Sentenza 3 giugno 2025
Ordinanza collegiale 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 03/06/2025, n. 4165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4165 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04165/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05555/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5555 del 2024, proposto da
IA AM, rappresentata e difesa dall'avvocato Corrado Brancati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune Afragola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Iroso e Francesco Affinito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'ottemperanza
della sentenza n. 3488/2024 pubblicata il 30 maggio 2024, procedimento n.381/2024 del Tar Campania – Napoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Afragola;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la signora IA AM ha premesso che con la sentenza n. 3488/2024 questa Sezione ha accolto il ricorso dalla stessa proposto avverso il silenzio serbato dal Comune di Afragola sull’istanza volta a concludere con un provvedimento espresso il procedimento di acquisizione del proprio terreno ex art. 42bis d.P.R. n. 327/2001.
In particolare, con la pronuncia predetta questa Sezione ha ordinato al Comune di Afragola “ di adottare (tramite l'organo competente) un provvedimento espresso sull'istanza ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, inoltrata il 18 ottobre 2023 dalla ricorrente, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, di notificazione a cura di parte della presente sentenza ”.
Secondo quanto rappresentato dalla ricorrente, il Comune non avrebbe ottemperato alla pronuncia appena citata e non avrebbe quindi concluso il procedimento con un provvedimento espresso, sicché la sig.ra AM ha chiesto che questo Tribunale:
Accerti e dichiari la mancata ottemperanza alla sentenza n. 3488/2024 e la condanna del Comune di Afragola a prestare esecuzione ed ottemperanza agli obblighi imposti dalla citata sentenza;
In caso di infruttuoso decorso del termine concesso, nomini un commissario ad acta con incarico di porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi, contabili, finanziari e di qualsiasi altra natura occorrenti all'esecuzione completa ed effettiva del giudicato di cui trattasi.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Afragola che, in vista della camera di consiglio del 20 marzo 2025 ha chiesto disporsi il rinvio della camera di consiglio, attesa la predisposizione della proposta di deliberazione comunale da parte del dirigente comunale.
L’istanza è stata respinta nel corso della camera di consiglio del 20 marzo 2025 in quanto priva della necessaria documentazione di supporto e la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è fondato.
È incontestato che nonostante la notifica della sentenza ottemperanda, il Comune sia rimasto inadempiente a tutt’oggi e non abbia quindi adottato alcun provvedimento a definizione del procedimento ex art. 42bis del d.P.R. n. 327/2001 nonostante l’obbligo sancito nella sentenza ottemperanda.
3.1 Deve quindi ordinarsi al Comune di Afragola di definire il procedimento ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001 nel termine di giorni sessanta (60), stimato congruo in considerazione della già avvenuta approvazione della proposta di determina da parte del dirigente competente, ricadendo sul Comune intimato le eventuali necessarie o opportune indagini tecniche e/o istruttorie.
3.2 Scaduto infruttuosamente il termine assegnato al Comune intimato, il Prefetto di Napoli, quale commissario ad acta di questo Tribunale nominato con la presente sentenza, provvederà in via sostitutiva, con potestà di delega ad idoneo funzionario in servizio presso lo stesso Ufficio Territoriale del Governo, nell’ulteriore termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica di apposita richiesta di parte ricorrente.
4. Il compenso per l’attività eventualmente svolta dal commissario, comprensivo delle spese, ad incarico espletato, sarà liquidato a sua richiesta con separata ordinanza e posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
Le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura determinata nel dispositivo, e sono poste a carico di del Comune di Afragola.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così dispone:
- accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Afragola di concludere il procedimento di cui all’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001 nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza, e nomina sin d’ora, in caso di inottemperanza, il Prefetto di Napoli quale commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva, con potestà di delega ad idoneo funzionario in servizio presso lo stesso Ufficio, nell’ulteriore termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica di apposita richiesta di parte interessata;
- condanna il Comune di Afragola al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, complessivamente liquidate nella misura di € 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge da attribuirsi al procuratore antistatario che ne ha fatto espressa richiesta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
Domenico De Falco, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Falco | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO