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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/04/2025, n. 6092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6092 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 532/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE V CIVILE -
All'udienza del 22.4.2025, aperto il verbale alle ore 10,30, è presente per gli attori l'Avvocato
Tommaso Ruperto il quale si riporta agli scritti di parte.
Per il convenuto è presente l'Avvocato Patrizio Casazza il quale si riporta agli scritti di CP_1
parte, facendo proprie le difese delle altre parti ed, in particolare, quelle della . CP_2
Per l'Amministrazione è presente l'Avvocato Ferdinando Della Corte il CP_3 Controparte_4
quale si riporta agli atti di parte.
Per la in sostituzione dell'Avvocato Francesco Rudilosso Consolo, Controparte_5
l'Avvocata Bianca Maria Petti la quale precisa le conclusioni riportandosi a quelle degli atti di parte, delle quale chiede l'accoglimento.
Per la in sostituzione RO
dell'Avvocata Ilaria Perin, l'Avvocata Annalisa Giacchino la quale si riporta agli scritti di parte.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 17,36.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 532/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione V civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
532/2023, tra il Sig. e la Sig.ra (Avvocato Tommaso Ruperto); Parte_1 Parte_2
- attori -
il , in persona dell'amministratore pro Controparte_7
tempore (Avvocato Patrizio Casazza);
- convenuto -
la in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_8
(Avvocato Ferdinando Della Corte);
- convenuto -
la in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocato Controparte_5
Francesco Rudilosso Consolo);
- chiamata in causa -
la , in persona del legale RO
rappresentante pro tempore (Avvocata Ilaria Perin);
- chiamata in causa -
e la in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_9
- chiamata in causa contumace -
ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 22.4.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Va dichiarata, anzitutto, la contumacia della in persona del legale Controparte_9
rappresentante pro tempore, attese la ritualità della notifica dell'atto di chiamata in causa e la mancata costituzione di detta società.
2. In secondo luogo, si prende atto dell'iniziale volontà dell' Controparte_8
– manifestata nella memoria di costituzione – di evocare in giudizio anche l'Avvocato
[...] Massimo Filiè, cui, peraltro, non ha fatto seguito alcuna notifica dell'atto di chiamato in causa.
Pertanto, il contraddittorio nei confronti del menzionato professionista non si è mai radicato.
3. Deve dichiararsi, poi, la carenza di legittimazione del a Controparte_7 CP_7
.
[...]
Non è dato sapere, infatti – poiché gli attori non lo chiariscono – a quale titolo l'ente di gestione sia stato evocato in giudizio, atteso che il contratto di mandato – al quale deve ricondursi, a mente dell'art.1129, XV comma, c.c., il rapporto tra condominio ed organo amministrativo (cfr. anche
Cass. civ., 24.11.2021, n.36430) – implica la funzione di mandatario in capo all'amministratore,
non alla comunione condominiale.
4. Ciò posto, ritiene questo giudicante che la verifica sulla polizza – alla cui stipula sia tenuta l'impresa incaricata di effettuare opere all'interno del condominio – possa e debba rientrare – ai sensi del combinato disposto degli artt.1129, XV comma, e 1710 c.c., nonché, più in generale,
dell'art.1176 c.c. – tra i compiti dell'amministratore dell'ente di gestione.
Occorre considerare, infatti, che l'attività di amministrazione condominiale non solo debba essere svolta con diligenza (cfr. infra Cass. civ., ord. 15.12.2021, n.40134; Cass. civ., 27.5.1982, n.3233;
Cass. civ., 8.10.1963, n.2668), ma – trattandosi attività professionale a tutti gli effetti (cfr. Cass.
civ., 13.3.2009, n.6136) – richieda, ai sensi del secondo comma dell'art.1176 c.c., un impegno di contenuto più ampio rispetto a quello del debitore occasionale, preso in esame dal primo comma dell'art.1176 c.c. (cfr. Cass. civ., ord. 24.6.2020, n.12407).
Deve sottolinearsi, inoltre, che, in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede, al mandatario è ascritto un generale obbligo di protezione nei confronti del mandante (cfr.
infra Cass. civ., ord. 3.11.2023, n.30588).
Dal quadro fin qui delineato risulta come difficilmente si possa negare la titolarità, in capo all' di un vero e proprio obbligo giuridico di Controparte_8
controllare l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza – alla cui stipulazione l'impresa incaricata di svolgere i lavori in favore del condominio era tenuta, a garanzia del buon esito delle opere oggetto dell'appalto – proprio in funzione della tutela degli interessi del condominio amministrato ed in adempimento del mandato conferito.
Diversamente opinando, il dovere di una corretta gestione – tesa alla protezione dei diritti dell'ente di gestione – risulterebbe del tutto privo di contenuto e di significato.
5. Se, dunque, può affermarsi, in via generale, una responsabilità della società amministratrice nella vicenda in esame, peraltro, deve escludersi la sussistenza di un qualsivoglia profilo di danno.
Deve considerarsi, infatti, che, una volta estinta la società appaltatrice, in ogni caso, gli attori non avrebbero potuto rivalersi nei confronti dell'assicuratore, ove la polizza fosse risultata efficace, dal momento che gli stessi non avrebbero avuto azione diretta nei riguardi dell'impresa di assicurazione.
Quest'ultima avrebbe potuto essere chiamata in garanzia dall'impresa – o da eventuali successori –
nel giudizio di accertamento della responsabilità in ordine all'esito delle opere condominiali.
In mancanza di tale evocazione, mai gli odierni istanti avrebbero potuto agire direttamente nei confronti della società impresa assicuratrice in virtù della polizza stipulata dall'impresa appaltatrice.
Ne deriva che il mancato controllo dell'amministrazione condominiale, con riferimento alla vigenza della polizza a garanzia del buon esito dei lavori condominiali, non ha comunque prodotto alcun pregiudizio agli attori, che, in ogni caso, non avrebbero potuto agire contro l'assicuratore.
6. Ne consegue il rigetto della domanda attorea svolta nei riguardi dell' Controparte_8
[...]
7. In ordine alla posizione della quest'ultima ha eccepito la prescrizione Controparte_5
del diritto – ove esistente – all'indennità, ai sensi dell'art.2952, II comma, c.c., secondo la tempistica precisata nella memoria di costituzione.
L'eccezione appare fondata e, del resto, l' sul punto, Controparte_8
nulla ha eccepito.
Ciò ha un ovvio riflesso sulle spese di lite. 8. Per ciò che attiene alla , la stessa RO
ha allegato l'esistenza di una clausola di copertura della responsabilità dell'assicurata “a richiesta fatta” (claims made), in forza della quale, in deroga all'art.1917 c.c., il pagamento dell'indennizzo,
anche in relazione a fatti verificatisi anteriormente alla conclusione del contratto, è subordinato alla condizione che la richiesta di risarcimento pervenga all'assicurato solo durante il periodo di vigenza del rapporto contrattuale (cfr. anche Cass. civ., 14.11.2024, n.29437).
Al riguardo la ha dimostrato RO
documentalmente come l'Amministrazione avesse ricevuto la richiesta CP_3 Controparte_4
risarcitoria il 27.2.2017 (cfr. doc.4 del fascicolo dell' , Controparte_8 Controparte_4
dando riscontro ad essa con missiva del 2.3.2017 (cfr. doc.5 del fascicolo dell'Amministrazione
, prima, quindi, della decorrenza dell'efficacia della polizza in favore Controparte_8
della società amministratrice (1.4.2017) (cfr. doc.1 del fascicolo della
[...]
). RO
Da quanto fin qui esposto deriva che l' ove fosse stata Controparte_8
condannata a risarcire gli attori, non sarebbe stata comunque tenuta indenne in virtù della polizza della che, pertanto, non avrebbe RO
dovuto essere chiamata in causa.
9. Attesa la mala gestio dell' le spese di lite tra Controparte_8
quest'ultima e gli istanti devono essere integralmente compensate.
In ragione dell'inammissibilità della domanda, gli attori devono, invece, essere condannati alle spettanze del giudizio in favore del . Controparte_7 CP_7 CP_7
Parimenti, l' deve rifondere le spese di lite alle due Controparte_8
società assicuratrici, attesa la (virtuale) soccombenza della predetta convenuta.
Nulla in favore , rimasta contumace. Controparte_9
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_7
, in persona dell'amministratore pro tempore;
[...]
- rigetta la domanda attorea svolta nei confronti dell'Amministrazione Controparte_8
in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 [...]
da un lato, e l' in persona del Parte_2 Controparte_8
legale rappresentante pro tempore, dall'altro;
- condanna il Sig. e la Sig.ra al pagamento, in Parte_1 Parte_2
solido tra loro ed in favore del , in Controparte_7
persona dell'amministratore pro tempore, delle spettanze del giudizio che vengono liquidate in euro 2.400,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- condanna l' in persona del legale rappresentante Controparte_8
pro tempore, al pagamento, in favore della in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, delle spese di lite che vengono liquidate in euro 2.400,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- condanna l' in persona del legale rappresentante Controparte_8
pro tempore, al pagamento, in favore della RO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spettanze del
[...]
giudizio che vengono liquidate in euro 2.400,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A.
ed I.V.A. come per legge;
- nulla, infine, in favore della , in persona del legale rappresentante pro Controparte_9
tempore.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 22 aprile 2025 Il G.O.P. Simone Tablò
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE V CIVILE -
All'udienza del 22.4.2025, aperto il verbale alle ore 10,30, è presente per gli attori l'Avvocato
Tommaso Ruperto il quale si riporta agli scritti di parte.
Per il convenuto è presente l'Avvocato Patrizio Casazza il quale si riporta agli scritti di CP_1
parte, facendo proprie le difese delle altre parti ed, in particolare, quelle della . CP_2
Per l'Amministrazione è presente l'Avvocato Ferdinando Della Corte il CP_3 Controparte_4
quale si riporta agli atti di parte.
Per la in sostituzione dell'Avvocato Francesco Rudilosso Consolo, Controparte_5
l'Avvocata Bianca Maria Petti la quale precisa le conclusioni riportandosi a quelle degli atti di parte, delle quale chiede l'accoglimento.
Per la in sostituzione RO
dell'Avvocata Ilaria Perin, l'Avvocata Annalisa Giacchino la quale si riporta agli scritti di parte.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 17,36.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 532/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione V civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
532/2023, tra il Sig. e la Sig.ra (Avvocato Tommaso Ruperto); Parte_1 Parte_2
- attori -
il , in persona dell'amministratore pro Controparte_7
tempore (Avvocato Patrizio Casazza);
- convenuto -
la in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_8
(Avvocato Ferdinando Della Corte);
- convenuto -
la in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocato Controparte_5
Francesco Rudilosso Consolo);
- chiamata in causa -
la , in persona del legale RO
rappresentante pro tempore (Avvocata Ilaria Perin);
- chiamata in causa -
e la in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_9
- chiamata in causa contumace -
ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 22.4.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Va dichiarata, anzitutto, la contumacia della in persona del legale Controparte_9
rappresentante pro tempore, attese la ritualità della notifica dell'atto di chiamata in causa e la mancata costituzione di detta società.
2. In secondo luogo, si prende atto dell'iniziale volontà dell' Controparte_8
– manifestata nella memoria di costituzione – di evocare in giudizio anche l'Avvocato
[...] Massimo Filiè, cui, peraltro, non ha fatto seguito alcuna notifica dell'atto di chiamato in causa.
Pertanto, il contraddittorio nei confronti del menzionato professionista non si è mai radicato.
3. Deve dichiararsi, poi, la carenza di legittimazione del a Controparte_7 CP_7
.
[...]
Non è dato sapere, infatti – poiché gli attori non lo chiariscono – a quale titolo l'ente di gestione sia stato evocato in giudizio, atteso che il contratto di mandato – al quale deve ricondursi, a mente dell'art.1129, XV comma, c.c., il rapporto tra condominio ed organo amministrativo (cfr. anche
Cass. civ., 24.11.2021, n.36430) – implica la funzione di mandatario in capo all'amministratore,
non alla comunione condominiale.
4. Ciò posto, ritiene questo giudicante che la verifica sulla polizza – alla cui stipula sia tenuta l'impresa incaricata di effettuare opere all'interno del condominio – possa e debba rientrare – ai sensi del combinato disposto degli artt.1129, XV comma, e 1710 c.c., nonché, più in generale,
dell'art.1176 c.c. – tra i compiti dell'amministratore dell'ente di gestione.
Occorre considerare, infatti, che l'attività di amministrazione condominiale non solo debba essere svolta con diligenza (cfr. infra Cass. civ., ord. 15.12.2021, n.40134; Cass. civ., 27.5.1982, n.3233;
Cass. civ., 8.10.1963, n.2668), ma – trattandosi attività professionale a tutti gli effetti (cfr. Cass.
civ., 13.3.2009, n.6136) – richieda, ai sensi del secondo comma dell'art.1176 c.c., un impegno di contenuto più ampio rispetto a quello del debitore occasionale, preso in esame dal primo comma dell'art.1176 c.c. (cfr. Cass. civ., ord. 24.6.2020, n.12407).
Deve sottolinearsi, inoltre, che, in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede, al mandatario è ascritto un generale obbligo di protezione nei confronti del mandante (cfr.
infra Cass. civ., ord. 3.11.2023, n.30588).
Dal quadro fin qui delineato risulta come difficilmente si possa negare la titolarità, in capo all' di un vero e proprio obbligo giuridico di Controparte_8
controllare l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza – alla cui stipulazione l'impresa incaricata di svolgere i lavori in favore del condominio era tenuta, a garanzia del buon esito delle opere oggetto dell'appalto – proprio in funzione della tutela degli interessi del condominio amministrato ed in adempimento del mandato conferito.
Diversamente opinando, il dovere di una corretta gestione – tesa alla protezione dei diritti dell'ente di gestione – risulterebbe del tutto privo di contenuto e di significato.
5. Se, dunque, può affermarsi, in via generale, una responsabilità della società amministratrice nella vicenda in esame, peraltro, deve escludersi la sussistenza di un qualsivoglia profilo di danno.
Deve considerarsi, infatti, che, una volta estinta la società appaltatrice, in ogni caso, gli attori non avrebbero potuto rivalersi nei confronti dell'assicuratore, ove la polizza fosse risultata efficace, dal momento che gli stessi non avrebbero avuto azione diretta nei riguardi dell'impresa di assicurazione.
Quest'ultima avrebbe potuto essere chiamata in garanzia dall'impresa – o da eventuali successori –
nel giudizio di accertamento della responsabilità in ordine all'esito delle opere condominiali.
In mancanza di tale evocazione, mai gli odierni istanti avrebbero potuto agire direttamente nei confronti della società impresa assicuratrice in virtù della polizza stipulata dall'impresa appaltatrice.
Ne deriva che il mancato controllo dell'amministrazione condominiale, con riferimento alla vigenza della polizza a garanzia del buon esito dei lavori condominiali, non ha comunque prodotto alcun pregiudizio agli attori, che, in ogni caso, non avrebbero potuto agire contro l'assicuratore.
6. Ne consegue il rigetto della domanda attorea svolta nei riguardi dell' Controparte_8
[...]
7. In ordine alla posizione della quest'ultima ha eccepito la prescrizione Controparte_5
del diritto – ove esistente – all'indennità, ai sensi dell'art.2952, II comma, c.c., secondo la tempistica precisata nella memoria di costituzione.
L'eccezione appare fondata e, del resto, l' sul punto, Controparte_8
nulla ha eccepito.
Ciò ha un ovvio riflesso sulle spese di lite. 8. Per ciò che attiene alla , la stessa RO
ha allegato l'esistenza di una clausola di copertura della responsabilità dell'assicurata “a richiesta fatta” (claims made), in forza della quale, in deroga all'art.1917 c.c., il pagamento dell'indennizzo,
anche in relazione a fatti verificatisi anteriormente alla conclusione del contratto, è subordinato alla condizione che la richiesta di risarcimento pervenga all'assicurato solo durante il periodo di vigenza del rapporto contrattuale (cfr. anche Cass. civ., 14.11.2024, n.29437).
Al riguardo la ha dimostrato RO
documentalmente come l'Amministrazione avesse ricevuto la richiesta CP_3 Controparte_4
risarcitoria il 27.2.2017 (cfr. doc.4 del fascicolo dell' , Controparte_8 Controparte_4
dando riscontro ad essa con missiva del 2.3.2017 (cfr. doc.5 del fascicolo dell'Amministrazione
, prima, quindi, della decorrenza dell'efficacia della polizza in favore Controparte_8
della società amministratrice (1.4.2017) (cfr. doc.1 del fascicolo della
[...]
). RO
Da quanto fin qui esposto deriva che l' ove fosse stata Controparte_8
condannata a risarcire gli attori, non sarebbe stata comunque tenuta indenne in virtù della polizza della che, pertanto, non avrebbe RO
dovuto essere chiamata in causa.
9. Attesa la mala gestio dell' le spese di lite tra Controparte_8
quest'ultima e gli istanti devono essere integralmente compensate.
In ragione dell'inammissibilità della domanda, gli attori devono, invece, essere condannati alle spettanze del giudizio in favore del . Controparte_7 CP_7 CP_7
Parimenti, l' deve rifondere le spese di lite alle due Controparte_8
società assicuratrici, attesa la (virtuale) soccombenza della predetta convenuta.
Nulla in favore , rimasta contumace. Controparte_9
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_7
, in persona dell'amministratore pro tempore;
[...]
- rigetta la domanda attorea svolta nei confronti dell'Amministrazione Controparte_8
in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 [...]
da un lato, e l' in persona del Parte_2 Controparte_8
legale rappresentante pro tempore, dall'altro;
- condanna il Sig. e la Sig.ra al pagamento, in Parte_1 Parte_2
solido tra loro ed in favore del , in Controparte_7
persona dell'amministratore pro tempore, delle spettanze del giudizio che vengono liquidate in euro 2.400,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- condanna l' in persona del legale rappresentante Controparte_8
pro tempore, al pagamento, in favore della in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, delle spese di lite che vengono liquidate in euro 2.400,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- condanna l' in persona del legale rappresentante Controparte_8
pro tempore, al pagamento, in favore della RO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spettanze del
[...]
giudizio che vengono liquidate in euro 2.400,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A.
ed I.V.A. come per legge;
- nulla, infine, in favore della , in persona del legale rappresentante pro Controparte_9
tempore.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 22 aprile 2025 Il G.O.P. Simone Tablò