Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/06/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. ssa Gabriella Portale Presidente dott. ssa Barbara Fatale Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.5.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 728 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to FACCIOLLA MARCO Parte_1
reclamante
E
Controparte_1
reclamato non costituito
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Cosenza – pronunciandosi sull'opposizione proposta da CP_1
avverso l'ordinanza del 19.05.2023, emessa ex art. 1 commi 47 e sg. L. n.
[...]
92/2012 – ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro e condannato la al Parte_1
pagamento in suo favore dell'indennità di risarcitoria pari a 13 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Superata la doglianza relativa alla violazione dei criteri di scelta e quella del licenziamento discriminatorio, che in tesi avrebbero potuto condurre alla reintegra nel posto di lavoro, ha ritenuto che la comunicazione ex art. 4, comma 3 della legge n.
223/1991, risponde pienamente ai requisiti contenutistici di legge, osservandosi che alle
Organizzazioni sindacali sono stati offerti in comunicazione tutti gli elementi necessari per svolgere in modo consapevole la funzione di controllo riconosciuta dalla legge, ma
2, della legge 223/1991, secondo cui “Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale”.
Ha ritenuto, dunque, che tale violazione procedurale integra un vizio formale cui consegue la tutela indennitaria ex art. 18 comma 7 stat. Lav. nella parte in cui richiama il comma 5, nella misura tra 12 e 24 mensilità (cfr. Cass, n. 30865/2019; n. 2587/2018,
n. 12095/2016).
Tenuto conto dell'anzianità di servizio del ricorrente all'atto del licenziamento collettivo (11 anni e due mesi circa, essendo stato assunto il 25.11.2010), delle dimensioni dell'impresa (titolare di una pluralità di strutture, con una media di 142 lavoratori nel II semestre dell'anno 2021) ma anche della non particolare gravità della violazione, ha ritenuto equo determinare l'indennità risarcitoria in misura pari a 13 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Ha condannato la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che, già compensate al 40%, liquida in euro 3.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
Avverso tale decisione ha proposto reclamo la società con ricorso depositato il
28.6.2024, ma con atto del 26.4.2025 ha dichiarato di rinunciare al gravame, precisando di non avere provveduto alla notifica e chiedendo l'estinzione del giudizio.
La controparte non si è costituita.
All'udienza del 22.5.2025 nessuno è comparso ed il Collegio a riservato la decisione.
Occorre prendere atto della dichiarazione di rinuncia ex art. 306 c.p.c. con cui la reclamante ha affermato di avere raggiunto un accordo con la controparte e di non avere provveduto alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di gravame.
Considerato che "ai fini della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto quando,
Pag. 2 di 3 nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita e questa, inoltre, abbia interesse alla prosecuzione (cfr Cass. n. 10978/1996) e che in caso di rinuncia della parte appellante prima della costituzione della parte appellata, non trova applicazione la previsione in ordine alla statuizione delle spese di lite, né in ordine al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. 23175/2015 e Cass. 884/2017), si deve dichiarare l'estinzione del giudizio ed il non luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1
con ricorso depositato in data 28.6.2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Cosenza, giudice del lavoro, n. 1161/2024, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) non luogo a provvedere sulle spese del grado.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del 22.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Gabriella Portale
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