Articolo 1 della Legge 4 agosto 1984, n. 424
Articolo 2
Versione
9 agosto 1984
Art. 1.
Le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell' articolo 10 della legge 1 marzo 1975, n. 47 , salvo le sanzioni amministrative relative agli articoli 26 , 54 e 135 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2367 , sono ulteriormente raddoppiate dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Sono altresi' quintuplicate le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'articolo 11 della suddetta legge 1 marzo 1975, n. 47 .
Entrata in vigore il 9 agosto 1984
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