Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6233 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 10/1/2025 e vertente
TRA
(C.F. (già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, con gli avvocati Massimiliano Cesare e Maria Rosaria Manselli, elettivamente domiciliato in
[...]
Roma alla Via dei Tre Orologi 14a;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con gli avvocati Roberto Altieri e Giulia Controparte_1 P.IVA_2
Neri nel cui studio in Roma, via Sicilia n. 66 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la ordinanza ex art. 702 ter cpc del 12/10/2022 pubblicata il
19/10/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con ricorso depositato in data 30 luglio 2021, la Controparte_1 agiva in giudizio nei confronti di al fine di sentir Parte_2
“…condannare .:al pagamento a favore della ricorrente Controparte_2 della somma di € 8.631,00 (euro ottomilaseicentotrentuno/00), corrispondente all'importo versato, a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica negli anni 2010, 2011 e 2012, oltre alla relativa Iva applicata sulla medesima addizionale (in quanto ricompresa nella base imponibile)
eccepiva poi la prescrizione del diritto della ricorrente di agire nei suoi confronti e sosteneva, in ogni caso, nel merito, che il Tribunale non potesse procedere alla disapplicazione della norma interna istitutiva del tributo per contrasto con la normativa comunitaria nel rapporto tra privati;
chiedeva, in ogni caso, disporsi mutamento del rito e la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario. Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “In rito: 1) Accertare e dichiarare la mancata comunicazione alla Agenzia delle Entrate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 quarto comma L. 428/1990 e per l'effetto 2) Rigettare la domanda per essere la stessa improcedibile e inammissibile. Ancora in rito: In via gradata e sempre in rito: 3) Accertare e dichiarare che la ricorrente non ha richiesto la disapplicazione della normativa interna che rappresenta il fondamento dell'azione di ripetizione di indebito promossa e, per l'effetto, 4) Dichiarare inammissibile/o improcedibile la domanda avanzata. Ancora in rito e in ogni caso se il Magistrato ritenesse esistente il suo potere di disapplicazione d'ufficio: 5) Accertare e dichiarare insussistente il potere di disapplicare la normativa nazionale per le ragioni meglio espresse in ricorso e, per l'effetto, 6) Rigettare la domanda in quanto inammissibile e/o improcedibile e infondata. Infine nella denegata ipotesi di superamento di tali eccezioni preliminari, e accertato che le difese svolte dai resistenti richiedono un'attivita istruttoria non sommaria, rendendo incompatibile lo strumento processuale prescelto per fissare, ai sensi dell'art. 702/ter, III co., cod., proc. civ., con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183, VI° co. c.p.c. con i termini li prescritti, per le ragioni di cui in narrativa. Nel merito: 7) accertare e dichiarare infondata l'azione promossa e per l'effetto 8) rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa. 9) Vinte le spese”. Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti. L'udienza di discussione del ricorso si svolgeva nelle forme della trattazione scritta, ex art. 221 D.L. 34/20, conv. in L. 77/20.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il
[...] al pagamento al pagamento nei confronti della Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 8.631 oltre interessi come liquidati in motivazione, disponendo la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono. In via preliminare, si ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dalla resistente, in relazione al disposto dell'art. 29 comma 4 L. 428/90, sul presupposto che la ricorrente avesse omesso di ottemperare all'obbligo sulla stessa asseritamente incombente di comunicare l'istanza di rimborso delle somme corrisposte a titolo di addizionali sulle accise “anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza”, non essendo la norma invocata riferibile al caso di specie, nel quale la parte ha proposto domanda di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore di energia elettrica e non già istanza di rimborso del tributo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, non essendo del resto neppure legittimata in tal senso, per essere lo stesso fornitore l'unico soggetto passivo del rapporto tributario. Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda sotto il profilo dell'insufficiente determinatezza del petitum di essa, sollevata dalla resistente sulla base dell'allegazione che la ricorrente avesse omesso di chiedere espressamente al Tribunale di disapplicare la normativa interna, impositiva dell'obbligo di pagamento dell'addizionale all'accisa in contrasto con la direttiva comunitaria (2003/96/CE), cosicché non fosse dato provvedere in tal senso. Sul punto, si ritiene, infatti, che dal tenore complessivo dell'atto introduttivo del giudizio fosse dato evincere le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda ed anche l'oggetto di essa, tanto che la resistente ha potuto svolgere compiutamente le proprie difese su ogni profilo controverso.
Nel merito, si premette che non è neppure in contestazione, nel caso di specie, la circostanza che la resistente avesse addebitato nei confronti della ricorrente le somme oggetto della domanda di ripetizione in conformità alle pattuizioni contrattuali ed in ossequio alle disposizioni della normativa nazionale all'epoca vigente. La resistente ha invece eccepito il difetto di prova del pagamento delle somme oggetto di fatturazione da parte della ricorrente e ha contestato la circostanza: invero, da un lato, la ricorrente ha fornito riscontro (seppure parziale), del pagamento delle somme portate dalle fatture, comprensive degli importi delle addizionali, mediante produzione delle copie delle ricevute dei bonifici effettuati ai fini del pagamento delle bollette, cosicché il pagamento non potrebbe che ritenersi provato quanto meno nei suddetti limiti;
d'altro lato, si ritiene, comunque, che la circostanza del pagamento debba ritenersi provata anche in relazione alle somme addebitate nelle bollette delle quali non risulta prodotta ricevuta di pagamento, attesa l'assoluta genericità della doglianza operata in questa sede dalla resistente e non risultando alcuna contestazione nei confronti dell'utente nella fase antecedente alla costituzione in giudizio: si rileva, del resto, che in talune delle bollette prodotte in atti dalla ricorrente, inviatele dalla resistente, è fatta menzione di morosità pregressa con riferimento a fatture in precedenza emesse, ma tale menzione non è poi rinnovata nelle bollette successive, cosicché debba presumersi che, sia pure con ritardo, le bollette in questione fossero state successivamente pagate.
La resistente ha poi eccepito la prescrizione del diritto della ricorrente di agire per la ripetizione delle somme versate a titolo di accise, sostenendo che la missiva inviatale da parte della in data 23 aprile 2020 al fine di interrompere il decorso del termine fosse stata Controparte_1 inidonea allo scopo e che comunque dovesse ritenersi la prescrizione del diritto quanto meno per le somme corrisposte in data antecedente al 23 aprile 2010. L'eccezione si ritiene infondata, giacché la missiva prodotta in atti dalla ricorrente recava contenuto idoneo all'interruzione del decorso del termine prescrizionale: in essa era fatto riferimento alla somma oggetto della pretesa della ricorrente ed era anche esplicitata la ragione per la quale la corresponsione delle somme dovesse ritenersi indebita. La prescrizione avrebbe potuto invece ritenersi in relazione alla domanda di ripetizione delle somme corrisposte dalla ricorrente in data antecedente al 23 aprile 2010, ma la resistente ha omesso anche solo di quantificare il minore importo in relazione al quale essa dovesse ritenersi maturata.
Deve, quindi, valutarsi se il pagamento delle somme oggetto della domanda di ripetizione, eseguito dalla ricorrente nei confronti della resistente, fosse stato indebito, in virtù dell'eccepito contrasto tra la norma impositiva (art. 6 comma 1, d.l. n. 511/1988) - in forza della quale il fornitore ha corrisposto l'imposta addizionale provinciale all'Erario, riversando poi l'onere economico sulla ricorrente - con le disposizioni della Direttiva 2008/118/CE, non rispondendo l'addizionale provinciale alle accise ai requisiti previsti dalla normativa dell'Unione europea affinché un'imposizione indiretta, aggiuntiva sul consumo di energia elettrica già soggetto alle accise, potesse ritenersi ammissibile. Il decreto legislativo n. 48/2010, che ha recepito la direttiva, non è infatti intervenuto sul testo dell'art. 6 D.L. 511/88, come modificato dal d. lgs 26/2007, il quale è stato invece abrogato soltanto nel 2012, a seguito dell'avvio da parte della Commissione europea di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia: ne discende che le disposizioni interne vigenti al momento in cui il pagamento degli importi era stato preteso legittimavano sia l'imposizione tributaria nei confronti del fornitori di energia elettrica che, conseguentemente, la pretesa di pagamento avanzata da parte di questi ultimi nei confronti dei fruitori delle erogazioni. Si premette che, a fronte dell'introduzione, di recente, di plurimi giudizi aventi ad oggetto domande di ripetizione di indebito analoghi al presente da parte degli utenti nei confronti dei fornitori di energia elettrica, i Giudici di merito sono giunti a conclusioni diverse talvolta accogliendo le stesse e talvolta respingendole: nell'un caso, sul presupposto che la normativa interna impositiva dell'obbligo di pagamento delle imposte per cui è causa in contrasto con la normativa comunitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (cfr. Corte di giustizia 5.3.2015, Statoil Fuel & Retail Eesti AS, in causa C-553/13), non potesse trovare applicazione, cosicché dovesse ritenersi indebita la pretesa dei fornitori di energia che avessero riversato l'addebito nei confronti dei consumatori finali;
nell'altro, sul presupposto che la disapplicazione della norma interna non potesse essere operata dal Giudice nell'ambito di controversie tra privati: le produzioni documentali delle parti testimoniano ampiamente, del resto, il contrasto interpretativo rinvenibile nelle pronunce finora intervenute.
Invero, tale contrasto si è manifestato anche tra i giudici di questo Tribunale, i quali chiamati a pronunciarsi sulla medesima questione hanno prospettato soluzioni tra loro diverse: in linea con il secondo filone interpretativo, del quale si è dato conto, si era anche pronunciata questa Sezione del Tribunale: senonché, si è di recente affermato presso il Tribunale un diverso orientamento, al quale il giudicante ritiene di dover aderire, in quanto fondato su motivazione convincente (cfr.
Tribunale di Roma, sezione II, ordinanza del 9 novembre 2021, Pres. Oddi).
Nella motivazione del provvedimento citato è richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione ed anche la giurisprudenza della Corte di legittimità che, con specifico riguardo all'art. 6, comma 1, d.l. n. 511/1998, ha ripetutamente affermato che esso reca una disposizione in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto non soddisfa una delle due condizioni poste dall'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE: vale a dire la finalità specifica dell'imposizione (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15198 del 04/06/2019, nella cui massima si legge: “In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi;
pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime”). Le plurime pronunce della Corte di legittimità nelle quali era stato rilevato il contrasto tra la normativa interna e quella comunitaria erano, però, intervenute in relazione a fattispecie nelle quali la controversia verteva tra il soggetto gravato dell'obbligo impositivo e l'Amministrazione finanziaria, cosicché non fosse stata in esse esaminata la questione dell'eventuale disapplicazione della norma interna in contrasto con la normativa comunitaria nei rapporti tra privati. In relazione a tale specifico profilo, nella motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma sopra citata, è compiuta una diffusa ricostruzione dell'orientamento della Corte di giustizia in ordine ai rimedi a disposizione del giudice di uno Stato membro nell'ipotesi del rilievo di un contrasto tra la norma nazionale e una norma del diritto dell'Unione: è richiamata, infatti, la motivazione della sentenza della Corte di Giustizia del 24 gennaio 2012, in causa C-282/10, nella quale è Per_1 stato fissato un ordine di priorità fra i rimedi disponibili, secondo il quale il Giudice è tenuto: in primo luogo, a procedere alla cd. interpretazione adeguatrice o conforme della norma interna (senza però pervenire a interpretazioni contra legem o che violino princìpi fondamentali quali la certezza del diritto, l'irretroattività della norma, l'aggravamento della responsabilità, soprattutto penale, dell'individuo); in secondo luogo, se l'interpretazione conforme non è possibile, a disapplicare la norma nazionale, in modo da garantire l'effetto diretto di quella dell'Unione.
Con specifico riguardo al caso di specie, nell'ordinanza del Tribunale di Roma è stato motivato (condivisibilmente) nel senso che non si rivelasse efficacemente praticabile l'interpretazione adeguatrice della norma interna alla normativa comunitaria e che, pertanto, dovesse verificarsi la possibilità di operare la disapplicazione di essa;
si è quindi affermata la necessità di verificare se fosse superabile l'obiezione secondo la quale la disapplicazione della norma interna sarebbe preclusa dal disposto dell'art. 288 TFUE (il quale prevede che “la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi”), in quanto renderebbe la norma comunitaria immediatamente efficace nei confronti dei privati al pari dei regolamenti. A tal fine, il Tribunale ha richiamato la motivazione della sentenza della Corte di giustizia (7.8.2018, Smith, in causa C122/17) nella quale è stato affermato che “.. una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti …. Infatti, estendere l'invocabilità di una disposizione di una direttiva non trasposta, o trasposta erroneamente, all'ambito dei rapporti tra singoli equivarrebbe a riconoscere all'Unione europea il potere di istituire con effetto immediato obblighi a carico di questi ultimi, mentre tale competenza le spetta solo laddove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti …. 43. Pertanto, anche una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva volta a conferire diritti o a imporre obblighi ai singoli non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli…” e, nello stesso senso, la motivazione della pronuncia della Corte di giustizia (del 24.6.2019, in causa C-573/17) – nella quale si legge: “…anche se Per_2 chiara, precisa e incondizionata, una disposizione di una direttiva non consente al giudice nazionale di disapplicare una disposizione del suo diritto interno ad essa contraria se, in tal modo, venisse imposto un obbligo aggiuntivo a un singolo”. Dalla lettura delle richiamate pronunce si è quindi desunto il principio secondo cui la carenza di efficacia diretta delle direttive nei rapporti orizzontali precluda la disapplicazione della norma interna contrastante con una direttiva (anche self-executing) volta a conferire diritti o a imporre obblighi ai singoli, non anche con una direttiva che non abbia tali contenuti. Ne deriva che, in tale ultima ipotesi, il giudice possa (ed anzi debba) procedere alla disapplicazione della norma interna, in virtù del primato del diritto europeo, in quanto quest'ultimo connota intrinsecamente tutte le norme dell'Unione, mentre l'efficacia diretta costituisce caratteristica propria soltanto di alcune di esse.
In forza di tale lettura della giurisprudenza comunitaria, non è quindi preclusa al Giudice la disapplicazione della norma interna, come rimedio per risolvere il conflitto fra norma nazionale e norma euro-unitaria, qualora essa determini semplicemente l'esclusione della norma nazionale in contrasto, oppure la sua sostituzione con quella dell'Unione. "In questi casi, – si legge nell'ordinanza del Tribunale di Roma richiamata - nel rapporto orizzontale, la disapplicazione potrebbe comportare solo indirettamente uno svantaggio per una delle parti (private) in causa, che non potrebbe invocare contro l'altra il contenuto (non attuato o non correttamente attuato) della direttiva stessa. In altri termini, la disapplicazione per esclusione non crea di per sé nessun obbligo in capo al singolo, ma impedisce semplicemente l'applicazione di una norma nazionale, avvantaggiando una delle due parti in causa. Si tratta, dunque, soltanto di un effetto indiretto, analogo a quello che può produrre l'interpretazione conforme”. Del pari convincente si ritiene l'ulteriore considerazione, contenuta nel provvedimento del Tribunale, della natura assolutamente peculiare della controversia in esame, nella quale vengono in rilievo i rapporti “orizzontale”, fra consumatore finale e fornitore di energia elettrica, e “verticale”, tra fornitore ed Erario, strettamente connessi tra loro (poiché la pretesa del fornitore nei confronti del cliente può ritenersi indebita in quanto si ritenga a sua volta tale la pretesa dell'Amministrazione finanziaria nei confronti del primo): in tale prospettiva, si comprende, infatti, come la disapplicazione della norma interna in contrasto con quella comunitaria attenga propriamente al rapporto verticale ed esplichi i suoi effetti solo indirettamente sul rapporto orizzontale, dato che il venir meno della norma impositiva dell'addizionale rende privo di un valido titolo giuridico il pagamento effettuato dal fruitore dell'erogazione di energia nei confronti del fornitore. Si legge infatti nell'ordinanza “In effetti, la situazione che si determina nel caso in esame è la seguente: il fornitore ha traslato sul consumatore, avvalendosi della facoltà di rivalsa, l'onere economico di un'imposta – riversata all'erario – non dovuta perché prevista da una disposizione normativa contrastante con la direttiva 2008/118/CE. Se l'imposta non è dovuta, per logica conseguenza non è consentita neppure la rivalsa e l'importo addebitato al consumatore (e da questi pagato) è privo di valida causa giustificativa, sicché a buon diritto ne viene chiesta la restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c.”. Ne discende che non si tratti quindi di imporre al privato (il fornitore) obblighi nascenti dalla direttiva, né di dare applicazione alle sue previsioni nell'ambito di un rapporto orizzontale;
si tratta, invece, di accertare se il pagamento effettuato dal consumatore al fornitore avesse o meno un idoneo titolo giuridico a suo fondamento.
Dovendosi procedere, per le ragioni esposte, alla disapplicazione della norma interna in contrasto con quella comunitaria, deve quindi concludersi per la fondatezza della domanda di ripetizione di indebito formulata dalla ricorrente, con riferimento alle somme corrisposte a titolo di imposta addizionale sulle accise nei confronti della resistente.
La domanda è parimenti fondata con riferimento alle somme corrisposte a titolo di Iva, per essere stata quest'ultima imposta, a sua volta, computata su base di calcolo erronea per le ragioni già esposte, cosicché per la parte eccedente il dovuto il pagamento di essa non potrebbe che ritenersi indebito.
Per tali ragioni, la domanda della ricorrente nei confronti della resistente è accolta e, per l'effetto, si dispone condanna di al pagamento nei confronti della Parte_1 ricorrente della somma di euro 8.631, oltre interessi come da domanda, nella misura prevista dal D. Lgs. 231/02, con decorrenza dalla ricezione dell'istanza, fino al soddisfo. Si ritiene, infine, equo disporre compensazione tra le parti delle spese di giudizio, in ragione dell'esistenza del riferito contrasto interpretativo sulla questione controversa.”
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “...accogliere l'appello integralmente con conseguente riforma totale della ordinanza impugnata e rigetto della domanda azionata nel primo grado di giudizio dalla ricorrente con condanna alle spese del doppio grado di giudizio, nonché alla restituzione della somma di € euro
8.631 oltre interessi come liquidati in motivazione – versati con riserva di gravame avverso l'ordinanza all'esito del primo grado.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia a Controparte_1 codesta Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento delle illustrate argomentazioni, respingere l'appello di controparte e, per l'effetto, confermare l'ordinanza di primo grado con conseguente conferma del diritto al rimborso così come riconosciuto dal Tribunale di Roma in primo grado. Con vittoria di spese e di compensi del doppio grado di giudizio.”
L'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 10/1/2025.
§ 4. – L'appello proposto dal contiene cinque motivi. Parte_1
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “Sulla riforma del punto in cui non è stata dichiarata la inammissibilità e/o improcedibilità della domanda ex art. 29 L. 428/1990”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale aveva disatteso la propria eccezione di inammissibilità della domanda per non aver comunicato l'istanza di rimborso delle somme corrisposte a titolo di addizionali sulle accise anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza, sul presupposto che Controparte_1
[... avesse agito per la ripetizione di indebito nei confronti del fornitore di energia elettrica e non proposto istanza di rimborso del tributo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe trascurato che l'onere di comunicazione avrebbe portata generalizzata e riguarderebbe qualsiasi iniziativa di ripetizione di somme.
Il secondo motivo è intitolato: “Sulla riforma della parte della ordinanza in cui il Tribunale ha ritenuta infondata la eccezione di prescrizione e di assenza di prova in ordine alla chiesta ripetizione”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente trascurato la propria eccezione di pagamento e di prescrizione decennale del credito, pure fondata sulla genericità del reclamo inviato il 23/4/2020, privo dei presupposti per poter essere considerato valido atto interruttivo, mancando anche della prova del pagamento delle somme richieste in restituzione.
Il terzo motivo è intitolato: “Sulla riforma del punto della ordinanza in cui è stato ritenuto implicitamente esistente la legittimazione attiva dell'appellata e sussistenti i presupposti dell'indebito”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente trascurato la propria contestazione di difetto di legittimazione attiva e di insussistenza dei presupposti dell'indebito per essere le somme dovute in base al contratto tra fornitore e consumatore finale, la mancanza del titolo negoziale mentre la fornitura sarebbe stata titolo valido ed efficace del pagamento. Inoltre, il tributo sarebbe stato dovuto nel momento in cui fu pagato nè sarebbe mai stato rimborsato, venendo soppresso soltanto in seguito.
Il quarto motivo è intitolato: “Sulla riforma del punto in cui la ordinanza ha ritenuto esistente il potere del Giudice Nazionale di disapplicazione”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente disapplicato il diritto interno sul presupposto del contrasto con la normativa sovranazionale, trascurando che una direttiva non recepita, ovvero non pienamente recepita, potesse autorizzare la disapplicazione soltanto nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati non già nei rapporti tra privati, in quanto non avrebbe prodotto effetti orizzontali né attribuito in via diretta dei diritti al privato consumatore finale, legittimato a dolersi verso lo Stato.
Il quinto motivo è intitolato: “Sulla riforma del punto in cui il Tribunale non ha convertito il rito da abbreviato in ordinario”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente negato la mutazione del rito da sommario ad ordinario, rendendo nulla la sentenza.
Il quarto motivo è fondato e determina l'accoglimento dell'appello secondo la ragione più liquida, assorbendo il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo.
Questa Corte deve riconsiderare il proprio orientamento che trascurava l'inefficacia di una direttiva, non recepita o malamente recepita, nel rapporto di diritto privato, pure segnato dalla traslazione di un'imposta non dovuta, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 aprile 2024, c. C. 316/22. Più segnatamente, l'art. 6 del D.L. n. 511/1988 ha istituito l'addizionale provinciale sull'accisa che gravava sui consumi elettrici senza prevedere finalità specifiche del tributo, né la mera destinazione del gettito all'ente locale era sufficiente ad integrarle con i normali compiti istituzionali propri dell'ente. L'addizionale provinciale era così in contrasto con l'art.
1. Par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, che ammette l'istituzione di tributi addizionali a condizione che il relativo gettito fosse destinato a finalità specifiche. Il contrasto era apprezzabile, nonostante una direttiva normalmente vincoli solamente gli Stati membri dell'U.E. ai sensi dell'art. 288 T.F.U.E., perché in caso di disposizioni chiare, precise e incondizionate, come quella sulla necessità di finalità specifiche, la direttiva è self executing spiegando efficacia diretta ed immediata nell'ordinamento interno. La sua efficacia diretta restava, però, delimitata ai rapporti c.d. verticali, che avessero impegnato lo Stato, in ragione della funzione sanzionatoria verso lo Stato inadempiente, non a quelli c.d. orizzontali, che avessero riguardato soggetti privati, come nel caso di somministrazione di energia elettrica da un fornitore ad un utente.
Ciononostante, questa Corte riteneva che, nonostante la traslazione nel rapporto privatistico, l'imposta fosse rimasta incompatibile con la Direttiva, che pure regolava il rapporto tributario con l'Ente pubblico, derivandone un difetto di causa del pagamento effettuato dal consumatore finale per effetto della rivalsa. La direttiva, pur non immediatamente applicata nel rapporto orizzontale tra fornitore e utente, finiva per incidervi indirettamente, riflettendosi anche nel rapporto di rivalsa l'imposizione tributaria illegittima, così da fondare la legittimazione anche per il consumatore finale alla ripetizione dell'indebito, tanto più che questi non avrebbe altrimenti avuto tutela, in violazione del principio di effettività, perché la legge nazionale legittima il solo soggetto passivo dell'imposta illegittima a reclamare il rimborso all'Amministrazione finanziaria di un'imposta oltretutto non traslata o restituita. Siffatto sforzo ermeneutico dell'art. 288 terzo comma T.F.U.E. non è stato condiviso dalla Corte di Giustizia, la quale con la sentenza dell'11 aprile 2024, c. C. 316/22, ha negato che una direttiva, pure self executing, possa generare obblighi a carico di soggetti nel rapporto privatistico di natura orizzontale, sicchè il fornitore, soggetto passivo del tributo, non può considerarsi tenuto a restituire l'imposta traslata, pure illegittima alla luce del diritto unionale. Le sole eccezioni individuate dalla Corte di Giustizia evidentemente non ricorrono perché il nostro ordinamento non prevede una diversa efficacia della direttiva non recepita o malamente recepita, né il nostro fornitore è soggetto controllato dallo Stato. La diversa soluzione escogitata dalla Corte di Giustizia per garantire l'effettività di tutela, per cui ad essere contraria al diritto unionale è la normativa interna che impedirebbe al consumatore finale di agire contro lo Stato, osta all'accoglimento della domanda di roposta Controparte_1 nei confronti di (ora . Parte_2 Parte_1
La ordinanza del Tribunale, che ha disapplicato la norma interna istitutiva del Tributo illegittimo, va pertanto riformata, e le ulteriori ragioni di critica mosse nell'appello contro tale sentenza restano assorbite dalla impossibilità di apprestare tutela mediante disapplicazione diretta o indiretta della norma interna illegittima.
§ 5. – Le spese del doppio grado vanno compensate perché la giurisprudenza sopravvenuta della Corte di Giustizia ha smentito un'opzione interpretativa diffusa e consolidata, formatasi alla luce degli insegnamenti della stessa Corte sull'effettività della tutela di origine unionale e sull'obbligo degli organi nazionali di interpretare le norme dell'ordinamento interno in conformità con la lettera e lo scopo delle direttive, onde uniformarvi il diritto interno nello spirito dell'art. 288 terzo comma T.F.U.E..
§ 6. – Deve seguire la restituzione da al Controparte_1 Parte_1 della somma di € 8.631,00 oltre interessi legali pagata in esecuzione della ordinanza
[...] riformata.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di contro la ordinanza ex art. 702 ter cpc del 12/10/2022 Controparte_1 pubblicata il 19/10/2022 del Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. – accoglie l'appello e, in totale riforma della ordinanza, rigetta la domanda di
[...]
Controparte_1
2. – compensa per intero le spese di lite del primo e del secondo grado;
3. – dispone la restituzione da al Controparte_1 Parte_1 della somma di € 8.631,00 oltre interessi legali.
[...]
Così deciso in Roma il giorno 10/1/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo