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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/09/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 4304/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Sezione Civile 2 CIVILE
Il Giudice, dott. Domenico Stilo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4304/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 10/04/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. CAMPISI ANTONINO, presso il cui studio, in Pachino, via Cavour n. 38, è elettivamente domiciliata.
Opponente
E
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. DI LUCIANO SEBASTIANO, presso il cui studio, in
Siracusa, Viale Scala Greca n. 181/E, è elettivamente domiciliata.
Opposta – creditore procedente
E
(C.F. e Controparte_2
P. Iva , in persona del legale rappresentante P.IVA_3 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. CARPINTERI
CARLO.
Opposta – creditore intervenuto
E
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. FIRRINCIELI MAURIZIO, presso il cui studio, in Augusta, Via Marzabotto n. 7, è elettivamente domiciliata.
Opposta – debitrice esecutata.
Oggetto: Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) immobiliare.
Conclusioni: all'udienza del 10/04/2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note ex art. 189 c.p.c.
.
- 2 -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di pignoramento del 07.07.2015 la CP_4
di Torino, eseguiva atto di pignoramento
[...] immobiliare, nell'ambito della procedura esecutiva oggetto dell'opposizione n. 289/2015 R.G. contro la società
con riferimento ai Controparte_3 seguenti beni immobili:
1) “Garage al piano cantinato sito in Pachino Via Concetto
Olindo s.n.c., censito al N.C.E.U. del Comune di Pachino al foglio 21, particella 1028 sub 9, di mq. 50.”
2) “Appartamento sito in Pachino sito in Pachino, Via
Concetto Olindo s.n.c., posto a piano terra, censito al N.C.E.U. del Comune di Pachino al foglio 21, particella 1028 sub 10, di vani 7”.
Con ricorso depositato il 4 maggio 2023, la Parte_2 proponeva rituale opposizione di terzo, con richiesta
[...] di sospensione dell'esecuzione, esponendo quanto segue:
- con contratto di permuta di cosa presente con cosa futura, stipulato in data 24.01.2006, la dava Parte_2 in permuta alla Soc. , Controparte_3
“l'appezzamento di terreno sito in Pachino, Zona C1, all'interno del piano particolareggiato, della superficie complessiva di are 54 e centiare 25, in catasto terreni del
Comune di Pachino, foglio 21, part.lle: 975 di are 52,26, 935 di are 1,43, 941 di are 0,77 e 966 di are 0,49; come corrispettivo per la cessione del terreno in proprietà, la cedeva alla Parrocchia Controparte_5 porzioni di fabbricato da costruire sul predetto
- 3 -
appezzamento di terreno, che venivano identificati nel predetto atto di permuta;
- l'atto di permuta veniva ritualmente registrato e trascritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di Siracusa in data 03.02.2006 al N. di registro particolare 1651 e generale
3298;
- con “verbale di consegna alloggio” del mese di novembre dell'anno 2009, sottoscritto dai rappresentanti legali della e della Parte_2 Controparte_6 nonché dal Direttore dei lavori e dal rappresentante legale della impresa appaltatrice dei lavori, si Controparte_2 procedeva alla identificazione catastale ed alla consegna di quanto convenuto con l'atto di permuta di cui sopra;
precisamente, si procedeva alla consegna delle chiavi dell'alloggio e del Box garage;
allegati al suddetto verbale vi erano le planimetrie catastali, individuanti le due unità immobiliari oggetto della consegna e cioè la villetta n. 7 con cantina – autorimessa annessa, in catasto urbano del Comune di Pachino, al foglio 21, particella 1028 sub. 10 la villetta e particella 1028 sub. 9 la cantina – autorimessa;
- dal momento della consegna fino alla nomina del custode nella presente procedura, gli immobili di cui sopra ed oggetto della permuta, sono stati sempre nella piena disponibilità della che li aveva ceduti Parte_1 provvisoriamente in comodato;
- venuta a conoscenza nel mese di dicembre 2015 che gli immobili sopra descritti erano stati pignorati, la
[...]
, proponeva una prima opposizione Parte_3 di terzo all'esecuzione immobiliare in oggetto, ex art. 619
- 4 -
c.p.c., depositata in data 19.03.2016, deducendo l'illegittimità del pignoramento immobiliare poiché risultava documentalmente provato che la opponente era Parte_2 proprietaria del villino e dell'autorimessa su indicati;
la mancanza della individuazione catastale non aveva impedito al creditore procedente e soprattutto al creditore intervenuto la conoscenza che vi erano degli immobili Controparte_2 di proprietà della in virtù dell'atto di Parte_1 permuta ritualmente trascritto, che, pertanto, non potevano essere pignorati, in quanto non più di proprietà della società
la consapevolezza da parte CP_3 Controparte_3 della San Paolo s.p.a. che fra gli immobili CP_4 costruiti dalla società Mutuataria, Costruzioni Mediterranee vi erano degli immobili di proprietà della Parrocchia;
- l'opposizione veniva rigettata non risultando una precedente trascrizione in favore della Parrocchia;
- quindi, in data 18.10.2018 la Parrocchia notificava alla
Società “ ricorso per Controparte_3 sequestro conservativo ex art. 670 c.p.c., chiedendo all'Autorità Adita il sequestro di altri eventuali beni mobili ed immobili di proprietà della resistente non ancora aggrediti dai predetti creditori, fino alla concorrenza della somma di €
200.000,00, considerato il danno subito, per poi introdurre un giudizio di merito;
ricorso che veniva accolto con ordinanza del 18.01.2019;
- con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. si introduceva il relativo giudizio di merito al fine di accertare e dichiarare il grave inadempimento ex art. 1455 c.c. della Controparte_6
in persona del legale rappresentante,
[...]
- 5 -
nonché amministratore unico pro-tempore, Controparte_7
e l'intervenuta risoluzione, ai sensi degli art. 1453 c.c., del contratto di permuta di cosa presente con cosa futura per le ragioni di cui in narrativa;
conseguentemente, condannare la in persona del Controparte_6 legale rappresentante, al pagamento della somma di €
160.000,00 a titolo di restituzione della prestazione eseguita ex art. 1458 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi fino al soddisfo;
- ed altresì, condannare parte resistente, la
Società , in persona del Controparte_3 legale rappresentante, al risarcimento del danno patrimoniale patito dalla ricorrente a seguito dell'inadempimento, pari ad
€ 17.365,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino al soddisfo, per i motivi esposti in narrativa, o nella minore o maggior somma che sarà ritenuta di giustizia da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.,
- con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 16 settembre 2022 il
Giudice Unico del Tribunale di Siracusa, nel merito rigettava la domanda di risoluzione del contratto di permuta, per l'effetto, condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali, revocando anche il provvedimento di sequestro conservativo.
Parte opponente ha dedotto, quindi, che se non è meritevole della risoluzione del contratto di permuta e del conseguente risarcimento del danno, deve essere, allora ritenuta pienamente titolare del diritto di proprietà a titolo originario,
a seguito della consegna dell'immobile, anche grezzo, senza alcuna necessità di alcun atto di identificazione catastale,
- 6 -
non può certo subire la vendita all'Asta degli immobili di cui
è legittimamente proprietario in virtù di regolare titolo.
Con ordinanza del 31 maggio 2023 il G.E. ha sospeso la procedura esecutiva e la vendita relativamente agli immobili sopra descritti, fissando termine perentorio di giorni centoventi per l'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata.
Con atto di citazione notificato il 2 novembre 2023 la ha introdotto il giudizio di Parte_3 merito dell'opposizione convenendo in giudizio il creditore procedente (cessionaria del credito), la Controparte_1 società Controparte_2
(creditore intervenuto) e la società Controparte_3
(debitore esecutato).
[...]
Quest'ultima si è costituita in giudizio aderendo sostanzialmente alle deduzioni di parte opponente e chiedendo che fosse accertato che la Parte_1
è proprietaria dei beni immobili sopra descritti,
[...] oltre pertinenze ed accessori e, pertanto, che fosse dichiarato inefficace nei confronti della stessa il Parte_2 pignoramento del 07.07.2015.
Si è costituita in giudizio la eccependo, in Controparte_1 primo luogo, l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda in quanto il giudizio di merito era stato introdotto oltre il termine perentorio di 120 giorni assegnato dal G.E.; nel merito, ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione sostenendo che i beni oggetto del pignoramento erano diversi da quelli di cui al contratto di permuta.
- 7 -
La causa, istruita in via documentale, è stata rinviata per la decisione ex art. 189 c.p.c.
2. L'opposizione è inammissibile.
Come correttamente evidenziato dal creditore procedente, e come risultante dalla documentazione versata in atti, l'atto di citazione introduttivo della fase di merito dell'opposizione è stato notificato solo in data 2/11/2023, quando era ormai abbondantemente decorso il “termine perentorio di giorni centoventi per l'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione”, fissato dal G.E. con l'ordinanza del
31/05/2023, comunicata alle parti in pari data.
È da osservare che il termine per la citazione in un giudizio di opposizione all'esecuzione immobiliare non è soggetto alla sospensione feriale a causa della sua natura urgente.
Per cui, a fronte della comunicazione dell'ordinanza emessa dal G.E. datata 31 maggio 2023, il termine perentorio per l'introduzione della fase di merito è scaduto il 28 settembre
2023.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, ove
l'articolo 92 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 dispone che la detta sospensione non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, devono ritenersi compresi tra questi procedimenti quelli di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, rispettivamente disciplinati dagli articoli 615 e
617 codice di procedura civile;
quelli di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui al successivo articolo 619, e quelli di
- 8 -
accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'articolo 548 dello stesso codice. Il principio sancito dall'articolo 3 della legge n.
742 del 1969, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all'esecuzione, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all'intero corso del procedimento” (v., per tutte, Cassazione civile, sez.
III, 05/09/2022, n. 26108).
La proposta opposizione, pertanto, non può che essere dichiarata inammissibile per la scadenza del termine in questione.
D'altra parte, la stessa parte opponente, a fronte dell'eccezione sollevata, non ha in alcun modo preso posizione e contestato l'eccezione.
Riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, vanno compensate tra la opponente e il debitore Parte_2 esecutato atteso che Controparte_3 quest'ultima ha aderito all'opposizione.
La Parrocchia opponente, quale parte soccombente la cui condotta ha determinato l'inammissibilità del giudizo, deve essere tenuta, invece, alla refusione delle spese processuali in favore di liquidate come da dispositivo Controparte_1 tenuto conto delle tariffe di cui al d.m. 55/2014 nei valori minimi per la bassa complessità per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Civile 2 civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- 9 -
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla refusione in favore di delle spese di lite, che liquida Controparte_1 in €. 4.217,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge;
3) compensa le spese di lite tra la Parte_1
e la società
[...] Controparte_3
Così deciso in Siracusa, il 23/09/2025.
Il Giudice
(dott. Domenico Stilo)
- 10 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Sezione Civile 2 CIVILE
Il Giudice, dott. Domenico Stilo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4304/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 10/04/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. CAMPISI ANTONINO, presso il cui studio, in Pachino, via Cavour n. 38, è elettivamente domiciliata.
Opponente
E
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. DI LUCIANO SEBASTIANO, presso il cui studio, in
Siracusa, Viale Scala Greca n. 181/E, è elettivamente domiciliata.
Opposta – creditore procedente
E
(C.F. e Controparte_2
P. Iva , in persona del legale rappresentante P.IVA_3 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. CARPINTERI
CARLO.
Opposta – creditore intervenuto
E
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. FIRRINCIELI MAURIZIO, presso il cui studio, in Augusta, Via Marzabotto n. 7, è elettivamente domiciliata.
Opposta – debitrice esecutata.
Oggetto: Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) immobiliare.
Conclusioni: all'udienza del 10/04/2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note ex art. 189 c.p.c.
.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di pignoramento del 07.07.2015 la CP_4
di Torino, eseguiva atto di pignoramento
[...] immobiliare, nell'ambito della procedura esecutiva oggetto dell'opposizione n. 289/2015 R.G. contro la società
con riferimento ai Controparte_3 seguenti beni immobili:
1) “Garage al piano cantinato sito in Pachino Via Concetto
Olindo s.n.c., censito al N.C.E.U. del Comune di Pachino al foglio 21, particella 1028 sub 9, di mq. 50.”
2) “Appartamento sito in Pachino sito in Pachino, Via
Concetto Olindo s.n.c., posto a piano terra, censito al N.C.E.U. del Comune di Pachino al foglio 21, particella 1028 sub 10, di vani 7”.
Con ricorso depositato il 4 maggio 2023, la Parte_2 proponeva rituale opposizione di terzo, con richiesta
[...] di sospensione dell'esecuzione, esponendo quanto segue:
- con contratto di permuta di cosa presente con cosa futura, stipulato in data 24.01.2006, la dava Parte_2 in permuta alla Soc. , Controparte_3
“l'appezzamento di terreno sito in Pachino, Zona C1, all'interno del piano particolareggiato, della superficie complessiva di are 54 e centiare 25, in catasto terreni del
Comune di Pachino, foglio 21, part.lle: 975 di are 52,26, 935 di are 1,43, 941 di are 0,77 e 966 di are 0,49; come corrispettivo per la cessione del terreno in proprietà, la cedeva alla Parrocchia Controparte_5 porzioni di fabbricato da costruire sul predetto
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appezzamento di terreno, che venivano identificati nel predetto atto di permuta;
- l'atto di permuta veniva ritualmente registrato e trascritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di Siracusa in data 03.02.2006 al N. di registro particolare 1651 e generale
3298;
- con “verbale di consegna alloggio” del mese di novembre dell'anno 2009, sottoscritto dai rappresentanti legali della e della Parte_2 Controparte_6 nonché dal Direttore dei lavori e dal rappresentante legale della impresa appaltatrice dei lavori, si Controparte_2 procedeva alla identificazione catastale ed alla consegna di quanto convenuto con l'atto di permuta di cui sopra;
precisamente, si procedeva alla consegna delle chiavi dell'alloggio e del Box garage;
allegati al suddetto verbale vi erano le planimetrie catastali, individuanti le due unità immobiliari oggetto della consegna e cioè la villetta n. 7 con cantina – autorimessa annessa, in catasto urbano del Comune di Pachino, al foglio 21, particella 1028 sub. 10 la villetta e particella 1028 sub. 9 la cantina – autorimessa;
- dal momento della consegna fino alla nomina del custode nella presente procedura, gli immobili di cui sopra ed oggetto della permuta, sono stati sempre nella piena disponibilità della che li aveva ceduti Parte_1 provvisoriamente in comodato;
- venuta a conoscenza nel mese di dicembre 2015 che gli immobili sopra descritti erano stati pignorati, la
[...]
, proponeva una prima opposizione Parte_3 di terzo all'esecuzione immobiliare in oggetto, ex art. 619
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c.p.c., depositata in data 19.03.2016, deducendo l'illegittimità del pignoramento immobiliare poiché risultava documentalmente provato che la opponente era Parte_2 proprietaria del villino e dell'autorimessa su indicati;
la mancanza della individuazione catastale non aveva impedito al creditore procedente e soprattutto al creditore intervenuto la conoscenza che vi erano degli immobili Controparte_2 di proprietà della in virtù dell'atto di Parte_1 permuta ritualmente trascritto, che, pertanto, non potevano essere pignorati, in quanto non più di proprietà della società
la consapevolezza da parte CP_3 Controparte_3 della San Paolo s.p.a. che fra gli immobili CP_4 costruiti dalla società Mutuataria, Costruzioni Mediterranee vi erano degli immobili di proprietà della Parrocchia;
- l'opposizione veniva rigettata non risultando una precedente trascrizione in favore della Parrocchia;
- quindi, in data 18.10.2018 la Parrocchia notificava alla
Società “ ricorso per Controparte_3 sequestro conservativo ex art. 670 c.p.c., chiedendo all'Autorità Adita il sequestro di altri eventuali beni mobili ed immobili di proprietà della resistente non ancora aggrediti dai predetti creditori, fino alla concorrenza della somma di €
200.000,00, considerato il danno subito, per poi introdurre un giudizio di merito;
ricorso che veniva accolto con ordinanza del 18.01.2019;
- con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. si introduceva il relativo giudizio di merito al fine di accertare e dichiarare il grave inadempimento ex art. 1455 c.c. della Controparte_6
in persona del legale rappresentante,
[...]
- 5 -
nonché amministratore unico pro-tempore, Controparte_7
e l'intervenuta risoluzione, ai sensi degli art. 1453 c.c., del contratto di permuta di cosa presente con cosa futura per le ragioni di cui in narrativa;
conseguentemente, condannare la in persona del Controparte_6 legale rappresentante, al pagamento della somma di €
160.000,00 a titolo di restituzione della prestazione eseguita ex art. 1458 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi fino al soddisfo;
- ed altresì, condannare parte resistente, la
Società , in persona del Controparte_3 legale rappresentante, al risarcimento del danno patrimoniale patito dalla ricorrente a seguito dell'inadempimento, pari ad
€ 17.365,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino al soddisfo, per i motivi esposti in narrativa, o nella minore o maggior somma che sarà ritenuta di giustizia da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.,
- con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 16 settembre 2022 il
Giudice Unico del Tribunale di Siracusa, nel merito rigettava la domanda di risoluzione del contratto di permuta, per l'effetto, condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali, revocando anche il provvedimento di sequestro conservativo.
Parte opponente ha dedotto, quindi, che se non è meritevole della risoluzione del contratto di permuta e del conseguente risarcimento del danno, deve essere, allora ritenuta pienamente titolare del diritto di proprietà a titolo originario,
a seguito della consegna dell'immobile, anche grezzo, senza alcuna necessità di alcun atto di identificazione catastale,
- 6 -
non può certo subire la vendita all'Asta degli immobili di cui
è legittimamente proprietario in virtù di regolare titolo.
Con ordinanza del 31 maggio 2023 il G.E. ha sospeso la procedura esecutiva e la vendita relativamente agli immobili sopra descritti, fissando termine perentorio di giorni centoventi per l'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata.
Con atto di citazione notificato il 2 novembre 2023 la ha introdotto il giudizio di Parte_3 merito dell'opposizione convenendo in giudizio il creditore procedente (cessionaria del credito), la Controparte_1 società Controparte_2
(creditore intervenuto) e la società Controparte_3
(debitore esecutato).
[...]
Quest'ultima si è costituita in giudizio aderendo sostanzialmente alle deduzioni di parte opponente e chiedendo che fosse accertato che la Parte_1
è proprietaria dei beni immobili sopra descritti,
[...] oltre pertinenze ed accessori e, pertanto, che fosse dichiarato inefficace nei confronti della stessa il Parte_2 pignoramento del 07.07.2015.
Si è costituita in giudizio la eccependo, in Controparte_1 primo luogo, l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda in quanto il giudizio di merito era stato introdotto oltre il termine perentorio di 120 giorni assegnato dal G.E.; nel merito, ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione sostenendo che i beni oggetto del pignoramento erano diversi da quelli di cui al contratto di permuta.
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La causa, istruita in via documentale, è stata rinviata per la decisione ex art. 189 c.p.c.
2. L'opposizione è inammissibile.
Come correttamente evidenziato dal creditore procedente, e come risultante dalla documentazione versata in atti, l'atto di citazione introduttivo della fase di merito dell'opposizione è stato notificato solo in data 2/11/2023, quando era ormai abbondantemente decorso il “termine perentorio di giorni centoventi per l'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione”, fissato dal G.E. con l'ordinanza del
31/05/2023, comunicata alle parti in pari data.
È da osservare che il termine per la citazione in un giudizio di opposizione all'esecuzione immobiliare non è soggetto alla sospensione feriale a causa della sua natura urgente.
Per cui, a fronte della comunicazione dell'ordinanza emessa dal G.E. datata 31 maggio 2023, il termine perentorio per l'introduzione della fase di merito è scaduto il 28 settembre
2023.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, ove
l'articolo 92 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 dispone che la detta sospensione non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, devono ritenersi compresi tra questi procedimenti quelli di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, rispettivamente disciplinati dagli articoli 615 e
617 codice di procedura civile;
quelli di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui al successivo articolo 619, e quelli di
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accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'articolo 548 dello stesso codice. Il principio sancito dall'articolo 3 della legge n.
742 del 1969, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all'esecuzione, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all'intero corso del procedimento” (v., per tutte, Cassazione civile, sez.
III, 05/09/2022, n. 26108).
La proposta opposizione, pertanto, non può che essere dichiarata inammissibile per la scadenza del termine in questione.
D'altra parte, la stessa parte opponente, a fronte dell'eccezione sollevata, non ha in alcun modo preso posizione e contestato l'eccezione.
Riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, vanno compensate tra la opponente e il debitore Parte_2 esecutato atteso che Controparte_3 quest'ultima ha aderito all'opposizione.
La Parrocchia opponente, quale parte soccombente la cui condotta ha determinato l'inammissibilità del giudizo, deve essere tenuta, invece, alla refusione delle spese processuali in favore di liquidate come da dispositivo Controparte_1 tenuto conto delle tariffe di cui al d.m. 55/2014 nei valori minimi per la bassa complessità per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Civile 2 civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
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1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla refusione in favore di delle spese di lite, che liquida Controparte_1 in €. 4.217,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge;
3) compensa le spese di lite tra la Parte_1
e la società
[...] Controparte_3
Così deciso in Siracusa, il 23/09/2025.
Il Giudice
(dott. Domenico Stilo)
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