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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/12/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 1082 / 2024
La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Paolo Gibelli Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado avverso la sentenza n.325/2024 emessa dal Tribunale di
Imperia e pubblicata in data 8.5.2024
tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali eredi di (C.F. ) deceduto C.F._2 Persona_1 C.F._3 il 26.10.2022, elettivamente domiciliate in Alessandria, Via Legnano n.29 presso lo studio dell'Avv.
LV VI che le rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in appello appellante
e
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Genova, Controparte_1 C.F._4
Via Roma n. 5/8 presso lo studio dell'Avv. Mauro Greco che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellato causa discussa mediante trattazione scritta all'udienza del 10.12.25 ed ivi decisa
* CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“…in riforma di prefata sentenza:
a) rigettare perché infondate in fatto e diritto le domande proposte da contro ed Controparte_1 Persona_1 ora sue eredi e;
dichiarare che alcun contratto di comodato è intercorso Parte_1 Parte_2 tra e in relazione all'immobile indicato come “locale ripostiglio” sito in Riva Controparte_1 Persona_1
Ligure, Corso Villaregia n. 188 censito al catasto fabbricati al foglio 3, particella 481 sub 16, Cat C/2”; b) condannare controparte Sig.ra alle spese e onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese Controparte_1 generali CPA, IVA e spese successive, da corrispondere allo scrivente difensore che si dichiara antistatario…”
*
Per parte appellata:
“1) respingere tutte le domande proposte dalle signore e e, per l'effetto confermare Pt_1 Parte_2 integralmente la sentenza n. 325/2024 emessa dal Trib. di Imperia in data 08.05.2024, non notificata, nella procedura
R.G. n. 2180/2021; 2) con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, onorari e diritti oltre I.V.A e C.P.A”
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Oggetto della controversia
La causa in decisione - nel secondo grado di giudizio - origina dalla domanda di restituzione (e dalla consequenziale domanda di risarcimento del danno) dell'immobile sito in Riva Ligure (IM),
Corso Villaregia n. 188 catastalmente censito al C.F. del predetto Comune al Fg. 3, mapp. 481, sub. 16 per effetto dell'estinzione del rapporto di comodato in precedenza stipulato tra le parti;
domanda avanzata da nei confronti di . Controparte_1 Persona_1
Deduceva, in particolare, parte ricorrente, come l'uso del menzionato bene, destinato a sgabuzzino, fosse stato in precedenza concesso in uso in forma orale a e come in Persona_1 data 5.9.2020 a mezzo di raccomandata A/R ne fosse stata formalmente domandata la restituzione, senza che quest'ultimo vi avesse dato seguito.
Nel definire ulteriormente l'oggetto di causa parte attrice precisava di essere proprietaria del bene in questione per averlo ricavato da frazionamento del sub. 9 (assegnatale in sede di divisione negoziale del 6.12.1991) e di avere diritto alla restituzione ai sensi dell'art. 1810 c.c., trattandosi di comodato precario.
2 2) La posizione del convenuto nel giudizio di I grado
Costituendosi in giudizio (al quale sono succeduti, in corso di causa, Persona_1 Parte_1
e , nel contrastare la pretesa azionata, rilevava come il bene oggetto di Parte_2 causa non fosse mai stato oggetto di comodato tra le parti, trattandosi di immobile destinato a ripostiglio, ricavato a seguito di lavori di ristrutturazione sul corridoio comune agli appartamenti censiti ai sub. 8 e sub.9, rispettivamente di proprietà e come da atto divisionale Per_1 CP_1 del 1991. Osservava, in particolare, parte resistente come le risultanze catastali dalle quali il sub.
16 risultava ricavato dal sub. 9 fossero in realtà frutto di frazionamenti e di modifiche operate unilateralmente dalla ricorrente, in assenza di valido titolo e come anche il corridoio precedentemente censito al sub. 3 fosse divenuto parte comune alla stessa e a Parte_3 proprietaria dell'appartamento censito al sub.9 a fare data dal 5.2.2016.
[...]
, per tali ragioni, contestualmente alla domanda di rigetto della pretesa azionata Persona_1 chiedeva, in via riconvenzionale, di “accertare e dichiarare che non ha diritto di servitù Controparte_1 né altro diritto sulla proprietà del sig. identificata al Foglio 3 part. 481 sub 8, tra cui l'area Persona_1 identificata catastalmente come ripostiglio posta a confine con il vano scala ed il vano ascensore e per l'effetto condannare la medesima al risarcimento dei danni secondo valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.”.
3) La sentenza di primo grado
Dichiarato il resistente decaduto dal potere di proporre la domanda riconvenzionale (ordinanza del 9.2.2022) ed istruita la causa documentalmente ed attraverso l'escussione di testi il Tribunale, premettendo di dover ritenere provata la qualità di proprietaria del bene oggetto di causa in capo alla ricorrente - sulla scorta delle risultanze catastali -, considerava l'istruzione orale determinante ai fini della prova del contratto di comodato oralmente stipulato tra le parti originarie del procedimento. Conseguentemente, accertata la rituale richiesta di restituzione del bene da parte di condannava e a restituire Controparte_1 Parte_1 Parte_2 immediatamente alla ricorrente il bene de quo.
In aggiunta alla superiore statuizione il Tribunale condannava le resistenti a risarcire a CP_1 il danno patito a seguito dell'occupazione sine titulo succedanea alla risoluzione del
[...] comodato;
danno equitativamente quantificato in € 200,00.
Stante la soccombenza delle resistenti, infine, il Giudice di primo grado le condannava al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente.
3 4) L'appello
Avverso la superiore sentenza hanno interposto appello e Parte_1 Parte_2 articolando tre motivi di doglianza.
Con il primo motivo le appellanti hanno contestato il vizio di motivazione della sentenza, avendo il Tribunale impostato la propria decisione come se fosse stata esperita una azione petitoria, di fatto accertando la proprietà del bene oggetto di causa in capo alla ricorrente. Contestualmente, con il medesimo motivo, parti appellanti hanno lamentato l'erronea interpretazione delle prove documentali, avendo il Giudice di prime cure fondato il proprio convincimento in modo pressoché esclusivo sulle risultanze attuali delle visure catastali, senza prendere in considerazione gli ulteriori documenti versati in atti.
Con il secondo motivo di appello e hanno lamentato Parte_1 Parte_2
l'erronea valutazione delle testimonianze da parte del Tribunali;
testimonianze dalle quali non sarebbe ricavabile la prova dell'avvenuta stipulazione in forma orale di un comodato precario tra e quanto, eventualmente, la permuta del bene di cui al sub.16 con Controparte_1 Persona_1 altro bene adibito a sgabuzzino demolito per ampliare il vano scala/ascensore intorno al 2015.
Da ultimo, con il terzo motivo le appellanti hanno contestato l'erronea valutazione delle prove documentali operata dal Tribunale;
prove che dimostrerebbero la natura di bene comune dello oggetto di causa e, conseguentemente, il diritto delle stesse a farne pieno uso. Parte_4
Sulla scorta dei tre motivi indicati, e hanno quindi chiesto Parte_1 Parte_2 riformarsi la sentenza di primo grado mediante rigetto della domanda principale di restituzione del bene. In via strettamente consequenziale, inoltre, le appellanti hanno chiesto procedersi alla corretta ripartizione delle spese di lite tenuto conto della soccombenza di parte appellata.
Costituendosi, ha resistito all'appello riproponendo le difese svolte nell'ambito Controparte_1 del giudizio di primo grado, insistendo sulla propria qualità di proprietaria del bene di cui al Fg.
3, mapp. 481, sub. 16 del Comune di Riva Ligure (IM), sulla precedente concessione in comodato del predetto bene in favore di per come provato in via testimoniale e, infine, Persona_1 sull'intervenuta risoluzione del rapporto per effetto della formale richiesta di restituzione del bene;
quanto precede, domandando confermarsi la pronuncia impugnata.
Con ordinanza in data 7.7.2025 il consigliere relatore formulava alle parti proposta conciliativa
(vds. “…versamento da parte delle appellanti (come tra le stesse deciso quanto ad onere) alla appellata delle spese di lite del primo grado oltre alla somma di euro 400,00; − a fronte di quanto sopra;
− rinuncia all'azione di restituzione − e promessa in vendita dello sgabuzzino alle appellanti (secondo quanto da esse deciso per le quote
4 di acquisto) per l'ulteriore somma di euro 1000,00 entro il termine massimo di un anno dalla definizione della lite. − spese del II grado compensate e sentenza di NDP alla accettazione, per rinuncia a tutte le domande…”) la quale, accettata dalle appellanti, veniva invece rifiutata da parte appellata, sicchè la causa, a seguito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 10.12.2025, veniva riservata alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
5) Motivi in fatto ed in diritto della decisione attuale
I tre motivi di appello avanzati da e possono essere Parte_1 Parte_2 esaminati congiuntamente poiché, contestando l'iter argomentativo seguito dal Giudice di prime cure e la complessiva valutazione degli elementi probatori da quest'ultimo condotta, mirano a dimostrare l'infondatezza della pretesa azionata.
Tanto premesso, tutti e tre i motivi sono fondati per le ragioni che seguono.
Muovendo dalla natura della domanda spiegata da nei confronti delle odierne Controparte_1 appellanti, merita innanzitutto osservare come la stessa sia correttamente qualificabile come azione restitutoria. Viene, in particolare, in rilievo la pretesa al riottenimento della materiale disponibilità del bene concesso in comodato precario, poiché risolto per effetto della domanda di riconsegna del medesimo.
A questo riguardo, il contratto di comodato, quale contratto tipico, reale, a forma libera ed essenzialmente gratuito, ove non risulti stipulato a termine ovvero sottendendo una specifica finalità (derivante dalla destinazione del bene), consente al comodante – stante il suo evidente maggiore sacrificio – di ottenerne la restituzione a semplice richiesta. Recita, infatti, l'art. 1810
c.c.: “Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”.
Orbene, nel caso oggetto di causa, il Giudice di primo grado ha da un lato ritenuto provati tutti gli elementi costitutivi del contratto di comodato, sulla scorta dell'istruttoria orale, e, dall'altro ha considerato parimenti dimostrata l'intervenuta risoluzione del rapporto per effetto della richiesta restitutoria veicolata con raccomandata A/R in data 5.9.2020.
Ad ogni buon conto, questa Corte non può ignorare come il ragionamento giuridico svolto dal
Tribunale presenti profili di incompletezza, essendo state trascese le numerose eccezioni sollevate dai resistenti tese a contestare la natura stessa del rapporto di comodato;
eccezioni sollevate già in primo grado ed in questa sede reiterate. Muovendo, infatti, dal generale criterio di riparto dell'onere probatorio il quale impone a colui che avanza una pretesa di provarne tutti gli elementi
5 costitutivi (vds. Cass. Sez. III, Ord. 23.11.2021, n.36057: “…l'attore in restituzione, il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto di comodato precario ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa da parte del convenuto…”), nel caso oggetto di causa risulta complessivamente indimostrato il fatto generatore originario della pretesa, ossia la stipulazione del contratto di comodato gratuito;
quanto precede, avuto riguardo, in particolare, all'elemento causale del negozio.
Invero, sebbene la stipulazione di un simile contratto non richieda necessariamente la proprietà del bene in capo al comodante, la natura reale del negozio implica la piena disponibilità materiale dello stesso, quale presupposto fattuale della “consegna”; consegna che, oltre a rientrare tra gli elementi costitutivi del rapporto, raccoglie in sé l'elemento causale (vds. Cass. Sez. II, Ord.
9.10.2020, n.21853: “…Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato e, quando il rapporto viene a cessare, è legittimato
a richiederla in restituzione, senza dover dimostrare di esserne proprietario. Egli ha soltanto l'onere di provare la consegna del bene e il rifiuto della restituzione, spettando eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento…”). E mentre la stipulazione in forma scritta del contratto di comodato contenente la specifica qualificazione in tal senso del rapporto può, in certa misura, supplire alla piena dimostrazione della funzione negoziale, in presenza di un comodato stipulato oralmente quell'elemento essenziale del negozio non può essere dato per scontato e implicitamente fatto discendere dalla messa a disposizione del bene laddove la qualificazione stessa del rapporto risulti contestata;
quanto precede, assurgendo l'elemento causale a fondamentale profilo sottoposto all'onere probatorio.
È pertanto sulla scia della menzionata regola di giudizio che viene a sgretolarsi l'intero impianto della pronuncia di primo grado.
Indipendentemente dall'eccezione petitoria svolta dalle odierne appellanti e diretta a dimostrare la loro qualità di proprietarie (per effetto di permuta) o comunque di comproprietarie (essendo il sub.16 ricavato su bene comune), del bene immobile oggetto di causa, deve infatti osservarsi come alcuna prova sia stata da fornita in ordine alla pregressa materiale Controparte_1 disponibilità del bene de quo e alla successiva volontà di concederlo gratuitamente in uso a
(poi e;
quanto precede, non avendo parte Persona_1 Parte_1 Parte_2 ricorrente neppure indicato dal punto di vista temporale il momento in cui sarebbe sorto il rapporto in discorso.
6 Dirimenti si presentano, in questo senso, il secondo ed il terzo motivo di appello con i quali viene contestata la valutazione delle prove svolta dal Giudice di primo grado, essendo proprio da queste che il Tribunale fa discendere la prova del comodato (vds. quanto riportato in sentenza:
“…sostanzialmente i testi escussi hanno confermato quanto asserito dalla sig.ra ovvero che la stessa ha CP_1 concesso verbalmente, a titolo gratuito, al sig. l'utilizzo del locale, adibito da quest'ultimo a Per_1 lavanderia…il contratto intervenuto tra le parti deve essere inquadrato nel comodato ad uso gratuito…”).
L'analisi del materiale probatorio, in uno con le difese svolte da e Parte_1 Parte_2 conducono, invece, ad antitetica soluzione posto che la ricostruzione delle odierne
[...] appellanti – secondo cui il ripostiglio sarebbe stato ricavato, con opere di Ramella Adelaide, sul corridoio di proprietà comune alle parti – determina un sostanziale rafforzamento dell'onere probatorio ai fini della dimostrazione del comodato;
quanto precede, specie dal momento che le prove documentali versate in atti suffragano tale argomentazione.
A questo proposito, sulla scorta dei documenti catastali e planimetrici in atti è possibile osservare come l'odierno sub.16, seppur frutto dello scorporo del sub.9 assegnato con divisione del
6.12.1991 a (vds. variazione del 14.12.2015), risulti in realtà originariamente Controparte_1 insistente sul sub.3 il quale, pochi giorni prima dell'operazione anzidetta, è stato “soppresso” su dichiarazione unilaterale di quest'ultima (vds. variazione del 2.12.2015: “…il sub.3 è stato soppresso con variazione n.4514/1991 ma non è mai stato cancellato…”). Il menzionato sub.3 tuttavia, lungi dal poter essere considerato ab origine di proprietà esclusiva della odierna appellata ed erroneamente non incluso nel sub.9, risulta in precedenza identificativo del corridoio posto in prossimità alle due unità abitative site al secondo piano della palazzina di Corso Villaregia n. 188 in Riva Ligure
(IM); corridoio pacificamente costituente bene comune ai due appartamenti (vds. divisione negoziale del 6.12.1991: “…ingresso dal balcone e corridoio comuni agli appartamenti al secondo piano…”).
Ed è muovendo dalle difese di e di per come supportate Parte_1 Parte_2 dai documenti indicati che, a ben vedere, le testimonianze assunte nel corso del giudizio di primo grado si presentano con tutta evidenza inidonee a dimostrare la natura di comodato del rapporto che oggi lega le appellanti al bene immobile in oggetto.
Prendendo, allora, in specifico esame quanto affermato dai testi escussi nel corso del giudizio di primo grado ed in questa sede oggetto di doglianza nella loro valutazione probatoria, merita innanzitutto escludersi in radice l'attendibilità della teste la quale, senza alcun Testimone_1 riferimento temporale, ha affermato “…il ripostiglio per cui è causa fu concesso in uso gratuito da mia zia alla sig.ra (prima moglie dell'odierno convenuto) di cui era molto amica…”, salvo CP_1 Testimone_2
7 poi precisare “…questa sig.ra credo sia deceduta una ventina di anni fa…”, rendendo in questo Tes_2 modo incompatibile la narrazione con quanto oggetto di prova.
Le complessive dichiarazioni rese dai testi , , e Testimone_3 Tes_4 Testimone_5
invece, se da un lato non offrono prova della previa disponibilità del bene in Testimone_6 capo a dall'altro, escludono in radice la possibilità di inquadrare il rapporto Controparte_1 nell'alveo del comodato precario. Invero, la chiara riconducibilità cronologica dell'apprensione del bene al momento in cui l'appellata ha eseguito opere di ristrutturazione all'interno della propria unità immobiliare, in uno con l'inquadramento in termini sinallagmatici della piena disponibilità del ripostiglio in questione da parte dell'appellante (vds. quanto riferito dal teste
: “…il ripostiglio in questione fu dato dall'odierna ricorrente alla sig.ra affinchè Testimone_3 Per_1 potesse utilizzarlo in sostituzione di quello utilizzato in precedenza e che di fatto fu eliminato in occasione di alcuni lavori realizzati dalla sig.ra . Quest'ultima, in particolare, utilizzò il volume del precedente ripostiglio per CP_1 farvi passare le scale e l'ascensore…”, dal teste : “…tale ripostiglio è stato ricavato da una Tes_4 nicchia on occasione dell'esecuzione di alcuni lavori da parte della sig.ra realizzati nello stesso ann…il CP_1 ripostiglio per cui è causa fu realizzato in occasione di alcuni lavori che hanno riguardato il secondo piano…”, dal teste : “…il sig. utilizza il ripostiglio per cui è causa dal 2012-2013 quando la Testimone_5 Per_1 sig.ra ha costruito il piano superiore. Durante tali lavori il ripostiglio che all'epoca utilizzava il CP_1 Per_1 fu eliminato per realizzare il vano ascensore che arrivava a quel piano, conseguentemente, quale corrispettivo, fu assegnato al il ripostiglio per cui è causa…”, nonché quanto riferito dal teste Per_1 Testimone_6
“…la sig.ra aveva concesso in uso assolutamente gratuito al sig. il ripostiglio per cui è CP_1 Per_1 causa…per quanto ricordo il ripostiglio in uso ai fu eliminato per modificare le scale ed istallare un Per_1 ascensore. A fronte di questo sacrificio i furono esentati dalle spese di tali lavori…”), sono tutti Per_1 elementi che, oltre a dimostrare come in precedenza lo sgabuzzino non esistesse, risultano incompatibili con la causa propria del comodato, che è quella di consentire l'uso temporaneo a terzi di un bene nella propria disponibilità; quanto precede, soprattutto avuto riguardo alla vocazione di destinazione perpetua a lavanderia delle appellanti che costantemente emerge dal tenore delle dichiarazioni rese.
Ciò che ne discende, pertanto, è la mancata dimostrazione da parte di di aver Controparte_1 concesso proprio a titolo di comodato d'uso il bene in questione alle odierne appellanti, posto che dalle risultanze testimoniali l'attuale utilizzo dello sgabuzzino da parte di e Parte_1 risulta piuttosto riconducibile ad una complessiva riorganizzazione Parte_2 degli spazi comuni o, al più, ad una permuta di fatto. In ogni caso le ipotesi di una
8 concessione a titolo di permuta o a titolo di transazione o di disciplina della cosa comune, restano quale alternative fattuali e logiche al comodato, la cui sussistenza, in difetto di ogni prova specifica del contratto come accordo, e non solo del suo effetto, resta una petizione di principio.
6) Esiti.
L'accoglimento dei motivi di appello determina la totale riforma della sentenza impugnata, dovendo essere rigetta l'istanza di restituzione del bene per non avere parte appellata assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, dimostrando l'esistenza di un simile rapporto negoziale tra le parti.
Il rigetto della domanda esaurisce la cognizione di merito per quanto allo stata alla stessa devoluto.
Le domande di parte, infatti, non esigono una disamina complessiva della questione della proprietà del bene in discussione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conferma della liquidazione del primo grado “a parti invertite” e con liquidazione delle stesse, per il presente grado di giudizio, secondo i valori medi dello scaglione già applicato in precedenza e non oggetto di doglianza.
P.Q.M.
: la Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, in totale riforma della sentenza impugnata,
RIGETTA la domanda avanzata da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1
; Parte_2
ND al a rifondere a controparte le spese di lite del primo Controparte_1 grado, come già liquidata a suo vantaggio, oltre alle spese del secondo grado che si liquidano in euro 673,00 per oneri di difesa oltre agli esborsi non imponibili per ambo i gradi, rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Genova alla camera di consiglio del 10 Dicembre 2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
Minuta redatta dal Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Altea Deandreis
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 1082 / 2024
La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Paolo Gibelli Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado avverso la sentenza n.325/2024 emessa dal Tribunale di
Imperia e pubblicata in data 8.5.2024
tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali eredi di (C.F. ) deceduto C.F._2 Persona_1 C.F._3 il 26.10.2022, elettivamente domiciliate in Alessandria, Via Legnano n.29 presso lo studio dell'Avv.
LV VI che le rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in appello appellante
e
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Genova, Controparte_1 C.F._4
Via Roma n. 5/8 presso lo studio dell'Avv. Mauro Greco che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellato causa discussa mediante trattazione scritta all'udienza del 10.12.25 ed ivi decisa
* CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“…in riforma di prefata sentenza:
a) rigettare perché infondate in fatto e diritto le domande proposte da contro ed Controparte_1 Persona_1 ora sue eredi e;
dichiarare che alcun contratto di comodato è intercorso Parte_1 Parte_2 tra e in relazione all'immobile indicato come “locale ripostiglio” sito in Riva Controparte_1 Persona_1
Ligure, Corso Villaregia n. 188 censito al catasto fabbricati al foglio 3, particella 481 sub 16, Cat C/2”; b) condannare controparte Sig.ra alle spese e onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese Controparte_1 generali CPA, IVA e spese successive, da corrispondere allo scrivente difensore che si dichiara antistatario…”
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Per parte appellata:
“1) respingere tutte le domande proposte dalle signore e e, per l'effetto confermare Pt_1 Parte_2 integralmente la sentenza n. 325/2024 emessa dal Trib. di Imperia in data 08.05.2024, non notificata, nella procedura
R.G. n. 2180/2021; 2) con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, onorari e diritti oltre I.V.A e C.P.A”
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Oggetto della controversia
La causa in decisione - nel secondo grado di giudizio - origina dalla domanda di restituzione (e dalla consequenziale domanda di risarcimento del danno) dell'immobile sito in Riva Ligure (IM),
Corso Villaregia n. 188 catastalmente censito al C.F. del predetto Comune al Fg. 3, mapp. 481, sub. 16 per effetto dell'estinzione del rapporto di comodato in precedenza stipulato tra le parti;
domanda avanzata da nei confronti di . Controparte_1 Persona_1
Deduceva, in particolare, parte ricorrente, come l'uso del menzionato bene, destinato a sgabuzzino, fosse stato in precedenza concesso in uso in forma orale a e come in Persona_1 data 5.9.2020 a mezzo di raccomandata A/R ne fosse stata formalmente domandata la restituzione, senza che quest'ultimo vi avesse dato seguito.
Nel definire ulteriormente l'oggetto di causa parte attrice precisava di essere proprietaria del bene in questione per averlo ricavato da frazionamento del sub. 9 (assegnatale in sede di divisione negoziale del 6.12.1991) e di avere diritto alla restituzione ai sensi dell'art. 1810 c.c., trattandosi di comodato precario.
2 2) La posizione del convenuto nel giudizio di I grado
Costituendosi in giudizio (al quale sono succeduti, in corso di causa, Persona_1 Parte_1
e , nel contrastare la pretesa azionata, rilevava come il bene oggetto di Parte_2 causa non fosse mai stato oggetto di comodato tra le parti, trattandosi di immobile destinato a ripostiglio, ricavato a seguito di lavori di ristrutturazione sul corridoio comune agli appartamenti censiti ai sub. 8 e sub.9, rispettivamente di proprietà e come da atto divisionale Per_1 CP_1 del 1991. Osservava, in particolare, parte resistente come le risultanze catastali dalle quali il sub.
16 risultava ricavato dal sub. 9 fossero in realtà frutto di frazionamenti e di modifiche operate unilateralmente dalla ricorrente, in assenza di valido titolo e come anche il corridoio precedentemente censito al sub. 3 fosse divenuto parte comune alla stessa e a Parte_3 proprietaria dell'appartamento censito al sub.9 a fare data dal 5.2.2016.
[...]
, per tali ragioni, contestualmente alla domanda di rigetto della pretesa azionata Persona_1 chiedeva, in via riconvenzionale, di “accertare e dichiarare che non ha diritto di servitù Controparte_1 né altro diritto sulla proprietà del sig. identificata al Foglio 3 part. 481 sub 8, tra cui l'area Persona_1 identificata catastalmente come ripostiglio posta a confine con il vano scala ed il vano ascensore e per l'effetto condannare la medesima al risarcimento dei danni secondo valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.”.
3) La sentenza di primo grado
Dichiarato il resistente decaduto dal potere di proporre la domanda riconvenzionale (ordinanza del 9.2.2022) ed istruita la causa documentalmente ed attraverso l'escussione di testi il Tribunale, premettendo di dover ritenere provata la qualità di proprietaria del bene oggetto di causa in capo alla ricorrente - sulla scorta delle risultanze catastali -, considerava l'istruzione orale determinante ai fini della prova del contratto di comodato oralmente stipulato tra le parti originarie del procedimento. Conseguentemente, accertata la rituale richiesta di restituzione del bene da parte di condannava e a restituire Controparte_1 Parte_1 Parte_2 immediatamente alla ricorrente il bene de quo.
In aggiunta alla superiore statuizione il Tribunale condannava le resistenti a risarcire a CP_1 il danno patito a seguito dell'occupazione sine titulo succedanea alla risoluzione del
[...] comodato;
danno equitativamente quantificato in € 200,00.
Stante la soccombenza delle resistenti, infine, il Giudice di primo grado le condannava al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente.
3 4) L'appello
Avverso la superiore sentenza hanno interposto appello e Parte_1 Parte_2 articolando tre motivi di doglianza.
Con il primo motivo le appellanti hanno contestato il vizio di motivazione della sentenza, avendo il Tribunale impostato la propria decisione come se fosse stata esperita una azione petitoria, di fatto accertando la proprietà del bene oggetto di causa in capo alla ricorrente. Contestualmente, con il medesimo motivo, parti appellanti hanno lamentato l'erronea interpretazione delle prove documentali, avendo il Giudice di prime cure fondato il proprio convincimento in modo pressoché esclusivo sulle risultanze attuali delle visure catastali, senza prendere in considerazione gli ulteriori documenti versati in atti.
Con il secondo motivo di appello e hanno lamentato Parte_1 Parte_2
l'erronea valutazione delle testimonianze da parte del Tribunali;
testimonianze dalle quali non sarebbe ricavabile la prova dell'avvenuta stipulazione in forma orale di un comodato precario tra e quanto, eventualmente, la permuta del bene di cui al sub.16 con Controparte_1 Persona_1 altro bene adibito a sgabuzzino demolito per ampliare il vano scala/ascensore intorno al 2015.
Da ultimo, con il terzo motivo le appellanti hanno contestato l'erronea valutazione delle prove documentali operata dal Tribunale;
prove che dimostrerebbero la natura di bene comune dello oggetto di causa e, conseguentemente, il diritto delle stesse a farne pieno uso. Parte_4
Sulla scorta dei tre motivi indicati, e hanno quindi chiesto Parte_1 Parte_2 riformarsi la sentenza di primo grado mediante rigetto della domanda principale di restituzione del bene. In via strettamente consequenziale, inoltre, le appellanti hanno chiesto procedersi alla corretta ripartizione delle spese di lite tenuto conto della soccombenza di parte appellata.
Costituendosi, ha resistito all'appello riproponendo le difese svolte nell'ambito Controparte_1 del giudizio di primo grado, insistendo sulla propria qualità di proprietaria del bene di cui al Fg.
3, mapp. 481, sub. 16 del Comune di Riva Ligure (IM), sulla precedente concessione in comodato del predetto bene in favore di per come provato in via testimoniale e, infine, Persona_1 sull'intervenuta risoluzione del rapporto per effetto della formale richiesta di restituzione del bene;
quanto precede, domandando confermarsi la pronuncia impugnata.
Con ordinanza in data 7.7.2025 il consigliere relatore formulava alle parti proposta conciliativa
(vds. “…versamento da parte delle appellanti (come tra le stesse deciso quanto ad onere) alla appellata delle spese di lite del primo grado oltre alla somma di euro 400,00; − a fronte di quanto sopra;
− rinuncia all'azione di restituzione − e promessa in vendita dello sgabuzzino alle appellanti (secondo quanto da esse deciso per le quote
4 di acquisto) per l'ulteriore somma di euro 1000,00 entro il termine massimo di un anno dalla definizione della lite. − spese del II grado compensate e sentenza di NDP alla accettazione, per rinuncia a tutte le domande…”) la quale, accettata dalle appellanti, veniva invece rifiutata da parte appellata, sicchè la causa, a seguito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 10.12.2025, veniva riservata alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
5) Motivi in fatto ed in diritto della decisione attuale
I tre motivi di appello avanzati da e possono essere Parte_1 Parte_2 esaminati congiuntamente poiché, contestando l'iter argomentativo seguito dal Giudice di prime cure e la complessiva valutazione degli elementi probatori da quest'ultimo condotta, mirano a dimostrare l'infondatezza della pretesa azionata.
Tanto premesso, tutti e tre i motivi sono fondati per le ragioni che seguono.
Muovendo dalla natura della domanda spiegata da nei confronti delle odierne Controparte_1 appellanti, merita innanzitutto osservare come la stessa sia correttamente qualificabile come azione restitutoria. Viene, in particolare, in rilievo la pretesa al riottenimento della materiale disponibilità del bene concesso in comodato precario, poiché risolto per effetto della domanda di riconsegna del medesimo.
A questo riguardo, il contratto di comodato, quale contratto tipico, reale, a forma libera ed essenzialmente gratuito, ove non risulti stipulato a termine ovvero sottendendo una specifica finalità (derivante dalla destinazione del bene), consente al comodante – stante il suo evidente maggiore sacrificio – di ottenerne la restituzione a semplice richiesta. Recita, infatti, l'art. 1810
c.c.: “Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”.
Orbene, nel caso oggetto di causa, il Giudice di primo grado ha da un lato ritenuto provati tutti gli elementi costitutivi del contratto di comodato, sulla scorta dell'istruttoria orale, e, dall'altro ha considerato parimenti dimostrata l'intervenuta risoluzione del rapporto per effetto della richiesta restitutoria veicolata con raccomandata A/R in data 5.9.2020.
Ad ogni buon conto, questa Corte non può ignorare come il ragionamento giuridico svolto dal
Tribunale presenti profili di incompletezza, essendo state trascese le numerose eccezioni sollevate dai resistenti tese a contestare la natura stessa del rapporto di comodato;
eccezioni sollevate già in primo grado ed in questa sede reiterate. Muovendo, infatti, dal generale criterio di riparto dell'onere probatorio il quale impone a colui che avanza una pretesa di provarne tutti gli elementi
5 costitutivi (vds. Cass. Sez. III, Ord. 23.11.2021, n.36057: “…l'attore in restituzione, il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto di comodato precario ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa da parte del convenuto…”), nel caso oggetto di causa risulta complessivamente indimostrato il fatto generatore originario della pretesa, ossia la stipulazione del contratto di comodato gratuito;
quanto precede, avuto riguardo, in particolare, all'elemento causale del negozio.
Invero, sebbene la stipulazione di un simile contratto non richieda necessariamente la proprietà del bene in capo al comodante, la natura reale del negozio implica la piena disponibilità materiale dello stesso, quale presupposto fattuale della “consegna”; consegna che, oltre a rientrare tra gli elementi costitutivi del rapporto, raccoglie in sé l'elemento causale (vds. Cass. Sez. II, Ord.
9.10.2020, n.21853: “…Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato e, quando il rapporto viene a cessare, è legittimato
a richiederla in restituzione, senza dover dimostrare di esserne proprietario. Egli ha soltanto l'onere di provare la consegna del bene e il rifiuto della restituzione, spettando eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento…”). E mentre la stipulazione in forma scritta del contratto di comodato contenente la specifica qualificazione in tal senso del rapporto può, in certa misura, supplire alla piena dimostrazione della funzione negoziale, in presenza di un comodato stipulato oralmente quell'elemento essenziale del negozio non può essere dato per scontato e implicitamente fatto discendere dalla messa a disposizione del bene laddove la qualificazione stessa del rapporto risulti contestata;
quanto precede, assurgendo l'elemento causale a fondamentale profilo sottoposto all'onere probatorio.
È pertanto sulla scia della menzionata regola di giudizio che viene a sgretolarsi l'intero impianto della pronuncia di primo grado.
Indipendentemente dall'eccezione petitoria svolta dalle odierne appellanti e diretta a dimostrare la loro qualità di proprietarie (per effetto di permuta) o comunque di comproprietarie (essendo il sub.16 ricavato su bene comune), del bene immobile oggetto di causa, deve infatti osservarsi come alcuna prova sia stata da fornita in ordine alla pregressa materiale Controparte_1 disponibilità del bene de quo e alla successiva volontà di concederlo gratuitamente in uso a
(poi e;
quanto precede, non avendo parte Persona_1 Parte_1 Parte_2 ricorrente neppure indicato dal punto di vista temporale il momento in cui sarebbe sorto il rapporto in discorso.
6 Dirimenti si presentano, in questo senso, il secondo ed il terzo motivo di appello con i quali viene contestata la valutazione delle prove svolta dal Giudice di primo grado, essendo proprio da queste che il Tribunale fa discendere la prova del comodato (vds. quanto riportato in sentenza:
“…sostanzialmente i testi escussi hanno confermato quanto asserito dalla sig.ra ovvero che la stessa ha CP_1 concesso verbalmente, a titolo gratuito, al sig. l'utilizzo del locale, adibito da quest'ultimo a Per_1 lavanderia…il contratto intervenuto tra le parti deve essere inquadrato nel comodato ad uso gratuito…”).
L'analisi del materiale probatorio, in uno con le difese svolte da e Parte_1 Parte_2 conducono, invece, ad antitetica soluzione posto che la ricostruzione delle odierne
[...] appellanti – secondo cui il ripostiglio sarebbe stato ricavato, con opere di Ramella Adelaide, sul corridoio di proprietà comune alle parti – determina un sostanziale rafforzamento dell'onere probatorio ai fini della dimostrazione del comodato;
quanto precede, specie dal momento che le prove documentali versate in atti suffragano tale argomentazione.
A questo proposito, sulla scorta dei documenti catastali e planimetrici in atti è possibile osservare come l'odierno sub.16, seppur frutto dello scorporo del sub.9 assegnato con divisione del
6.12.1991 a (vds. variazione del 14.12.2015), risulti in realtà originariamente Controparte_1 insistente sul sub.3 il quale, pochi giorni prima dell'operazione anzidetta, è stato “soppresso” su dichiarazione unilaterale di quest'ultima (vds. variazione del 2.12.2015: “…il sub.3 è stato soppresso con variazione n.4514/1991 ma non è mai stato cancellato…”). Il menzionato sub.3 tuttavia, lungi dal poter essere considerato ab origine di proprietà esclusiva della odierna appellata ed erroneamente non incluso nel sub.9, risulta in precedenza identificativo del corridoio posto in prossimità alle due unità abitative site al secondo piano della palazzina di Corso Villaregia n. 188 in Riva Ligure
(IM); corridoio pacificamente costituente bene comune ai due appartamenti (vds. divisione negoziale del 6.12.1991: “…ingresso dal balcone e corridoio comuni agli appartamenti al secondo piano…”).
Ed è muovendo dalle difese di e di per come supportate Parte_1 Parte_2 dai documenti indicati che, a ben vedere, le testimonianze assunte nel corso del giudizio di primo grado si presentano con tutta evidenza inidonee a dimostrare la natura di comodato del rapporto che oggi lega le appellanti al bene immobile in oggetto.
Prendendo, allora, in specifico esame quanto affermato dai testi escussi nel corso del giudizio di primo grado ed in questa sede oggetto di doglianza nella loro valutazione probatoria, merita innanzitutto escludersi in radice l'attendibilità della teste la quale, senza alcun Testimone_1 riferimento temporale, ha affermato “…il ripostiglio per cui è causa fu concesso in uso gratuito da mia zia alla sig.ra (prima moglie dell'odierno convenuto) di cui era molto amica…”, salvo CP_1 Testimone_2
7 poi precisare “…questa sig.ra credo sia deceduta una ventina di anni fa…”, rendendo in questo Tes_2 modo incompatibile la narrazione con quanto oggetto di prova.
Le complessive dichiarazioni rese dai testi , , e Testimone_3 Tes_4 Testimone_5
invece, se da un lato non offrono prova della previa disponibilità del bene in Testimone_6 capo a dall'altro, escludono in radice la possibilità di inquadrare il rapporto Controparte_1 nell'alveo del comodato precario. Invero, la chiara riconducibilità cronologica dell'apprensione del bene al momento in cui l'appellata ha eseguito opere di ristrutturazione all'interno della propria unità immobiliare, in uno con l'inquadramento in termini sinallagmatici della piena disponibilità del ripostiglio in questione da parte dell'appellante (vds. quanto riferito dal teste
: “…il ripostiglio in questione fu dato dall'odierna ricorrente alla sig.ra affinchè Testimone_3 Per_1 potesse utilizzarlo in sostituzione di quello utilizzato in precedenza e che di fatto fu eliminato in occasione di alcuni lavori realizzati dalla sig.ra . Quest'ultima, in particolare, utilizzò il volume del precedente ripostiglio per CP_1 farvi passare le scale e l'ascensore…”, dal teste : “…tale ripostiglio è stato ricavato da una Tes_4 nicchia on occasione dell'esecuzione di alcuni lavori da parte della sig.ra realizzati nello stesso ann…il CP_1 ripostiglio per cui è causa fu realizzato in occasione di alcuni lavori che hanno riguardato il secondo piano…”, dal teste : “…il sig. utilizza il ripostiglio per cui è causa dal 2012-2013 quando la Testimone_5 Per_1 sig.ra ha costruito il piano superiore. Durante tali lavori il ripostiglio che all'epoca utilizzava il CP_1 Per_1 fu eliminato per realizzare il vano ascensore che arrivava a quel piano, conseguentemente, quale corrispettivo, fu assegnato al il ripostiglio per cui è causa…”, nonché quanto riferito dal teste Per_1 Testimone_6
“…la sig.ra aveva concesso in uso assolutamente gratuito al sig. il ripostiglio per cui è CP_1 Per_1 causa…per quanto ricordo il ripostiglio in uso ai fu eliminato per modificare le scale ed istallare un Per_1 ascensore. A fronte di questo sacrificio i furono esentati dalle spese di tali lavori…”), sono tutti Per_1 elementi che, oltre a dimostrare come in precedenza lo sgabuzzino non esistesse, risultano incompatibili con la causa propria del comodato, che è quella di consentire l'uso temporaneo a terzi di un bene nella propria disponibilità; quanto precede, soprattutto avuto riguardo alla vocazione di destinazione perpetua a lavanderia delle appellanti che costantemente emerge dal tenore delle dichiarazioni rese.
Ciò che ne discende, pertanto, è la mancata dimostrazione da parte di di aver Controparte_1 concesso proprio a titolo di comodato d'uso il bene in questione alle odierne appellanti, posto che dalle risultanze testimoniali l'attuale utilizzo dello sgabuzzino da parte di e Parte_1 risulta piuttosto riconducibile ad una complessiva riorganizzazione Parte_2 degli spazi comuni o, al più, ad una permuta di fatto. In ogni caso le ipotesi di una
8 concessione a titolo di permuta o a titolo di transazione o di disciplina della cosa comune, restano quale alternative fattuali e logiche al comodato, la cui sussistenza, in difetto di ogni prova specifica del contratto come accordo, e non solo del suo effetto, resta una petizione di principio.
6) Esiti.
L'accoglimento dei motivi di appello determina la totale riforma della sentenza impugnata, dovendo essere rigetta l'istanza di restituzione del bene per non avere parte appellata assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, dimostrando l'esistenza di un simile rapporto negoziale tra le parti.
Il rigetto della domanda esaurisce la cognizione di merito per quanto allo stata alla stessa devoluto.
Le domande di parte, infatti, non esigono una disamina complessiva della questione della proprietà del bene in discussione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conferma della liquidazione del primo grado “a parti invertite” e con liquidazione delle stesse, per il presente grado di giudizio, secondo i valori medi dello scaglione già applicato in precedenza e non oggetto di doglianza.
P.Q.M.
: la Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, in totale riforma della sentenza impugnata,
RIGETTA la domanda avanzata da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1
; Parte_2
ND al a rifondere a controparte le spese di lite del primo Controparte_1 grado, come già liquidata a suo vantaggio, oltre alle spese del secondo grado che si liquidano in euro 673,00 per oneri di difesa oltre agli esborsi non imponibili per ambo i gradi, rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Genova alla camera di consiglio del 10 Dicembre 2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
Minuta redatta dal Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Altea Deandreis
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