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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza Proc. N.2264/2024
Verbale udienza del 4 febbraio 2025 Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Elena Albanese per delega dell'Avv.
Antonio Tripodi, la quale si riporta al ricorso, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in ricorso, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento.
Per l' (oggi ), parte resistente, il Controparte_1
Dott. , il quale si riporta ai propri scritti difensivi Controparte_3
e alla documentazione allegata e chiede che la causa venga trattenuta in decisione,
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 4 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 2264/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(c.f.: ), in qualità di socio Parte_1 CodiceFiscale_1
accomandatario e legale rappresentante pro-tempore della
[...]
(C.F. e Controparte_4 P.IVA_1 Controparte_4
(C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio
[...] P.IVA_1
TRIPODI (cf.: ), giusta procura in atti;
CodiceFiscale_2
ricorrente
E
, C.F. in Controparte_5 P.IVA_2
persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore, dr. CP_6
che rappresenta e difende l'ente unitamente e disgiuntamente ai
[...]
funzionari all'uopo delegati ex art. 6 co.9 D. Lgs 150/2011, dott.sse CP_7
, dr.
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
dr. e dr. , giusta Controparte_11 CP_12 Controparte_3
delega in atti. resistenti
Oggetto: opposizione avverso ORDINANZA INGIUNZIONE ex art 22.
L.n.689/1981 (così come modificato dal D. Lgs. n. 150/2011)
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.08.2024, il ricorrente agiva nei confronti dell' , oggi , avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. Controparte_1
519/2024 Prot. 15919 notificata il 27.06.2024 al sig. , in qualità Controparte_4 di socio accomandatario della ditta nonché, in data 01.08.2024, CP_4
avverso la stessa Ordinanza Ingiunzione n. 519/1/2024 Prot. 15919 del 27.06.2024 notificata alla n.q. di obbligata in solido, ordinando di pagare CP_4
nel termine di 30 giorni, quale sanzione amministrativa per violazione dell'art. 3, comma e 3 ter, D.L. n.12 del 22/02/2002 convertito con modificazioni nella L. n.
73 del 23.4.2002, come sostituito dall'art. 22 comma 1 d.Lgs. n. 151 del 14/9/15, la somma di € 3.639,10 (comprensiva di spese di notifica), quale responsabile delle violazioni.
Parte ricorrente, eccepiva l'omessa violazione degli atti prescritti dalla Legge, violazione degli artt. 6 e 7 legge 212/2000, la carenza di motivazione ex art. 18
L.689/81, la nullità e/o annullabilità dell'Ordinanza Ingiunzione per Violazione art. 14 L. 689/1981, la violazione dell'art. 7 comma 1 e comma 2 della L. 212/2000, per difetto di motivazione e chiarezza dell'atto, nonché la nullità dell'ordinanza di ingiunzione per mancata allegazione dell'atto prodromico ai sensi dell'art.3 comma 3 L. 241/90 ed art. 7 L. 212/2000 e per mancata indicazione dell'ufficio presso il quale ricevere informazioni o avanzare richiesta di riesame in autotutela.
Pertanto, concludeva chiedendo : in via preliminare: - sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione indicata con il 519/2024 e dell'ordinanza ingiunzione indicata con il 519/1/2024 Prot. 15919 del 27.06.2024, sussistendone nel caso de quo i presupposti per l'applicazione della misura cautelare richiesta: quanto al fumus boni iuris a causa della fondatezza delle censure avanzate da parte ricorrente, basate sulle gravi violazioni commesse dall'
[...]
; quanto al periculum in mora a causa del grave ed Controparte_5
irreparabile danno che verrebbe a determinarsi in capo ai ricorrenti per effetto del congelamento giuridico della propria sfera mobiliare e/o immobiliare. Nel merito: -
Accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'Ordinanza Ingiunzione n. 519/2024 e dell'Ordinanza Ingiunzione n. 519/1/2024 Prot. 15919 del 27.06.2024 emesse dall' in persona del legale Controparte_5
rappresentante, con la quale veniva ingiunto al sig. in qualità di Controparte_4
socio accomandatario della ditta nonché alla n.q. di CP_4 CP_4
obbligata in solido, il pagamento della somma di € 3.639,10 (comprensiva di spese di notifica) a titolo di sanzione amministrativa, nonché di ogni atto prodromico e successivo, per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti. - Condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_5
pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_1
(oggi ), il quale eccepiva l'infondatezza dei motivi del ricorso e
[...]
la legittimità del provvedimento impugnato. A sostegno della propria pretesa deduceva che l'Ordinanza-Ingiunzione era conseguente ad attività di accertamento condotta da funzionari ispettivi dell'I.A.M. - Nucleo Carabinieri - di (App. Sc. Q. S. Anobile P. e App. Sc. Pipino A.) nei confronti Controparte_5
della ditta “ (azienda agricola, con Controparte_4
sede in Rizziconi, C.da Cimbalello snc), allo scopo di verificare l'osservanza, nei confronti del personale occupato, delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale. A seguito dell'Ispezione veniva redatto il Verbale di
Primo Accesso Ispettivo n. 80/81 del 08.01.2020, contenente l'invito ad esibire la documentazione di lavoro (necessaria per la verifica di regolarità del prestatore occupato) presso gli uffici dell' Successivamente, in data 13.01.2020, tale CP_13
Verbale veniva consegnato, previa sottoscrizione, nelle mani del sig. Parte_2
. All'esito dell'attività di controllo, l'organo di vigilanza procedeva alla
[...]
redazione del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2020/80 del
03.02.2020 (prot. 2793 – ritualmente notificato in data 11.02.2020), col quale veniva contestata la violazione di cui all'art. 3, co. 3, D.L. 12/2002, mod. dal D.lgs. n. 151/2015. In merito alla violazione ex art. 14 L. 689/1981, la stessa risulta infondata in quanto l'attività di verifica ha avuto inizio il giorno 08.01.2020, con l'accesso ispettivo presso la sede operativa della ditta ed è stata definita in data
03.02.2020, dopo che la ditta ha prodotto (il 03.01.2020) la documentazione lavoristica aziendale richiesta col V.P.A. Pertanto, qualunque sia il dies a quo che si voglia considerare per la decorrenza del termine ex art. 14 lege 689/81, la data di notificazione dell'illecito risulta assolutamente tempestiva, perché avvenuta (
l'11.02.2020) ampiamente entro i prescritti novanta giorni. Ancora, in merito al difetto di motivazione, il verbale conclusivo, cui rinvia l'O.I., enuncia in maniera completa ed esaustiva ogni elemento che consente al trasgressore di avere compiuta cognizione in primis delle modalità di luogo e di tempo dei fatti integranti la violazione contestata ed in secondo luogo delle ragioni della loro riconducibilità alle norme giuridiche sanzionatorie applicate. Pertanto concludeva chiedendo:” preliminarmente rigettare l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione del provvedimento opposto;
- nel merito, confermare l'Ordinanza-
Ingiunzione oggetto di impugnazione e per l'effetto rigettare la domanda ex adverso perché infondata in fatto e diritto per le ragioni in narrativa;
- con vittoria di spese per
l'Amministrazione opposta, ai sensi dell'art. 9, co. 2, D. Lgs. 149/2015, in vigore dal
24/09/2015.”
Quanto sostenuto dal ricorrente non trova fondamento, per i motivi che dii seguito verranno esposti.
Preliminarmente bisogna rilevare che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazione sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.
Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria e investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del Giudice di rilevare, d'ufficio, fuori dai limiti dell'oggetto dello stesso giudizio, così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha proceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato. Il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi, fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A. dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione.
All'Amministrazione, che viene a rivestire, dal punto di vista sostanziale, la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Nel caso di specie gli odierni opponenti contestano di non avere ricevuto la notifica del verbale unico di accertamento che l'Amministrazione sostiene essere stato notificato. La notifica del verbale unico di accertamento costituisce atto prodromico e presupposto di legittimità della procedura, venendo così a conoscere il ricorrente solo, ed esclusivamente, gli importi dovuti, in quanto riportati nella ingiunzione di pagamento notificata. Deducevano che sull'atto oggetto di gravame veniva sì riportato il numero identificativo del verbale (n.
2020/80 del 3.2.2020) ma non la data in cui sarebbe risultata la notifica, oltre al fatto che le predette indicazioni non erano supportate da prova alcuna, impedendo in tal modo un effettivo controllo sulla regolarità di tale notifica.
Dunque, l'ente aveva omesso di fornire qualunque prova dell'avvenuta notifica, non avendo allegato all'ordinanza ingiunzione alcun documento attestante l'avvenuta conoscenza di tale pendenza all'odierno ricorrente, pertanto, si appalesa una violazione dell'art. 6 e 7 della legge 212/200..
Tale eccezione non trova fondamento in quanto, come si evince dalla documentazione versata in atti dall' , il Verbale di Primo Accesso è stato regolarmente rilasciato alla società (nelle mani del sig. CP_4 Parte_2
, figlio dell'odierno ricorrente nonché egli stesso socio della la
[...] CP_4
quale, alla data stabilita (il 13.01.2020) ha esibito agli ispettori la documentazione richiesta col V.P.A.; che il V.U.A.N. è stato regolarmente notificato (a mezzo servizio postale) agli odierni ricorrenti, che lo hanno ricevuto in data 11.02.2020
(come attestato dagli avvisi di ricevimento allegati in atti: AG. 78780414162-5 e
AG 78780414161-4)e, infine, l'O.I. riporta chiaramente la data di notifica del
VUAN (11.02.2020).
Ancora in merito alla violazione ex art.14 legge 689/1981, mancata contestazione nel termine di 90 giorni, la stessa non trova fondamento in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità applicabile alla materia, i limiti temporali entro i quali l'Amministrazione deve provvedere alla notifica della contestazione sono collegati all'esito del procedimento di accertamento (la cui durata varia in relazione alla complessità delle indagini che il caso concreto richiede). Nella fattispecie l'attività di verifica ha avuto inizio il giorno 08.01.2020, con l'accesso ispettivo presso la sede operativa della ditta ed è stata definita in data 03.02.2020, dopo che la ditta ha prodotto (il 03.01.2020) la documentazione lavoristica aziendale richiesta con il V.P.A. Pertanto, la data di notificazione dell'illecito risulta assolutamente tempestiva, perché avvenuta ( l'11.02.2020) ampiamente entro i prescritti novanta giorni.
Relativamente all'obbligo di motivazione ex art. 18 L.689/81, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che”il contenuto dell'obbligo imposto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, art.18, comma 2 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione” per relationem” mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore, in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr. Cassazione 24127 del 2010). Nel
Caso di specie, l'ordinanza richiama il verbale di accertamento, peraltro nella piena disponibilità dell'opponente e tanto basta a rendere pienamente intellegibili le contestazioni compiute dall'amministrazione nei confronti dell'opponente. D'altro canto lo stesso contenuto dell'opposizione costituisce la più chiara dimostrazione del fatto che le parti opponenti erano a conoscenza dei fatti addebitati e delle violazioni ascritte e che proprio per questo siano riuscito a proporre una difesa in giudizio più che pertinente. Né può affermarsi che l' si sia limitato a richiamare acriticamente i contenuti del verbale CP_5
ispettivo, senza neppure leggere l'opposizione avanzata ai sensi dell'art.18 legge
689/1981.
Per tutte le ragioni sin qui esposte l'ordinanza-ingiunzione va confermata.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, l'integrale soccombenza degli opponenti, giustifica la sua condanna al relativo pagamento, con l'applicazione dei minimi tabellari, tenendo conto del valore della causa non considerando la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
-Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l' ordinanza - ingiunzione impugnata;
-Condanna le parti opponenti a rifondere le spese di lite a favore dell' , in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in € 886,00 oltre accessori, se dovuti.
Così deciso in Palmi, 4 febbraio 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
Verbale udienza del 4 febbraio 2025 Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Elena Albanese per delega dell'Avv.
Antonio Tripodi, la quale si riporta al ricorso, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in ricorso, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento.
Per l' (oggi ), parte resistente, il Controparte_1
Dott. , il quale si riporta ai propri scritti difensivi Controparte_3
e alla documentazione allegata e chiede che la causa venga trattenuta in decisione,
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 4 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 2264/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(c.f.: ), in qualità di socio Parte_1 CodiceFiscale_1
accomandatario e legale rappresentante pro-tempore della
[...]
(C.F. e Controparte_4 P.IVA_1 Controparte_4
(C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio
[...] P.IVA_1
TRIPODI (cf.: ), giusta procura in atti;
CodiceFiscale_2
ricorrente
E
, C.F. in Controparte_5 P.IVA_2
persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore, dr. CP_6
che rappresenta e difende l'ente unitamente e disgiuntamente ai
[...]
funzionari all'uopo delegati ex art. 6 co.9 D. Lgs 150/2011, dott.sse CP_7
, dr.
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
dr. e dr. , giusta Controparte_11 CP_12 Controparte_3
delega in atti. resistenti
Oggetto: opposizione avverso ORDINANZA INGIUNZIONE ex art 22.
L.n.689/1981 (così come modificato dal D. Lgs. n. 150/2011)
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.08.2024, il ricorrente agiva nei confronti dell' , oggi , avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. Controparte_1
519/2024 Prot. 15919 notificata il 27.06.2024 al sig. , in qualità Controparte_4 di socio accomandatario della ditta nonché, in data 01.08.2024, CP_4
avverso la stessa Ordinanza Ingiunzione n. 519/1/2024 Prot. 15919 del 27.06.2024 notificata alla n.q. di obbligata in solido, ordinando di pagare CP_4
nel termine di 30 giorni, quale sanzione amministrativa per violazione dell'art. 3, comma e 3 ter, D.L. n.12 del 22/02/2002 convertito con modificazioni nella L. n.
73 del 23.4.2002, come sostituito dall'art. 22 comma 1 d.Lgs. n. 151 del 14/9/15, la somma di € 3.639,10 (comprensiva di spese di notifica), quale responsabile delle violazioni.
Parte ricorrente, eccepiva l'omessa violazione degli atti prescritti dalla Legge, violazione degli artt. 6 e 7 legge 212/2000, la carenza di motivazione ex art. 18
L.689/81, la nullità e/o annullabilità dell'Ordinanza Ingiunzione per Violazione art. 14 L. 689/1981, la violazione dell'art. 7 comma 1 e comma 2 della L. 212/2000, per difetto di motivazione e chiarezza dell'atto, nonché la nullità dell'ordinanza di ingiunzione per mancata allegazione dell'atto prodromico ai sensi dell'art.3 comma 3 L. 241/90 ed art. 7 L. 212/2000 e per mancata indicazione dell'ufficio presso il quale ricevere informazioni o avanzare richiesta di riesame in autotutela.
Pertanto, concludeva chiedendo : in via preliminare: - sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione indicata con il 519/2024 e dell'ordinanza ingiunzione indicata con il 519/1/2024 Prot. 15919 del 27.06.2024, sussistendone nel caso de quo i presupposti per l'applicazione della misura cautelare richiesta: quanto al fumus boni iuris a causa della fondatezza delle censure avanzate da parte ricorrente, basate sulle gravi violazioni commesse dall'
[...]
; quanto al periculum in mora a causa del grave ed Controparte_5
irreparabile danno che verrebbe a determinarsi in capo ai ricorrenti per effetto del congelamento giuridico della propria sfera mobiliare e/o immobiliare. Nel merito: -
Accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'Ordinanza Ingiunzione n. 519/2024 e dell'Ordinanza Ingiunzione n. 519/1/2024 Prot. 15919 del 27.06.2024 emesse dall' in persona del legale Controparte_5
rappresentante, con la quale veniva ingiunto al sig. in qualità di Controparte_4
socio accomandatario della ditta nonché alla n.q. di CP_4 CP_4
obbligata in solido, il pagamento della somma di € 3.639,10 (comprensiva di spese di notifica) a titolo di sanzione amministrativa, nonché di ogni atto prodromico e successivo, per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti. - Condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_5
pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_1
(oggi ), il quale eccepiva l'infondatezza dei motivi del ricorso e
[...]
la legittimità del provvedimento impugnato. A sostegno della propria pretesa deduceva che l'Ordinanza-Ingiunzione era conseguente ad attività di accertamento condotta da funzionari ispettivi dell'I.A.M. - Nucleo Carabinieri - di (App. Sc. Q. S. Anobile P. e App. Sc. Pipino A.) nei confronti Controparte_5
della ditta “ (azienda agricola, con Controparte_4
sede in Rizziconi, C.da Cimbalello snc), allo scopo di verificare l'osservanza, nei confronti del personale occupato, delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale. A seguito dell'Ispezione veniva redatto il Verbale di
Primo Accesso Ispettivo n. 80/81 del 08.01.2020, contenente l'invito ad esibire la documentazione di lavoro (necessaria per la verifica di regolarità del prestatore occupato) presso gli uffici dell' Successivamente, in data 13.01.2020, tale CP_13
Verbale veniva consegnato, previa sottoscrizione, nelle mani del sig. Parte_2
. All'esito dell'attività di controllo, l'organo di vigilanza procedeva alla
[...]
redazione del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2020/80 del
03.02.2020 (prot. 2793 – ritualmente notificato in data 11.02.2020), col quale veniva contestata la violazione di cui all'art. 3, co. 3, D.L. 12/2002, mod. dal D.lgs. n. 151/2015. In merito alla violazione ex art. 14 L. 689/1981, la stessa risulta infondata in quanto l'attività di verifica ha avuto inizio il giorno 08.01.2020, con l'accesso ispettivo presso la sede operativa della ditta ed è stata definita in data
03.02.2020, dopo che la ditta ha prodotto (il 03.01.2020) la documentazione lavoristica aziendale richiesta col V.P.A. Pertanto, qualunque sia il dies a quo che si voglia considerare per la decorrenza del termine ex art. 14 lege 689/81, la data di notificazione dell'illecito risulta assolutamente tempestiva, perché avvenuta (
l'11.02.2020) ampiamente entro i prescritti novanta giorni. Ancora, in merito al difetto di motivazione, il verbale conclusivo, cui rinvia l'O.I., enuncia in maniera completa ed esaustiva ogni elemento che consente al trasgressore di avere compiuta cognizione in primis delle modalità di luogo e di tempo dei fatti integranti la violazione contestata ed in secondo luogo delle ragioni della loro riconducibilità alle norme giuridiche sanzionatorie applicate. Pertanto concludeva chiedendo:” preliminarmente rigettare l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione del provvedimento opposto;
- nel merito, confermare l'Ordinanza-
Ingiunzione oggetto di impugnazione e per l'effetto rigettare la domanda ex adverso perché infondata in fatto e diritto per le ragioni in narrativa;
- con vittoria di spese per
l'Amministrazione opposta, ai sensi dell'art. 9, co. 2, D. Lgs. 149/2015, in vigore dal
24/09/2015.”
Quanto sostenuto dal ricorrente non trova fondamento, per i motivi che dii seguito verranno esposti.
Preliminarmente bisogna rilevare che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazione sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.
Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria e investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del Giudice di rilevare, d'ufficio, fuori dai limiti dell'oggetto dello stesso giudizio, così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha proceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato. Il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi, fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A. dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione.
All'Amministrazione, che viene a rivestire, dal punto di vista sostanziale, la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Nel caso di specie gli odierni opponenti contestano di non avere ricevuto la notifica del verbale unico di accertamento che l'Amministrazione sostiene essere stato notificato. La notifica del verbale unico di accertamento costituisce atto prodromico e presupposto di legittimità della procedura, venendo così a conoscere il ricorrente solo, ed esclusivamente, gli importi dovuti, in quanto riportati nella ingiunzione di pagamento notificata. Deducevano che sull'atto oggetto di gravame veniva sì riportato il numero identificativo del verbale (n.
2020/80 del 3.2.2020) ma non la data in cui sarebbe risultata la notifica, oltre al fatto che le predette indicazioni non erano supportate da prova alcuna, impedendo in tal modo un effettivo controllo sulla regolarità di tale notifica.
Dunque, l'ente aveva omesso di fornire qualunque prova dell'avvenuta notifica, non avendo allegato all'ordinanza ingiunzione alcun documento attestante l'avvenuta conoscenza di tale pendenza all'odierno ricorrente, pertanto, si appalesa una violazione dell'art. 6 e 7 della legge 212/200..
Tale eccezione non trova fondamento in quanto, come si evince dalla documentazione versata in atti dall' , il Verbale di Primo Accesso è stato regolarmente rilasciato alla società (nelle mani del sig. CP_4 Parte_2
, figlio dell'odierno ricorrente nonché egli stesso socio della la
[...] CP_4
quale, alla data stabilita (il 13.01.2020) ha esibito agli ispettori la documentazione richiesta col V.P.A.; che il V.U.A.N. è stato regolarmente notificato (a mezzo servizio postale) agli odierni ricorrenti, che lo hanno ricevuto in data 11.02.2020
(come attestato dagli avvisi di ricevimento allegati in atti: AG. 78780414162-5 e
AG 78780414161-4)e, infine, l'O.I. riporta chiaramente la data di notifica del
VUAN (11.02.2020).
Ancora in merito alla violazione ex art.14 legge 689/1981, mancata contestazione nel termine di 90 giorni, la stessa non trova fondamento in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità applicabile alla materia, i limiti temporali entro i quali l'Amministrazione deve provvedere alla notifica della contestazione sono collegati all'esito del procedimento di accertamento (la cui durata varia in relazione alla complessità delle indagini che il caso concreto richiede). Nella fattispecie l'attività di verifica ha avuto inizio il giorno 08.01.2020, con l'accesso ispettivo presso la sede operativa della ditta ed è stata definita in data 03.02.2020, dopo che la ditta ha prodotto (il 03.01.2020) la documentazione lavoristica aziendale richiesta con il V.P.A. Pertanto, la data di notificazione dell'illecito risulta assolutamente tempestiva, perché avvenuta ( l'11.02.2020) ampiamente entro i prescritti novanta giorni.
Relativamente all'obbligo di motivazione ex art. 18 L.689/81, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che”il contenuto dell'obbligo imposto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, art.18, comma 2 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione” per relationem” mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore, in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr. Cassazione 24127 del 2010). Nel
Caso di specie, l'ordinanza richiama il verbale di accertamento, peraltro nella piena disponibilità dell'opponente e tanto basta a rendere pienamente intellegibili le contestazioni compiute dall'amministrazione nei confronti dell'opponente. D'altro canto lo stesso contenuto dell'opposizione costituisce la più chiara dimostrazione del fatto che le parti opponenti erano a conoscenza dei fatti addebitati e delle violazioni ascritte e che proprio per questo siano riuscito a proporre una difesa in giudizio più che pertinente. Né può affermarsi che l' si sia limitato a richiamare acriticamente i contenuti del verbale CP_5
ispettivo, senza neppure leggere l'opposizione avanzata ai sensi dell'art.18 legge
689/1981.
Per tutte le ragioni sin qui esposte l'ordinanza-ingiunzione va confermata.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, l'integrale soccombenza degli opponenti, giustifica la sua condanna al relativo pagamento, con l'applicazione dei minimi tabellari, tenendo conto del valore della causa non considerando la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
-Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l' ordinanza - ingiunzione impugnata;
-Condanna le parti opponenti a rifondere le spese di lite a favore dell' , in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in € 886,00 oltre accessori, se dovuti.
Così deciso in Palmi, 4 febbraio 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo