Art. 41.
La perdita del grado e' disposta con decreto ministeriale. Essa decorre dalla data del decreto nei casi di cui ai commi primo, numeri 1), 5) e 6), e secondo dello articolo 40, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al predetto primo comma, numeri 2) e 3) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui allo stesso primo comma, numeri 4) e 7) dell'articolo 40.
Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 27, la perdita del grado per le cause indicate nel primo comma, numeri 6) e 7) dell'articolo 40 decorre dalla data in cui il militare e' cessato dal servizio continuativo.
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che incorre nella perdita del grado e' iscritto al proprio distretto militare di leva come soldato.
La perdita del grado e' disposta con decreto ministeriale. Essa decorre dalla data del decreto nei casi di cui ai commi primo, numeri 1), 5) e 6), e secondo dello articolo 40, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al predetto primo comma, numeri 2) e 3) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui allo stesso primo comma, numeri 4) e 7) dell'articolo 40.
Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 27, la perdita del grado per le cause indicate nel primo comma, numeri 6) e 7) dell'articolo 40 decorre dalla data in cui il militare e' cessato dal servizio continuativo.
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che incorre nella perdita del grado e' iscritto al proprio distretto militare di leva come soldato.