Art. 1.
Le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell' articolo 10 della legge 1 marzo 1975, n. 47 , salvo le sanzioni amministrative relative agli articoli 26 , 54 e 135 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2367 , sono ulteriormente raddoppiate dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Sono altresi' quintuplicate le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'articolo 11 della suddetta legge 1 marzo 1975, n. 47 .
Le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell' articolo 10 della legge 1 marzo 1975, n. 47 , salvo le sanzioni amministrative relative agli articoli 26 , 54 e 135 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2367 , sono ulteriormente raddoppiate dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Sono altresi' quintuplicate le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'articolo 11 della suddetta legge 1 marzo 1975, n. 47 .