Articolo 1 della Legge 17 febbraio 1951, n. 121
Articolo 2
Versione
28 marzo 1951
Art. 1.
E' consentito, per l'anno 1949, il rimborso parziale della imposta di fabbricazione, nella misura di lire 20 per ogni litro, sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza - compresi i motoscafi nelle localita' dove essi sostituiscono le vetture da piazza - munite della prescritta licenza dell'autorita' comunale e circolanti sul territorio dello Stato alla data del 1 gennaio 1949.
L'agevolazione sara' concessa, limitatamente ai giorni in cui le autovetture o i motoscafi hanno prestato effettivo servizio, in base al consumo medio presunto di:
1) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
2) litri 3 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000, ma non a 500.000 abitanti;
3) litri 2 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.
Entrata in vigore il 28 marzo 1951