Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/04/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE - LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A EX ART. 429 C.P.C.
nella causa civile iscritta al N. 5459/2024 R.G., avente ad oggetto: Ripetizione di indebito
PROMOSSA DA
, COD , con il patrocinio dell'Avv.to/ degli Parte_1 Pt_2 C.F._1
Avv.ti TRUGLIO TINDARO SALVATORE , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Patrocinio dell'Avv.to MARINELLI VINCENZA CP_1 P.IVA_1
MARINA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
scaduti i termini assegnati alle parti, la causa viene decisa alla luce delle conclusioni come rassegnate ed in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, si verifica allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti, per essere sopravvenute nel corso del procedimento circostanze nuove (cfr.,
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Cass 1264/78).
Nel caso di specie, l' ha riconosciuto che l'indebito oggetto di pregressa trattenuta è CP_1
venuto meno per effetto della sentenza n. 3231/2021 e, con la propria costituzione in giudizio del
13.12.2024, ha dato atto dell'avvio delle pratiche per il pagamento in favore del ricorrente,
avvenuto, secondo quanto riferisce lo stesso, in data 20.12.2024.
Effettivamente, tenuto conto che la sentenza risultava notificata il 15.7.2021, l' avrebbe CP_1
dovuto procedere molto prima alla restituzione delle somme trattenute. Peraltro, nello stesso giudizio, l' risultava costituita. CP_1
Quindi, nessun'altra azione esecutiva il ricorrente doveva porre in essere, peraltro non proponibile in forza di una sentenza di accertamento dell'insussistenza dell'indebito.
La notifica della sentenza era peraltro bastevole per consentire all' di ottemperarvi. CP_1
Le spese quindi devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
CONDANNA l' al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida CP_1
in €.1863,5, oltre IVA, C.P., rimborso forfettario al 15 %, come per legge, da distrarsi ex art. 93 in favore del Procuratore che ha formulato la relativa istanza Avv.to TRUGLIO TINDARO
SALVATORE.
Così deciso e pubblicato, in Catania, 09/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Mario Fiorentino)
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