Articolo 8 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 gennaio 1993
Art. 8.
(Aree interne ai porti e aeroporti)
1. Ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del codice, sono considerate aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorita' marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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