Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/05/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 299/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio LI, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 299/2025 R.G. promossa da
, C.F. nata a [...] il 25 Parte_1 C.F._1 agosto 1988; rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Pellacani come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Correggio (RE), Via Roma n. 8
- attrice - contro
C.F. , TR C.F._2 nato a [...]ù) il 21 settembre 1984; rappresentato e difeso dall'avv. Marco Fantini come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio LI, Via A. Pansa n. 51
- convenuto - con l'intervento del
1 di 18
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
1) In via principale,
a. dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi e Parte_1 TR autorizzandoli a vivere separati uniformando i loro comportamenti, in modo da non recarsi pregiudizio morale e patrimoniale nel rispetto dei reciproci diritti e doveri che ancora loro impone il matrimonio, nonostante la separazione;
i loro comportamenti devono essere improntati, inoltre e soprattutto, al rispetto più fermo ed intransigente, per la salute fisica e psichica della figlia minorenne LI;
b. ordinare al Comune di Reggio LI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi in prima udienza;
c. la figlia minorenne affidata ad entrambi i Persona_1 genitori secondo le regole dell'affido condiviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 ter c.c., con residenza anagrafica presso la madre. Entrambi i genitori cureranno la crescita, l'educazione e la formazione culturale della figlia fermo il rispetto delle preferenze manifestate dalla stessa e restano salvi i diritti di compartecipazione educativa di entrambi i genitori. I genitori si obbligano a continuare a provvedere all'educazione della figlia, a garantire a queste un'istruzione consona alle capacità ed all'indole dimostrate ed ogni altra attività educativa extrascolastica verso la quale la stessa dimostri un particolare interesse;
2 di 18 d. collocazione abitativa prevalente della figlia minorenne
[...]
presso la residenza della madre, con diritto di Persona_1 visita e permanenza presso il padre quando lo desidererà, con esclusione del pernottamento, ed il fine settimana (sabato e domenica) a settimane alterne, compatibilmente con gli orari di lavoro del padre;
e. quanto alle festività natalizie e pasquali la figlia LI potrà trascorre il giorno di Natale e il giorno di Pasqua alternativamente un anno con la madre e l'anno successivo con il padre, con alternanza dei giorni festivi consecutivi;
f. durante le ferie e le vacanze scolastiche estive, sia il padre sia la madre potranno trascorrere 14 giorni consecutivi con la figlia minorenne, da concordarsi tra loro entro la fine del mese di giugno e ogni genitore dovrà comunicare all'altro il luogo di vacanza;
g. la casa coniugale, di proprietà della madre, sita a Reggio LI
Via M. Melato n. 13, rimane attribuita esclusivamente alla signora che continuerà ad abitarla insieme alla figlia Parte_1 [...]
; Persona_1
h. stabilire che il padre contribuirà al TR mantenimento ordinario della figlia versando mensilmente ed anticipatamente, entro il giorno 5, la somma di € 300,00 sul conto corrente di , somma da rivalutare annualmente Parte_1 secondo l'indice ISTAT;
i. stabilire che saranno sostenute al 50% da ciascun coniuge le spese straordinarie affrontate dalla figlia , Persona_1 minorenne e non economicamente autosufficiente, con versamenti a mani del genitore che vi ha provveduto non oltre il giorno 30 di ogni mese, secondo lo schema e le modalità del Protocollo del
Tribunale di Reggio LI per le cause in materia di famiglia del
12/6/2023;
3 di 18 j. entrambe le parti si impegnano a detrarre e/o dedurre fiscalmente nelle rispettive dichiarazioni dei redditi e/o altre dichiarazioni fiscali equipollenti le spese dagli stessi sostenute per le figlie, nella misura del 50% ciascuno, salva diversa disposizione di legge;
Perso k. l'assegno unico per il nucleo famigliare – se dovuto, verrà percepito dalla madre;
Parte_1
l. dichiarare i coniugi attualmente economicamente autosufficienti, di avere già provveduto alla divisione dei beni comuni e di nulla più aver a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per tale titolo;
m. opporsi al rilascio di documenti validi per l'espatrio, sino al raggiungimento dei 12 anni, per la figlia minorenne
[...]
, o all'età ritenuta di giustizia per il Tribunale. Persona_1
2) Condanna del resistente alle spese e compensi della presente causa, oltre accessori previdenziali e fiscali di legge.
In via istruttoria, chiede che Ill.mo Giudice Relatore Voglia disporre prova per testi, sui seguenti capitoli, indicando a testi:
e di Parma, Testimone_1 Testimone_2
1. vero che il sig. , quando era in sua compagnia, parlava Per_1 esclusivamente spagnolo e si rivolgeva solo alla moglie CP_2
e questo dal 2022 in poi;
2. vero che la sig.ra accompagnava in auto al lavoro, presso Per_1
l'Ipercoop Baragalla, alle 5 del mattino il marito con la piccola
[...]
e di Correggio (RE), Persona_3 Persona_4
3. vero che il sig. , quando era in sua compagnia, parlava Per_1 esclusivamente spagnolo e si rivolgeva solo alla moglie CP_2
e questo dal 2022 in poi;
4. vero che la sig.ra si lamenteva con lei delle Parte_1 vessazioni subiti in famiglia da parte del marito di quest'ultima e delle discussioni sulla gestione della casa dal 2022 in poi;
4 di 18 5. vero che la sig.ra accompagnava in auto al lavoro, presso Per_1
l'Ipercoop Baragalla, alle 5 del mattino il marito con la piccola
[...]
di Rimini, Persona_5
6. vero che lei nel giugno 2023 offrì ospitalità abitativa al sig.
a fini lavorativi in Rimini Per_1
7. vero che il sig. respinse la sua offerta abitativa come il Per_1 lavoro in Rimini presso il ristorante “La Petite Langoustine”;
8. vero che il sig. si lamentava della ditanza da casa sua al Per_1 luogo di lavoro in Rimini
9. vero che lei spiegò ed insistette con il sig. che era suo Per_1 dovere coniugale contribuire economicamente al sostegno della famiglia e ciò a fine dicembre 2023
di Accerra (NA), Persona_6
10. vero che la sig.ra si lamenteva con lei delle Parte_1 vessazioni subiti in famiglia da parte del marito di quest'ultima e delle discussioni sulla gestione della casa dal 2022 in poi;
11. vero che il sig. , quando era in sua compagnia, parlava Per_1 esclusivamente spagnolo e si rivolgeva solo alla moglie CP_2
e questo dal 2022 in poi;
NA PA Pomigliano D'Arco,
12. vero che il canone locativo dell'immobile caduto in successione in morte di suo marito è interamente incassato da lei;
Per_7
13. vero che sua figlia la raggiunse a Napoli, nelle Parte_1 festività natalizie del 2021, per soli 3 giorni poiché così aveva disposto il marito sig. ; Per_1 di Reggio LI, Testimone_3
14. vero che il sig. , quando era in sua compagnia, parlava Per_1 esclusivamente spagnolo e si rivolgeva solo alla moglie CP_2
e questo dal 2022 in poi;
di Pomigliano d'Arco, Persona_8
5 di 18 15. vero che lei accompagnò con la sua auto il sig. da Per_1
Reggio LI a Rimini nel giugno 2023 per una assunzione lavorativa;
16. vero che il canone locativo dell'immobile caduto in successione in morte di suo padre è interamente goduto da sua madre Per_7
Controparte_3
17. vero che sua sorella vi raggiunse a Napoli nelle Parte_1 festività natalizie del 2021 per soli 3 giorni poiché così aveva disposto il marito sig. ; Per_1
di Pomigliano D'Arco, Per_9
18. vero che il canone locativo dell'immobile caduto in successione in morte di suo padre è interamente goduto da sua madre Per_7
Controparte_3
19. vero che sua sorella vi raggiunse nelle festività Parte_1 natalizie del 2021 per soli 3 giorni poiché così aveva disposto il marito sig. ; Per_1
di Rubiera, Per_10
20. vero che il sig. , quando era in sua compagnia, parlava Per_1 esclusivamente spagnolo e si rivolgeva solo alla moglie CP_2
e questo dal 2022 in poi;
di Bologna, Testimone_4
21. vero che il sig. , quando era in sua compagnia, parlava Per_1 esclusivamente spagnolo e si rivolgeva solo alla moglie CP_2
e questo dal 2022 in poi;
di Modena, Testimone_5
22. vero che il canone locativo dell'immobile caduto in successione in morte di suo padre è interamente goduto da sua madre Per_7
Controparte_3
23. vero che sua sorella vi raggiunse a Napoli nelle Parte_1 festività natalizie del 2021 per soli 3 giorni poiché così aveva disposto il marito sig. . Per_1
6 di 18 Per PARTE CONVENUTA:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge:
• Dichiarare anche con sentenza parziale la separazione personale dei coniugi / , e per l'effetto autorizzarli a vivere Per_1 Per_1 separatamente nel reciproco e mutuo rispetto, uniformando i loro propri comportamenti, in modo da non recarsi danno e non recarne alla figlia LI sia esso morale che patrimoniale e nella piena osservanza dei diritti e doveri reciproci e verso la progenie che la legge impone ai coniugi ancorché separati;
• Disporre l'affidamento condiviso della figlia Persona_1 ai genitori con collocazione presso la casa famigliare sita in Reggio
LI (RE) Via Melato n° 13;
• Prevedersi in capo al IG. l'obbligo TR di concorrere al mantenimento ordinario della figlia nella misura complessiva di Euro 200,00/mensili, somma rivalutabile di anno in anno secondo gli indici ISTAT da versare il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario oltre al 50% delle spese straordinaria;
Perso
• Disporre che l' sia integralmente versato alla madre;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari d'avvocato;
Controparte_4
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori in modo paritario con collocazione della stessa presso la Madre;
3. La casa coniugale sita in Reggio LI, Via Melato n° 13 rimane nell'esclusiva proprietà e disponibilità della madre proprietaria dell'immobile;
4. Entrambi i genitori assumeranno le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative alla figlia minorenne ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
7 di 18 5. Le parti concordano congiuntamente il diritto di visita e permanenza presso il padre quando lo desidererà, con temporanea esclusione del pernottamento, ed il fine settimana
(sabato e domenica) a settimane alterne, compatibilmente con gli orari lavorativi del padre e/o salvo diverso accordo tra le parti;
6. I genitori si impegnano, nell'interesse della figlia minore, a garantire che vengano conservati rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun genitore;
7. La madre acconsente ai contatti telefonici quotidiani con il padre anche con videochiamate al fine di mantenere il rapporto padre - figlia;
8. L'importo dell'assegno unico sarà riconosciuto al 100% alla madre;
9. I coniugi si impegnano a cominciare ogni variazione di residenza, domicilio e dimora;
10. Quanto alle festività natalizie e pasquali la figlia LI potrà trascorre il giorno di Natale e il Giorno di Pasqua alternativamente un anno con la madre e l'anno successivo con il
Padre con alternanza dei giorni festivi consecutivi;
11. Durante le ferie e le vacanze scolastiche estive, sia il padre che la madre potranno trascorrere 14 giorni consecutivi con la figlia
LI da concordarsi tra loro entro la fine del mese di maggio e ogni genitore dovrà comunicare all'altro il luogo di vacanza;
12. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio ed in caso di necessità di firma congiunta si impegnano a collaborare al fine del rilascio del predetto documento.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova per testi e Testimone_6 Tes_7 collega di lavoro del resistente all'agriturismo La Fiorida, Nicolas
8 di 18 nonché interrogatorio formale della IG.ra Tes_8 Testimone_9
tutti sulle circostanze di cui alla narrativa sui seguenti Parte_1 capitoli di prova: per quanto a Testimone_6
1. È vero che lei nel mese di luglio 2023 ha lavorato con il IG.
presso l'agriturismo “la Fiorida” in provincia di Per_1
Sondrio?
2. È vero che il IG. era costretto dalla moglie a Per_1 effettuare continuamente delle video chiamate per controllarlo?
3. È vero che la IG.ra , moglie del era molto gelosa Per_1 Per_1 del marito e pretendeva di essere continuamente relazionata su ciò che Egli stava facendo?
4. È vero che la IG.ra aveva timore che vi fosse una liason Per_1 sentimentale fra Lei e il ? Per_1
5. È vero che tale preoccupazione era del tutto infondata e immotivata?
Per quanto a e Persona_11 Testimone_9
6. È vero che lei presta lavoro presso il Conad Le Colline ed è collega del IG. ? Per_1
7. È vero che il IG. tiene un comportamento educato e Per_1 consono con i colleghi di lavoro;
8. È vero che il IG. è sempre puntuale e diligente sul Per_1 posto di lavoro?
9. È vero che il vi rendeva noto il fatto che sua moglie Per_1 aveva manifestato la volontà di separarsi?
10. È vero che da quel giorno il IG. riceve continuamente Per_1 attacchi via whatsapp dalla moglie criticandolo su tutto ed in particolare chiedendo somme di denaro?
11. È vero che, dalla predetta data, l'umore del IG. è Per_1 mutato, risultando nervoso, triste ed in particolare piangeva sul posto di lavoro?
9 di 18 12. È vero che il IG. vi confidava che tali pianti Per_1 derivavano dal fatto che fosse stato costretto a lasciare la casa coniugale e a vedere meno la figlia?
Per la sola Testimone_9
13. è vero che il IG. si confidava con lei riferendo che la Per_1 moglie aveva fatto una scenata al marito per uno scambio di messaggi avvenuti con lei?
14. È vero che nell'occorso, lei riferiva l'accaduto al suo compagno il quale se ne risentiva? Pt_2
Interrogatorio formale
15. È vero che lei è stata in cura al centro per disturbi alimentari di
Peschiera del Garda chiamato “Villa Garda?
16. È vero che nel luglio 2023 a Pomigliano D'Arco lei ebbe una violenta lite con il fratello alla presenza di Controparte_5
LI?
17. È vero che lei in tale occasione confidava al marito che suo fratello voleva metterle le mani addosso come da documento n°
16 che le si rammostra?
18. È che vero altre volte si sono verificate esternazioni eteroaggressive da parte sua arrivando pure a colpirsi autonomamente al volto?
19. È vero che tali manifestazioni si verificano in periodi di alto stress?
20. È vero che con la sua famiglia di origine si sono verificati più di un episodio di liti violente?
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 30 gennaio 2025
[...]
chiedeva la separazione personale da Pt_1 TR
l'affidamento condiviso della loro figlia LI (nata il 6
[...] agosto 2020), il collocamento prevalente della stessa presso di sé,
l'assegnazione della casa coniugale, la disciplina dei rapporti con il
10 di 18 padre ed un contributo per il mantenimento della figlia in misura pari ad € 300,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie ed all'integrale attribuzione a sé dell'assegno unico.
2. si costituiva con comparsa TR depositata in data 7 aprile 2025, offrendo di contribuire al mantenimento della figlia nella minor misura di € 200,00 al mese ed aderendo a tutte le ulteriori domande dell'attrice.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 7 febbraio 2025 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza dell'8 maggio 2025, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4,
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di separazione merita accoglimento.
Le parti contraevano matrimonio a Reggio LI in data 23 marzo 2019.
È noto che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole».
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al
11 di 18 contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità
(Cass. 16698/2020, Cass. 8713/2015, Cass. 1164/2014).
Nel caso in esame, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.: è emersa, infatti, l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio, come ricavabile dal tenore dei rispettivi atti difensivi, dalle accuse reciproche avanzate dai coniugi, dall'insistere nelle domande da parte di entrambi i coniugi, dal comportamento tenuto da entrambi nel corso del processo e, infine, dal fallimento del tentativo di conciliazione.
Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Le parti hanno una figlia, LI, che oggi ha 4 anni.
2.1. Ai sensi dell'art. 337 ter, commi 1 e 2, c.c., «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui
12 di 18 all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli».
È noto che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, tale disposizione dev'essere interpretata nel senso che l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Nella specie, le parti sono concordi sull'affidamento (condiviso), sulla collocazione prevalente della minore (presso la madre) e sul regime delle visite spettanti al padre (come proposte dalla madre), ed il Tribunale, in assenza di elementi di segno contrario, non ha motivo per disattendere tali conclusioni conformi, meglio declinate in dispositivo, essendo appena il caso di evidenziare come sia lo stesso convenuto a riconoscere che la sua attuale condizione abitativa, caratterizzata da promiscuità con altre due persone, non consenta di tenere a pernottare la figlia presso di sé.
Va, altresì, recepito l'ulteriore intesa intercorsa tra i coniugi che,
a verbale d'udienza dell'8 maggio 2025, hanno chiesto concordemente, ad integrazione dei suddetti accordi, l'introduzione di un giorno fisso di incontri padre-figlia il martedì, dall'uscita da scuola fino a dopo cena.
2.2. La casa coniugale, sita in Reggio LI, Via M. Melato n.
13, va assegnata all'attrice, quale genitore collocatario, peraltro come da concorde richiesta delle parti.
13 di 18 2.3. Si dà atto che le parti sono concordi nell'attribuire integralmente l'assegno unico a favore di . Parte_1
2.4. Con riguardo ai profili economici, l'art. 337 ter, comma 4,
c.c., stabilisce che «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice».
Come noto, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle
“rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 6197/2005 e Cass.
21273/2013).
14 di 18 Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass. 19299/2020 e Cass. 4811/2018).
Dunque, l'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio deve essere commisurato alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti sopra menzionati, proporzionati all'età del figlio.
Nel caso di specie, la madre provvederà al mantenimento della figlia in via diretta, in quanto collocataria prevalente, mentre il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che va determinato secondo i parametri appena citati.
Vi è però controversia sull'ammontare di tale assegno mensile, che la madre ha chiesto in misura pari ad € 300,00 al mese e che il padre ha invece offerto di versare in misura pari ad € 200,00 al mese.
Occorre, dunque, procedere alla comparazione della situazione economico-reddituale delle parti.
, di anni 36, è insegnante a tempo indeterminato. Parte_1
Ha dichiarato redditi annui netti (al netto di IRPER netta e addizionali locali) pari ad € 19.877,00 nel 2023 (cfr. Mod. 730/2024 sub doc. 3 dell'attrice), corrispondente, in media, ad una disponibilità di € 1.656,41 al mese.
Vive a Reggio LI, Via M. Melato n. 13, in un appartamento di sua esclusiva proprietà.
È comproprietaria di due immobili siti, uno a Sant'AS
(NA), e l'altro a Pomigliano D'Arco (NA), che sono dotati di potenzialità reddituale.
Ha investimenti/risparmi per circa € 15.000,00.
15 di 18 Percepisce interamente l'assegno unico, pari ad € 144,00 al mese.
di anni 40, dopo aver lavorato in TR passato nel settore della ristorazione, è attualmente dipendente di un supermercato con contratto a tempo indeterminato.
Nel 2024 ha percepito una retribuzione netta pari ad € 19.750,00 circa (cfr. Certificazione Unica 2025 sub doc. 5 del convenuto), corrispondente, in media, ad € 1.645,00 circa al mese.
È gravato da spese per alloggio pari ad € 300,00 circa al mese relative ad un'abitazione che conduce in locazione con altre due persone (cfr. docc. 7 e 8 del convenuto).
Ha un'altra figlia, , nata il [...] da un Persona_12 precedente matrimonio e residente in [...], per il mantenimento della quale versa mensilmente la somma di € 160,00 (cfr. doc. 10 del convenuto).
È proprietario di un appartamento di 60 mq a Lima (Perù), che, seppure allo stato non sia messo a reddito, è pur sempre dotato di potenzialità reddituale, come dimostrato dal fatto che, secondo quanto riconosciuto dallo stesso convenuto, è stato qualche mese fa concesso in locazione al canone di € 250,00 al mese.
Orbene, tenuto conto della situazione economico-patrimoniale delle parti, delle presumibili esigenze della prole in relazione all'età (4 anni) ed alla prevalenza dei tempi di permanenza della minore presso la madre, si stima equo e congruo determinare in € 250,00 al mese il contributo al mantenimento ordinario a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie, come concordemente richiesto dalle parti.
3. I profili afferenti al rilascio del passaporto valido per l'espatrio della figlia minorenne è in questa sede inammissibile, atteso che la relativa istanza, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), l. 1185/1967, va rivolta al giudice tutelare, cui è devoluta una competenza funzionale.
16 di 18 4. La natura assorbente ed esaustiva degli argomenti esposti comporta l'irrilevanza delle richieste istruttorie dedotte dalle parti.
5. Gli accordi tra le parti intercorsi sulla maggior parte degli aspetti afferenti alla genitorialità e la reciproca soccombenza sul profilo economico giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio LI, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia la separazione personale fra i coniugi
[...]
nato a [...]ù) il 21 settembre 1984, e TR
, nata a [...] il [...], unitisi in Parte_1 matrimonio a Reggio LI in data 23 marzo 2019 con atto trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2019 parte 1 numero 43;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore LI ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
4. assegna a la casa coniugale sita in Reggio Parte_1
LI, Via M. Melato n. 13;
5. dispone che il padre possa Controparte_6 vedere e tenere con sé la figlia minore LI quando vorrà, con esclusione del pernottamento, e comunque secondo i seguenti tempi e modalità:
− a fine settimana alterni (sabato e domenica), compatibilmente con gli orari di lavoro del padre, nonché tutti i martedì, dall'uscita da scuola fino a dopo cena;
− durante le festività natalizie e pasquali, la figlia LI potrà trascorre il giorno di Natale e il giorno di Pasqua alternativamente un
17 di 18 anno con la madre e l'anno successivo con il padre, con alternanza dei giorni festivi consecutivi;
− durante il periodo estivo, ciascun genitore potrà trascorrere
14 giorni consecutivi con la figlia LI, da concordarsi tra loro entro la fine del mese di giugno e con onere a carico di ciascun genitore di comunicare all'altro il luogo di vacanza;
6. dà atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico venga percepito integralmente da;
Parte_1
7. pone a carico di l'obbligo di Controparte_6 versare a , a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 figlia LI, la somma mensile di € 250,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
8. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio LI, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 8 maggio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
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