza 7,5 vani,
r.c. € 484,18. Confinano con l'unità i mappali 298, 199 e 1855, sub 1. Si specifica che l'abitazione di cui al punto b) ha diritto alla corte di cui al foglio 39, mappale 794, oltre che al bene comune non censibile di cui al foglio 39, mappale 298 (terreno comune ai subb. 1
e 2 del mappale 1855). Su quest'ultimo bene comune non censibile, ha diritto anche il garage di cui al punto a), che precede.
c) diritti pari all'intero su terreno rappresentato all'Agenzia del Territorio di Lucca, catasto terreni, nel Comune di GL EL (LU), al foglio 39, particella 203, qualità seminativo arborato, classe 2, mq. 78, r.d. € 0,26, r.a. € 0,18. Confina con mappali 298, 202 e strada vicinale;
d) diritti pari a 2/6 su terreno rappresentato all' , catasto terreni, nel Controparte_1
Comune di GL EL (LU), al foglio 39, particella 2242, qualità seminativo arborato, classe 2, mq. 86, r.d. € 0,29, r.a. € 0,20. Confina con mappali 1685, 279 e strada vicinale.
Art. 2 – Precisazioni immobiliari.
Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza. Il cedente, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n. 52, come introdotto dall'art. l9, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara che:
- i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie/elaborati planimetrici depositati in Catasto, rispettivamente, per gli immobili di cui al precedente art. 1, lettere a) e b), con il protocollo LU0147853 del 13.07.2007, che si allegano (doc.
7);
- che vi è piena conformità della planimetria/elaborato planimetrico e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in
2 particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per l'inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato, di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria di espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
Il cedente si riserva di allegare il certificato di destinazione urbanistica relativo ai terreni sopra descritti, entro la data dell'udienza di separazione dinanzi all'intestato Tribunale di Lucca, già richiesto al Comune di GL EL (LU) in data 03/02/2025 (doc. 8).
Art. 3 – Attestato di prestazione energetica.
In conformità all'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. l92, le parti cessionarie danno atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) redatto, per l'immobile di cui al precedente Art. 1 b), dall'arch. di Bagni di Lucca Persona_1
(LU), identificativo dell'APE id 0000829338 del 20/12/2024, categoria energetica A/2, che si allega in originale al presente atto, formandone parte integrante, sotto la lettera A.
La parte cessionaria dichiara, altresì, di essere edotta che il suddetto attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica della corrispondente unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto attestato di prestazione energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
Art. 4 – Garanzie e provenienza.
La parte cedente dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, i quali le sono pervenuti in forza dei seguenti titoli:
- per quanto riguarda le unità immobiliari di cui al precedente art. 1, lettere a) e b) ed il terreno di cui al precedente art. 1 lettera c), per compravendita Notaio del 01.12.1978, Persona_2 repertorio 5142, raccolta 1425, registrato a Castelnuovo di RF (LU) il 18.12.1978, al n.
1244, trascritto a Lucca il 22.12.1978, al n. 11555-9650. Il sig. acquistava la quota Parte_1 di 1/1 come bene personale;
- per quanto riguarda il terreno di cui al precedente art. 1, lettera d), per compravendita Notaio
del 01.12.1978, repertorio 5142, raccolta 1425, registrato a Castelnuovo di Persona_2
RF (LU) il 18.12.1978, al n. 1244, trascritto a Lucca il 22.12.1978, al n. 11555-9650 (che con atto di cui sopra il sig. , ut generalizzato, celibe, acquistava gli immobili posti nel Parte_1
Comune di GL EL (LU), tra cui vecchio fabbricato rurale già adibito a civile
3 abitazione, il tutto rappresentato nel Catasto Terreni del Comune di GL EL dai mappali 198 (oggi mappale 1855 sub. 1, cat. C/6 e 2 cat. A/2), 203 e mappale 298 con diritto condominiale alle corti rappresentate dai mappali 794, 796 e 797, mappali tutti del foglio 39). Con permuta Notaio dell'11.03.2021, rep. 21604, acquistava la quota Persona_3 Parte_1 di 2/6, come bene personale.
Art. 5 – Condizioni economiche del trasferimento.
Le parti convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorrenti e delle reciproche poste di dare/avere, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro, essendo la cessione elemento funzionale ed indispensabile, ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Art. 6 – Rinuncia all'ipoteca legale.
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi reciproci, connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei registri immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità in proposito.
Art. 7 – Dichiarazioni urbanistiche.
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, la parte cedente dichiara che la consistenza immobiliare oggetto di trasferimento è stata realizzata in epoca anteriore al 1° settembre
1967 e successivamente non è stata oggetto di interventi edilizi o di mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto licenza, concessione, autorizzazione, permesso di costruire, denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività, tranne che per:
- Concessione Edilizia n. 442/8475 del 13.03.1984, per ristrutturazione a fabbricato per civile abitazione;
- Permesso di Costruire in sanatoria n. 2036 del 20.12.2006 per parziali difformità dalla C.E.
442/8475;
- Autorizzazione per l'immissione di scarico civile nel sottosuolo protocollo n. 1786T/10 del
21.12.2006;
- Agibilità del 12.07.2010.
Art. 8 – Dichiarazioni fiscali.
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento
è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, che i trasferimenti sono effettuati a definizione dei rapporti economici e patrimoniali esistenti tra i coniugi e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Art. 9 – Effetti pubblicitari.
Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
21761 del 29.7.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel ricorso per separazione coniugale, assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 c.c., si obbligano a curare, nel più breve tempo possibile, la trascrizione e la voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando l'Ausiliario dalle responsabilità connesse a tale incombente, nonché a restituire all'Ausiliario la copia della nota entro 30 giorni dall'avvenuta trascrizione».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in GL EL (LU) il 21/6/1980, dal quale sono nate le due figlie
4 e entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti - hanno Per_4 Per_5 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico
Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
All'udienza del 21/5/2025 le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso e dalla volontà manifestata dalle parti la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e delle figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in GL EL (LU) in data 21/6/1980, debitamente
[...] trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di GL EL (LU) all'Atto Numero 10, Parte 2, Serie A, dell'Anno 1980, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PRENDE ATTO del trasferimento immobiliare già avvenuto con il verbale di udienza del
21/5/2025;
d) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di GL EL (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 21/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
5