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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/12/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
IL, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1682/2025 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 10/12/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
ON CE e dall'avv. Alessandro MARCHINI
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
MA CARNOVALE;
Resistente
, in persona del l.r.p.t, Controparte_2 rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. Silvana DOLEI
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.6.2025 la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 133 2025 90015572 87/000, notificata in data 15.5.2025, fondata, per quanto di competenza di questo giudice, sulla cartella esattoriale n. 13320060009610842000,portante la somma di euro 73.106,32, già oggetto di annullamento con sentenza n. 185/2025 di Codesto Tribunale ( cfr. all. 2 fascicolo ricorrente); deducendo che l'intervenuto annullamento escludeva la possibilità di agire per il recupero del relativo credito, così concludeva “1) in via preliminare, in rito, sussistendo, nel caso di specie, oggettivamente le condizioni ed i gravi motivi richiesti dalla legge, e, dunque, il fumus boni juris costituito dai motivi del presente ricorso ed il periculum in mora (giusta il pregiudizio personale e patrimoniale che deriverebbe alla Sig.ra dalla esecutività dell'Intimazione impugnata Parte_1 così come da ogni azione e iniziativa esecutiva e/o forzata e/o forzosa dell'Ente creditore e/o dell'
[...] in suo danno (e del proprio patrimonio), che sia assunta nelle more e nel corso Controparte_2 del presente giudizio, senza attenderne gli esiti), disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutorietà e/o esecutività, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 615 c.p.c., dell'intimazione di pagamento n. 133 2025 90015572 87/000, notificata dall' Controparte_2 di Crotone in data 15.05.2025, limitatamente alla cartella di pagamento n.
[...]
13320060009610842000 relativa all'omesso versamento di contributi previdenziali, oltre interessi e sanzioni;
2) nel merito, in accoglimento di tutti i motivi del fatto e del diritto e, comunque, di tutto quanto sopra narrato, eccepito, dedotto e argomentato con il presente ricorso, (i) disporre la revoca, ovvero accertare
e dichiarare la invalidità e/o l'inefficacia e/o la illegittimità, totale, integrale o anche solo parziale, dell'intimazione di pagamento n. 133 2025 90015572 87/000, notificata dall' Controparte_2 di Crotone in data 15.05.2025, limitatamente alla cartella di pagamento n.
[...]
13320060009610842000 relativa all'omesso versamento di contributi previdenziali, oltre interessi e sanzioni, salvo se altro, così come di ogni altro e diverso atto conseguente, connesso, collegato, accessorio ed inerente;
(iii) condannare le autorità resistenti e convenute nel presente giudizio alla restituzione delle somme che risulteranno indebitamente corrisposte e/o pagate dalla Sig.ra nel corso del giudizio, anche per Parte_1
l'ipotesi della non concessione della sospensione della provvisoria esecuzione e/o esecutività dell'Intimazione opposta e/o impugnata, di cui sopra, nonché per evitare e contenere azioni esecutive e/o pregiudizievoli per la Contribuente medesima, con ogni ulteriore accessorio di legge, ivi compresi gli interessi, maturati e/o maturandi, dal di dì del dovuto a quello dell'effettivo saldo e/o restituzione iv) condannare le autorità resistenti e convenute nel presente giudizio al pagamento delle spese del presente giudizio per compensi, spese forfetarie 15% (art. 2 DM 55/14), spese e/o anticipazioni esenti e non del giudizio.;”
, nel costituirsi in giudizio, eccepiva in estrema sintesi: a) la carenza di Controparte_2 interesse ad agire avverso una mera intimazione di pagamento, in assenza di documentati atti esecutivi;
b) l'infondatezza della pretesa in ragione dell'esistenza di altre cartelle esattoriali all'interno dell'intimazione di pagamento impugnata, diverse da quella oggetto di annullamento disposto con sentenza n. 185/2025 di Codesto Tribunale;
c) la vicinanza cronologica tra il deposito della sentenza n. 185/2025 del 20.3.2025 e la data di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento(15.5.2025), verosimilmente frutto di un “disguido temporale”; rappresentava, inoltre, di aver proceduto ad un parziale sgravio della cartella (per la somma di euro 4.023,33 ) in attesa di totale sgravio da parte dell'Ente impositore.
L' nel costituirsi in giudizio, aderiva alla richiesta di annullamento dell'intimazione CP_1 opposta, chiedendo di essere esonerata dal pagamento delle spese di lite, da addebitarsi esclusivamente all'Agente della Riscossione, che aveva proceduto a notificare l'intimazione opposta, nonostante la pubblicazione della citata sentenza n. 185/2025.
Disposta la sospensione della cartella esattoriale inaudita altera parte con decreto di fissazione del 26.6.2025, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa è così decisa.
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In primo luogo, deve ritenersi infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dall'Agente della Riscossione in quanto, sul piano della qualificazione giuridica, l'azione proposta dal ricorrente rappresenta un'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., da ritenersi sempre ammissibile poiché volta a paralizzare la pretesa del creditore rispetto a fatti sopravvenuti alla formazione e notifica dei titoli esecutivi.
Né la pretesa del ricorrente può ritenersi infondata in ragione della presenza, all'interno dell'impugnata intimazione di pagamento, di titoli diversi e ulteriori rispetto alla cartella esattoriale n.13320060009610842000, in quanto la richiesta di annullamento si riferisce specificamente alla predetta cartella esattoriale e non agli ulteriori titoli portati dall' intimazione impugnata.
Nel merito, l'opposizione è fondata.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, espresso con riferimento a contributi previdenziali “in tema di riscossione coattiva dei contributi previdenziali, anche qualora il ricorso sia accolto solo parzialmente, gli avvisi impugnati perdono la loro efficacia di atti impositivi, poiché il contribuente non è tenuto ad adempiere all'obbligazione in conformità a tali atti ma ad ottemperare alla sentenza che, nel processo di "impugnazione-merito", li sostituisce, vincolando sia l'ente impositore che il concessionario alla riscossione relativamente alla nuova determinazione del debito” (Cass. civ., Sez. VI - L, 3 dicembre 2021, n. 38236).
Inoltre, “in tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria” (Cass. civ. Sez. V, 27 luglio 2012, n. 13445).
Tale principio, pur espresso in materia tributaria, non può che ritenersi applicabile anche al caso di specie, atteso che, a prescindere dalla natura del credito, a seguito di una sentenza, anche non definitiva, di annullamento della cartella, il debitore non può essere oggetto di una intimazione avente ad oggetto il medesimo credito per il quale ha ottenuto un provvedimento giurisdizionale favorevole.
Ebbene, è documentalmente provato e non contestato che Codesto Tribunale con sentenza n.185/2025, resa nel giudizio iscritto al n. 2886/2023 RG, in cui erano parti costituite sia che ha annullato per intervenuta prescrizione il credito portato dalla cartella CP_1 CP_3 esattoriale n. 13320060009610842000 (oggetto della presente opposizione) per la somma di euro 73.106,32; da tanto discende che l'intimazione opposta deve essere annullata limitatamente a detta somma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste solidamente a carico delle convenute;
invero, non può essere accolta la richiesta di esonero formulate da ciascuna delle parti, in quanto, da un lato, l'Agente della Riscossione ha provveduto a sospendere la cartella n.
13320060009610842000 solamente in data 9.5.2025 (a fronte della pubblicazione della sentenza n. 185/2025 in data 20/3/2025), dall'altro lato l' Ente titolare del credito, CP_1 non ha proceduto allo sgravio della predetta cartella esattoriale, limitandosi ad associarsi nel presente giudizio, alla richiesta di annullamento formulata dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1682/2025, così provvede:
-annulla l'intimazione di pagamento n. 133 2025 90015572 87/000, notificata dall'
[...]
di Crotone in data 15.05.2025, limitatamente alla cartella Controparte_4 esattoriale n. 13320060009610842000 e all'importo dalla medesima portato;
- per l'effetto, condanna l' e l' , in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2 pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro € 4.201,00, oltre
CU se dovuto e versato, spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Crotone, 10/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia IL