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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 08/04/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 282/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di EN, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 282/2022 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale
PROMOSSA DA
TT nata a [...] il [...], (C.F.: ), ivi residente Pt_1 C.F._1
alla C. da GA snc elettivamente domiciliata in EN (EN), alla Via Dei Greci n. 57/A, presso lo studio dell'avv. Silvano Domina (C.F.: ), che la rappresenta e difende giusta C.F._2
procura in atti.
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 17
residente in C.da GA snc, elettivamente domiciliato in Piazza Armerina alla Via Papa Roncalli
n. 8 presso lo studio dell'avv. Marlene L. Muscarà (C.F.: ), che lo rappresenta C.F._4
e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE -
con l'intervento del pubblico ministero che ha espresso parere favorevole in data 20/01/2025.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del giorno 15.01.2025, in cui le parti sono personalmente comparse, per la precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.03.2022, la sig.ra ha chiesto a questo Tribunale la Parte_2
pronuncia della sua separazione personale dal sig. , con il quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio concordatario a EN (EN) il 10/06/2000, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 25, parte II, serie A, anno 2000.
Dall'unione coniugale sono nati, a EN, i figli (nata il [...]) e (nato il giorno Per_1 Per_2
1/06/2013).
Ha dedotto la ricorrente che dopo un iniziale periodo di armonia e reciproco sostegno, l'unione coniugale era progressivamente venuta meno, determinando di fatto l'intollerabilità della convivenza.
Nello specifico, la ricorrente ha riferito di persistenti contrasti derivanti dall'indifferenza del marito nei confronti della di lui moglie, nonché nei confronti della gestione familiare.
Tanto premesso, la ricorrente ha dunque chiesto, previa dichiarazione della separazione dei coniugi, di disporre l'affido condiviso dei due figli minori con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione della casa coniugale, sita a EN alla C.da GA snc;
di porre a carico del resistente pagina 2 di 17 l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile pari a € 500,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
infine di autorizzarla, in via permanente, a richiedere dal datore di lavoro e/o all'INPS il pagamento degli assegni famigliari spettanti alla stessa per la di lei attività lavorativa.
In data 16.05.2022 si è costituito in giudizio il resistente, contestando la corrispondenza a verità dei motivi indicati in ricorso come causa della rottura del matrimonio e sottolineando di contro il suo costante contributo alla gestione familiare.
A tal fine, il resistente ha rappresentato che l'odierna ricorrente, lavorando come ragioniera full-time non è mai stata nelle condizioni di potersi occupare materialmente dei figli, dei quali invece si è preso cura il resistente “..è stato da sempre il padre, con forte detrimento della propria professione di
ingegnere presso lo studio ubicato nella casa coniugale, a prendersi cura di tutte le principali esigenza
di vita della prole, preparandoli ed accompagnandoli a scuola, riportandoli in casa dopo le attività
scolastiche, provvedendo alle esigenze alimentari e seguendoli nelle attività didattiche, presenziando a
tutte le attività ludiche/sportive intraprese dai figli. Anche nel periodo di lock-down (marzo, aprile e
maggio 2020) dovuto alla nota pandemia, il sig. ha dato il proprio contributo essenziale alla CP_1
gestione della famiglia e dei figli. È rimasto a casa, oltre che per lavorare, anche per assicurarsi che i
propri figli partecipassero alla didattica a distanza, facessero i compiti ed ha ottemperato a tutte le
necessità della prole e a quelle della casa in senso stretto” la sig.ra di contro “è sempre Parte_2
andata al lavoro rimanendovi anche per la pausa pranzo. Anche attualmente, così come avvenuto in
passato, la ricorrente preferisce trascorrere la pausa pranzo in ufficio per dedicarsi alla cura del
corpo presso la palestra dell'azienda in cui lavora piuttosto che tornare a casa”. (cfr. pag. 2 memoria per la fase presidenziale ex art. 706, terzo comma, c.p.c).
pagina 3 di 17 Alla luce delle suesposte difese, il resistente non si è dunque opposto alla separazione, ma ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale, con divisione della stessa in due unità abitative separate ed autonome: “si insta affinché il piano terra, sede altresì dell'attività professionale del resistente, sia
assegnata a quest'ultimo, mentre il primo piano alla moglie;
in subordine, assegnazione della casa
coniugale in via esclusiva al padre”; con riferimento ai provvedimenti relativi alla prole, ha chiesto, in via principale, l'affidamento condiviso dei figli minori, e con collocazione paritaria Per_1 Per_2
e nessun assegno di mantenimento;
in subordine, l'affido condiviso con collocazione prevalente presso il padre e assegno di mantenimento a carico della madre;
in ulteriore subordine, parte resistente ha chiesto, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente in ordine al collocamento della prole presso la stessa, che fosse posto a suo carico un contributo per il mantenimento della prole non superiore a € 150,00 per ciascun figlio;
quanto alla ripartizione delle spese straordinarie, ha insistito perché le stesse venissero ripartite nella misura del 50% (cfr. pag. 4
memoria per la fase presidenziale ex art. 706, terzo comma, c.p.c).
Con ordinanza del 12/06/2022, il Presidente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
07.6.2022, ritenuta la necessità ai fini del decidere, di disporre l'ascolto della figlia , ha rinviato Per_1
all'udienza del 5.7.2022, nel corso della quale la minore ha dichiarato “Mi trovo benissimo con
entrambi i genitori. Se dovessi scegliere, preferirei restare in prevalenza con mia mamma. Anche il mio
EL si trova bene con entrambi i genitori. Il mio EL cerca sempre la mamma e io credo che
lui preferisca senz'altro stare con lei”.
Con ordinanza del 14/07/2022, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.7.2022, il
Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
disposto l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre, alla quale ha assegnato la casa coniugale;
pagina 4 di 17 disciplinato il diritto di visita del padre;
onerato il resistente del pagamento, in favore della ricorrente,
di un assegno mensile pari a € 400,00, quale contributo al mantenimento della prole, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli.
Nel corpo della medesima ordinanza è stato, inoltre, nominato giudice istruttore la dott.ssa Guarnera e fissata l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 3.11.2022, all'esito della quale sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e rinviato per il prosieguo all'udienza del 14.06.2023.
In data 03.12.2022, parte resistente ha depositato la memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1, in seno alla quale ha allegato il decreto di parziale accoglimento, adottato dalla Corte d'Appello di Caltanissetta all'esito del reclamo proposto avverso l'ordinanza presidenziale ex art. 708 cpc, in forza del quale è stato disposto che il sig. in parziale riforma dell'ordinanza reclamata, versi alla moglie, per il CP_1
mantenimento dei figli, un assegno complessivo di € 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
con riferimento alla chiesta di divisione della casa coniugale la Corte ha invece rigettato la richiesta rilevando che “Alla stregua degli atti di causa non vi è evidenza del fatto che la
porzione della casa familiare di cui il genitore non collocatario dei figli, chiede CP_1
l'assegnazione sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia
comunque agevolmente divisibile. Rimane fermo che nel corso dell'istruttoria dinanzi al Tribunale di
EN la questione ben potrà essere oggetto di prova da parte dell'interessato ma allo stato degli atti si
deve rigettare la richiesta di modificare sul punto il provvedimento impugnato.” (cfr. pag. 3 decreto della Corte di Appello di Caltanissetta allegato alla memoria 183 cpc n. 1 di parte resistente).
Nel corpo della memoria ex art. 183 cpc n. 1, parte resistente, a parziale modifica di quanto previamente richiesto, ha domandato di porre a carico della moglie un contributo al mantenimento pagina 5 di 17 dello stesso pari ad € 300,00, considerato che all'esito dell'ordinanza presidenziale, il “I) CP_1
Non ha più uno studio ove poter esercitare la libera professione e viene al momento ospitato presso lo
studio di colleghi che richiedono il pagamento delle spese di studio(affitto e utenze); II) non ha più
un'abitazione”, mentre di contro la sig.ra dispone della casa coniugale di proprietà della Parte_2
madre del sig. e ha inoltre una capacità economica nettamente superiore a quella del marito. CP_1
Parte resistente ha inoltre chiesto, al fine di evitare un inutile scambio di denaro tra i coniugi,
direttamente discendenti dai versamenti reciproci di contributo al mantenimento, la compensazione dei due crediti con versamento diretto al marito della somma residua pari ad € 100,00.
Con ordinanza del 16/07/2023, resa a scioglimento dell'udienza del 14.06.2023, il Giudice Istruttore,
dott.ssa Guarnera, ha ritenuto inammissibili le prove testimoniali articolate dalle parti;
quanto alla domanda di divisione della casa coniugale ha rilevato “(nonostante la sua estraneità all'oggetto tipico
del giudizio di separazione), non sussistono i presupposti per disporre la consulenza tecnica d'ufficio
sollecitata dal resistente, essendo pacifico che nessuno dei due coniugi è proprietario della casa
coniugale (ferma restando ogni altra valutazione in merito alla richiesta del resistente di escludere
dall'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente i locali posti a piano terra
dell'immobile e salvo raggiungimento, sul punto, di accordo fra le parti)”; alla luce delle superiori considerazioni, il Giudice ha rigettato tutte le richieste istruttorie delle parti e ha rinviato per la precisazioni delle conclusioni, fissando all'uopo l'udienza del 21.03.2024.
In sede di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21.03.2024, parte ricorrente, con riferimento al contributo di mantenimento dei figli, ha rilevato l'esiguità dell'importo pari ad € 250,00
posto a carico del resistente, atteso che lo stesso è destinatario dell'assegno unico pari ad € 220,00.
pagina 6 di 17 Con ordinanza del 26/03/2024, resa a scioglimento dell'udienza del 21/03/2024, il Giudice Istruttore,
ritenendo la causa matura per la decisione, ha concesso alle parti termine di giorni 55 (cinquantacinque)
per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriore termine di giorni 20 (venti) per il deposito delle eventuali memorie di replica riservandosi, alla scadenza, di riferire al Collegio in camera di consiglio,
previa trasmissione degli atti al P.M.
Depositati gli scritti conclusionali da entrambe le parti, il Giudice Istruttore, dott.ssa Guarnera, ritenuto di non poter decidere la causa, atteso il suo imminente trasferimento ad altro ufficio giudiziario, ha rimesso la causa sul ruolo, fissando per il prosieguo l'udienza del 15.01.2025.
Assegnato il fascicolo all'odierno Giudice estensore, all'udienza predetta le parti, personalmente comparse, hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti e verbali di causa, nelle cui istanze anche istruttorie hanno insistito, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Orbene, tanto premesso, nel merito, la domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato,
la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
pagina 7 di 17 Nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate da parte ricorrente nei propri atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta di fatto intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione svolta da parte ricorrente, deve premettersi, in linea teorica, che in base all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia sull'addebito della separazione non è sufficiente una condotta contraria ai doveri del matrimonio,
occorrendo invece l'ulteriore accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nella determinazione della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una mera conseguenza di una crisi già in atto (ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass.
5283/2005).
La parte che promuove una tale domanda è onerata della prova tanto della condotta violativa dei doveri coniugali quanto del nesso eziologico.
Ciò posto, nel caso a mani la ricorrente si è limitata a riferire labialmente “L'unione tra gli odierni
coniugi è finita per colpa del marito a causa della condotta serbata nei confronti della moglie e della
famiglia. Negli ultimi anni il resistente non rivolgeva alcuna “attenzione” alla moglie, non si dedicava
alla gestione della famiglia e dei figli, né tantomeno si preoccupava dei compiti e degli altri impegni
scolastici degli stessi, ovvero delle necessità economiche della prole e/o della casa.”,
Alla luce delle superiori premesse, può dirsi che parte ricorrente riconosce la “preesistenza di una crisi
già irrimediabilmente in atto” (Cass. 16859/2015 in senso conforme Cass. Civ., n. 16270/2013) e che nei comportamenti dedotti a fondamento della domanda di addebito non possa in alcun modo ravvisarsi una violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c.
pagina 8 di 17 Invero, l'obbligo di assistenza morale consiste in un impegno di assistenza, comprensione e rispetto reciproco. Affinché possa parlarsi di violazione di tale obbligo occorre l'allegazione di condotte indubbiamente più gravi di quelle genericamente dedotte da parte ricorrente.
Inoltre, è essenziale che la condotta lesiva dei doveri coniugali sia la causa e non la conseguenza della crisi.
Nel caso di specie, la lamenta distacco e disaffezione del di lei coniuge, risalenti nel tempo Parte_2
che, all'evidenza, costituiscono la conseguenza di un rapporto ormai irrimediabilmente in crisi.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve pertanto essere rigettata la domanda di addebito della separazione svolta da parte ricorrente.
In relazione alle richieste di natura economica, con riferimento alla domanda di assegno di mantenimento svolta dal resistente solo in sede di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21.03.2024, e dunque ben oltre il limite temporale della memoria ex art. 183 c.p.c. n.1, premesso in rito la tardività della stessa, nel merito si rileva che ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando
la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di
ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati
redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi
dell'obbligato”.
Le condizioni alle quali dunque sono sottoposti il diritto al mantenimento e il suo concreto ammontare consistono non soltanto nella non addebitabilità della separazione ma anche nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi
(cfr. Cass. Sez. 6 - 1, n. 5251 del 01.03.2017).
pagina 9 di 17 La più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ord. 16405/2018; Cass. Ord. 26084/2019) ha precisato che la funzione dell'assegno di mantenimento non consiste nel realizzare, anche dopo la separazione, il ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del rapporto, ma nell'assicurare un contributo che consenta al coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Ebbene, nel caso a mani, ponendo a raffronto le posizioni patrimoniali e reddituali dei due coniugi, è
emerso che il sig. è perito elettronico che lavora in proprio con un reddito mensile di circa € CP_1
600,00 (cfr. Dichiarazioni dei redditi persone fisiche 2019-2020-2021 all. 3, 4, 5 memoria per la fase presidenziale ex art. 706, terzo comma, c.p.c), mentre la sig.ra lavora presso la Parte_2 CP_2
con le mansioni di ragioniera ed una retribuzione netta mensile di circa € 1.400,00 euro, come da
[...]
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2018, 2019 e 2020, dove emerge un reddito lordo annuo, rispettivamente, di € 20.234,00, di € 20.404,00 e di € 20.293,00.
Orbene, considerato che il oggi cinquantaquattrenne e nessuna invalidità accertata, risulta CP_1
pienamente abile al lavoro di perito elettronico, deve essere rigettata la domanda di parte resistente diretta a porre a carico della ricorrente l'obbligo di versare a suo favore un assegno di mantenimento, e ciò anche in considerazione della circostanza che il non ha provato la sussistenza di CP_1
circostanze oggettive ostative alla ricerca di una più proficua occupazione.
Con riferimento alle domande relative alla prole, entrambe le parti hanno chiesto l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la casa coniugale.
Orbene, con l'introduzione della legge n. 54/2006, in tema di affidamento condiviso, il principio della bigenitorialità è stato elevato a regola generale.
pagina 10 di 17 In tale ottica, la necessità per i figli di mantenere un rapporto con ciascuno dei genitori - gravida di risvolti affettivi, educativi, psicologici, materiali e morali - prescinde dalle conseguenze negative della disgregazione del rapporto di coppia ed impone l'esigenza della condivisione del ruolo educativo anche nella crisi, nel senso di una comune e costante assunzione di responsabilità da parte dei genitori nell'interesse esclusivo della prole, senza che l'istituto dell'affidamento condiviso debba subire le conseguenze negative della conflittualità della coppia.
Infatti, la mera conflittualità tra genitori, da ritenersi fisiologica in caso di crisi del rapporto di coppia,
non è di per sé ragione sufficiente, in mancanza di specifiche ulteriori circostanze sintomatiche di disagio del minore nelle relazioni con l'uno o l'altro genitore, per escludere l'affidamento condiviso del figlio, dovendo distinguersi il piano della relazioni della coppia da quello delle funzioni genitoriali, ed essendo preciso dovere dei genitori, anche in caso di crisi della loro relazione di coppia, quello di mantenere, istruire ed educare la prole con personale e diretta responsabilità di ciascuno.
Di conseguenza l'affido esclusivo, costituendo una deroga eccezionale al principio sopra indicato, è
giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque una situazione tale, appunto, da rendere quell'affidamento in concreto
“contrario all'interesse del minore” (art. 337 ter c.c.).
In particolare, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha avuto modo di evidenziare che, in tema di affidamento dei figli, alla regola dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori può
derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice
conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una
motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla
pagina 11 di 17 inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. per tutte Cass., sez. IV, ord.
02.12.2010 n. 2456).
Fatta questa premessa, nel caso di specie la minore , all'udienza del 07.06.2022, ha dichiarato Per_1
“Mi trovo benissimo con entrambi i genitori. Se dovessi scegliere, preferirei restare in prevalenza con
mia mamma. Anche il mio EL si trova bene con entrambi i genitori. Il mio EL cerca
sempre la mamma e io credo che lui preferisca senz'altro stare con lei”.
Alla luce delle predette dichiarazioni il Presidente, tenuto conto della sufficiente maturità di cui è
apparsa dotata la minore, ha statuito che “i figli abiteranno prevalentemente con la madre cui va
conseguentemente assegnata la casa familiare”, considerato che nessun nuovo elemento in senso contrario è emerso nel corso dell'istruttoria, l'ordinanza presidenziale va sul punto confermata, pertanto i minori saranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori con collocazione prevalente degli stessi presso la madre cui conseguentemente deve essere assegnata la casa familiare sita a EN, Strada
Vicinale C/da GA snc, distinta in catasto al Foglio n. 75 particella 971 subalterno 2.
Quanto all'esercizio di diritto di visita paterno, conformemente a quanto disposto già in sede di ordinanza presidenziale, si dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli, salvi i diversi accordi tra i coniugi e compatibilmente con le esigenze scolastiche dei minori, con obbligo di prelievo e consegna personali: per due pomeriggi alla settimana, di norma nei giorni di martedì e venerdì,
dall'uscita da scuola alle ore 20.00; a fine settimana alterni, dall'uscita da scuola del sabato alle ore
20.00 della domenica;
continuativamente, per 15 giorni nel periodo estivo;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni,
comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
i minori trascorreranno con i rispettivi genitori la festa del papà e della mamma nonché il pagina 12 di 17 giorno dei loro compleanni;
il giorno del compleanno del minore sarà trascorso ad anni alterni con ciascuno dei genitori, in difetto di accordo.
In ordine alla determinazione del quantum dell'assegno in favore della prole, va ricordato che, in linea di principio, “in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da
garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per
quanto possibile, a quello goduto in precedenza” (così Cass. 1993 n. 3363); è noto, poi, che “il dovere
di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto citato, impone ai
genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli,
non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico,
sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin
quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le
necessità di cura e di educazione” (così Cass. 1997 n. 11025 e, in motivazione, Cass. 15065/2000).
Orbene, anche in ordine ai provvedimenti relativi alla prole, in difetto di elementi di giudizio ulteriori e/o diversi rispetto a quelli esistenti all'epoca del decreto adottato dalla Corte di Appello di
Caltanissetta in esito al reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, va posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (nata Per_1
il 9/10/2009) e (nato il giorno 1/06/2013), un assegno mensile pari a € 250,00 mensili ( € Per_2
125,00 per ciascun figlio), quale contributo al mantenimento della prole, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli.
Quanto alle spese straordinarie, alla luce della sostanziale parità reddituale tra i coniugi, esse vanno suddivise equamente tra le parti, nella misura del 50% ciascuno.
pagina 13 di 17 Con riferimento alla domanda di divisione della casa coniugale svolta da parte resistente, rispetto alla quale il ha prodotto in sede di memoria ex art. 183 c.p.c n. 2 anche una relazione illustrativa, CP_1
a firma dell'architetto il Collegio ne rileva l'inammissibilità nel presente giudizio Testimone_1
di separazione, per difetto del requisito della connessione richiesto dall'art. 40, comma 3, c.p.c.
nell'ipotesi di domande soggette a riti diversi.
Sul punto si rileva che secondo l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, il testo vigente dell'art. 40 comma 3 cod. proc. civ. consente - diversamente da quanto si riteneva in precedenza, mancando una norma analoga - limitatamente ai casi previsti dagli artt. 31,32,34,35 e 36
cod. proc. civ., la trattazione congiunta anche di cause cumulativamente proposte o successivamente riunite che debbano essere trattate con riti diversi, enunciando la regola secondo la quale tutte tali cause debbono essere trattate e decise con il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale per le cause di lavoro e previdenziali.
Precisamente, la trattazione congiunta è consentita dall'art. 40 solo nelle ipotesi di "connessione qualificata" previste dagli artt. 31,32,34,35 e 36 cod. proc. civ., e non anche nelle fattispecie di cumulo prevista dagli artt. 33 e 104 c.p.c., che sono espressione della cosiddetta "connessione per coordinazione", in cui, dipendendo la trattazione simultanea dalla sola volontà delle parti, non è
consentito il mutamento del rito, che non può essere conseguenza di una mera scelta della parte (Corte
di cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2155 del 2010, in senso conforme Cass. 10 marzo 2002, n. 5304; 19
gennaio 2005, n. 1084; 30 agosto 2004, n. 17404; 25 marzo 2003, n. 4367; 15 maggio 2001, n. 6660;
12 gennaio 2000, n. 266).
Nel caso di specie, con il ricorso introduttivo del presente giudizio sono state introdotte più domande assoggettate a riti differenti;
difatti, la domanda principale di separazione giudiziale risulta pagina 14 di 17 pacificamente soggetta al rito camerale, mentre la domanda di divisione giudiziale - avendo ad oggetto questioni meramente patrimoniali in alcun modo connesse alla pronuncia sulla separazione - è
assoggettata alla disciplina processuale prevista per il giudizio ordinario di cognizione.
Tale domanda non rientra nelle tipiche ipotesi di "connessione qualificata" contemplate negli artt.
31,32,34,35 e 36 cod. proc. civ. tali da consentire, in ossequio all'indirizzo giurisprudenziale menzionato - al quale il Collegio intende aderire - la trattazione in un simultaneus processus secondo le regole del rito ordinario;
la stessa, invero, non è legata alla domanda principale di separazione da alcun vincolo di accessorietà (art. 31 cod. proc. civ.), non presupponendo la decisione della causa principale di separazione, né da un vincolo di garanzia (art. 32 cod. proc. civ.) o di pregiudizialità (art. 34 cod.
proc. civ.) né, altresì, integranti eccezioni di compensazione (art. 35 cod. proc. civ.); principio, in ogni caso, condiviso dalla stessa Corte di cassazione, la quale ha affermato che non è ammissibile il cumulo in unico processo della domanda di divorzio, soggetta al rito camerale, con quella di divisione dei beni comuni dei coniugi, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra (da ultimo, Sez. 6 -1, Ordinanza n. 6424 del
13/03/2017).
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
pagina 15 di 17 - PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_2
(C.F.: ) e nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Controparte_1
; C.F._3
- ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, contratto a EN (EN), il 10/06/2000, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 25, parte II, serie A, anno 2000;
- RIGETTA la domanda di addebito della separazione svolta dalla ricorrente esistente;
Parte_2
- DISPONE l'affidamento condiviso dei figli (nata il [...]) e (nato il giorno Per_1 Per_2
1/06/2013) con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre come disposto in parte motiva;
- ASSEGNA a la casa coniugale sita a EN, Strada Vicinale C/da GA snc, Parte_2
distinta in catasto al Foglio n. 75 particella 971 subalterno 2;
- RIGETTA la domanda di di porre a carico di un Controparte_1 Parte_2
contributo per il mantenimento della stessa;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a Controparte_1 Parte_2
titolo di contributo per il mantenimento dei figli dei figli (nata il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
giorno 1/06/2013) un assegno mensile di € 250,00 complessivi, ovvero € 125,00 per ciascun figlio, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- DICHIARA inammissibile la domanda proposta da di divisione giudiziale Controparte_1
della casa coniugale sita a EN, Strada Vicinale C/da GA snc, distinta in catasto al Foglio n. 75
particella 971 subalterno 2;
pagina 16 di 17 - COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in EN, nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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