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9 agosto 1984
9 agosto 1984
Art. 1.
Le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell' articolo 10 della legge 1 marzo 1975, n. 47 , salvo le sanzioni amministrative relative agli articoli 26 , 54 e 135 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2367 , sono ulteriormente raddoppiate dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Sono altresi' quintuplicate le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'articolo 11 della suddetta legge 1 marzo 1975, n. 47 .
Le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell' articolo 10 della legge 1 marzo 1975, n. 47 , salvo le sanzioni amministrative relative agli articoli 26 , 54 e 135 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2367 , sono ulteriormente raddoppiate dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Sono altresi' quintuplicate le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'articolo 11 della suddetta legge 1 marzo 1975, n. 47 .
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 30/06/1988, n. 729Provvedimento: […] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 4 agosto 1984, n. 424 (Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in difesa dei boschi dagli incendi), promosso con ricorso della Regione Liguria notificato il 7 settembre 1984, depositato in cancelleria il 15 settembre successivo ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 1984. […] Le norme impugnate, racchiuse nell'art. 1 della legge n.424 del 1984, dispongono:Leggi di più...
- sistema sanzionatorio statale·
- sent. 729/88. foreste·
- tutela dei boschi dagli incendi·
- applicabilita' alle regioni·
- l. 4.8.1984, n. 424, art.1.·
- cost., art.117·
- non fondatezza della questione.·
- d.p.r. 24.7.1977, n. 616 artt. 66 e 69.