Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 16/06/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01923/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00540/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 540 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
della sentenza -OMISSIS-, emessa dal Tribunale di Catania in data 28 maggio 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 il dott. Salvatore Accolla e udito il difensore dell’amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente esponeva che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania aveva ritenuto fondata la domanda dalla stessa formulata per vedere riconosciuto il risarcimento del danno derivante dalla epatite cronica attiva HCV contratta dalla medesima a seguito della emotrasfusione che gli era stata praticata nel settembre del 1978 presso l'ospedale civile di Ragusa, condannando, per l’effetto, il Ministero odierno convenuto al pagamento della somma di € 66.104,00, oltre a un interesse di natura compensativa pari al 2% annuo, agli interessi corrispettivi dalla data di emissione della sentenza al saldo, alle spese del giudizio e a quelle della CTU svolta nel corso dello stesso.
Riferiva che la sentenza, dopo essere stata notificata in forma esecutiva il 21 maggio 2018, come da certificazione del 4 marzo 2025, era divenuta definitivamente esecutiva e coperta da giudicato in quanto il detto Ministero non aveva presentato impugnazione nei termini di legge.
In assenza di spontanea esecuzione da parte del Ministero, ha proposto il ricorso in esame, al fine di ottenere il dovuto pagamento anche a mezzo di commissario ad acta , chiedendo, altresì, la condanna al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, con distrazione di queste ultime in favore del difensore.
2. Il Ministero, costituitosi in giudizio con atto di mera forma, ha depositato in data 14 aprile 2025 una nota da esso inviata al difensore dell’odierna ricorrente contenente richiesta di “ trasmissione della documentazione all’uopo necessaria, quale analiticamente descritta nell’Allegato 1 ” e di “ rinuncia al giudizio di ottemperanza ”.
3. Nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025, alla presenza del solo difensore dell’Amministrazione e su richiesta di quest’ultima, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Tanto riportato in fatto, il Collegio dichiara il ricorso fondato nei sensi di cui appresso.
5. Rileva il Collegio che la procedura per esecuzione del giudicato risulta ritualmente incardinata e che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a) della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, comma terzo, lettera a) del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
5.1. Non risulta che l’Amministrazione abbia effettuato il pagamento delle somme dovute, né, in udienza sono state illustrate dall’Avvocatura dello Stato, le ragioni del perdurante inadempimento.
Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione intimata e deve essere affermata la persistenza dell’obbligo in capo alla stessa di dare ottemperanza al giudicato portato dalla sentenza indicata in epigrafe.
6. La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale che per gli interessi ed oneri accessori, oltre che per i compensi e le spese di causa: sono dovute, cioè, le spese successive all’emanazione del titolo di cui si chiede l’esecuzione, quali le spese di registrazione, che rientrano automaticamente tra quelle conseguenti alla decisione, senza che sia necessaria al riguardo un’espressa statuizione del giudice.
7. Il Ministero della Salute dovrà dare esecuzione al provvedimento in epigrafe entro un termine che appare equo al Collegio fissare in giorni novanta decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione.
8. Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta , individuato, anche al fine del contenimento delle spese, nel Direttore generale della Direzione del personale, dell'organizzazione e del bilancio dello stesso Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario della medesima Direzione in possesso della necessaria professionalità.
Insediandosi entro dieci giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, il Commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni novanta dal suo insediamento.
9. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo in favore del difensore distrattario, seguono la soccombenza in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto:
- dichiara l’obbligo del Ministero della Salute di dare integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa – o notificazione di parte se antecedente – della presente decisione;
- nomina fin da ora Commissario ad acta , per l’ipotesi in cui la mancata esecuzione sia protratta oltre il termine assegnato, il Direttore generale della Direzione del personale, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario incardinati presso la medesima Direzione, in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda, entro giorni novanta dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione al giudicato;
- condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato corrisposto da parte ricorrente;
- manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità della ricorrente;
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Salvatore Accolla, Primo Referendario, Estensore
Paola Anna Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Accolla | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.