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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 21/08/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.1037/ 2024 R.G. avente ad oggetto: modifica condizioni divorzio promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIALE MARIO MILAZZO 198 95041 CodiceFiscale_1
CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv. MATTIA ENZO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE N.170 C.F._2
PALAGONIA presso lo studio dell'avv. PICCITTO GAETANO che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 14.4.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. le parti chiedevano emettersi sentenza e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e con successivo provvedimento discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. Il P.M. nulla opponeva .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.12.2024 chiedeva all'adito Parte_1
Tribunale la modifica delle condizioni previste nella sentenza n 453/2023 emessa da questo Tribunale in data 19.07.2023 con la quale era stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra essa ricorrente e . Controparte_1
Rilevava che con la detta sentenza era stato disposto l'affidamento condiviso del minore con Per_1 collocazione prevalente presso il domicilio della madre e, quanto al diritto di visita, veniva disposto, come concordato tra le parti , che il padre potesse esercitare il proprio diritto di visita genitoriale liberamente , nel rispetto delle esigenze e dei diritti del minore ed in accordo con la madre, e in caso di mancato accordo a settimane alterne A) lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17,00 alle ore 20,00 cena compresa. B) martedì e giovedì dalle ore 17,00 alle 20,00 e dalle ore 17,00 del sabato alle ore
18,00 della domenica”
Deduceva che il minore dal mese di giugno 2023 frequentava con molto profitto un centro di Per_1 equitazione a cui veniva accompagnato sia all'andata che al ritorno dalla madre e che i corsi prevedevano una frequenza di un solo giorno alla settimana ( il lunedì) dalle ore 17 alle ore 20,00.
Lamentava che nelle settimane in cui la frequenza al corso di equitazione coincideva con il pomeriggio dedicato al diritto di visita del genitore, lo stesso pretendeva “recuperare” il pomeriggio non utilizzato il giorno successivo e rilevando che tale pretesa del padre era foriera di problemi per il minore chiedeva di autorizzare il minore a frequentare il centro di equitazione il lunedì Per_1 disponendo la modifica delle modalità del diritto di visita del padre nel senso di togliere dal novero delle giornate dedicate alla visita del figlio la giornata del lunedì pomeriggio
Costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso rilevando che negli accordi Controparte_1 intercorsi tra le parti era chiaramente prevista la modalità di esercizio del diritto di visita del padre allorquando coincidente con attività ludico, ricreative o sportive del piccolo con la previsione Per_1 espressa che “qualora il diritto di visita non possa essere esercitato per motivi di salute e/o pregressi impegni del minore, tale diritto sarà esercitato dal padre nel giorno seguente” e quindi le parti in sede di accordi di regolamentazione del diritto dei visita del padre, avevano già previsto tale opzione. le parti chiedevano emettersi sentenza di separazione e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Disposta la comparizione delle parti le stesse comparivano insistendo in ricorso. La causa veniva quindi rinviata per consentire una definizione della stessa ma all'udienza all'uopo fissata i procuratori della parti dichiaravano il fallimento del tentativo di comporre la lite ed insistevano nelle rispettive difese.
Osserva in via preliminare il Tribunale che per costante interpretazione giurisprudenziale anche della
Suprema Corte le richiesta di revisione delle condizioni della separazione o divorzio presuppone non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle menzionate condizioni, ma anche l'idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto complessivo realizzato con il precedente provvedimento definitorio del giudizio.
Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione delle condizioni del provvedimento giudiziale, ma deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, in tal caso, tra le parti trattandosi di divorzio congiunto.
Ciò avviene perché i provvedimenti in tema di affidamento, collocamento e diritto di visita dei figli passano in giudicato, ma essendo sempre rivedibili, divengono definitivi solo rebus sic stantibus, sicché il giudice, in sede di revisione, non può procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse statuizioni, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 6639 del 06/03/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 283 del 09/01/2020).
Orbene, nel caso di specie l'asserito fatto nuovo che dovrebbe indurre questo Tribunale alla modifica delle condizioni consensualmente stabilite dalla coppia e consacrate nella sentenza risiederebbe nel fatto che il minore frequenta con cadenza settimanale un centro ippico.
Epperò per un verso tale fatto non costituisce fatto nuovo , risultando dalla stessa documentazione prodotta da parte ricorrente che il minore ha iniziato a frequentare detto centro in epoca antecedente al deposito degli accordi di divorzio (senza che tale attività sua stata concordata tra le parti).
Per altro verso va rilevato che la possibilità che il minore seguisse attività sportive o ludiche è per stata espressamente prevista negli accordi tra le parti al fine di regolare , appunto no , il diritto di visita prevedendosi che qualora il diritto di visita non possa essere esercitato per motivi di salute e/o pregressi impegni del minore, tale diritto sarà esercitato dal padre nel giorno seguente,
Di tal che quella che parte ricorrente adduce come “pretesa” esercitata dal resistente che richiede di esercitare il diritto di visita in un giorno diverso ne quando quello previsto coincide con quello in cui il minore svolge le proprie attività., è in realtà una condizione espressamente pattuita tra le parti.
Nessun fatto nuovo che possa giustificare la chiesta modifica può , in definitiva, ritenersi sussistente nel caso di specie. Né appare condivisibile l'assunto che l'esercizio da parte del padre di un diritto allo stesso espressamente riconosciuto in seguito agli accordi intercorsi tra le arti possa determinare un danno al minore: il regolare e continuativo esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario
è uni diritto prima ancora che del genitore del figlio , in ciò esplicitandosi il suo diritto alla bigenitorialità.
Il ricorso va per tali ragioni rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Caltagirone il 7.8.2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.1037/ 2024 R.G. avente ad oggetto: modifica condizioni divorzio promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIALE MARIO MILAZZO 198 95041 CodiceFiscale_1
CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv. MATTIA ENZO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE N.170 C.F._2
PALAGONIA presso lo studio dell'avv. PICCITTO GAETANO che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 14.4.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. le parti chiedevano emettersi sentenza e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e con successivo provvedimento discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. Il P.M. nulla opponeva .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.12.2024 chiedeva all'adito Parte_1
Tribunale la modifica delle condizioni previste nella sentenza n 453/2023 emessa da questo Tribunale in data 19.07.2023 con la quale era stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra essa ricorrente e . Controparte_1
Rilevava che con la detta sentenza era stato disposto l'affidamento condiviso del minore con Per_1 collocazione prevalente presso il domicilio della madre e, quanto al diritto di visita, veniva disposto, come concordato tra le parti , che il padre potesse esercitare il proprio diritto di visita genitoriale liberamente , nel rispetto delle esigenze e dei diritti del minore ed in accordo con la madre, e in caso di mancato accordo a settimane alterne A) lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17,00 alle ore 20,00 cena compresa. B) martedì e giovedì dalle ore 17,00 alle 20,00 e dalle ore 17,00 del sabato alle ore
18,00 della domenica”
Deduceva che il minore dal mese di giugno 2023 frequentava con molto profitto un centro di Per_1 equitazione a cui veniva accompagnato sia all'andata che al ritorno dalla madre e che i corsi prevedevano una frequenza di un solo giorno alla settimana ( il lunedì) dalle ore 17 alle ore 20,00.
Lamentava che nelle settimane in cui la frequenza al corso di equitazione coincideva con il pomeriggio dedicato al diritto di visita del genitore, lo stesso pretendeva “recuperare” il pomeriggio non utilizzato il giorno successivo e rilevando che tale pretesa del padre era foriera di problemi per il minore chiedeva di autorizzare il minore a frequentare il centro di equitazione il lunedì Per_1 disponendo la modifica delle modalità del diritto di visita del padre nel senso di togliere dal novero delle giornate dedicate alla visita del figlio la giornata del lunedì pomeriggio
Costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso rilevando che negli accordi Controparte_1 intercorsi tra le parti era chiaramente prevista la modalità di esercizio del diritto di visita del padre allorquando coincidente con attività ludico, ricreative o sportive del piccolo con la previsione Per_1 espressa che “qualora il diritto di visita non possa essere esercitato per motivi di salute e/o pregressi impegni del minore, tale diritto sarà esercitato dal padre nel giorno seguente” e quindi le parti in sede di accordi di regolamentazione del diritto dei visita del padre, avevano già previsto tale opzione. le parti chiedevano emettersi sentenza di separazione e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Disposta la comparizione delle parti le stesse comparivano insistendo in ricorso. La causa veniva quindi rinviata per consentire una definizione della stessa ma all'udienza all'uopo fissata i procuratori della parti dichiaravano il fallimento del tentativo di comporre la lite ed insistevano nelle rispettive difese.
Osserva in via preliminare il Tribunale che per costante interpretazione giurisprudenziale anche della
Suprema Corte le richiesta di revisione delle condizioni della separazione o divorzio presuppone non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle menzionate condizioni, ma anche l'idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto complessivo realizzato con il precedente provvedimento definitorio del giudizio.
Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione delle condizioni del provvedimento giudiziale, ma deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, in tal caso, tra le parti trattandosi di divorzio congiunto.
Ciò avviene perché i provvedimenti in tema di affidamento, collocamento e diritto di visita dei figli passano in giudicato, ma essendo sempre rivedibili, divengono definitivi solo rebus sic stantibus, sicché il giudice, in sede di revisione, non può procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse statuizioni, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 6639 del 06/03/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 283 del 09/01/2020).
Orbene, nel caso di specie l'asserito fatto nuovo che dovrebbe indurre questo Tribunale alla modifica delle condizioni consensualmente stabilite dalla coppia e consacrate nella sentenza risiederebbe nel fatto che il minore frequenta con cadenza settimanale un centro ippico.
Epperò per un verso tale fatto non costituisce fatto nuovo , risultando dalla stessa documentazione prodotta da parte ricorrente che il minore ha iniziato a frequentare detto centro in epoca antecedente al deposito degli accordi di divorzio (senza che tale attività sua stata concordata tra le parti).
Per altro verso va rilevato che la possibilità che il minore seguisse attività sportive o ludiche è per stata espressamente prevista negli accordi tra le parti al fine di regolare , appunto no , il diritto di visita prevedendosi che qualora il diritto di visita non possa essere esercitato per motivi di salute e/o pregressi impegni del minore, tale diritto sarà esercitato dal padre nel giorno seguente,
Di tal che quella che parte ricorrente adduce come “pretesa” esercitata dal resistente che richiede di esercitare il diritto di visita in un giorno diverso ne quando quello previsto coincide con quello in cui il minore svolge le proprie attività., è in realtà una condizione espressamente pattuita tra le parti.
Nessun fatto nuovo che possa giustificare la chiesta modifica può , in definitiva, ritenersi sussistente nel caso di specie. Né appare condivisibile l'assunto che l'esercizio da parte del padre di un diritto allo stesso espressamente riconosciuto in seguito agli accordi intercorsi tra le arti possa determinare un danno al minore: il regolare e continuativo esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario
è uni diritto prima ancora che del genitore del figlio , in ciò esplicitandosi il suo diritto alla bigenitorialità.
Il ricorso va per tali ragioni rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Caltagirone il 7.8.2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo