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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/07/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1255/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 1255/2025 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. BENVENUTO RUGGERO;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. BENVENUTO RUGGERO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
Affidamento del figlio : Per_1
Le parti nell'interesse della corretta e completa crescita del figlio minore, che dovrà poter mantenere e coltivare con entrambi i genitori un rapporto ed una frequentazione effettivi, stabiliscono quanto segue.
- L'affidamento del figlio è stabilito in modo congiunto e paritario tra i genitori, Per_1 quindi in regime condiviso;
i genitori dovranno pertanto prendere insieme e di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la vita del medesimo, tenendo conto delle sue esigenze e dei suoi desideri ed attitudini. I genitori dovranno reciprocamente aggiornarsi, anche telefonicamente, su ogni aspetto rilevante riguardante il figlio minore , i suoi Per_1 impegni scolastici ed extrascolastici, le esigenze
- 1 - e/o problematiche che dovessero emergere durante la permanenza con l'uno o con l'altro genitore.
Stante la modalità di affidamento condiviso e paritario, viene indicata quale prevalente collocazione per i figli quella presso la madre, nella casa ove andrà ad abitare dal prossimo mese di settembre 2025 sita in RI (AN) in Via Mazzini n. 63 e si stabilisce che il padre sarà libero di vederlo e tenerlo con sé a suo piacimento, previo accordo con la madre, e nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e ludici del minore;
Durante il periodo scolastico: viene stabilito congiuntamente che il padre avrà la possibilità di tenere il figlio con sé almeno due giorni a settimana dalle ore 15:30 fino alle ore 20,00; nel fine settimana il figlio starà con il padre, a settimane alterne, dalle ore 08:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica.
Nel periodo estivo non scolastico, sempre ferma la libertà di ampliare di comune accordo il normale regime di frequentazione, dovranno essere garantite ad entrambi i genitori due settimane nei mesi di giugno, luglio ed agosto, anche non continuative, da trascorrere con il figlio, individuando i rispettivi periodi di competenza mediante comunicazione scritta da portare a conoscenza dell'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno.
Vacanze Natalizie, Pasquali e festività nazionali: durante le vacanze di AT sarà sospeso l'ordinario regime di alternanza e il figlio potrà stare ad anni alterni con il padre e con la madre una settimana ciascuno, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio.
All'interno della settimana di AT di competenza di uno dei genitori, ad anni alterni, il figlio festeggerà con l'altro genitore la Vigilia di AT (dal 24 dicembre a pranzo Per_1 fino alla mattina di AT, tornando per il pranzo di AT con il genitore di competenza per quella settimana).
Il figlio potrà stare, sempre rispettando l'alternanza, nei giorni nei quali ricadono Per_1 le festività nazionali (25 aprile;
1° maggio;
2 giugno;
15 agosto;
1° novembre;
8 dicembre) con l'uno e con l'altro genitore, precisando che detti giorni potranno essere messi in continuità con i periodi di cui al normale regime di frequentazione, se maggiormente rispondente alle esigenze dei minori e dei genitori.
I genitori provvederanno ove possibile a festeggiare e comunque organizzare comunemente il compleanno e le cerimonie riguardanti il figlio . Per_1
Periodo pasquale: Il giorno di Pasqua e il Lunedì di Pasquetta verranno suddivisi tra i genitori ad anni alterni. Riprenderà poi la normale calendarizzazione.
- 2 - In ogni caso, previo accordo tra i coniugi, in presenza di esigenze temporanee diverse
(impegni di lavoro, ferie, malattia ecc.) si potranno apportare variazioni al presente accordo, concordemente adattando quanto stabilito, con ragionevolezza, ai loro reciproci impegni lavorativi e/o personali ed alle prioritarie esigenze e desideri del figlio;
Mantenimento dei figli minori:
In relazione al mantenimento del figlio minore, il Sig. si impegna a Parte_1 corrispondere in favore della Sig.ra a titolo di contribuzione al Parte_2 mantenimento del figlio minore l'assegno mensile complessivo di € 250,00 Per_1
(duecentocinquanta/00). Detto assegno dovrà essere corrisposto entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese a partire dal mese di settembre 2025 e sarà annualmente aggiornato a partire dal mese di settembre 2026 secondo le variazioni del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati accertande dall'Istat nell'anno precedente;
Gli assegni familiari spetteranno ad entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno come per legge;
Le spese straordinarie saranno poste a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, intendendosi per spese straordinarie quelle spese necessarie a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali e/o ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli, tra cui le visite mediche specialistiche non coperte dal SSN, quelle attinenti a patologie mediche imprevedibili, quelle da sostenere per eventuali interventi chirurgici, apparecchi ortodontici, oculista, spese ludico-ricreative, sportive e spese scolastiche, per ivi da intendersi quelle relative a tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche e ripetizioni. A d ogni buon conto, al fine di dirimere anticipatamente ogni controversia sul punto, le parti intendono richiamare la regolamentazione in materia di spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Ancona;
Mantenimento dei coniugi
I coniugi, alla luce dei loro attuali redditi lavorativi e delle rispettive attuali condizioni economiche, dichiarano di rinunciare ad ogni contributo al loro mantenimento, dichiarando di essere economicamente autosufficienti e comunque di essere in grado di provvedere al loro mantenimento”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2 sposati a RI (AN) il 22/05/2004, hanno chiesto la separazione consensuale.
- 3 - 2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c., che in data 9/06/2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio minore . Per_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Nulla, invece, con riferimento all'altro figlio della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2 matrimonio a RI (AN) il 22/05/2004, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di RI (AN) al n. 17, parte 1, dell'anno 2004; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
- 4 - compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 2.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 1255/2025 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. BENVENUTO RUGGERO;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. BENVENUTO RUGGERO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
Affidamento del figlio : Per_1
Le parti nell'interesse della corretta e completa crescita del figlio minore, che dovrà poter mantenere e coltivare con entrambi i genitori un rapporto ed una frequentazione effettivi, stabiliscono quanto segue.
- L'affidamento del figlio è stabilito in modo congiunto e paritario tra i genitori, Per_1 quindi in regime condiviso;
i genitori dovranno pertanto prendere insieme e di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la vita del medesimo, tenendo conto delle sue esigenze e dei suoi desideri ed attitudini. I genitori dovranno reciprocamente aggiornarsi, anche telefonicamente, su ogni aspetto rilevante riguardante il figlio minore , i suoi Per_1 impegni scolastici ed extrascolastici, le esigenze
- 1 - e/o problematiche che dovessero emergere durante la permanenza con l'uno o con l'altro genitore.
Stante la modalità di affidamento condiviso e paritario, viene indicata quale prevalente collocazione per i figli quella presso la madre, nella casa ove andrà ad abitare dal prossimo mese di settembre 2025 sita in RI (AN) in Via Mazzini n. 63 e si stabilisce che il padre sarà libero di vederlo e tenerlo con sé a suo piacimento, previo accordo con la madre, e nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e ludici del minore;
Durante il periodo scolastico: viene stabilito congiuntamente che il padre avrà la possibilità di tenere il figlio con sé almeno due giorni a settimana dalle ore 15:30 fino alle ore 20,00; nel fine settimana il figlio starà con il padre, a settimane alterne, dalle ore 08:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica.
Nel periodo estivo non scolastico, sempre ferma la libertà di ampliare di comune accordo il normale regime di frequentazione, dovranno essere garantite ad entrambi i genitori due settimane nei mesi di giugno, luglio ed agosto, anche non continuative, da trascorrere con il figlio, individuando i rispettivi periodi di competenza mediante comunicazione scritta da portare a conoscenza dell'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno.
Vacanze Natalizie, Pasquali e festività nazionali: durante le vacanze di AT sarà sospeso l'ordinario regime di alternanza e il figlio potrà stare ad anni alterni con il padre e con la madre una settimana ciascuno, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio.
All'interno della settimana di AT di competenza di uno dei genitori, ad anni alterni, il figlio festeggerà con l'altro genitore la Vigilia di AT (dal 24 dicembre a pranzo Per_1 fino alla mattina di AT, tornando per il pranzo di AT con il genitore di competenza per quella settimana).
Il figlio potrà stare, sempre rispettando l'alternanza, nei giorni nei quali ricadono Per_1 le festività nazionali (25 aprile;
1° maggio;
2 giugno;
15 agosto;
1° novembre;
8 dicembre) con l'uno e con l'altro genitore, precisando che detti giorni potranno essere messi in continuità con i periodi di cui al normale regime di frequentazione, se maggiormente rispondente alle esigenze dei minori e dei genitori.
I genitori provvederanno ove possibile a festeggiare e comunque organizzare comunemente il compleanno e le cerimonie riguardanti il figlio . Per_1
Periodo pasquale: Il giorno di Pasqua e il Lunedì di Pasquetta verranno suddivisi tra i genitori ad anni alterni. Riprenderà poi la normale calendarizzazione.
- 2 - In ogni caso, previo accordo tra i coniugi, in presenza di esigenze temporanee diverse
(impegni di lavoro, ferie, malattia ecc.) si potranno apportare variazioni al presente accordo, concordemente adattando quanto stabilito, con ragionevolezza, ai loro reciproci impegni lavorativi e/o personali ed alle prioritarie esigenze e desideri del figlio;
Mantenimento dei figli minori:
In relazione al mantenimento del figlio minore, il Sig. si impegna a Parte_1 corrispondere in favore della Sig.ra a titolo di contribuzione al Parte_2 mantenimento del figlio minore l'assegno mensile complessivo di € 250,00 Per_1
(duecentocinquanta/00). Detto assegno dovrà essere corrisposto entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese a partire dal mese di settembre 2025 e sarà annualmente aggiornato a partire dal mese di settembre 2026 secondo le variazioni del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati accertande dall'Istat nell'anno precedente;
Gli assegni familiari spetteranno ad entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno come per legge;
Le spese straordinarie saranno poste a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, intendendosi per spese straordinarie quelle spese necessarie a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali e/o ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli, tra cui le visite mediche specialistiche non coperte dal SSN, quelle attinenti a patologie mediche imprevedibili, quelle da sostenere per eventuali interventi chirurgici, apparecchi ortodontici, oculista, spese ludico-ricreative, sportive e spese scolastiche, per ivi da intendersi quelle relative a tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche e ripetizioni. A d ogni buon conto, al fine di dirimere anticipatamente ogni controversia sul punto, le parti intendono richiamare la regolamentazione in materia di spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Ancona;
Mantenimento dei coniugi
I coniugi, alla luce dei loro attuali redditi lavorativi e delle rispettive attuali condizioni economiche, dichiarano di rinunciare ad ogni contributo al loro mantenimento, dichiarando di essere economicamente autosufficienti e comunque di essere in grado di provvedere al loro mantenimento”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2 sposati a RI (AN) il 22/05/2004, hanno chiesto la separazione consensuale.
- 3 - 2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c., che in data 9/06/2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio minore . Per_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Nulla, invece, con riferimento all'altro figlio della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2 matrimonio a RI (AN) il 22/05/2004, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di RI (AN) al n. 17, parte 1, dell'anno 2004; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
- 4 - compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 2.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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