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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 08/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5241-1/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI Seconda CIVILE
Nel procedimento cautelare avente n. r.g. 5241-1/2021 tra nato a [...] il [...] ( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Silvia Stivali ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma alla Via Tortona 4
RICORRENTE contro nata a [...] il [...] C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Pietro Di Dionisio e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Anzio – Via Gramsci
n° 65
RESISTENTE
, C.F , in persona dell'amministratore pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Maurizio Marucci Controparte_3
Intervenuto
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16 comma 5 D. Lvo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un SInificativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con ricorso per denuncia di danno temuto, in corso di causa, chiedeva ai sensi degli Parte_1 art. 688 e 669 quater c.p.c. e 1172 c.c. di ordinare alla in via immediata, di eseguire Controparte_1
i lavori così come indicati nella CTU depositata nel procedimento di ATP avente R.g. 1281/19 al fine di eliminare la situazione di pericolo a cose ed a persone. Nello specifico il CTU, a conclusione del giudizio di ATP avente numero di R.g. 1281/19, dopo aver determinato le rispettive responsabilità della e del indicava le opere necessarie per la loro Controparte_1 Controparte_2 eliminazione. In data 17.05.2022 si costituiva il con intervento Controparte_4 adesivo, a seguito degli eventi del mese di febbraio 2022, e alla successiva udienza del 13.07.2022, costituitasi anche la convenuta , la causa veniva rinviata all'udienza del 16.09.2022 Controparte_1 per consentire alle parti la verifica congiunta della esecuzione dei lavori indicati dal CTU nella perizia del 2019 dell'Atp. In data 22.07.2022 le parti e i rispettivi tecnici redigevano un verbale congiunto da cui emerge che i lavori indicati dal CTU Geom. erano stati eseguiti solo parzialmente dalla Per_1
pagina 1 di 3 e si dava atto che “era stata rimossa e non sostituita la grondaia sulla veranda di proprietà CP_1 della e non erano stati posizionati i listelli di pietra sul davanzale della veranda medesima” CP_1
All'udienza del 16.9.2022 veniva concesso alle parti termine per la esecuzione dei lavori ancora non eseguiti e la veniva rinviata all'udienza del 09.12.2022. Ebbene, i lavori non venivano mai completati tanto che a seguito delle copiose piogge del 06.12.2022 (documentazione fotografica già in atti) l'immobile del ricorrente subiva ulteriori infiltrazioni sempre provenienti dal terrazzo e dalla veranda della convenuta. Alla luce di quanto veniva nominato CTU il Geometra per Controparte_5
l'espletamento della CTU volta ad accertare il nesso di causalità tra i danni lamentati e la mancata esecuzione dei lavori individuati nella CTU espletata durante il procedimento di ATP nel 2019, disponendo inoltre che venissero quantificati sia i danni per il ripristino che il risarcimento dei danni per il mancato utilizzo del bene. La relazione definitiva veniva depositata in atti in data 24.05.2024 e la causa veniva rinviata all'udienza del 05.07.2024 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza svoltasi in modalità trattazione scritta avendo le parti precisato le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto. Dalla consulenza del CTU Geom. alle cui conclusioni si ritiene di poter aderire emerge i“ CP_5
Sulla scorta di quanto rilevato durante gli accessi ed in considerazione delle cause che hanno generato i danni provocati all'unità immobiliare di proprietà del SI. , sempre a parere del Parte_1 sottoscritto CTU, gli stessi non possono essere ricondotti ed attribuiti a responsabilità del
[...]
, poiché come già precedentemente accertato sono stati generati dalla mancanza di Controparte_4 manutenzione ordinaria e straordinaria su una proprietà esclusiva quale il terrazzo e la veranda coperta posta al piano terzo dell'immobile di proprietà della SI.ra .” Come emerso nella Controparte_1 relazione del CTU nel giudizio di ATP, le problematiche riscontrate dalle infiltrazioni provenienti dalla proprietà intaccavano anche l'esterno del fabbricato, andando ad interessare non solo la parte CP_1 propriamente privata del SI. ma anche le facciate condominiali. Il CTU aveva indicato le Pt_1 opere da eseguirsi su proprietà per eliminare le infiltrazioni che gravavano sulla proprietà CP_1
e sulle facciate esterne. Ad oggi però le opere indicate nel computo metrico dal CTU, non Pt_1 sono state eseguite da parte della SI.ra , e questo danneggia gravemente tutto il Controparte_1 condominio in quanto le problematiche legate alle infiltrazioni ancora persistono, come da perizia del
Geom in atti, e dalle Firmato relativa documentazione fotografica, sulle pareti Persona_2 esterne del fabbricato vi siano ancora macchie evidenti dovute alle infiltrazioni provenienti dalla proprietà Il CTP Geom. ha eseguito un sopralluogo per verificare lo CP_1 Persona_2 stato attuale dell'intero immobile, accertando che dall'esterno, le problematiche discusse nella causa rg 1281/2019, per quanto concerne la porzione di proprietà , non sono ancora state Controparte_1 risolte. Dal sopralluogo eseguito il CTP verificava come le lavorazioni indicate dal CTU non siano state eseguite, fatta eccezione per la rimozione della canala di gronda esistente, che però non essendo stata sostituita ha di fatto peggiorato le cose. Allo stato di fatto attuale in cui ancora si trova l'immobile, non si è assolutamente al sicuro per quanto concerne infiltrazioni da acqua piovana ecc, sia all'interno dell'immobile sia all'esterno. Ad oggi quindi è stato riscontrato un pericolo reiterato causa lavorazioni non eseguite che pongono l'immobile esposto ancora una volta a problematiche legate agli agenti atmosferici (piogge, ecc), andando di fatto a peggiorare sempre di più una situazione che già nel 2019 come descritta negli atti di causa appariva molto seria. Tutti gli interventi indicati dal CTU a suo tempo riguardanti la proprietà andrebbero eseguiti quanto prima, dato che vi è un continuo CP_1 ammaloramento delle parti che subiscono i danni da infiltrazioni, comprese quelle condominiali come le facciate (si allega documentazione fotografica a supporto di quanto appena descritto).
Per quanto esposto deve essere accolto il ricorso. Ordina alla l'esecuzione dei lavori necessari all'interno dell'immobile di sua Controparte_1 proprietà e ad eliminare la situazione di pericolo, disponendo idonea garanzia per eventuali danni subiti da Parte_1
pagina 2 di 3 Pone le spese della CTU definitvamente a carico della parte resistente . Controparte_1 si deve ordinare alla la esecuzione dei lavori all'interno dell'immobile di sua Controparte_1 proprietà.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, n. 55 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n.
17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa, applicando i minimi vista la non complessità delle questioni trattate. Condanna la parte resistente alla refusione Controparte_1 delle spese di lite in favore di e del in Parte_1 Controparte_2 solido tra loro che si liquidano in complessivi € 4.951,70 per compensi importo già maggiorato per la presenza di più parti, oltre spese generali, spese esenti, I.V.A. e C.P.A come per legge.
PQM
Il Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie il ricorso;
Ordina alla l'esecuzione dei lavori necessari all'interno dell'immobile di sua Controparte_1 proprietà e ad eliminare la situazione di pericolo, disponendo idonea garanzia per eventuali danni subiti da Parte_1 pone le spese della CTU definitivamente a carico di parte resistente;
Controparte_1 condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
e del in solido tra loro che si liquidano in
[...] Controparte_2 complessivi € 4.951,70, oltre spese generali, spese esenti, I.V.A. e C.P.A come per legge. Velletri, 08/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Pasqualucci
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI Seconda CIVILE
Nel procedimento cautelare avente n. r.g. 5241-1/2021 tra nato a [...] il [...] ( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Silvia Stivali ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma alla Via Tortona 4
RICORRENTE contro nata a [...] il [...] C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Pietro Di Dionisio e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Anzio – Via Gramsci
n° 65
RESISTENTE
, C.F , in persona dell'amministratore pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Maurizio Marucci Controparte_3
Intervenuto
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16 comma 5 D. Lvo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un SInificativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con ricorso per denuncia di danno temuto, in corso di causa, chiedeva ai sensi degli Parte_1 art. 688 e 669 quater c.p.c. e 1172 c.c. di ordinare alla in via immediata, di eseguire Controparte_1
i lavori così come indicati nella CTU depositata nel procedimento di ATP avente R.g. 1281/19 al fine di eliminare la situazione di pericolo a cose ed a persone. Nello specifico il CTU, a conclusione del giudizio di ATP avente numero di R.g. 1281/19, dopo aver determinato le rispettive responsabilità della e del indicava le opere necessarie per la loro Controparte_1 Controparte_2 eliminazione. In data 17.05.2022 si costituiva il con intervento Controparte_4 adesivo, a seguito degli eventi del mese di febbraio 2022, e alla successiva udienza del 13.07.2022, costituitasi anche la convenuta , la causa veniva rinviata all'udienza del 16.09.2022 Controparte_1 per consentire alle parti la verifica congiunta della esecuzione dei lavori indicati dal CTU nella perizia del 2019 dell'Atp. In data 22.07.2022 le parti e i rispettivi tecnici redigevano un verbale congiunto da cui emerge che i lavori indicati dal CTU Geom. erano stati eseguiti solo parzialmente dalla Per_1
pagina 1 di 3 e si dava atto che “era stata rimossa e non sostituita la grondaia sulla veranda di proprietà CP_1 della e non erano stati posizionati i listelli di pietra sul davanzale della veranda medesima” CP_1
All'udienza del 16.9.2022 veniva concesso alle parti termine per la esecuzione dei lavori ancora non eseguiti e la veniva rinviata all'udienza del 09.12.2022. Ebbene, i lavori non venivano mai completati tanto che a seguito delle copiose piogge del 06.12.2022 (documentazione fotografica già in atti) l'immobile del ricorrente subiva ulteriori infiltrazioni sempre provenienti dal terrazzo e dalla veranda della convenuta. Alla luce di quanto veniva nominato CTU il Geometra per Controparte_5
l'espletamento della CTU volta ad accertare il nesso di causalità tra i danni lamentati e la mancata esecuzione dei lavori individuati nella CTU espletata durante il procedimento di ATP nel 2019, disponendo inoltre che venissero quantificati sia i danni per il ripristino che il risarcimento dei danni per il mancato utilizzo del bene. La relazione definitiva veniva depositata in atti in data 24.05.2024 e la causa veniva rinviata all'udienza del 05.07.2024 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza svoltasi in modalità trattazione scritta avendo le parti precisato le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto. Dalla consulenza del CTU Geom. alle cui conclusioni si ritiene di poter aderire emerge i“ CP_5
Sulla scorta di quanto rilevato durante gli accessi ed in considerazione delle cause che hanno generato i danni provocati all'unità immobiliare di proprietà del SI. , sempre a parere del Parte_1 sottoscritto CTU, gli stessi non possono essere ricondotti ed attribuiti a responsabilità del
[...]
, poiché come già precedentemente accertato sono stati generati dalla mancanza di Controparte_4 manutenzione ordinaria e straordinaria su una proprietà esclusiva quale il terrazzo e la veranda coperta posta al piano terzo dell'immobile di proprietà della SI.ra .” Come emerso nella Controparte_1 relazione del CTU nel giudizio di ATP, le problematiche riscontrate dalle infiltrazioni provenienti dalla proprietà intaccavano anche l'esterno del fabbricato, andando ad interessare non solo la parte CP_1 propriamente privata del SI. ma anche le facciate condominiali. Il CTU aveva indicato le Pt_1 opere da eseguirsi su proprietà per eliminare le infiltrazioni che gravavano sulla proprietà CP_1
e sulle facciate esterne. Ad oggi però le opere indicate nel computo metrico dal CTU, non Pt_1 sono state eseguite da parte della SI.ra , e questo danneggia gravemente tutto il Controparte_1 condominio in quanto le problematiche legate alle infiltrazioni ancora persistono, come da perizia del
Geom in atti, e dalle Firmato relativa documentazione fotografica, sulle pareti Persona_2 esterne del fabbricato vi siano ancora macchie evidenti dovute alle infiltrazioni provenienti dalla proprietà Il CTP Geom. ha eseguito un sopralluogo per verificare lo CP_1 Persona_2 stato attuale dell'intero immobile, accertando che dall'esterno, le problematiche discusse nella causa rg 1281/2019, per quanto concerne la porzione di proprietà , non sono ancora state Controparte_1 risolte. Dal sopralluogo eseguito il CTP verificava come le lavorazioni indicate dal CTU non siano state eseguite, fatta eccezione per la rimozione della canala di gronda esistente, che però non essendo stata sostituita ha di fatto peggiorato le cose. Allo stato di fatto attuale in cui ancora si trova l'immobile, non si è assolutamente al sicuro per quanto concerne infiltrazioni da acqua piovana ecc, sia all'interno dell'immobile sia all'esterno. Ad oggi quindi è stato riscontrato un pericolo reiterato causa lavorazioni non eseguite che pongono l'immobile esposto ancora una volta a problematiche legate agli agenti atmosferici (piogge, ecc), andando di fatto a peggiorare sempre di più una situazione che già nel 2019 come descritta negli atti di causa appariva molto seria. Tutti gli interventi indicati dal CTU a suo tempo riguardanti la proprietà andrebbero eseguiti quanto prima, dato che vi è un continuo CP_1 ammaloramento delle parti che subiscono i danni da infiltrazioni, comprese quelle condominiali come le facciate (si allega documentazione fotografica a supporto di quanto appena descritto).
Per quanto esposto deve essere accolto il ricorso. Ordina alla l'esecuzione dei lavori necessari all'interno dell'immobile di sua Controparte_1 proprietà e ad eliminare la situazione di pericolo, disponendo idonea garanzia per eventuali danni subiti da Parte_1
pagina 2 di 3 Pone le spese della CTU definitvamente a carico della parte resistente . Controparte_1 si deve ordinare alla la esecuzione dei lavori all'interno dell'immobile di sua Controparte_1 proprietà.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, n. 55 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n.
17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa, applicando i minimi vista la non complessità delle questioni trattate. Condanna la parte resistente alla refusione Controparte_1 delle spese di lite in favore di e del in Parte_1 Controparte_2 solido tra loro che si liquidano in complessivi € 4.951,70 per compensi importo già maggiorato per la presenza di più parti, oltre spese generali, spese esenti, I.V.A. e C.P.A come per legge.
PQM
Il Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie il ricorso;
Ordina alla l'esecuzione dei lavori necessari all'interno dell'immobile di sua Controparte_1 proprietà e ad eliminare la situazione di pericolo, disponendo idonea garanzia per eventuali danni subiti da Parte_1 pone le spese della CTU definitivamente a carico di parte resistente;
Controparte_1 condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
e del in solido tra loro che si liquidano in
[...] Controparte_2 complessivi € 4.951,70, oltre spese generali, spese esenti, I.V.A. e C.P.A come per legge. Velletri, 08/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Pasqualucci
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