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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/07/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3067/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Susanna ZACCARIA, con C.F._1 domicilio eletto presso il suo studio a Bologna, Via Arienti, n. 37, RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (CF: Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv. ti Linda ZULLO e Stefano CodiceFiscale_2
CERA, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico di quest'ultimo ( ; Email_1
RESITENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 17 giugno 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 6 Parte_1 Controparte_1 giugno 1992 a MO PP (BA). Dall'unione sono nate il 18 aprile 1996, e e , il 5 gennaio Per_1 Per_2 Per_3
1998. pagina 1 di 3 Il 25 ottobre 2023, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ha rilasciato autorizzazione rispetto alle condizioni stabilite nel procedimento di separazione consensuale definito con la negoziazione assistita il 19 ottobre 2023. In particolare: a) è stato stabilito che il signor sarebbe rimasto a CP_1 vivere nella casa coniugale assieme alle figlie fino al momento della divisione dei beni oggetto della comunione, mentre la signora si sarebbe trasferita altrove;
b) per Pt_1 il mantenimento ordinario di e è stato posto a carico di entrambi i Per_3 Per_2 genitori di versare direttamente alle stesse la somma di 200,00 euro ciascuno per ognuna, oltre al 50% delle spese straordinarie;
c) entrambe le parti si sono impegnate a intraprendere la mediazione per la divisione dei beni in comunione.
*** Con ricorso depositato il 10 marzo 2025 la signora ha chiesto che: a) sia Pt_1 dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
b) sia revocato l'obbligo di mantenimento ordinario e straordinario di e posto a proprio Per_3 Per_2 carico, essendo queste ultime ormai autosufficienti;
c) il signor sia CP_1 dichiarato decaduto dall'assegnazione della casa coniugale con decorrenza dall'autosufficienza delle figlie;
d) il resistente sia condannato a risarcirle le somme di 17.610,00 euro a titolo di danno patrimoniale e di 50.000 euro a titolo di danno non patrimoniale (o in quella ritenuta di giustizia) per responsabilità ex art. 2043 c.c.. Si è costituito nel giudizio il signor contestando integralmente le CP_1 allegazioni di controparte, nulla opponendo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e alla revoca del contributo al mantenimento delle figlie, domandando per il resto il rigetto della domanda risarcitoria. Nell'udienza del 17 giugno 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno accettato. La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
*** La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Il contenuto dell'accordo, intervenuto su proposta della Giudice, può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. pagina 2 di 3 In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che le figlie sono maggiorenni. Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento in quanto economicamente autosufficienti. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , Parte_1 nata a [...] il [...], e nato a [...] Controparte_1
PP (BA) il 7 settembre 1960, unitisi in matrimonio il 6 giugno 1992 a MO PP (BA), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al Numero 25 Parte II Serie A - Anno 1992; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e per l'effetto: 1) con decorso dalla data di deposito del ricorso revoca l'assegnazione a
[...] ella casa familiare, sita in Castel Maggiore, via Berlinguer n. 41; CP_1
2) a partire dal deposito del ricorso revoca l'obbligo in capo ai signori e Pt_1 di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario di e CP_1 Per_2
; Per_3
3) prende atto che le parti rinunciano alle altre domande;
D) compensa integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 25 giugno 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Susanna ZACCARIA, con C.F._1 domicilio eletto presso il suo studio a Bologna, Via Arienti, n. 37, RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (CF: Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv. ti Linda ZULLO e Stefano CodiceFiscale_2
CERA, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico di quest'ultimo ( ; Email_1
RESITENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 17 giugno 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 6 Parte_1 Controparte_1 giugno 1992 a MO PP (BA). Dall'unione sono nate il 18 aprile 1996, e e , il 5 gennaio Per_1 Per_2 Per_3
1998. pagina 1 di 3 Il 25 ottobre 2023, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ha rilasciato autorizzazione rispetto alle condizioni stabilite nel procedimento di separazione consensuale definito con la negoziazione assistita il 19 ottobre 2023. In particolare: a) è stato stabilito che il signor sarebbe rimasto a CP_1 vivere nella casa coniugale assieme alle figlie fino al momento della divisione dei beni oggetto della comunione, mentre la signora si sarebbe trasferita altrove;
b) per Pt_1 il mantenimento ordinario di e è stato posto a carico di entrambi i Per_3 Per_2 genitori di versare direttamente alle stesse la somma di 200,00 euro ciascuno per ognuna, oltre al 50% delle spese straordinarie;
c) entrambe le parti si sono impegnate a intraprendere la mediazione per la divisione dei beni in comunione.
*** Con ricorso depositato il 10 marzo 2025 la signora ha chiesto che: a) sia Pt_1 dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
b) sia revocato l'obbligo di mantenimento ordinario e straordinario di e posto a proprio Per_3 Per_2 carico, essendo queste ultime ormai autosufficienti;
c) il signor sia CP_1 dichiarato decaduto dall'assegnazione della casa coniugale con decorrenza dall'autosufficienza delle figlie;
d) il resistente sia condannato a risarcirle le somme di 17.610,00 euro a titolo di danno patrimoniale e di 50.000 euro a titolo di danno non patrimoniale (o in quella ritenuta di giustizia) per responsabilità ex art. 2043 c.c.. Si è costituito nel giudizio il signor contestando integralmente le CP_1 allegazioni di controparte, nulla opponendo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e alla revoca del contributo al mantenimento delle figlie, domandando per il resto il rigetto della domanda risarcitoria. Nell'udienza del 17 giugno 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno accettato. La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
*** La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Il contenuto dell'accordo, intervenuto su proposta della Giudice, può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. pagina 2 di 3 In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che le figlie sono maggiorenni. Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento in quanto economicamente autosufficienti. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , Parte_1 nata a [...] il [...], e nato a [...] Controparte_1
PP (BA) il 7 settembre 1960, unitisi in matrimonio il 6 giugno 1992 a MO PP (BA), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al Numero 25 Parte II Serie A - Anno 1992; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e per l'effetto: 1) con decorso dalla data di deposito del ricorso revoca l'assegnazione a
[...] ella casa familiare, sita in Castel Maggiore, via Berlinguer n. 41; CP_1
2) a partire dal deposito del ricorso revoca l'obbligo in capo ai signori e Pt_1 di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario di e CP_1 Per_2
; Per_3
3) prende atto che le parti rinunciano alle altre domande;
D) compensa integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 25 giugno 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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